Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato (il "TUB"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003, come successivamente modificato e integrato (il "Codice della Privacy"). Marche M6 S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 26 giugno 2013 ha sottoscritto con Banca delle Marche S.p.A. (sede legale in Via Menicucci, 4/6, Ancona, CF e iscrizione nel registro delle imprese di Ancona 01377380421, iscritta al numero 5236.5 dell'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del TUB) ("Banca delle Marche"), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto di Cessione"). Ai sensi del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca delle Marche, con efficacia economica dalle ore 00.01 del 1 giugno 2013, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, e a ogni altro titolo) derivanti da contratti di mutuo garantiti da ipoteca su beni immobili residenziali (i "Contratti di Mutuo"), che alla data del 1 giugno 2013 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i "Crediti"): (i) siano disciplinati dalla legge italiana; (ii) siano denominati in Euro; (iii) derivino da Contratti di Mutuo in relazione ai quali Banca delle Marche sia l'unico soggetto mutuante ovvero da Contratti di Mutuo originariamente stipulati con Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.A. e, a partire dal 30 giugno 2003, divenuti di titolarita' di Banca delle Marche per effetto di fusione per incorporazione del suddetto istituto in Banca delle Marche; (iv) siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilita' di ulteriori erogazioni; (v) siano garantiti da ipoteca costituita su immobili residenziali siti sul territorio della Repubblica Italiana; (vi) siano garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (a) un'ipoteca di primo grado ovvero (b) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito da ognuna delle ipoteche di grado superiore sia Banca delle Marche e rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte e il relativo creditore ha prestato formalmente il consenso alla cancellazione dell'ipoteca di grado precedente; (vii) in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale e interessi sia stata pagata (i.e. mutui che non sono in fase di pre-ammortamento); (viii) in relazione ai quali non sussista alcuna rata non pagata da piu' di trentadue giorni dalla relativa ultima data di pagamento; (ix) derivino da Contratti di Mutuo appartenenti alle seguenti categorie: B1FCASnumero B1FCS0numero, B1FEDInumero, B1FINInumero, B1FINSnumero, B1FOR0numero, B1FORDnumero, B1ICASnumero, B1IINInumero, B1IOR0numero, B1IORDnumero, B1MANTnumero, B1MFONnumero, FONCASnumero, FONCS0numero, FONEDInumero, FONINInumero, FONINSnumero, FONOR0numero, FONORDnumero, IPOCASnumero, IPOINInumero, IPOOR0numero, IPOORDnumero, MFCANTnumero, MFCFONnumero come riportato (i) nella voce "finanziamento" dell'ultima quietanza di pagamento; o (ii) nell'ultimo bollettino MAV; o (iii) nella documentazione annuale inviata al debitore ai sensi della normativa sulla trasparenza; (x) il cui relativo debitore rientri in una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): 600 (famiglie/famiglie consumatrici), 614 (famiglie produttrici/artigiani), 615 (famiglie produttrici/altre famiglie produttrici); (xi) il cui relativo debitore sia residente in Italia; (xii) derivino da Contratti di Mutuo erogati dopo il 1 gennaio 2000 (incluso) e prima del 31 marzo 2013 (incluso); (xiii) derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale non sia inferiore a Euro 10.000 (diecimila) o superiore a Euro 1.700.000 (un milione settecentomila); (xiv) derivino da Contratti di Mutuo che prevedano (a) in relazione ai mutui a tasso variabile (inclusi i mutui a tasso misto che si trovino nel periodo di regime di tasso variabile): (i) quale parametro di riferimento esclusivamente l'Euribor 6 mesi oppure il Tasso BCE (Banca Centrale Europea), e (ii) uno spread minimo uguale o superiore a 0,5%; ovvero (b) in relazione ai mutui a tasso fisso, un tasso minimo uguale o superiore a 3%; ovvero (c) in relazione ai mutui a tasso opzionale, (i) durante il periodo di regime di tasso variabile, quale parametro di riferimento, esclusivamente l'Euribor 6 mesi, e (ii) uno spread minimo uguale o superiore a 0,5%; (xv) derivino da Contratti di Mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali; (xvi) non derivino dai contratti di mutuo in relazione ai quali, alla relativa data di erogazione, il rapporto fra ammontare erogato ai sensi del relativo mutuo e il valore del bene immobile a garanzia sia inferiore al 5% ovvero superiore al 100% e identificati, per chiarezza, dai seguenti numeri: 58/291218000; 80/455892000; 138/375826000; 