MARCHE M6 S.R.L.
Sede legale: Conegliano (Treviso), Via V. Alfieri n. 1
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso n. 04589390261
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04589390261

(GU Parte Seconda n.76 del 29-6-2013)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in  blocco  ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30  aprile  1999,
n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la  "Legge
sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs.  1  settembre
1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato (il "TUB"),
unitamente alla informativa  ai  sensi  dell'articolo  13  del  D.Lgs
196/2003, come successivamente modificato  e  integrato  (il  "Codice
                          della Privacy"). 
 

  Marche M6 S.r.l. (la "Societa'") comunica che  in  data  26  giugno
2013 ha sottoscritto con Banca delle Marche S.p.A.  (sede  legale  in
Via Menicucci, 4/6,  Ancona,  CF  e  iscrizione  nel  registro  delle
imprese di Ancona 01377380421, iscritta al  numero  5236.5  dell'Albo
delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai  sensi  dell'art.  13
del TUB) ("Banca delle Marche"), un contratto di cessione di  crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto di Cessione"). Ai  sensi
del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto e  in
blocco da Banca delle Marche, con efficacia economica dalle ore 00.01
del 1 giugno 2013, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, e  a  ogni  altro  titolo)  derivanti  da  contratti  di  mutuo
garantiti da ipoteca su beni immobili residenziali (i  "Contratti  di
Mutuo"), che alla data del 1 giugno 2013 (la "Data  di  Valutazione")
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i "Crediti"): 
  (i) siano disciplinati dalla legge italiana; 
  (ii) siano denominati in Euro; 
  (iii) derivino da Contratti di Mutuo in relazione  ai  quali  Banca
delle Marche sia l'unico soggetto mutuante  ovvero  da  Contratti  di
Mutuo   originariamente   stipulati   con   Mediocredito    Fondiario
Centroitalia S.p.A. e, a partire dal  30  giugno  2003,  divenuti  di
titolarita'  di  Banca  delle  Marche  per  effetto  di  fusione  per
incorporazione del suddetto istituto in Banca delle Marche; 
  (iv) siano stati  interamente  erogati  e  rispetto  ai  quali  non
sussistano obblighi o possibilita' di ulteriori erogazioni; 
  (v) siano garantiti da ipoteca costituita su immobili  residenziali
siti sul territorio della Repubblica Italiana; 
  (vi)  siano  garantiti  da  ipoteca  di  primo   grado   economico,
intendendosi per tale (a) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (b)  (A)
un'ipoteca di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il
creditore garantito da ognuna delle ipoteche di grado  superiore  sia
Banca delle Marche e rispetto alla quale  le  obbligazioni  garantite
dalle ipoteche di grado superiore  a  questa  ipoteca  di  secondo  o
successivo grado sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto  alla  quale  le  obbligazioni
garantite dalle ipoteche di  grado  superiore  a  questa  ipoteca  di
secondo o successivo grado sono state interamente  soddisfatte  e  il
relativo  creditore  ha  prestato  formalmente   il   consenso   alla
cancellazione dell'ipoteca di grado precedente; 
  (vii) in relazione ai quali almeno una rata  comprensiva  di  quota
capitale e interessi sia stata pagata (i.e. mutui  che  non  sono  in
fase di pre-ammortamento); 
  (viii) in relazione ai quali non sussista alcuna rata non pagata da
piu' di trentadue giorni dalla relativa ultima data di pagamento; 
  (ix) derivino da Contratti  di  Mutuo  appartenenti  alle  seguenti
categorie:  B1FCASnumero  B1FCS0numero,  B1FEDInumero,  B1FINInumero,
B1FINSnumero, B1FOR0numero, B1FORDnumero, B1ICASnumero, B1IINInumero,
B1IOR0numero, B1IORDnumero, B1MANTnumero, B1MFONnumero, FONCASnumero,
FONCS0numero, FONEDInumero, FONINInumero, FONINSnumero, FONOR0numero,
FONORDnumero, IPOCASnumero, IPOINInumero, IPOOR0numero, IPOORDnumero,
MFCANTnumero,   MFCFONnumero   come   riportato   (i)   nella    voce
"finanziamento"  dell'ultima   quietanza   di   pagamento;   o   (ii)
nell'ultimo bollettino MAV;  o  (iii)  nella  documentazione  annuale
