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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - rg. n. 3104/2013 La Super 3 s.p.a. (CF 02306450582) con sede in Roma, v.le S.Rebecchini, 17, in persona del legale rapp.te p.t. dott. Filippo Rebecchini, rappresentata e difesa dall'avv.prof. Claudio Chiola (CHLCLD38D09H501K, p.i. 04865710588) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via della Camilluccia, 785, ha proposto ricorso davanti il TAR del Lazio per l'annullamento del bando del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni 5.9.12 (GU 5.9.12, n. 103) per l'assegnazione delle frequenze alle emittenti televisive locali della Regione Lazio e per quanto possa occorrere delle risposte ai quesiti pubblicate sul sito MISE 26.9.12; della graduatoria relativa all'assegnazione delle frequenze televisive alle emittenti locali nella Regione Lazio sito MISE 20.3.13; Lett. MISE - DGSCER 27.3.13 prot.n. 22549; Lett. MISE - Ispettorato Territoriale Lazio 9.5.07, prot. 35/Super3, ch.29 - Monte Cavo - Spost. Lib 1073/07-5736, contro: 1) Ministero dello Sviluppo Economico; 2) Ministero dello Sviluppo Economico - Dip.Comunicazioni, 3) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (DGSCER); MISE - Ispettorato Lazio; e nei confronti di International Tele Radio - I.T.R.; Roma Television Communications. I motivi del ricorso sono: 1. Violazione dell'art. 4, d.-l. 31.3.2011, n. 34 (conv. in l. 26.5.2011, n. 75) - Difetto di motivazione - Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e parita' di trattamento. Con tale motivo si e' censurata l'imposizione nel bando del principio della separazione contabile in quanto ultra vires rispetto alla previsione legislativa. Il principio, comunque, e' stato rispettato da Super 3 ma il Ministero immotivatamente ha azzerato il punteggio relativo alla voce patrimonio; 2. Falsa e incoerente applicazione dell'art. 25 della delibera AGCom 353/11/cons; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2423 e seg. c.c.; Violazione del principio d'irretroattivita'. Con tale motivo si censura l'ulteriore prescrizione del bando relativa alla necessita' di approvare il criterio di separazione contabile nella delibera assembleare di approvazione del bilancio in quanto oscura perche' l'approvazione potrebbe essere riferita alla data di pubblicazione del bando (5.9.12), oppure a quella del 31.12,12, prevista per tutti i bilanci; pericolosa perche' ai sensi dell'art. 3, n. 3 del bando la non conformita' alle prescrizioni da quest'ultimo adottate, potrebbe comportare l'esclusione dalla procedura; irragionevole perche' soltanto un'emittente su 30 ha potuto rispettarla; illegittima perche' la disciplina del bilancio e' contenuta negli artt. 2423 e segg. c.c.; perche' l'art. 25 delibera AGCOM 353/11 non prevede alcun collegamento con il bilancio; perche' il bando ha fissato retroattivamente un requisito che pertanto e' impossibile da soddisfare; 3. Irragionevolezza dell'art. 2, c. 6 del bando. Il bando, prevedendo lo stesso punteggio per tutte le emittenti che occasionalmente utilizzano lo stesso canale e' manifestamente irragionevole e fonte di gravi discriminazioni; 4. Irragionevolezza art. 2, c. 1, lett. "d" del bando. Il criterio della "storicita'" delle trasmissioni e' stato vanificato in quanto assumendo quale data di inizio della valutazione quello dello switch off (2009), ha perso ogni capacita' selettiva tant'e' che si e' dovuto assegnare a tutte le emittenti il punteggio di 5. 5. Irragionevolezza per disparita' con i precedenti bandi Liguria, Toscana, Umbria e Marche, nonostante l'identita' della disciplina legislativa di riferimento in relazione ai criteri del patrimonio (separazione contabile anche successiva al bando); storicita' (periodo di valutazione 21anni); principio dell'intesa tra le emittenti operanti sulla stessa frequenza per ottenere un unico numero e non raggruppamento forzoso d'ufficio; 6. Violazione della delibera AGCom 265/12/CONS - Incompetenza. Il bando ha escluso illegittimamente dalle frequenze assegnabili il canale 35; 7. Violazione degli artt. 3, 21, 24, 41, 42 e 113 Cost. E' stata denunciata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, c. 13bis l. 220/10 per aver menomato l'efficacia della tutela giurisdizionale, nonche' l'irragionevolezza del principio della disponibilita' illimitata di frequenze riconosciuta all'emittenza nazionale e non a quella locale; 8. Mancato indennizzo, per l'esproprio della frequenza legittimamente utilizzata e dell'attivita' di operatore di rete e risarcimento del danno. 9. Violazione dell'art. 7 l. 241/90. La nuova graduatoria del 20.3.13 che dispone la retrocessione di Super 3 dal 17° al 21° posto costituisce annullamento che non e' stato previamente comunicato all'interessata. 10. Violazione art. 3 l. 241/90. Omessa motivazione - Erroneita' - Incompetenza - Irragionevolezza: immotivata risulta la riduzione della copertura del territorio e del relativo punteggio attribuito a Super 3; la riduzione della potenza dell'impianto a 20W costituiva soltanto misura provvisoria in epoca sperimentale del digitale. Diversamente, si tratterebbe di una revoca dell'originaria concessione adottata dall'Ispettorato, organo incompetente. E' stato omesso ogni riferimento al fatto che dal 2009 l'emittente ha ripreso a trasmettere con la potenza precedentemente concessa di 400W, come peraltro immediatamente comunicato alla DGSCER. 11. Lett. MISE - Ispettorato Lazio 9.5.07 prot.35/Super 3 - Violazione artt. 28 e 52 Dlgs. 197/05 - Incompetenza - Contraddittorieta'. La concessione a Super 3 del 2004 con potenza di 500W non e' mai stata revocata ne' poteva esserlo dall'Ispettorato in quanto privo di competenza; l'abbassamento a 20W qualora non avesse avuto efficacia temporanea avrebbe costituito revoca illegittima e in contraddizione con la temporaneita' dell'abbassamento della potenza trasmissiva; 12. Violazione dell'art. 97 Cost. - Principio dell'affidamento: dal maggio 2009 ad oggi Super 3 ha seguitato a trasmettere con l'impianto di 400W, dopo aver informato la P.A. del ripristino della potenza attribuita con la concessione del 2004. La resipiscenza della P.A. dopo 4 anni, in assenza di contraddittorio, viola l'art. 97 e il principio di affidamento. 13. Irragionevolezza del ricalcolo: vera la riconosciuta potenza di 20w all'impianto di Super 3, la riduzione di 6 punti del punteggio per la voce "copertura" del territorio sarebbe irragionevole per difetto (l'impianto riuscirebbe ad illuminare un solo quartiere di Roma); 14. Risarcimento del danno: l'illegittimita' della sostanziale revoca della concessione e della conseguente perdita della frequenza rende responsabile la P.A. di tutti gli ingenti danni sopportati da Super 3. Il TAR Lazio sez. I, con ordinanza presidenziale n. 11827/13, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica del ricorso per pubblici proclami, secondo le modalita' dalla stessa prescritta, a tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 20.3.13 per l'assegnazione alle emittenti locali delle frequenze della televisione digitale terrestre per la Regione Lazio. Lo stesso TAR aveva gia' rinviato la discussione per il merito del ricorso all'udienza del 23 ottobre 2013. Roma, 17 giugno 2013 avv. prof. Claudio Chiola T13ABA8479