213/476927000; 221/479476000; 327/527418000; 1/445251000; 2/330652000; 4/389463000; 6/279506000; 6/542457000; 15/396017000; 20/447276000; 21/501772000; 22/147725000; 22/310867000; 30/108119000; 33/266993000; 33/268920000; 33/443909000; 43/325326000; 43/447557000; 58/291122000; 65/531917000; 71/396606000; 72/361041000; 72/403214000; 72/462071000; 73/584072019; 76/357333000; 79/346400000; 85/275804000; 85/283952000; 89/556048000; 91/397896000; 94/542216000; 104/397887000; 105/183258000; 105/411221000; 106/303898000; 106/313759000; 106/318516000; 106/338613000; 106/354281000; 106/433424000; 106/467938000; 106/481502000; 106/553735000; 106/585190005; 106/596195028; 106/621780003; 107/397396000; 108/535360000; 111/299151000; 113/425078000; 124/517929000; 130/334281000; 130/640336331; 135/439269000; 136/579940005; 137/462267000; 137/592590004; 138/374047000; 139/317334000; 139/555205000; 140/497689000; 147/377528000; 167/512586000; 195/503029000; 212/528823000; 213/268856000; 213/325397000; 215/371012000; 216/315388000; 216/408190000; 220/530025000; 222/264570000; 228/417289000; 230/358220000; 237/261794000; 237/298677000; 242/280057000; 245/304763000; 256/454856000; 256/464794000; 257/265890000; 258/268073000; 258/396361000; 258/465506000; 258/516407000; 261/368465000; 272/549638000; 275/418022000; 280/281115000; 288/550240005; 288/579940001; 291/318167000; 292/430282000; 305/352010000; 305/394890000; 305/420159000; 305/495817000; 306/546029000; 307/89498000; 308/292932000; 311/267936000; 314/281202000; 321/415401000; 333/315651000; 336/90327000; 339/517770000; 357/303625000; 357/533166000; 359/299022000; 359/305812000; 363/414594000; 366/300795000; 372/129320000; 373/263334000; 233/311667000; 307/97381000; 375/88753000; 243/559264000; 45/502193000; 65/390486000; 80/496947000; 91/515076000; 105/554999000; 132/405711000; 134/558172000; 164/514959000; 233/405114000; 257/526462000; 266/447262000; 356/553244000; 361/533305000; 361/533321000; 361/533323000; 361/533467000; 361/536067000; 361/536116000; (xvii) non derivino da contratti di mutuo il cui relativo debitore benefici della sospensione del pagamento delle rate, sia per la componente in conto capitale sia per la componente in conto interessi ovvero anche soltanto per una delle due componenti, concessa ai sensi del relativo contratto di mutuo e/o di una qualsiasi legge ovvero protocollo, convenzione, intesa o altro simile provvedimento a cui Banca delle Marche abbia aderito; (xviii) non siano stati erogati a dipendenti o amministratori di Banca delle Marche o di una delle societa' controllate facenti parte del Gruppo Bancario Banca delle Marche (inclusi i mutui erogati a due o piu' persone fisiche, una delle quali era dipendente o amministratore di Banca delle Marche o di una delle societa' controllate facenti parte del Gruppo Bancario Banca delle Marche); (xix) non siano stati erogati ai sensi di qualsiasi legge o normativa che preveda contributi di terzi o agevolazioni in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); (xx) non siano stati erogati ad enti pubblici, enti ecclesiastici, o a consorzi pubblici; (xxi) non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (xxii) non derivino da contratti stipulati da un gruppo di banche organizzate "in pool" ovvero siano stati oggetto di sindacazione; (xxiii) non derivino da contratti di mutuo i cui importi siano stati erogati utilizzando fondi di soggetti terzi; (xxiv) non derivino da contratti di mutuo il cui relativo debitore sia altresi' debitore nei confronti di altre banche e/o intermediari finanziari e sia classificato "in sofferenza" da parte di tali banche e/o intermediari (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), e segnalati alla Centrale Rischi; (xxv) non siano stati oggetto di rinegoziazione con il relativo mutuatario ai sensi del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e della Convenzione sottoscritta tra l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 20 giugno 2008 in attuazione dell'articolo 3 del suddetto decreto; (xxvi) non derivino da contratti di mutuo soggetti alla normativa sul credito al consumo ai sensi degli articoli 121 e seguenti del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo); (xxvii) non derivino da contratti di mutuo c.d. "interest only" caratterizzati dal pagamento periodico di sole rate in conto interessi; (xxviii) non derivino da due o piu' rapporti di mutuo stipulati da uno stesso debitore con un unico contratto e garantiti dalla medesima ipoteca e, per chiarezza, identificati con i seguenti numeri: 83/561055000; 83/561058000; 130/490047000; 230/553233000; 21/551468000; 21/551511000; 311/417819000; 311/417830000; 281/392247000; 281/392250000; 234/417193000; 234/421070000; 