TAR LAZIO - ROMA
Sez. I ter

(GU Parte Seconda n.73 del 22-6-2013)

 
        Notifica per pubblici proclami - Ricorso RG 289/2013 
 

  Notifica a mezzo pubblici proclami da ordinanza  del  TAR  Lazio  -
Sez. I ter n. 05543/2013 REG.PROV.COLL.,  nel  ricorso  RG  289/2013,
proposto dalla Provincia di Potenza (CF 80002710764),  nella  persona
del  Presidente  pro  tempore  della  Provincia  di  Potenza,   Piero
Lacorazza, rappresentato e difeso in maniera  congiunta  e  disgiunta
dall'Avv. Emanuela Luglio (CF LGL MNL 75H51 F839T) e dall'Avv. Nicola
Sabina  (CF  SBN  NCL  72L19  G942N),  entrambi  in  servizio  presso
l'Avvocatura Provinciale, con domicilio eletto in Roma,  via  Fregene
n.13, presso lo  studio  dell'Avv.  Giuseppina  D'Angelo,  contro  il
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro  tempore,  presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, 00186  Roma
e nei  confronti  della  Provincia  di  Belluno,  nella  persona  del
Presidente pro tempore, con sede in via S. Andrea, 5 - 32100 Belluno,
per l'annullamento, previa emissione di misure cautelari, del Decreto
del 25/10/2012 del  Ministro  dell'Interno  di  determinazione  delle
riduzioni e contributi alla  riduzione  del  debito  da  parte  delle
Province, ai sensi dell'articolo 16  del  decreto  legge  n.  95  del
6/7/2012. 
  La ricorrente lamenta: MOTIVO 1) VIOLAZIONE  E  FALSA  APPLICAZIONE
DELL'ART. 16 DEL D.L. 95/2012.  ECCESSO  DI  POTERE  PER  CARENZA  DI
ISTRUTTORIA. Il decreto del 25/10/2012 del Ministero dell'Interno non
ha determinato i tagli  dei  trasferimenti  da  imputare  a  ciascuna
Provincia in proporzione alle effettive spese sostenute  per  consumi
intermedi. Il decreto ministeriale ha assunto, quale riferimento  per
la determinazione dei consumi intermedi delle  Province,  i  dati  di
pagamento desunti dal SIOPE  per  l'anno  2011  "corrispondenti  agli
interventi  "Acquisto  di  beni  di  consumo  e/o   materie   prime",
"Prestazioni di servizi" e "Utilizzo di beni dei terzi"  della  spesa
corrente  delle  Province."  L'operazione  eseguita,  tuttavia,   non
consente di individuare i reali  consumi  intermedi  delle  Province,
poiche' il dato ricavabile  dalle  spese  registrate  nell'intervento
"Prestazioni di servizi"  non  e'  un  dato  omogeneo  e  non  sempre
contiene soltanto spese riferibili a consumi intermedi dell'ente.  La
mancata effettiva  rilevazione  dei  consumi  intermedi  degli  enti,
attraverso una analisi superficiale e non completa dei dati SIOPE, ha
condotto ad una ripartizione  delle  riduzioni  delle  entrate  delle
Province  operata  contra  legem,  in  quanto,  nella  sostanza,   in
violazione del parametro stabilito dal comma 7 dell'art. 16 del  D.L.
95/2012, e profondamente irragionevole, ineguale e parziale, poiche',
a parita' di consumi intermedi propri, ha penalizzato  gli  enti  che
esercitano deleghe regionali e che gestiscono i servizi  in  proprio,
senza   esternalizzarli.   MOTIVO   2)    MANIFESTA    ILLEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE.  VIOLAZIONE   DELL'ART.   119   DELLA   COSTITUZIONE.
ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO PRESUPPOSTO. INVALIDITA' DERIVATA. Il taglio
assegnato alle Province  dall'art.  16  del  dl.  95/12  (cosi'  come
concretamente ripartito dal d.m. del 25/10/12 tra le varie  Province)
e' assolutamente insostenibile.  La  decurtazione  dei  trasferimenti
erariali a favore delle Province, effettuata per  giunta  in  maniera
iniqua, si pone quindi in evidente contrasto  con  l'art.  119  della
Costituzione in quanto, sommata alle precedenti riduzioni (DL 78/2010
e DL 201/2011), opera una diminuzione tale dei trasferimenti  statali
