TAR VENETO
I Sez.

(GU Parte Seconda n.73 del 22-6-2013)

 
                        Ricorso R.G. 695/2013 
 

  Gli avv.ti Paolo Neri e  Alessandro  Righini  di  Padova  e  Franco
Zambelli di Venezia, procuratori di Ghiaie Ponte Rosso s.r.l.  (C.F.:
02242040265), con sede in San Vito al Tagliamento (PN),  Via  Bordano
n.6, S.L.G. s.r.l. (C.F.: 03441930249), con sede in Lusiana (VI), Via
Ciscati n.16, e Cosfara s.p.a. (C.F.: 01356270247), con sede in  Fara
Vicentino (VI), Via Astico  n.45/B,  rendono  noto  che  con  ricorso
n.695/2013 proposto avanti al  TAR  Veneto  contro  il  Consorzio  Di
Bonifica Adige Po, nonche' contro le ditte Impresa Edile Alloro Paolo
s.r.l., Buson  s.r.l.  e  Fiori  Guido  s.n.c.  di  Fiori  Giampaolo,
Gabriele & C., sono  stati  impugnati  la  determinazione  n.149  del
17.04.2013 del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige  Po
con cui e' stata disposta  l'aggiudicazione  definitiva  all'ATI  tra
l'Impresa  Edile  Alloro  Paolo  S.r.l.,  l'Impresa  Buson  S.r.l.  e
l'Impresa Fiori Guido  S.n.c.  di  Fiori  Giampaolo,  Gabriele  &  C.
dell'"appalto degli interventi di lavori di rinforzo  arginature  del
canale Ceresolo per la  formazione  di  un  serbatoio  irriguo  -  2°
stralcio - da Badia Polesine a Rovigo e relative opere di adduzione -
Lavori idraulici",  la  comunicazione  di  aggiudicazione  definitiva
prot.  n.4623/4-2-18  del  17.04.2013,  nonche'   ogni   altro   atto
presupposto o conseguente, ed  in  particolare,  ove  occorresse,  il
bando e il disciplinare  di  gara,  nella  parte  in  cui  non  hanno
previsto l'obbligo per i concorrenti  di  indicare  nell'offerta  gli
oneri economici c.d. "da rischio specifico" ed il verbale di gara del
25 gennaio 2013. Con il medesimo ricorso e' stata altresi' chiesta la
condanna  del  Consorzio  al  risarcimento  del  danno  causato  alle
ricorrenti dalla mancata aggiudicazione dell'appalto. 
  Per inquadrare  la  vertenza  nel  suo  corretto  contesto,  si  e'
ricordato che le ditte ricorrenti,  pur  in  assenza  di  un'espressa
prescrizione  contenuta  nella  lex  specialis  di  gara,  indicavano
doverosamente nella propria offerta economica anche gli oneri per  la
sicurezza c.d. "intrinseci" o  "da  rischio  specifico":  e  cio'  in
ossequio a quel consolidato orientamento giurisprudenziale che impone
alle imprese partecipanti ad una procedura per  l'affidamento  di  un
appalto pubblico di indicare a pena d'esclusione nell'offerta anche i
predetti oneri in applicazione del combinato  disposto  di  cui  agli
artt. 86, comma 3 bis, 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e  26,  comma
6, del D.Lgs. 81/2008. 
  In data 25.01.2013 si riuniva  la  Commissione  aggiudicatrice,  la
quale procedeva all'apertura dei plichi, verificava la documentazione
amministrativa presentata dai  concorrenti,  formava  la  graduatoria
delle offerte, determinava la soglia di anomalia, escludeva le  ditte
che superavano detta soglia e stilava  infine  la  graduatoria  delle
offerte "sotto soglia", al primo posto della quale si collocava l'ATI
costituita tra le Imprese Alloro Paolo, Buson e Fiori Guido S.n.c.. 
  Dopo aver verificato nei confronti del  concorrente  aggiudicatario
provvisorio il possesso dei requisiti  di  ammissione,  il  Direttore
Generale  del  Consorzio  assumeva  la   determinazione   n.149   del
