TAR LAZIO
Sez. I bis

(GU Parte Seconda n.59 del 21-5-2013)

 
      R.G. 2716/2013 - Pizzati Antonio c/Ministero della Difesa 
 

  Con ricorso al T.A.R. di Roma - Sez. 1° bis, n. r.g. 2716/2013,  il
signor Pizzati Antonio, nato a Perugia  l'11  novembre  1984  (codice
fiscale.: PZZNTN84S11G478M) ha agito conto il Ministero della  Difesa
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo  l'annullamento
e la sospensione del bando di concorso del Ministero della Difesa, di
cui al decreto n. 260/12, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  4A
s.s. n. 101, del 28 dicembre  2012,  per  il  reclutamento  di  dieci
tenenti  in  servizio  permanente  nei  ruoli  normali  dell'Esercito
Italiano, oltre agli atti presupposti  e  conseguenti  (richiesta  di
autorizzazione ad assumere, decreto della P.D.C.M. di autorizzazione;
atti   istruttori   ex   art.   39   l.    449/1997,    lettera    n.
3685/RESTAV1/05.02.11/01,  del   6   agosto   2012   dello   S.M.E.).
Rappresentando  di  essere  inserito  alla  posizione  n.   4   della
precedente graduatoria relativa al concorso  per  la  nomina  di  due
tenenti in s.p.e.  nel  ruolo  normale  del  corpo  di  commissariato
dell'E.I., indetto con decreto dirigenziale n. 157/2011 e  di  essere
risultato il secondo degli esclusi, ha chiesto di far valere  il  suo
diritto allo scorrimento della  predetta  graduatoria,  in  corso  di
validita', in cui era inserito, richiamando i principi  espressi  dal
Consiglio di Stato,  Adunanza  Plenaria  nella  sent.  n.  14/2011  e
lamentando eccesso di potere per sviamento  dell'interesse  pubblico;
illogicita' ed ingiustizia manifesta. violazione dell'art.  3,  comma
22, della l. n. 537/1993; dell'art. 3, comma 87, L.  244/2007;  degli
artt. 15, comma 7, 19, comma 1 e 21, comma 4 del d.lgs. n.  487/1994;
violazione  dei  principi   di   economicita'   ed   efficienza   del
procedimento  amministrativo;  difetto   di   motivazione.   Ritiene,
infatti, che lo scorrimento della graduatoria debba essere la  regola
e l'indizione del bando  di  concorso  l'eccezione,  per  ragioni  di
contenimento della spesa pubblica  e  di  salvaguardia  di  interessi
consolidati degli idonei non vincitori. Con ordinanza n. 3655/2013 il
T.A.R. ha sospeso il bando limitatamente ad un posto per il Corpo  di
Commissariato dell'Esercito,  al  pari  di  quanto  aveva  fatto  per
l'altro posto con ordinanza n. 1218/2013. Ha ordinato  l'integrazione
per contraddittorio  per  pubblici  proclami  fissando  l'udienza  di
merito all'11 dicembre 2013. 
    Roma, 13 maggio 2013 

avv. Giovanni Carlo Parente - avv.  Stefano  Monti  -  dott.  Antonio
                               Pizzati 

 
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