da compromettere  l'esercizio  stesso  delle  funzioni  istituzionali
della Provincia: quali la manutenzione delle scuole superiori,  delle
strade provinciali, e la difesa del territorio. MOTIVO  3)  MANIFESTA
ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.  VIOLAZIONE  DEGLI  ARTT.  114-117-119
DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO PRESUPPOSTO. INVALIDITA'
DERIVATA. Il taglio operato dal combinato disposto del d.l.  95/12  e
del d.m. del 25/10/12, viola l'art. 119 della Cost.  anche  sotto  un
altro   aspetto.   Per   l'insegnamento   consolidato   della   Corte
Costituzionale, al fine di  adottare  misure  di  contenimento  delle
spese delle  autonomie  locali  per  il  riequilibrio  della  finanza
pubblica,  e'  necessaria  la  sussistenza  di  due  condizioni:   a)
l'efficacia transitoria delle misure stesse;  b)  la  previsione  non
esaustiva   e   dettagliata   degli   strumenti   concreti   per   il
raggiungimento degli obiettivi. Entrambe queste condizioni  risultano
violate dall'art. 16, commi 1 e 7, del D.L. 95/2012, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 135: da un  lato,  non  vi  e'  transitorieta'  delle
misure restrittive per il contenimento della spesa; dall'altro  lato,
il  decreto  legge  95/12  non  si  limita  a  porre   obiettivi   di
riequilibrio della finanza pubblica, ma si spinge ad individuare  nel
dettaglio gli strumenti e le  modalita'  per  conseguire  i  suddetti
obiettivi. 
  Istanza cautelare respinta. 
  Si chiede l'annullamento degli atti impugnati,  previa,  occorrendo
remissione alla Corte Costituzionale delle questione di  legittimita'
costituzionale di cui in narrativa. Vinte spese  e  onorari.  Con  la
presente pubblicazione,  in  esecuzione  dell'ordinanza  in  epigrafe
indicata,  che  ha  ordinato  alla  parte  ricorrente  di  provvedere
all'integrazione del  contraddittorio  processuale,  autorizzando  la
notifica per pubblici  proclami,  e  rinviato  la  causa  all'udienza
pubblica del 26 novembre 2013, si notifica la pendenza  del  suddetto
ricorso, ad integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
controinteressati non evocati in giudizio,  all'atto  della  notifica
del ricorso, ed inclusi nell'allegato A del provvedimento  impugnato,
ossia  le  Province  di:  Torino;  Vercelli;  Novara;  Cuneo;   Asti;
Alessandria; Biella;  Verbano-Cusio-Ossola;  Varese;  Como;  Sondrio;
Milano; Bergamo; Brescia; Pavia; Cremona; Mantova; Lecco; Lodi; Monza
E Della Brianza; Verona; Vicenza; Treviso; Venezia;  Padova;  Rovigo;
Imperia;  Savona;  Genova;  La  Spezia;   Piacenza;   Parma;   Reggio
Nell'emilia;  Modena;  Bologna;  Ferrara;   Ravenna;   Forli'-Cesena;
Rimini; Massa; Lucca; Pistoia; Firenze; Livorno; Pisa; Arezzo; Siena;
Grosseto; Prato; Perugia; Terni; Pesaro E Urbino;  Ancona;  Macerata;
Ascoli  Piceno;  Fermo;  Viterbo;  Rieti;  Roma;  Latina;  Frosinone;
L'aquila;  Teramo;  Pescara;  Chieti;Campobasso;  Isernia;   Caserta;
Benevento;  Napoli;  Avellino;  Salerno;   Foggia;   Bari;   Taranto;
Brindisi; Lecce; Barletta-Andria-Trani; Matera;  Cosenza;  Catanzaro;
Reggio Calabria; Crotone; Vibo Valentia; Trapani;  Palermo;  Messina;
Agrigento;Caltanissetta; Enna; Catania;  Ragusa;  Siracusa;  Sassari;
Nuoro; Cagliari; Oristano; Olbia-Tempio; Ogliastra; Medio  Campidano;
Carbonia-Iglesias, in persona dei rispettivi legali  rappresentati  e
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del  Ministro
pro tempore. Potenza-Roma, 04/06/2013 

                         avv. Nicola Sabina 
                        avv. Emanuela Luglio 

 
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