Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso R.G.R. 2049/2013 Il Consiglio di Stato, sez. III, in data 25 marzo 2013, ha autorizzato la notifica con procedura per pubblici proclami dell'appello proposto dalla Signora Barbara Barrani contro la sentenza n.462 del 16 gennaio 2013 del Tar Lazio, sez. I bis, tramite l'inserzione di un sunto del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La Signora Barrani ha proposto il 20 febbraio 2009 ricorso dinanzi al Tar Lazio per l'annullamento dell'art. 2 co. 1 lett. d) del D.M. n. 5140/2008 (bando di concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), nonche' per l'annullamento degli atti antecedenti, successivi, presupposti e connessi, laddove richiedono l'altezza minima di m. 1,65 (e comunque superiore a m. 1,62) per l'idoneita' e prevedono un limite di altezza indifferenziato per entrambi i sessi, nonche' motivi aggiunti per l'annullamento del provvedimento n. 251/2010 che ha escluso la ricorrente dal concorso e delle relative graduatorie. La sentenza del Tar Lazio sez. I bis n. 462 del 16 gennaio 2013 ha rigettato il ricorso ritenendo tale requisito non manifestamente illogico, anche in presenza di un'altezza minima inferiore per l'assunzione nel corpo dei vigili volontari. La sentenza appellata e' erronea per le seguenti ragioni di DIRITTO Il requisito di un'altezza minima pari a m. 1,65 costituisce una discriminazione fondata sulle condizioni personali vietata dall'art. 3 della Costituzione. La sua natura ingiustificatamente discriminatoria (quanto meno nei confronti dei soggetti di altezza non inferiore a m.1,62) e' inoltre dimostrata dal fatto per i vigili volontari e' sufficiente l'altezza di m. 1,62. Tale requisito viola anche l'art. 4, 51 e 97 Cost. ed e' viziato per eccesso di potere sotto molteplici profili. Esso costituisce anche una discriminazione indiretta a carico delle persone di sesso femminile. Qualora si ritenga che gli atti impugnati trovino copertura nell'art. 31 del d. lgs. n. 198/2006, o nell'art. 5 del d. lgs. n. 217/2005, questi ultimi sarebbero costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 3, 4, 51 e 97 Cost. P.Q.M. Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato, previa sospensione, annullare/riformare la sentenza appellata e conseguentemente annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati. Genova, 8 marzo 2013 avv. prof. Francesco Munari T13ABA5650