inviata al debitore ai sensi della normativa sulla trasparenza; 
  (x)  il  cui  relativo  debitore  rientri  in  una  delle  seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e   gruppi   di   attivita'   economica):   600    (famiglie/famiglie
consumatrici), 614 (famiglie  produttrici/artigiani),  615  (famiglie
produttrici/altre famiglie produttrici); 
  (xi) il cui relativo debitore sia residente in Italia; 
  (xii) derivino da Contratti di Mutuo erogati dopo il 1 gennaio 2000
(incluso) e prima del 31 marzo 2013 (incluso); 
  (xiii) derivino da Contratti di Mutuo  il  cui  debito  residuo  in
linea  capitale  non  sia  inferiore  a  Euro  10.000  (diecimila)  o
superiore a Euro 1.700.000 (un milione settecentomila); 
  (xiv) derivino da Contratti di Mutuo che prevedano (a) in relazione
ai mutui a tasso variabile (inclusi i mutui  a  tasso  misto  che  si
trovino  nel  periodo  di  regime  di  tasso  variabile):  (i)  quale
parametro di riferimento esclusivamente l'Euribor 6  mesi  oppure  il
Tasso BCE (Banca Centrale Europea), e (ii) uno spread minimo uguale o
superiore a 0,5%; ovvero (b) in relazione ai mutui a tasso fisso,  un
tasso minimo uguale o superiore a 3%;  ovvero  (c)  in  relazione  ai
mutui a tasso opzionale, (i) durante il periodo di  regime  di  tasso
variabile, quale parametro di riferimento, esclusivamente l'Euribor 6
mesi, e (ii) uno spread minimo uguale o superiore a 0,5%; 
  (xv) derivino da Contratti di Mutuo il cui  piano  di  ammortamento
preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali; 
  (xvi) non derivino dai contratti di mutuo in  relazione  ai  quali,
alla relativa data di erogazione, il rapporto fra  ammontare  erogato
ai sensi del relativo mutuo e il valore del bene immobile a  garanzia
sia inferiore al 5% ovvero superiore  al  100%  e  identificati,  per
chiarezza,   dai   seguenti   numeri:   58/291218000;   80/455892000;
138/375826000;    213/476927000;    221/479476000;     327/527418000;
1/445251000;  2/330652000;  4/389463000;  6/279506000;   6/542457000;
15/396017000; 20/447276000; 21/501772000; 22/147725000; 22/310867000;
30/108119000; 33/266993000; 33/268920000; 33/443909000; 43/325326000;
43/447557000; 58/291122000; 65/531917000; 71/396606000; 72/361041000;
72/403214000; 72/462071000; 73/584072019; 76/357333000; 79/346400000;
85/275804000; 85/283952000; 89/556048000; 91/397896000; 94/542216000;
104/397887000;    105/183258000;    105/411221000;     106/303898000;
106/313759000;    106/318516000;    106/338613000;     106/354281000;
106/433424000;    106/467938000;    106/481502000;     106/553735000;
106/585190005;    106/596195028;    106/621780003;     107/397396000;
108/535360000;    111/299151000;    113/425078000;     124/517929000;
130/334281000;    130/640336331;    135/439269000;     136/579940005;
137/462267000;    137/592590004;    138/374047000;     139/317334000;
139/555205000;    140/497689000;    147/377528000;     167/512586000;
195/503029000;    212/528823000;    213/268856000;     213/325397000;
215/371012000;    216/315388000;    216/408190000;     220/530025000;
222/264570000;    228/417289000;    230/358220000;     237/261794000;
237/298677000;    242/280057000;    245/304763000;     256/454856000;
256/464794000;    257/265890000;    258/268073000;     258/396361000;
258/465506000;    258/516407000;    261/368465000;     272/549638000;
275/418022000;    280/281115000;    288/550240005;     288/579940001;
291/318167000;    292/430282000;    305/352010000;     305/394890000;
305/420159000;    305/495817000;     306/546029000;     307/89498000;
308/292932000;    311/267936000;    314/281202000;     321/415401000;
333/315651000;    336/90327000;     339/517770000;     357/303625000;
357/533166000;    359/299022000;    359/305812000;     363/414594000;
366/300795000;    372/129320000;    373/263334000;     233/311667000;
307/97381000;     375/88753000;     243/559264000;      45/502193000;
65/390486000;     80/496947000;     91/515076000;      105/554999000;
132/405711000;    134/558172000;    164/514959000;     233/405114000;
257/526462000;    266/447262000;    356/553244000;     361/533305000;
361/533321000;    361/533323000;    361/533467000;     361/536067000;
361/536116000; 
  (xvii) non derivino da contratti di mutuo il cui relativo  debitore
