PIAZZA VENEZIA S.R.L.

Societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 130/99

Sede legale: Vicenza, Via Btg. Framarin n. 18
Capitale sociale: i.v. Euro 10.000
Registro delle imprese: Vicenza n.03829440241
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n.03829440241

(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2013)

 
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai  sensi  del
combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130
(la "Legge 130") e dell'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre
1993, come successivamente  modificato  e  integrato  (il  "TUB")  ed
informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai
sensi dell'articolo 13 del  d.lgs.  30  giugno  2003,  n.  196,  come
    successivamente modificato e integrato (il "Codice Privacy"). 
 

  Piazza  Venezia  S.r.l.  ("Piazza  Venezia")  comunica   che,   con
contratto di cessione concluso in data 31 maggio 2013 ai sensi  degli
articoli 1 e 4 della Legge  130  (il  "Contratto  di  Cessione"),  ha
acquistato pro soluto e in blocco da Farbanca S.p.A., con sede legale
in Bologna, Via Irnerio n. 43/B, codice fiscale, partita IVA e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di  Bologna  n.  01795501202,
iscritta al n. 5389 dell'Albo  delle  Banche  e  dei  Gruppi  Bancari
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo  13  del  TUB,
appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza e  soggetta
all'attivita' di direzione  e  coordinamento  di  Banca  Popolare  di
Vicenza S.c.p.A. ("Farbanca"),  con  efficacia  economica  dalle  ore
00:01 del 1 giugno 2013 (la "Data di Efficacia"), tutti i crediti per
capitale,  interessi  (anche  di  mora),  spese  e  altri   accessori
derivanti  da  contratti  di  mutuo  chirografari  e   ipotecari   (i
"Contratti di Mutuo") che, alla data del 30 aprile 2013 (la "Data  di
Valutazione"),  ovvero  alle  diverse  date  di   seguito   indicate,
soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti"): 
  (i) siano denominati in Euro e derivino da Contratti di  Mutuo  che
non prevedano la conversione in diversa valuta; 
  (ii) derivino da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; 
  (iii) i cui debitori siano classificati da Farbanca  alla  Data  di
Valutazione come in bonis (nel significato  di  cui  alle  istruzioni
contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del  30  luglio
2008 (Matrice dei Conti); 
  (iv) i cui debitori appartengano a una delle seguenti categorie  di
Settore   Attivita'   Economica   (SAE),   secondo   i   criteri   di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): 256 (Holding finanziarie  private),
267 (Altri Organismi di investimento collettivo del  risparmio),  268
(Altre  finanziarie),  280  (Mediatori,  agenti   e   consulenti   di
assicurazione), 430 (Imprese produttive), 431 (Holding private),  480
(Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 481 (Unita' o societa' con
piu' di 5 e meno di  20  addetti),  482  (Societa'  con  meno  di  20
addetti), 490 (Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 491  (Unita'
o societa' con piu' di 5 e meno di 20  addetti),  492  (Societa'  con
meno  di  20  addetti),  614   (Artigiani),   615   (Altre   famiglie
produttrici); 
  (v) che alla Data di Valutazione non presentino piu'  di  una  rata
scaduta e non pagata; 
  (vi) derivino da Contratti di Mutuo con scadenza successiva  al  31
maggio 2013 e con scadenza anteriore o uguale al 30 giugno 2039; 
