T.A.R DEL LAZIO

(GU Parte Seconda n.26 del 2-3-2013)

 
                   Integrazione al contraddittorio 
 

  Notifica per  pubblici  proclami  ai  sensi  dell'art.  150  c.p.c.
disposta dalla Sezione III del T.A.R del Lazio con ordinanza n.340/13
del 25.1.2013. Si rende noto che e' pendente dinanzi  al  T.A.R.  del
Lazio, Roma, Sez. III, ricorso  giurisdizionale  R..G.  n.  10327/12,
promosso da: Alzaidy Jamail ed altri, tutti  rappresentati  e  difesi
dall'Avv. Marco Tortorella, nei confronti  di  tutte  le  universita'
italiane indicate nella tabella allegata al D.M. 28.6.2012 n.197  del
M.I.U.R., nonche' nei confronti di  Mazzone  Teresa  ed  altri  quali
eventuali  controinteressati.  Il  ricorso  e'  stato  promosso   per
l'annullamento, previa  sospensione  ed  adozione  dei  provvedimenti
cautelari piu' idonei: A) del provvedimento  di  non  ammissione  dei
ricorrenti al corso di laurea in  medicina  e  chirurgia,  presso  le
Universita'  indicate  in  epigrafe,  per  l'a.a.  2012/2013,  previa
declaratoria del diritto dei ricorrenti  ad  iscriversi  al  suddetto
corso; B) delle graduatorie, con i relativi scorrimenti e/o ulteriori
avvisi, pubblicate per ciascuna delle predette  Universita';  C)  dei
decreti-bandi, emanati dai  Rettori  delle  Universita'  indicate  in
epigrafe;  D)  del  D.  M.  28.6.2012  n.197,  nonche'  di  tutti   i
provvedimenti in  esso  richiamati  e/o  menzionati;  E)  del  D.  M.
28.6.2012 n.196, nonche', di tutti i provvedimenti in esso richiamati
e/o menzionati; F) ove esistano, dei verbali e  degli  atti  relativi
all'espletamento della  prova  selettiva  presso  i  diversi  Atenei,
nonche' di tutti i provvedimenti in esso richiamati  e/o  menzionati;
G) di ogni altro atto presupposto, connesso e  consequenziale,  anche
non conosciuto. I ricorrenti, avendo partecipato, in  data  4.9.2012,
alla  prova  selettiva  indetta  con   i   rispettivi   bandi   dalle
Universita', per l'ammissione  al  corso  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia,  venuti  a  conoscenza   della   avvenuta   loro   mancata
ammissione, tramite le graduatorie pubblicate sul sito del  ministero
http://accessoprogrammato.miur.it ed i successivi  scorrimenti  delle
stesse, hanno impugnato i provvedimenti sopra elencati lamentando: la
violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e  di  legge;
la mancanza della normativa di riferimento e degli atti  presupposti;
l'eccesso di potere; l'illogicita' e lo  sviamento  (per  carente  od
insufficiente motivazione); la violazione del giusto procedimento per
carenza di adeguata attivita' istruttoria; l'eccesso di potere  nella
scelta  di  inadeguati  e  discriminatori   criteri   selettivi;   la
contraddittorieta'; la violazione dei  principi  di  legalita',  buon
andamento ed imparzialita' dell'amministrazione; l'eccesso di  potere
per  carenza  di  contestualita',  trasparenza  e  par  condicio.   I
ricorrenti, per i  motivi  che  precedono,  hanno  richiesto,  previa
dichiarazione   di   non   manifesta   infondatezza    dell'eccezione
d'illegittimita' costituzionale sollevata nel ricorso  e  l'eventuale
invio alla  Corte  di  Giustizia  Europea  della  questione  relativa
all'esatta  interpretazione  delle  norme   comunitarie   richiamate,
dichiarare  illegittimi  gli  atti  impugnati   e,   per   l'effetto,
annullarli, in via principale, ammettendo tutti i ricorrenti al corso
di laurea  in  medicina  e  chirurgia  presso  l'ateneo  da  ciascuno
indicato come prima scelta o, in alternativa, presso gli altri atenei
via via indicati, o, infine, in  quelli  ove  il  singolo  ricorrente
sarebbe potuto entrare, in ragione del proprio punteggio  conseguito,
ove  vi  fosse  stata  una  graduatoria  unica  nazionale;   in   via
subordinata,  annullando  le  graduatorie  degli  atenei  e  l'intera
procedura  selettiva,  in   via   ancora   subordinata,   dichiarando
illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti  disponibili
e, per lo effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive
capacita'  ricettive  degli  atenei,  con   conseguente   scorrimento
ulteriore  della  graduatoria;  in  via  ulteriormente   subordinata,
dichiarando l'illegittimita' della mancata copertura di tutti i posti
disponibili originariamente indicata dagli atenei  e  dal  Ministero,
disponendo,   per   lo   effetto,   l'opportuno   scorrimento   della
graduatoria. Il tutto con vittoria di spese. 

                        avv. Marco Tortorella 

 
T13ABA2403
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