TAR LAZIO
Sez. I

(GU Parte Seconda n.72 del 20-6-2013)

 
          Notifica per pubblici proclami - rg. n. 3104/2013 
 

  La  Super  3  s.p.a.  (CF  02306450582)  con  sede  in  Roma,  v.le
S.Rebecchini, 17, in persona del legale rapp.te  p.t.  dott.  Filippo
Rebecchini, rappresentata  e  difesa  dall'avv.prof.  Claudio  Chiola
(CHLCLD38D09H501K, p.i.  04865710588)  ed  elettivamente  domiciliata
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via della Camilluccia, 785,
ha proposto ricorso davanti il TAR del Lazio per  l'annullamento  del
bando  del  Ministero  dello  Sviluppo   Economico   -   Dipartimento
Comunicazioni 5.9.12 (GU 5.9.12, n.  103)  per  l'assegnazione  delle
frequenze alle emittenti televisive locali della Regione Lazio e  per
quanto possa occorrere delle risposte ai quesiti pubblicate sul  sito
MISE  26.9.12;  della  graduatoria  relativa  all'assegnazione  delle
frequenze televisive alle emittenti locali nella Regione  Lazio  sito
MISE 20.3.13; Lett. MISE - DGSCER 27.3.13 prot.n. 22549; Lett. MISE -
Ispettorato Territoriale Lazio 9.5.07, prot. 35/Super3, ch.29 - Monte
Cavo - Spost. Lib 1073/07-5736, contro: 1) Ministero  dello  Sviluppo
Economico; 2) Ministero dello Sviluppo Economico - Dip.Comunicazioni,
3) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di
radiodiffusione (DGSCER); MISE - Ispettorato Lazio; e  nei  confronti
di International Tele Radio - I.T.R.; Roma Television Communications. 
  I motivi  del  ricorso  sono:  1.  Violazione  dell'art.  4,  d.-l.
31.3.2011, n. 34  (conv.  in  l.  26.5.2011,  n.  75)  -  Difetto  di
motivazione   -   Violazione   dei   principi   di    ragionevolezza,
proporzionalita' e parita' di trattamento.  Con  tale  motivo  si  e'
censurata l'imposizione nel bando  del  principio  della  separazione
contabile in quanto ultra vires rispetto alla previsione legislativa.
Il principio,  comunque,  e'  stato  rispettato  da  Super  3  ma  il
Ministero immotivatamente ha azzerato il punteggio relativo alla voce
patrimonio; 2. Falsa e incoerente  applicazione  dell'art.  25  della
delibera AGCom 353/11/cons; Violazione  e  falsa  applicazione  degli
artt. 2423 e seg. c.c.; Violazione del principio  d'irretroattivita'.
Con  tale  motivo  si  censura  l'ulteriore  prescrizione  del  bando
relativa alla necessita' di  approvare  il  criterio  di  separazione
contabile nella delibera assembleare di approvazione del bilancio  in
quanto oscura perche' l'approvazione potrebbe  essere  riferita  alla
data di  pubblicazione  del  bando  (5.9.12),  oppure  a  quella  del
31.12,12, prevista per tutti i bilanci; pericolosa perche'  ai  sensi
dell'art. 3, n. 3 del bando la non conformita' alle  prescrizioni  da
quest'ultimo  adottate,  potrebbe   comportare   l'esclusione   dalla
procedura; irragionevole  perche'  soltanto  un'emittente  su  30  ha
potuto rispettarla; illegittima perche' la disciplina del bilancio e'
contenuta negli artt. 2423 e segg. c.c.; perche' l'art.  25  delibera
AGCOM 353/11 non prevede alcun collegamento con il bilancio;  perche'
il bando ha fissato retroattivamente un  requisito  che  pertanto  e'
impossibile da soddisfare; 3. Irragionevolezza dell'art. 2, c. 6  del
bando.  Il  bando,  prevedendo  lo  stesso  punteggio  per  tutte  le
emittenti  che  occasionalmente  utilizzano  lo  stesso   canale   e'
manifestamente irragionevole e fonte  di  gravi  discriminazioni;  4.
Irragionevolezza art. 2, c. 1, lett. "d" del bando. Il criterio della
"storicita'"  delle  trasmissioni  e'  stato  vanificato  in   quanto
assumendo quale data di inizio della valutazione quello dello  switch
off (2009), ha perso ogni  capacita'  selettiva  tant'e'  che  si  e'
dovuto  assegnare  a  tutte  le  emittenti  il  punteggio  di  5.  5.
Irragionevolezza per  disparita'  con  i  precedenti  bandi  Liguria,
Toscana, Umbria e Marche,  nonostante  l'identita'  della  disciplina
legislativa di riferimento in relazione  ai  criteri  del  patrimonio