  (vii) derivino da Contratti di Mutuo aventi  data  di  stipulazione
successiva o uguale al 1 gennaio 2000 e antecedente o  uguale  al  30
aprile 2013; 
  (viii) il cui debito residuo in linea capitale sia,  alla  Data  di
Valutazione, uguale o superiore ad Euro 2.500 (duemilacinquecento) ed
inferiore   o   uguale    ad    Euro    13.500.000    (tredicimilioni
cinquecentomila); 
  (ix) il cui importo in linea capitale  alla  data  di  stipula  del
relativo Contratto di Mutuo sia uguale o  superiore  ad  Euro  10.000
(diecimila)   ed   inferiore   o   uguale    ad    Euro    25.000.000
(venticinquemilioni); 
  (x) siano interamente erogati e per  i  quali  non  sussista  alcun
obbligo di, ne' sia possibile, effettuare  ulteriori  erogazioni  (ad
esclusione,  per  chiarezza,  dei  mutui  SAL  che,  alla   Data   di
Valutazione, prevedano ulteriori erogazioni sulla  base  dello  stato
avanzamento lavori); 
  (xi) nel caso di mutui ipotecari, i cui beni immobili costituiti in
garanzia siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana; 
  (xii) i cui debitori e i relativi garanti siano (i) persone fisiche
residenti in Italia o (ii) persone  giuridiche  costituite  ai  sensi
dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 
  (xiii) siano identificati da uno dei seguenti NDG: CONS, COOP,  DI,
FISPA, FISRL, PF, SAS, SNC, SPA, SRL e SS; 
  (xiv) siano identificati da uno  dei  seguenti  "codice  prodotto":
CIB, CIM, FEM, IIM; 
  (xv) siano identificati da uno dei seguenti "codice  sub-prodotto":
135, 162, 308, 311, 724, 00C, 01N, 02N, 03C, 03N, 04C, 04N, 05C, 05N,
06C, 08N, 13C, 17C, 19C, 20C, 33C, 35C, 36C, 86C, 87C, 89C, A00, A01,
A02, A06, A08, A09, A13, A14, A15, A17, A24, A26, A50, A51, A60, A61,
B01, B02, B03, B04, B05, B10, B11, B13, B15, B16, B20, B21, B26, B33,
B34, M01, M02, P23, U61, X04, Y06, Y17; 
  (xvi) derivino da Contratti di Mutuo che prevedano, a  seconda  del
caso,  l'applicazione  del  tasso  fisso  per  l'intera  durata   del
contratto o l'applicazione del  tasso  variabile  (incluso  il  tasso
variabile con cap) per l'intera durata del contratto; 
  (xvii) nel caso di mutui a tasso fisso, derivino  da  Contratti  di
Mutuo che prevedano un tasso di interesse almeno pari o superiore  al
2,5% (due virgola cinque per cento); 
  (xviii) nel caso di mutui a tasso variabile, derivino da  Contratti
di Mutuo che (a) prevedano uno spread almeno pari  o  superiore  allo
0,30% (zero virgola  trenta  per  cento);  e  (b)  siano  indicizzati
all'Euribor; 
  (xix) derivino da Contratti di Mutuo il cui piano  di  ammortamento
preveda pagamenti mensili, trimestrali, semestrali o annuali; 
  (xx) che, alla data del 23 maggio 2013, non presentino alcuna  rata
scaduta e non pagata; 
  (xxi) in relazione ai quali, alla data del 23 maggio  2013,  almeno
una rata (anche di soli interessi) sia stata pagata; 
  Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti: 
  (a) derivanti da contratti di  mutuo  concessi  a  favore  di:  (i)
pubbliche amministrazioni ed  enti  pubblici;  (ii)  enti  religiosi;
(iii) fondazioni e associazioni riconosciute e (iv) associazioni  non
riconosciute o condomini; 
  (b) derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di  personale
dipendente del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza o  a  favore
di societa' facenti parte  del  Gruppo  Bancario  Banca  Popolare  di
Vicenza; 
  (c) erogati da un gruppo di banche organizzate "in pool" ovvero che
siano stati oggetto di sindacazione; 
  (d) derivanti da  contratti  agevolati  o  comunque  usufruenti  di
