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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Ricorso RG 289/2013 Notifica a mezzo pubblici proclami da ordinanza del TAR Lazio - Sez. I ter n. 05543/2013 REG.PROV.COLL., nel ricorso RG 289/2013, proposto dalla Provincia di Potenza (CF 80002710764), nella persona del Presidente pro tempore della Provincia di Potenza, Piero Lacorazza, rappresentato e difeso in maniera congiunta e disgiunta dall'Avv. Emanuela Luglio (CF LGL MNL 75H51 F839T) e dall'Avv. Nicola Sabina (CF SBN NCL 72L19 G942N), entrambi in servizio presso l'Avvocatura Provinciale, con domicilio eletto in Roma, via Fregene n.13, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina D'Angelo, contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, 00186 Roma e nei confronti della Provincia di Belluno, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in via S. Andrea, 5 - 32100 Belluno, per l'annullamento, previa emissione di misure cautelari, del Decreto del 25/10/2012 del Ministro dell'Interno di determinazione delle riduzioni e contributi alla riduzione del debito da parte delle Province, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 6/7/2012. La ricorrente lamenta: MOTIVO 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.L. 95/2012. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. Il decreto del 25/10/2012 del Ministero dell'Interno non ha determinato i tagli dei trasferimenti da imputare a ciascuna Provincia in proporzione alle effettive spese sostenute per consumi intermedi. Il decreto ministeriale ha assunto, quale riferimento per la determinazione dei consumi intermedi delle Province, i dati di pagamento desunti dal SIOPE per l'anno 2011 "corrispondenti agli interventi "Acquisto di beni di consumo e/o materie prime", "Prestazioni di servizi" e "Utilizzo di beni dei terzi" della spesa corrente delle Province." L'operazione eseguita, tuttavia, non consente di individuare i reali consumi intermedi delle Province, poiche' il dato ricavabile dalle spese registrate nell'intervento "Prestazioni di servizi" non e' un dato omogeneo e non sempre contiene soltanto spese riferibili a consumi intermedi dell'ente. La mancata effettiva rilevazione dei consumi intermedi degli enti, attraverso una analisi superficiale e non completa dei dati SIOPE, ha condotto ad una ripartizione delle riduzioni delle entrate delle Province operata contra legem, in quanto, nella sostanza, in violazione del parametro stabilito dal comma 7 dell'art. 16 del D.L. 95/2012, e profondamente irragionevole, ineguale e parziale, poiche', a parita' di consumi intermedi propri, ha penalizzato gli enti che esercitano deleghe regionali e che gestiscono i servizi in proprio, senza esternalizzarli. MOTIVO 2) MANIFESTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. VIOLAZIONE DELL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO PRESUPPOSTO. INVALIDITA' DERIVATA. Il taglio assegnato alle Province dall'art. 16 del dl. 95/12 (cosi' come concretamente ripartito dal d.m. del 25/10/12 tra le varie Province) e' assolutamente insostenibile. La decurtazione dei trasferimenti erariali a favore delle Province, effettuata per giunta in maniera iniqua, si pone quindi in evidente contrasto con l'art. 119 della Costituzione in quanto, sommata alle precedenti riduzioni (DL 78/2010 e DL 201/2011), opera una diminuzione tale dei trasferimenti statali da compromettere l'esercizio stesso delle funzioni istituzionali della Provincia: quali la manutenzione delle scuole superiori, delle strade provinciali, e la difesa del territorio. MOTIVO 3) MANIFESTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 114-117-119 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO PRESUPPOSTO. INVALIDITA' DERIVATA. Il taglio operato dal combinato disposto del d.l. 95/12 e del d.m. del 25/10/12, viola l'art. 119 della Cost. anche sotto un altro aspetto. Per l'insegnamento consolidato della Corte Costituzionale, al fine di adottare misure di contenimento delle spese delle autonomie locali per il riequilibrio della finanza pubblica, e' necessaria la sussistenza di due condizioni: a) l'efficacia transitoria delle misure stesse; b) la previsione non esaustiva e dettagliata degli strumenti concreti per il raggiungimento degli obiettivi. Entrambe queste condizioni risultano violate dall'art. 16, commi 1 e 7, del D.L. 95/2012, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135: da un lato, non vi e' transitorieta' delle misure restrittive per il contenimento della spesa; dall'altro lato, il decreto legge 95/12 non si limita a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, ma si spinge ad individuare nel dettaglio gli strumenti e le modalita' per conseguire i suddetti obiettivi. Istanza cautelare respinta. Si chiede l'annullamento degli atti impugnati, previa, occorrendo remissione alla Corte Costituzionale delle questione di legittimita' costituzionale di cui in narrativa. Vinte spese e onorari. Con la presente pubblicazione, in esecuzione dell'ordinanza in epigrafe indicata, che ha ordinato alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio processuale, autorizzando la notifica per pubblici proclami, e rinviato la causa all'udienza pubblica del 26 novembre 2013, si notifica la pendenza del suddetto ricorso, ad integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non evocati in giudizio, all'atto della notifica del ricorso, ed inclusi nell'allegato A del provvedimento impugnato, ossia le Province di: Torino; Vercelli; Novara; Cuneo; Asti; Alessandria; Biella; Verbano-Cusio-Ossola; Varese; Como; Sondrio; Milano; Bergamo; Brescia; Pavia; Cremona; Mantova; Lecco; Lodi; Monza E Della Brianza; Verona; Vicenza; Treviso; Venezia; Padova; Rovigo; Imperia; Savona; Genova; La Spezia; Piacenza; Parma; Reggio Nell'emilia; Modena; Bologna; Ferrara; Ravenna; Forli'-Cesena; Rimini; Massa; Lucca; Pistoia; Firenze; Livorno; Pisa; Arezzo; Siena; Grosseto; Prato; Perugia; Terni; Pesaro E Urbino; Ancona; Macerata; Ascoli Piceno; Fermo; Viterbo; Rieti; Roma; Latina; Frosinone; L'aquila; Teramo; Pescara; Chieti;Campobasso; Isernia; Caserta; Benevento; Napoli; Avellino; Salerno; Foggia; Bari; Taranto; Brindisi; Lecce; Barletta-Andria-Trani; Matera; Cosenza; Catanzaro; Reggio Calabria; Crotone; Vibo Valentia; Trapani; Palermo; Messina; Agrigento;Caltanissetta; Enna; Catania; Ragusa; Siracusa; Sassari; Nuoro; Cagliari; Oristano; Olbia-Tempio; Ogliastra; Medio Campidano; Carbonia-Iglesias, in persona dei rispettivi legali rappresentati e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore. Potenza-Roma, 04/06/2013 avv. Nicola Sabina avv. Emanuela Luglio T13ABA8540