benefici della sospensione del  pagamento  delle  rate,  sia  per  la
componente in conto capitale sia per la componente in conto interessi
ovvero anche soltanto per una delle due componenti, concessa ai sensi
del relativo contratto di mutuo e/o di  una  qualsiasi  legge  ovvero
protocollo, convenzione, intesa o altro simile  provvedimento  a  cui
Banca delle Marche abbia aderito; 
  (xviii) non siano stati erogati a dipendenti  o  amministratori  di
Banca delle Marche o di una delle societa' controllate facenti  parte
del Gruppo Bancario Banca delle Marche (inclusi i mutui erogati a due
o  piu'  persone  fisiche,  una  delle   quali   era   dipendente   o
amministratore  di  Banca  delle  Marche  o  di  una  delle  societa'
controllate facenti parte del Gruppo Bancario Banca delle Marche); 
  (xix) non siano  stati  erogati  ai  sensi  di  qualsiasi  legge  o
normativa che preveda contributi di terzi  o  agevolazioni  in  conto
capitale o in conto interessi (mutui agevolati); 
  (xx) non siano stati erogati ad enti pubblici, enti  ecclesiastici,
o a consorzi pubblici; 
  (xxi) non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43,  44  e  45
del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (xxii) non derivino da contratti stipulati da un gruppo  di  banche
organizzate "in pool" ovvero siano stati oggetto di sindacazione; 
  (xxiii) non derivino da contratti di  mutuo  i  cui  importi  siano
stati erogati utilizzando fondi di soggetti terzi; 
  (xxiv) non derivino da contratti di mutuo il cui relativo  debitore
sia altresi' debitore nei confronti di altre banche e/o  intermediari
finanziari e sia classificato "in sofferenza" da parte di tali banche
e/o intermediari (nel significato di cui  alle  istruzioni  contenute
nella Circolare della Banca  d'Italia  n.  272  del  30  luglio  2008
(Matrice dei Conti), e segnalati alla Centrale Rischi; 
  (xxv) non siano stati oggetto di  rinegoziazione  con  il  relativo
mutuatario  ai  sensi  del  decreto  legge  27  maggio  2008,  n.  93
(Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di  acquisto  delle
famiglie), convertito con modificazioni dalla legge 24  luglio  2008,
n. 126, e della Convenzione sottoscritta tra l'Associazione  Bancaria
Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze  il  20  giugno
2008 in attuazione dell'articolo 3 del suddetto decreto; 
  (xxvi) non derivino da contratti di mutuo soggetti  alla  normativa
sul credito al consumo ai sensi degli articoli  121  e  seguenti  del
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e del d.lgs. 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo); 
  (xxvii) non derivino da contratti di  mutuo  c.d.  "interest  only"
caratterizzati  dal  pagamento  periodico  di  sole  rate  in   conto
interessi; 
  (xxviii) non derivino da due o piu' rapporti di mutuo stipulati  da
uno stesso debitore con un unico contratto e garantiti dalla medesima
ipoteca  e,  per  chiarezza,  identificati  con  i  seguenti  numeri:
83/561055000;     83/561058000;     130/490047000;     230/553233000;
21/551468000;     21/551511000;     311/417819000;     311/417830000;
281/392247000;    281/392250000;    234/417193000;     234/421070000;
258/381626000;     258/381638000;     18/314295000;     18/315958000;
345/454539000;    345/455067000;    359/364790000;     359/395871000;
232/491490000;    232/491493000;    258/415166000;     258/415181000;
53/366050000;     53/429566000;     106/270044000;     106/270049000;
106/642375007;    106/654085007;    212/507751000;     212/507753000;
106/305957000;    106/305961000;    212/507744000;     212/507747000;
80/615870078; 80/615875029; 80/245769000; 80/641280003; 80/276817000;
80/693064019; 80/276814000; 80/693060029; 80/277181000; 80/693060028;
90/374544000;     90/374714000;     359/397099000;     359/397100000;
173/405223000;    173/405230000;    139/408373000;     139/408376000;
362/436618000;    362/436629000;    279/508937000;     279/508941000;
61/487338000;     61/487803000;     108/509386000;     108/509387000;
359/532160000;    359/535258000;    173/557477000;     173/557505000;
258/289505000;    258/289524000;    258/286121000;     258/286127000;
6/411584000; 6/411594000; 130/428480000; 130/428481000. 
