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Errata corrige
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Asservimento e occupazione temporanea Il funzionario Reggente dell'Ufficio Espropri Richiamati: il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, omissis; il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, omissis; il decreto ministeriale 22 giugno 2012 che modifica il decreto 7 maggio 2009 di individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, omissis; il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del 25 gennaio 2012, recante approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilita' con riconoscimento dell'urgenza e indifferibilita' dell'opera, accertamento della conformita' urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per il metanodotto "Larino-Chieuti-Reggente DN 300 (12")", che autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera; il decreto ministeriale 18 giugno 2012 con cui sono disposti, a favore della Societa' Gasdotti Italia S.p.A., di seguito Societa' beneficiaria, l'asservimento e l'occupazione temporanea di strisce di terreni nel Comune di Torremaggiore, provincia di Foggia, interessate dal tracciato del metanodotto "Larino - Chieuti - Reggente DN 300 (12")" ed in particolare l'articolo 7 dello stesso con cui si dispone che le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso possono comunicare a questa Amministrazione e per conoscenza alla Societa' beneficiaria, con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione delle indennita' di asservimento e di occupazione nella misura stabilita nell'elenco allegato al decreto stesso; visti: a) il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Societa' beneficiaria in data 01.08.2012 della porzione interessata del terreno sito nel Comune di Torremaggiore, identificato al catasto al foglio 78, particelle 86 e 91, Ditta n. 3 dell'allegato al decreto 18 giugno 2012, di proprieta' per 1/2 di Grampone Lucia omissis e per l'altro 1/2 di Lepore Pietro omissis, su cui insiste un diritto di superficie e servitu' detenuto dalla Energy Fortore Wind S.r.l. omissis; b) le comunicazioni di accettazione di indennita' e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 in data 02.04.2013 con cui Grampone Lucia e Lepore Pietro dichiarano: - di essere esclusivi proprietari degli immobili sopraindicati, - di accettare definitivamente e senza riserve le indennita' stabilite nel citato decreto ministeriale per la costituzione di servitu' di metanodotto, l'occupazione temporanea e i danni a corpo stimati per la realizzazione nei predetti immobili dell'infrastruttura della Societa' beneficiaria, pari a euro 1.920,40 (millenovecentoventi/40), - che il diritto di superficie della societa' Energy Fortore Wind S.r.l. non rileva ai fini dell'indennita' disposta per l'occupazione e i danni causati per la realizzazione dell'infrastruttura, e che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull'area interessata dall'azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri, di assumersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilita' in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l'obbligo di essere tenuto a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennita' a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura il Responsabile della procedura espropriativa, nonche' la Societa' beneficiaria del decreto 18 giugno 2012, ritenuto di procedere alla liquidazione, DISPONE Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Testo Unico, la Societa' beneficiaria liquida, per l'asservimento e l'occupazione temporanea dell'area interessata dall'azione ablativa, alle persone/societa' di seguito elencate, l'importo a lato di ciascuna riportato: Grampone Lucia Euro 960,70 (novecentosessanta/70) Lepore Pietro Euro 960,70 (novecentosessanta/70) Energy Fortore Wind S.r.l. Euro 0,00 (zero/00) Art. 2 - Il presente provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura della Societa' beneficiaria. Art. 3 - Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da terzi, il provvedimento e' eseguito senza indugio da parte della Societa' beneficiaria, che provvede ad eseguire il pagamento e inoltrare a questa amministrazione idonea documentazione attestante l'avvenuta esecuzione. Roma, 8 aprile 2013 Il funzionario reggente l'ufficio dott. Roberto Rocchi T13ADC5639