(separazione  contabile  anche  successiva  al   bando);   storicita'
(periodo  di  valutazione  21anni);  principio  dell'intesa  tra   le
emittenti operanti sulla  stessa  frequenza  per  ottenere  un  unico
numero e non raggruppamento forzoso d'ufficio;  6.  Violazione  della
delibera AGCom  265/12/CONS  -  Incompetenza.  Il  bando  ha  escluso
illegittimamente  dalle  frequenze  assegnabili  il  canale  35;   7.
Violazione degli artt. 3, 21,  24,  41,  42  e  113  Cost.  E'  stata
denunciata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, c.  13bis  l.
220/10 per aver menomato l'efficacia  della  tutela  giurisdizionale,
nonche'  l'irragionevolezza  del   principio   della   disponibilita'
illimitata di frequenze riconosciuta all'emittenza nazionale e non  a
quella locale; 8. Mancato indennizzo, per l'esproprio della frequenza
legittimamente utilizzata e dell'attivita' di  operatore  di  rete  e
risarcimento del danno. 9. Violazione dell'art. 7 l. 241/90. La nuova
graduatoria del 20.3.13 che dispone la retrocessione di Super  3  dal
17°  al  21°  posto  costituisce  annullamento  che  non   e'   stato
previamente comunicato all'interessata.  10.  Violazione  art.  3  l.
241/90.  Omessa   motivazione   -   Erroneita'   -   Incompetenza   -
Irragionevolezza: immotivata risulta la riduzione della copertura del
territorio  e  del  relativo  punteggio  attribuito  a  Super  3;  la
riduzione della  potenza  dell'impianto  a  20W  costituiva  soltanto
misura provvisoria in epoca sperimentale del digitale.  Diversamente,
si tratterebbe di una  revoca  dell'originaria  concessione  adottata
dall'Ispettorato,  organo  incompetente.   E'   stato   omesso   ogni
riferimento  al  fatto  che  dal  2009  l'emittente  ha   ripreso   a
trasmettere con la potenza precedentemente  concessa  di  400W,  come
peraltro immediatamente comunicato alla  DGSCER.  11.  Lett.  MISE  -
Ispettorato Lazio 9.5.07 prot.35/Super 3 - Violazione artt. 28  e  52
Dlgs. 197/05 - Incompetenza - Contraddittorieta'.  La  concessione  a
Super 3 del 2004 con potenza di 500W non e' mai  stata  revocata  ne'
poteva  esserlo  dall'Ispettorato  in  quanto  privo  di  competenza;
l'abbassamento a 20W qualora non avesse  avuto  efficacia  temporanea
avrebbe costituito revoca illegittima  e  in  contraddizione  con  la
temporaneita'  dell'abbassamento  della  potenza   trasmissiva;   12.
Violazione dell'art.  97  Cost.  -  Principio  dell'affidamento:  dal
maggio 2009 ad oggi Super 3 ha seguitato a trasmettere con l'impianto
di 400W, dopo aver informato la P.A.  del  ripristino  della  potenza
attribuita con la concessione del 2004. La  resipiscenza  della  P.A.
dopo 4 anni, in assenza di contraddittorio,  viola  l'art.  97  e  il
principio di affidamento. 13. Irragionevolezza del ricalcolo: vera la
riconosciuta potenza di 20w all'impianto di Super 3, la riduzione  di
6 punti del punteggio per la voce "copertura" del territorio  sarebbe
irragionevole per difetto (l'impianto riuscirebbe  ad  illuminare  un
solo quartiere di Roma); 14. Risarcimento del danno: l'illegittimita'
della  sostanziale  revoca  della  concessione  e  della  conseguente
perdita della frequenza rende  responsabile  la  P.A.  di  tutti  gli
ingenti danni sopportati da Super 3. 
  Il TAR Lazio sez. I, con ordinanza presidenziale  n.  11827/13,  ha
ordinato l'integrazione del contraddittorio a mezzo di  notifica  del
ricorso per pubblici proclami,  secondo  le  modalita'  dalla  stessa
prescritta, a tutti i soggetti utilmente inseriti  nella  graduatoria
definitiva del Ministero dello Sviluppo  Economico  del  20.3.13  per
l'assegnazione  alle   emittenti   locali   delle   frequenze   della
televisione digitale terrestre per la Regione Lazio.  Lo  stesso  TAR
aveva  gia'  rinviato  la  discussione  per  il  merito  del  ricorso
all'udienza del 23 ottobre 2013. Roma, 17 giugno 2013 

                      avv. prof. Claudio Chiola 

 
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