258/381626000; 258/381638000; 18/314295000; 18/315958000; 345/454539000; 345/455067000; 359/364790000; 359/395871000; 232/491490000; 232/491493000; 258/415166000; 258/415181000; 53/366050000; 53/429566000; 106/270044000; 106/270049000; 106/642375007; 106/654085007; 212/507751000; 212/507753000; 106/305957000; 106/305961000; 212/507744000; 212/507747000; 80/615870078; 80/615875029; 80/245769000; 80/641280003; 80/276817000; 80/693064019; 80/276814000; 80/693060029; 80/277181000; 80/693060028; 90/374544000; 90/374714000; 359/397099000; 359/397100000; 173/405223000; 173/405230000; 139/408373000; 139/408376000; 362/436618000; 362/436629000; 279/508937000; 279/508941000; 61/487338000; 61/487803000; 108/509386000; 108/509387000; 359/532160000; 359/535258000; 173/557477000; 173/557505000; 258/289505000; 258/289524000; 258/286121000; 258/286127000; 6/411584000; 6/411594000; 130/428480000; 130/428481000. A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti per rimborso delle rate in conto capitale (comprese le eventuali rate in conto capitale scadute e non pagate); (ii) tutti i crediti per pagamento delle rate in conto interessi (comprese le eventuali rate in conto interessi scadute e non pagate); (iii) ogni altro diritto e pretesa in relazione al pagamento di qualsiasi altro importo (inclusi gli interessi di mora) dovuto in relazione ai Contratti di Mutuo; (iv) ogni importo dovuto in relazione alle garanzie e alle polizze assicurative che assistono i Contratti di Mutuo. Sono espressamente esclusi dalla cessione soltanto i crediti relativi al rimborso da parte dei debitori delle spese accessorie relative al Contratto di Mutuo quali i premi assicurativi, le spese postali, le spese notarili e quelle per perizie relative ai beni immobili. Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresi' trasferite alla Societa', ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dell'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie, reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti, ad esclusione soltanto delle "fideiussioni omnibus" e delle garanzie generiche rilasciate dal relativo debitore in relazione a una pluralita' di debiti esistenti nei confronti di Banca delle Marche. La Societa' ha conferito incarico a Banca delle Marche ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi 3(c) e 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Banca delle Marche ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge, salvo eventuali diverse indicazioni che potranno essere fornite ai debitori ceduti dalla Societa' e/o da Banca delle Marche. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Marche M6 S.r.l., presso la sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (Treviso); Fax: 0438 360 962 e/o a Banca delle Marche, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare, presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy La cessione dei Crediti da parte di Banca delle Marche alla Societa', ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia (con le esclusioni sopra individuate) e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti. La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy. La Societa', in qualita' di titolare del trattamento, nonche' Banca delle Marche, nominata dalla Societa' quale responsabile del trattamento, tratteranno i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Codice della Privacy. In particolare, la Societa' trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione), all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e, piu' in generale, per la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei Crediti ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare l'operazione di cessione dei Crediti e di loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse. La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti non e' stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso Banca delle Marche, che continuera' a svolgere le attivita' di gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti oggetto di cessione. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale alla Banca delle Marche e alla Societa', a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati personali che li riguardano e, eventualmente, correggerli o cancellarli oppure opporsi ad un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy a Marche M6 S.r.l., presso la sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (Treviso); Fax: 0438 360 962 e/o a Banca delle Marche, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare, presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. Conegliano, 27 giugno 2013 per Marche M6 S.r.l. - l'amministratore unico Nausica Pinese T13AAB8870