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Errata corrige
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Avviso di fusione transfrontaliera per incorporazione della societa' Hypo Tirol Bank Italia S.p.A. nella societa' Hypo Tirol Bank AG. E' in corso la fusione transfrontaliera per incorporazione della societa' Hypo Tirol Bank Italia S.p.A. nella societa' Hypo Tirol Bank AG. Con riferimento a tale progetto, approvato dagli organi di amministrazione delle societa' partecipanti alla fusione in data 20 marzo 2013 e 21 marzo 2013 si forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108. (1) Tipo, denominazione sociale, sede statutaria e legge regolatrice delle societa' coinvolte nella fusione (i) Societa' incorporante: la societa' per azioni regolata dalla legge austriaca, denominata Hypo Tirol Bank AG, con sede ufficiale ad A-6020 Innsbruck, Austria, Meraner Strasse Nr. 8, capitale sociale pari a Euro 50.000.000,00, interamente versato. (ii) Societa' incorporata: la societa' per azioni regolata dal diritto italiano, denominata Hypo Tirol Bank Italia S.p.A., con sede legale in 39100 Bolzano, via Macello n. 30/A, capitale sociale pari a Euro 65.900.000,00, interamente versato. (2) Registro delle imprese nel quale sono iscritte le societa' coinvolte e il relativo numero di iscrizione (i) Societa' incorporante: Registro delle Imprese austriaco di Innsbruck numero di iscrizione 171611 w. (ii) Societa' incorporata: Registro delle Imprese di Bolzano e numero di iscrizione 01371430214. (3) Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle societa' partecipanti alla fusione e modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente tali informazioni. A) Esercizio dei diritti dei creditori (i) Societa' incorporante Ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 226, commi 1 e 2 UGB viene prestata garanzia ai creditori delle societa' partecipate nella misura in cui questi non possano richiedere il soddisfacimento dei loro crediti, a condizione che nei sei mesi successivi all'iscrizione della fusione presentino una richiesta in tal senso. La spettanza del diritto e' legata alla condizione che questi riescano a dimostrare che la fusione rappresenta un pericolo per il soddisfacimento dei loro crediti. I titolari di obbligazioni garantite ("Pfandbriefe") e di altre obbligazioni garantite non hanno diritto a tali garanzie. (ii) Societa' incorporata: Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2503 del codice civile italiano e dell'art 57 del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 (TUB), i creditori di Hypo Tirol Bank Italia S.p.A., anteriori alla data di iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Bolzano ai sensi del terzo comma dell'art. 2501-ter del codice civile italiano, hanno il diritto di fare opposizione alla fusione entro 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione della delibera di approvazione della fusione ai sensi dell'art. 2502-bis del codice civile italiano presso il Registro delle Imprese di Bolzano. B) Esercizio dei poteri dei soci di minoranza (i) Societa' incorporante: non esistono soci di minoranza della societa' Hypo Tirol Bank Italia S.p.A. in quanto l'intero capitale della medesima e' detenuto dall'unico socio Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung. (ii) Societa' incorporata: non esistono soci di minoranza della societa' Hypo Tirol Bank Italia S.p.A. in quanto l'intero capitale della medesima e' detenuto dall'unico socio Hypo Tirol Bank AG. C) Modalita' di ottenimento delle informazioni Ogni informazione in relazione alla fusione puo' essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale della societa' incorporata Hypo Tirol Bank Italia S.p.A. e presso la sede della societa' incorporante Hypo Tirol Bank AG. Bolzano, li' 19.06.2013 Il presidente del consiglio di gestione di Hypo Tirol Bank Italia S.p.A. Hans Peter Hörtnagl T13AAB8632