MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'energia
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
Divisione VIII - Ufficio unico per gli espropri in materia di energia

(GU Parte Seconda n.47 del 20-4-2013)

 
                Asservimento e occupazione temporanea 
 

  Il funzionario Reggente dell'Ufficio Espropri 
  Richiamati: 
  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,
omissis; 
  il decreto del Presidente della Repubblica  28  novembre  2008,  n.
197, omissis; 
  il decreto ministeriale 22 giugno 2012 che modifica  il  decreto  7
maggio 2009 di individuazione degli Uffici  di  livello  dirigenziale
non generale del Ministero dello sviluppo economico, omissis; 
  il decreto del Direttore Generale della Direzione generale  per  la
sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del
25  gennaio  2012,  recante  approvazione  del  progetto  definitivo,
dichiarazione di pubblica utilita' con riconoscimento dell'urgenza  e
indifferibilita'   dell'opera,   accertamento    della    conformita'
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per il
metanodotto "Larino-Chieuti-Reggente DN 300 (12")", che autorizza  la
costruzione e l'esercizio dell'opera; 
  il decreto ministeriale 18 giugno 2012 con  cui  sono  disposti,  a
favore della Societa' Gasdotti Italia  S.p.A.,  di  seguito  Societa'
beneficiaria, l'asservimento e l'occupazione temporanea di strisce di
terreni nel Comune di Torremaggiore, provincia di Foggia, interessate
dal tracciato del metanodotto "Larino - Chieuti  -  Reggente  DN  300
(12")" ed in particolare l'articolo 7 dello stesso con cui si dispone
che   le   Ditte   proprietarie,   nei   trenta   giorni   successivi
all'immissione   in   possesso   possono    comunicare    a    questa
Amministrazione e per  conoscenza  alla  Societa'  beneficiaria,  con
dichiarazione  irrevocabile,  l'accettazione  delle   indennita'   di
asservimento e di  occupazione  nella  misura  stabilita  nell'elenco
allegato al decreto stesso; 
  visti: 
  a) il verbale di immissione in possesso  e  stato  di  consistenza,
redatto a cura della Societa' beneficiaria in data  01.08.2012  della
porzione interessata del terreno sito nel  Comune  di  Torremaggiore,
identificato al catasto al foglio 78, particelle 86 e 91, Ditta n.  3
dell'allegato al decreto 18 giugno 2012, di  proprieta'  per  1/2  di
Grampone Lucia omissis e per l'altro 1/2 di Lepore Pietro omissis, su
cui insiste un diritto di superficie e servitu' detenuto dalla Energy
Fortore Wind S.r.l. omissis; 
  b) le comunicazioni di accettazione  di  indennita'  e  contestuale
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del  d.P.R.
n. 445/2000 in data 02.04.2013 con cui Grampone Lucia e Lepore Pietro
dichiarano: 
  - di essere esclusivi proprietari degli immobili sopraindicati, 
  - di  accettare  definitivamente  e  senza  riserve  le  indennita'
stabilite nel citato decreto  ministeriale  per  la  costituzione  di
servitu' di metanodotto, l'occupazione temporanea e i danni  a  corpo
stimati    per    la    realizzazione    nei    predetti     immobili
dell'infrastruttura della Societa' beneficiaria, pari a euro 1.920,40
(millenovecentoventi/40), 
  - che il diritto di superficie della societa' Energy  Fortore  Wind
S.r.l. non rileva ai fini dell'indennita' disposta per  l'occupazione
e i danni causati per la realizzazione dell'infrastruttura, e che non
esistono diritti di terzi a qualunque  titolo  sull'area  interessata
dall'azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti,
ipoteche, fallimenti e sequestri, 
  di assumersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, c. 6,  del  Testo
Unico, ogni responsabilita'  in  relazione  a  eventuali  diritti  di
terzi, ed in particolare  l'obbligo  di  essere  tenuto  a  cedere  a
chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennita'  a
questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni  pretesa  presente  o
futura il Responsabile  della  procedura  espropriativa,  nonche'  la
Societa'  beneficiaria  del  decreto  18  giugno  2012,  ritenuto  di
procedere alla liquidazione, 
  DISPONE 
  Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del  Testo  Unico,  la
Societa' beneficiaria liquida,  per  l'asservimento  e  l'occupazione
temporanea   dell'area   interessata   dall'azione   ablativa,   alle
persone/societa' di seguito elencate, l'importo a  lato  di  ciascuna
riportato: 
  Grampone Lucia Euro 960,70 (novecentosessanta/70) 
  Lepore Pietro Euro 960,70 (novecentosessanta/70) 
  Energy Fortore Wind S.r.l. Euro 0,00 (zero/00) 
  Art. 2 - Il presente provvedimento e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a  cura  della  Societa'
beneficiaria. 
  Art.  3  -  Decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  di   cui
all'articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione  da  terzi,  il
provvedimento e' eseguito  senza  indugio  da  parte  della  Societa'
beneficiaria, che provvede ad eseguire il  pagamento  e  inoltrare  a
questa amministrazione idonea  documentazione  attestante  l'avvenuta
esecuzione. 
 
  Roma, 8 aprile 2013 

                  Il funzionario reggente l'ufficio 
                        dott. Roberto Rocchi 

 
T13ADC5639
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