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Errata corrige
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Ricorso R.G. 695/2013 Gli avv.ti Paolo Neri e Alessandro Righini di Padova e Franco Zambelli di Venezia, procuratori di Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. (C.F.: 02242040265), con sede in San Vito al Tagliamento (PN), Via Bordano n.6, S.L.G. s.r.l. (C.F.: 03441930249), con sede in Lusiana (VI), Via Ciscati n.16, e Cosfara s.p.a. (C.F.: 01356270247), con sede in Fara Vicentino (VI), Via Astico n.45/B, rendono noto che con ricorso n.695/2013 proposto avanti al TAR Veneto contro il Consorzio Di Bonifica Adige Po, nonche' contro le ditte Impresa Edile Alloro Paolo s.r.l., Buson s.r.l. e Fiori Guido s.n.c. di Fiori Giampaolo, Gabriele & C., sono stati impugnati la determinazione n.149 del 17.04.2013 del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po con cui e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'ATI tra l'Impresa Edile Alloro Paolo S.r.l., l'Impresa Buson S.r.l. e l'Impresa Fiori Guido S.n.c. di Fiori Giampaolo, Gabriele & C. dell'"appalto degli interventi di lavori di rinforzo arginature del canale Ceresolo per la formazione di un serbatoio irriguo - 2° stralcio - da Badia Polesine a Rovigo e relative opere di adduzione - Lavori idraulici", la comunicazione di aggiudicazione definitiva prot. n.4623/4-2-18 del 17.04.2013, nonche' ogni altro atto presupposto o conseguente, ed in particolare, ove occorresse, il bando e il disciplinare di gara, nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per i concorrenti di indicare nell'offerta gli oneri economici c.d. "da rischio specifico" ed il verbale di gara del 25 gennaio 2013. Con il medesimo ricorso e' stata altresi' chiesta la condanna del Consorzio al risarcimento del danno causato alle ricorrenti dalla mancata aggiudicazione dell'appalto. Per inquadrare la vertenza nel suo corretto contesto, si e' ricordato che le ditte ricorrenti, pur in assenza di un'espressa prescrizione contenuta nella lex specialis di gara, indicavano doverosamente nella propria offerta economica anche gli oneri per la sicurezza c.d. "intrinseci" o "da rischio specifico": e cio' in ossequio a quel consolidato orientamento giurisprudenziale che impone alle imprese partecipanti ad una procedura per l'affidamento di un appalto pubblico di indicare a pena d'esclusione nell'offerta anche i predetti oneri in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 86, comma 3 bis, 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e 26, comma 6, del D.Lgs. 81/2008. In data 25.01.2013 si riuniva la Commissione aggiudicatrice, la quale procedeva all'apertura dei plichi, verificava la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, formava la graduatoria delle offerte, determinava la soglia di anomalia, escludeva le ditte che superavano detta soglia e stilava infine la graduatoria delle offerte "sotto soglia", al primo posto della quale si collocava l'ATI costituita tra le Imprese Alloro Paolo, Buson e Fiori Guido S.n.c.. Dopo aver verificato nei confronti del concorrente aggiudicatario provvisorio il possesso dei requisiti di ammissione, il Direttore Generale del Consorzio assumeva la determinazione n.149 del 17.04.2013 con cui disponeva l'aggiudicazione definitiva all'ATI tra l'Impresa Edile Alloro Paolo S.r.l., l'Impresa Buson S.r.l. e l'Impresa Fiori Guido S.n.c. di Fiori Giampaolo, Gabriele & C. dell'appalto per cui e' causa. Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione definitiva le ricorrenti effettuavano l'accesso agli atti di gara e riscontravano che nessuno dei concorrenti ammessi aveva indicato nell'offerta economica gli oneri per la sicurezza "aziendali" ed avrebbe percio' dovuto essere escluso dalla procedura. Ritenendo illegittimo l'operato della stazione appaltante, le ditte Ghiaie Ponte Rosso, S.L.G. e Cosfara hanno impugnato dinnanzi al Tar Veneto il provvedimento di aggiudicazione e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di diritto: Violazione e falsa applicazione degli artt.86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nonche' dell'art.26, comma 6, del d.lgs. 81/2008. Come si e' anticipato, si e' consolidato nella giurisprudenza amministrativa un orientamento che impone alle imprese partecipanti ad una procedura per l'affidamento di un appalto pubblico di indicare a pena d'esclusione nell'offerta anche gli oneri per la sicurezza c.d. "aziendali" o "da rischio specifico" in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 86, comma 3 bis, 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e 26, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, norme che - in virtu' del loro carattere imperativo ed immediatamente precettivo - vengono ad "eterointegrare" automaticamente gli atti di gara (si vedano sul punto, tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 19/01/2012, n.212; TAR Lazio - Roma, Sez. I, 17/10/2012, n.8522; Cons. Stato, Sez. III, 28/08/2012, n.4622; TAR Lazio - Roma, Sez. I ter, 11/10/2011, n.7871; TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 12/01/2011, n.26; TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 19/02/2013 n.181; TAR Veneto, Sez. I, ordinanza n.189 del 12/04/2013). Come si e' parimenti ricordato, le ditte ricorrenti, ricevuta la comunicazione di aggiudicazione definitiva, hanno effettuato l'accesso agli atti di gara ed hanno cosi' potuto appurare che ne' l'ATI aggiudicataria ne' alcun altro dei concorrenti ammessi alla procedura concorsuale ha indicato nell'offerta economica gli oneri per la sicurezza c.d. "aziendali", in violazione delle citate norme. La stazione appaltante, pertanto, avrebbe dovuto escludere dalla gara tutti i concorrenti ad eccezione delle ricorrenti - le sole ad aver indicato nell'offerta i predetti oneri "intrinseci" - ed aggiudicare quindi l'appalto a queste ultime, in applicazione della norma della lex specialis secondo cui "il Consorzio procedera' all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida". Tanto si notifica in adempimento dell'ordinanza n.788/2013 del 07.06.2013 con cui la Prima Sezione del Tar Veneto ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri concorrenti della gara in argomento, autorizzando la notifica a mezzo di pubblici proclami. Padova - Venezia, 11 giugno 2013 avv. Paolo Neri avv. Alessandro Righini avv. Franco Zambelli T13ABA8594