contributi finanziari (ovvero di altra  forma  di  agevolazione),  in
conto capitale e/o  interessi,  di  alcun  tipo  ai  sensi  di  legge
(nazionale, regionale o comunitaria) o convenzione,  concessi  da  un
soggetto terzo in favore del relativo debitore (cd. "mutui agevolati"
e "mutui convenzionati"); 
  (e) derivanti da contratti di mutuo in  relazione  ai  quali,  alla
data del 23 maggio 2013, il relativo debitore benefici,  a  qualsiasi
titolo, della sospensione del pagamento delle rate  (integralmente  o
per la sola componente capitale) rispetto al  piano  di  ammortamento
originario; 
  (f)  qualificati   alla   Data   di   Valutazione   come   "crediti
ristrutturati" (nel significato  di  cui  alle  istruzioni  contenute
nella Circolare della Banca  d'Italia  n.  272  del  30  luglio  2008
(Matrice dei Conti)); 
  (g)  derivanti  da  contratti  di  mutuo  la  cui   provvista   sia
rinveniente da soggetti terzi; 
  (h) derivanti da  contratti  di  mutuo  garantiti  da  consorzi  di
garanzia collettiva di fidi (Confidi); 
  (i) derivanti da  contratti  di  mutuo  identificati  dai  seguenti
identificativi di rapporto, come riportati nel relativo contratto  di
mutuo: 52/958, 52/6181, 52/6190,  52/6211,  52/959,  52/731,  52/747,
52/752, 52/780, 52/6048, 52/6049,  52/422,  52/491,  52/492,  52/497,
52/528, 52/545, 52/573, 52/644, 52/655, 52/662, 52/2,  52/37,  52/62,
52/63, 52/66, 52/80, 52/390, 52/401, 52/402, 52/421, 52/965, 52/6228,
52/6235,  52/6243,  52/6189,  52/6192,  52/6194,  52/6197,   52/6199,
52/6200,  52/6201,  52/6203,  52/6204,  52/6208,  52/6212,   52/6213,
52/6214,  52/6222,  52/967,  52/6086,  52/6113,   52/6139,   52/6147,
52/6166,  52/6176,  52/1110,  52/1116,  52/6008,  52/6010,   52/6012,
52/6013,  52/6017,  52/6020,  52/1076,  52/1077,  52/1084,   52/1088,
52/1089,  52/1096,  52/1100,  52/971,  52/1033,   52/1038,   52/1041,
52/1044, 52/1053, 52/1059, 52/1063, 52/991, 52/997, 52/998,  52/1000,
52/1010, 52/1013, 52/1016, 52/1018, 52/1025, 52/1029, 52/975, 52/978,
52/983, 52/987,  52/918,  52/921,  52/925,  52/927,  52/931,  52/934,
52/936, 52/939,  52/941,  52/946,  52/947,  52/951,  52/955,  52/956,
52/875, 52/879,  52/880,  52/882,  52/884,  52/885,  52/887,  52/890,
52/893, 52/896,  52/900,  52/904,  52/905,  52/909,  52/910,  52/911,
52/913, 52/833,  52/837,  52/838,  52/841,  52/845,  52/848,  52/852,
52/853, 52/858,  52/859,  52/860,  52/861,  52/864,  52/865,  52/868,
52/874,  52/792,  52/818,  52/824,  52/827,  52/830,  52/90,  52/740,
52/744, 52/745,  52/755,  52/756,  52/757,  52/771,  52/787,  52/696,
52/702, 52/707,  52/716,  52/717,  52/721,  52/722,  52/734,  52/736,
52/637, 52/639,  52/663,  52/667,  52/671,  52/672,  52/676,  52/677,
52/679, 52/690,  52/126,  52/576,  52/577,  52/578,  52/584,  52/588,
52/589, 52/598,  52/612,  52/614,  52/525,  52/527,  52/530,  52/533,
52/535, 52/541,  52/546,  52/552,  52/558,  52/560,  52/562,  52/564,
52/565, 52/571,  52/454,  52/457,  52/463,  52/465,  52/471,  52/483,
52/485, 52/496,  52/501,  52/504,  52/511,  52/513,  52/133,  52/414,
52/416, 52/417,  52/418,  52/437,  52/447,  52/450,  52/452,  52/134,
52/360, 52/366,  52/379,  52/382,  52/383,  52/385,  52/388,  52/391,
52/394, 52/398,  52/282,  52/288,  52/309,  52/311,  52/312,  52/319,
52/342, 52/348,  52/349,  52/139,  52/207,  52/234,  52/241,  52/243,
52/250, 52/251, 52/154, 52/164, 52/178. 
  Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58, comma 3, del  TUB
e dall'articolo 4 della Legge 130, unitamente ai Crediti  sono  stati