17.04.2013 con cui disponeva l'aggiudicazione definitiva all'ATI  tra
l'Impresa  Edile  Alloro  Paolo  S.r.l.,  l'Impresa  Buson  S.r.l.  e
l'Impresa Fiori Guido  S.n.c.  di  Fiori  Giampaolo,  Gabriele  &  C.
dell'appalto per cui e' causa. 
  Ricevuta  la  comunicazione   di   aggiudicazione   definitiva   le
ricorrenti effettuavano l'accesso agli atti di gara  e  riscontravano
che nessuno  dei  concorrenti  ammessi  aveva  indicato  nell'offerta
economica gli oneri per la sicurezza "aziendali" ed  avrebbe  percio'
dovuto essere escluso dalla procedura. 
  Ritenendo illegittimo l'operato della stazione appaltante, le ditte
Ghiaie Ponte Rosso, S.L.G. e Cosfara hanno impugnato dinnanzi al  Tar
Veneto il provvedimento di aggiudicazione  e  gli  atti  presupposti,
chiedendone  l'annullamento  per  i  seguenti  motivi   di   diritto:
Violazione e falsa applicazione degli artt.86,  comma  3-bis,  e  87,
comma 4, del d.lgs.  163/2006,  nonche'  dell'art.26,  comma  6,  del
d.lgs. 81/2008. 
  Come si e'  anticipato,  si  e'  consolidato  nella  giurisprudenza
amministrativa un orientamento che impone alle  imprese  partecipanti
ad una procedura per l'affidamento di un appalto pubblico di indicare
a pena d'esclusione nell'offerta anche gli  oneri  per  la  sicurezza
c.d.  "aziendali"  o  "da  rischio  specifico"  in  applicazione  del
combinato disposto di cui agli artt. 86, comma 3 bis,  87,  comma  4,
del D.Lgs. 163/2006 e 26, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, norme che - in
virtu' del loro carattere imperativo ed immediatamente  precettivo  -
vengono ad "eterointegrare" automaticamente  gli  atti  di  gara  (si
vedano sul punto, tra le tante, Cons. Stato,  Sez.  III,  19/01/2012,
n.212; TAR Lazio - Roma, Sez. I,  17/10/2012,  n.8522;  Cons.  Stato,
Sez.  III,  28/08/2012,  n.4622;  TAR  Lazio  -  Roma,  Sez.  I  ter,
11/10/2011, n.7871; TAR Lombardia -  Brescia,  Sez.  II,  12/01/2011,
n.26; TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 19/02/2013 n.181; TAR Veneto,
Sez. I, ordinanza n.189 del 12/04/2013). 
  Come si e' parimenti ricordato, le ditte  ricorrenti,  ricevuta  la
comunicazione  di   aggiudicazione   definitiva,   hanno   effettuato
l'accesso agli atti di gara ed hanno cosi' potuto  appurare  che  ne'
l'ATI aggiudicataria ne' alcun altro  dei  concorrenti  ammessi  alla
procedura concorsuale ha indicato nell'offerta  economica  gli  oneri
per la sicurezza c.d. "aziendali", in violazione delle citate norme. 
  La stazione appaltante, pertanto, avrebbe  dovuto  escludere  dalla
gara tutti i concorrenti ad eccezione delle ricorrenti - le  sole  ad
aver  indicato  nell'offerta  i  predetti  oneri  "intrinseci"  -  ed
aggiudicare quindi l'appalto a queste ultime, in  applicazione  della
norma della  lex  specialis  secondo  cui  "il  Consorzio  procedera'
all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida". 
  Tanto si notifica  in  adempimento  dell'ordinanza  n.788/2013  del
07.06.2013 con cui la  Prima  Sezione  del  Tar  Veneto  ha  ordinato
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti  gli  altri
concorrenti della gara in argomento, autorizzando la notifica a mezzo
di pubblici proclami. Padova - Venezia, 11 giugno 2013 

                           avv. Paolo Neri 
                       avv. Alessandro Righini 
                        avv. Franco Zambelli 

 
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