Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "TUB") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato (il "Codice Privacy"). Piazza Venezia S.r.l. ("Piazza Venezia") comunica che, con contratto di cessione concluso in data 31 maggio 2013 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto e in blocco da Farbanca S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Irnerio n. 43/B, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01795501202, iscritta al n. 5389 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del TUB, appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. ("Farbanca"), con efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 giugno 2013 (la "Data di Efficacia"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori derivanti da contratti di mutuo chirografari e ipotecari (i "Contratti di Mutuo") che, alla data del 30 aprile 2013 (la "Data di Valutazione"), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti"): (i) siano denominati in Euro e derivino da Contratti di Mutuo che non prevedano la conversione in diversa valuta; (ii) derivino da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (iii) i cui debitori siano classificati da Farbanca alla Data di Valutazione come in bonis (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti); (iv) i cui debitori appartengano a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): 256 (Holding finanziarie private), 267 (Altri Organismi di investimento collettivo del risparmio), 268 (Altre finanziarie), 280 (Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione), 430 (Imprese produttive), 431 (Holding private), 480 (Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 481 (Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), 482 (Societa' con meno di 20 addetti), 490 (Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 491 (Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), 492 (Societa' con meno di 20 addetti), 614 (Artigiani), 615 (Altre famiglie produttrici); (v) che alla Data di Valutazione non presentino piu' di una rata scaduta e non pagata; (vi) derivino da Contratti di Mutuo con scadenza successiva al 31 maggio 2013 e con scadenza anteriore o uguale al 30 giugno 2039; (vii) derivino da Contratti di Mutuo aventi data di stipulazione successiva o uguale al 1 gennaio 2000 e antecedente o uguale al 30 aprile 2013; (viii) il cui debito residuo in linea capitale sia, alla Data di Valutazione, uguale o superiore ad Euro 2.500 (duemilacinquecento) ed inferiore o uguale ad Euro 13.500.000 (tredicimilioni cinquecentomila); (ix) il cui importo in linea capitale alla data di stipula del relativo Contratto di Mutuo sia uguale o superiore ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore o uguale ad Euro 25.000.000 (venticinquemilioni); (x) siano interamente erogati e per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (ad esclusione, per chiarezza, dei mutui SAL che, alla Data di Valutazione, prevedano ulteriori erogazioni sulla base dello stato avanzamento lavori); (xi) nel caso di mutui ipotecari, i cui beni immobili costituiti in garanzia siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana; (xii) i cui debitori e i relativi garanti siano (i) persone fisiche residenti in Italia o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; (xiii) siano identificati da uno dei seguenti NDG: CONS, COOP, DI, FISPA, FISRL, PF, SAS, SNC, SPA, SRL e SS; (xiv) siano identificati da uno dei seguenti "codice prodotto": CIB, CIM, FEM, IIM; (xv) siano identificati da uno dei seguenti "codice sub-prodotto": 135, 162, 308, 311, 724, 00C, 01N, 02N, 03C, 03N, 04C, 04N, 05C, 05N, 06C, 08N, 13C, 17C, 19C, 20C, 33C, 35C, 36C, 86C, 87C, 89C, A00, A01, A02, A06, A08, A09, A13, A14, A15, A17, A24, A26, A50, A51, A60, A61, B01, B02, B03, B04, B05, B10, B11, B13, B15, B16, B20, B21, B26, B33, B34, M01, M02, P23, U61, X04, Y06, Y17; (xvi) derivino da Contratti di Mutuo che prevedano, a seconda del caso, l'applicazione del tasso fisso per l'intera durata del contratto o l'applicazione del tasso variabile (incluso il tasso variabile con cap) per l'intera durata del contratto; (xvii) nel caso di mutui a tasso fisso, derivino da Contratti di Mutuo che prevedano un tasso di interesse almeno pari o superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento); (xviii) nel caso di mutui a tasso variabile, derivino da Contratti di Mutuo che (a) prevedano uno spread almeno pari o superiore allo 0,30% (zero virgola trenta per cento); e (b) siano indicizzati all'Euribor; (xix) derivino da Contratti di Mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali, semestrali o annuali; (xx) che, alla data del 23 maggio 2013, non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; (xxi) in relazione ai quali, alla data del 23 maggio 2013, almeno una rata (anche di soli interessi) sia stata pagata; Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti: (a) derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di: (i) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; (ii) enti religiosi; (iii) fondazioni e associazioni riconosciute e (iv) associazioni non riconosciute o condomini; (b) derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di personale dipendente del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza o a favore di societa' facenti parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza; (c) erogati da un gruppo di banche organizzate "in pool" ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; (d) derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari (ovvero di altra forma di agevolazione), in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge (nazionale, regionale o comunitaria) o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore (cd. "mutui agevolati" e "mutui convenzionati"); (e) derivanti da contratti di mutuo in relazione ai quali, alla data del 23 maggio 2013, il relativo debitore benefici, a qualsiasi titolo, della sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale) rispetto al piano di ammortamento originario; (f) qualificati alla Data di Valutazione come "crediti ristrutturati" (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)); (g) derivanti da contratti di mutuo la cui provvista sia rinveniente da soggetti terzi; (h) derivanti da contratti di mutuo garantiti da consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi); (i) derivanti da contratti di mutuo identificati dai seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: 52/958, 52/6181, 52/6190, 52/6211, 52/959, 52/731, 52/747, 52/752, 52/780, 52/6048, 52/6049, 52/422, 52/491, 52/492, 52/497, 52/528, 52/545, 52/573, 52/644, 52/655, 52/662, 52/2, 52/37, 52/62, 52/63, 52/66, 52/80, 52/390, 52/401, 52/402, 52/421, 52/965, 52/6228, 52/6235, 52/6243, 52/6189, 52/6192, 52/6194, 52/6197, 52/6199, 52/6200, 52/6201, 52/6203, 52/6204, 52/6208, 52/6212, 52/6213, 52/6214, 52/6222, 52/967, 52/6086, 52/6113, 52/6139, 52/6147, 52/6166, 52/6176, 52/1110, 52/1116, 52/6008, 52/6010, 52/6012, 52/6013, 52/6017, 52/6020, 52/1076, 52/1077, 52/1084, 52/1088, 52/1089, 52/1096, 52/1100, 52/971, 52/1033, 52/1038, 52/1041, 52/1044, 52/1053, 52/1059, 52/1063, 52/991, 52/997, 52/998, 52/1000, 52/1010, 52/1013, 52/1016, 52/1018, 52/1025, 52/1029, 52/975, 52/978, 52/983, 52/987, 52/918, 52/921, 52/925, 52/927, 52/931, 52/934, 52/936, 52/939, 52/941, 52/946, 52/947, 52/951, 52/955, 52/956, 52/875, 52/879, 52/880, 52/882, 52/884, 52/885, 52/887, 52/890, 52/893, 52/896, 52/900, 52/904, 52/905, 52/909, 52/910, 52/911, 52/913, 52/833, 52/837, 52/838, 52/841, 52/845, 52/848, 52/852, 52/853, 52/858, 52/859, 52/860, 52/861, 52/864, 52/865, 52/868, 52/874, 52/792, 52/818, 52/824, 52/827, 52/830, 52/90, 52/740, 52/744, 52/745, 52/755, 52/756, 52/757, 52/771, 52/787, 52/696, 52/702, 52/707, 52/716, 52/717, 52/721, 52/722, 52/734, 52/736, 52/637, 52/639, 52/663, 52/667, 52/671, 52/672, 52/676, 52/677, 52/679, 52/690, 52/126, 52/576, 52/577, 52/578, 52/584, 52/588, 52/589, 52/598, 52/612, 52/614, 52/525, 52/527, 52/530, 52/533, 52/535, 52/541, 52/546, 52/552, 52/558, 52/560, 52/562, 52/564, 52/565, 52/571, 52/454, 52/457, 52/463, 52/465, 52/471, 52/483, 52/485, 52/496, 52/501, 52/504, 52/511, 52/513, 52/133, 52/414, 52/416, 52/417, 52/418, 52/437, 52/447, 52/450, 52/452, 52/134, 52/360, 52/366, 52/379, 52/382, 52/383, 52/385, 52/388, 52/391, 52/394, 52/398, 52/282, 52/288, 52/309, 52/311, 52/312, 52/319, 52/342, 52/348, 52/349, 52/139, 52/207, 52/234, 52/241, 52/243, 52/250, 52/251, 52/154, 52/164, 52/178. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58, comma 3, del TUB e dall'articolo 4 della Legge 130, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti a Piazza Venezia tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti a Farbanca in relazione ai Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze assicurative, dai contratti di mutuo ipotecario e dai beni immobili ipotecati e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori e tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione salvo l'iscrizione nel registro imprese prevista dall'articolo 58 del TUB. Sono esclusi dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai Crediti, le fideiussioni omnibus che, alla Data di Efficacia, assistono contemporaneamente i Crediti ed altri crediti dei quali Farbanca e' titolare nei confronti dei medesimi debitori. Piazza Venezia ha conferito incarico a Farbanca ai sensi della Legge 130 affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, provveda alla gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che li assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a continuare a pagare presso Farbanca, in qualita' di mandatario con rappresentanza, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era loro consentito, per legge o per contratto, anteriormente alla cessione e/o in conformita' con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno loro essere comunicate in futuro. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Farbanca S.p.A., Via Irnerio n. 43/B, Bologna. Farbanca continuera' altresi' ad essere responsabile a tutti gli effetti delle comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria. Riguardo al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, si informa che Farbanca, in relazione all'attivita' di servicing cui e' tenuta contrattualmente nei confronti di Piazza Venezia, continuera' a trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza, con le stesse modalita' e per le stesse finalita' relative, tra l'altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti e con l'ulteriore finalita' della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualita' di "Titolare" ai sensi del Codice Privacy. Pertanto, i debitori ceduti potranno continuare a rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy all'Ufficio Reclami della capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Btg. Framarin, n. 18, 36100 Vicenza. Milano, 3 giugno 2013 Piazza Venezia S.r.l. - Presidente del consiglio di amministrazione Massimo Antonio Bosisio T13AAB7731