altresi' trasferiti a Piazza Venezia tutti gli accessori e gli  altri
diritti spettanti a Farbanca in relazione ai Crediti, ivi  inclusi  i
diritti derivanti dalle polizze assicurative, dai contratti di  mutuo
ipotecario e dai beni immobili ipotecati e, piu'  in  generale,  ogni
diritto, ragione e pretesa (anche  di  danni),  azione  ed  eccezione
sostanziale e processuale ad essi inerenti  o  comunque  accessori  e
tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i
privilegi e le cause di prelazione che  assistono  e  garantiscono  i
Crediti od altrimenti ad  essi  inerenti,  senza  bisogno  di  alcuna
formalita' e annotazione  salvo  l'iscrizione  nel  registro  imprese
prevista dall'articolo 58 del TUB. 
  Sono esclusi dalle garanzie  accessorie  trasferite  unitamente  ai
Crediti,  le  fideiussioni  omnibus  che,  alla  Data  di  Efficacia,
assistono contemporaneamente i Crediti ed  altri  crediti  dei  quali
Farbanca e' titolare nei confronti dei medesimi debitori. 
  Piazza Venezia ha conferito incarico  a  Farbanca  ai  sensi  della
Legge 130 affinche' in suo nome e  per  suo  conto,  in  qualita'  di
soggetto incaricato della riscossione dei  Crediti  ceduti,  provveda
alla gestione e all'incasso dei  Crediti  e  delle  garanzie  che  li
assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti  e
gli  eventuali  loro  garanti,  successori  o  aventi   causa,   sono
legittimati a continuare a pagare presso  Farbanca,  in  qualita'  di
mandatario con rappresentanza, ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai
Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento  di
tali  somme  era  loro  consentito,  per  legge  o   per   contratto,
anteriormente alla cessione  e/o  in  conformita'  con  le  eventuali
ulteriori istruzioni che potranno loro essere comunicate  in  futuro.
Dell'eventuale  cessazione  di  tale  incarico  verra'  data  notizia
mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori  ceduti
e gli eventuali loro garanti,  successori  o  aventi  causa,  possono
rivolgersi per ogni ulteriore informazione  a  Farbanca  S.p.A.,  Via
Irnerio n. 43/B, Bologna. 
  Farbanca continuera' altresi' ad essere responsabile  a  tutti  gli
effetti  delle  comunicazioni  (Documenti   di   Sintesi   periodici,
rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono  tenuti  a  fornire  alla
clientela  in  quanto  previste  dalla  normativa  sulla  Trasparenza
Bancaria. 
  Riguardo al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti,  si
informa che Farbanca, in relazione all'attivita' di servicing cui  e'
tenuta contrattualmente nei confronti di Piazza Venezia,  continuera'
a trattare i dati personali dei debitori ceduti come  in  precedenza,
con le stesse modalita' e  per  le  stesse  finalita'  relative,  tra
l'altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e  recupero  dei
Crediti   e   con   l'ulteriore   finalita'    della    realizzazione
dell'operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualita'
di "Titolare" ai sensi  del  Codice  Privacy.  Pertanto,  i  debitori
ceduti potranno continuare a rivolgersi per l'esercizio  dei  diritti
di cui all'art.  7  del  Codice  Privacy  all'Ufficio  Reclami  della
capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Btg. Framarin,  n.
18, 36100 Vicenza. 
  Milano, 3 giugno 2013 

 Piazza Venezia S.r.l. - Presidente del consiglio di amministrazione 
                       Massimo Antonio Bosisio 

 
T13AAB7731
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.