  A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti
per rimborso delle rate in conto capitale (comprese le eventuali rate
in conto capitale scadute e non pagate); (ii)  tutti  i  crediti  per
pagamento delle rate in conto interessi (comprese le  eventuali  rate
in conto interessi scadute e non pagate); (iii) ogni altro diritto  e
pretesa in relazione al pagamento di qualsiasi altro importo (inclusi
gli interessi di mora) dovuto in relazione  ai  Contratti  di  Mutuo;
(iv) ogni importo dovuto in relazione alle garanzie  e  alle  polizze
assicurative che assistono i Contratti di Mutuo.  Sono  espressamente
esclusi dalla cessione soltanto i crediti  relativi  al  rimborso  da
parte dei debitori delle spese accessorie relative  al  Contratto  di
Mutuo quali i premi assicurativi, le spese postali, le spese notarili
e quelle per perizie relative ai beni immobili. 
  Ai sensi del Contratto di Cessione sono  altresi'  trasferite  alla
Societa', ai sensi dell'articolo  1263  del  codice  civile  e  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario  e  dell'articolo  4  della
Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie, reali e  personali,
tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono  i  Crediti,
ad esclusione soltanto delle "fideiussioni omnibus" e delle  garanzie
generiche  rilasciate  dal  relativo  debitore  in  relazione  a  una
pluralita' di debiti esistenti nei confronti di Banca delle Marche. 
  La Societa' ha conferito incarico a Banca  delle  Marche  ai  sensi
della Legge sulla  Cartolarizzazione  affinche'  per  suo  conto,  in
qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti  ceduti
e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi  dell'articolo  2,  commi
3(c) e 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda  all'incasso  e
al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In  forza  di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Banca delle
Marche ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste
dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge, salvo  eventuali
diverse indicazioni che potranno essere fornite  ai  debitori  ceduti
dalla Societa' e/o da Banca delle Marche.  Dell'eventuale  cessazione
di tale incarico verra' data notizia mediante  comunicazione  scritta
ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Marche M6
S.r.l., presso la sede legale in Via  V.  Alfieri  n.  1,  Conegliano
(Treviso); Fax: 0438 360 962 e/o a Banca delle Marche, Via  Ghislieri
6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare, presso ciascuna filiale che
gestisce il rapporto di mutuo. 
  Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 
  La cessione dei  Crediti  da  parte  di  Banca  delle  Marche  alla
Societa', ai sensi e per  gli  effetti  del  Contratto  di  Cessione,
unitamente alla cessione di ogni  altro  diritto,  garanzia  (con  le
esclusioni sopra individuate) e titolo in relazione a  tali  Crediti,
ha comportato il necessario  trasferimento  alla  Societa'  dei  dati
personali relativi ai debitori ceduti ed  ai  rispettivi  garanti  (i
"Dati Personali") contenuti in  documenti  ed  evidenze  informatiche
connesse ai Crediti. 
  La Societa' e' dunque tenuta  a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa  l'informativa
di cui all'art. 13 del Codice della Privacy. 
  La Societa', in qualita' di titolare del trattamento, nonche' Banca
delle  Marche,  nominata  dalla  Societa'  quale   responsabile   del
trattamento,  tratteranno  i  Dati  Personali  cosi'  acquisiti   nel
rispetto del  Codice  della  Privacy.  In  particolare,  la  Societa'
trattera' i Dati Personali  per  finalita'  strettamente  connesse  e
strumentali  alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti  (ad   es.
effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito  agli
incassi su  base  aggregata  dei  crediti  oggetto  della  cessione),
all'emissione  di  titoli  da  parte  della  societa'   ovvero   alla
valutazione ed analisi dei  Crediti  e,  piu'  in  generale,  per  la
realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione  dei  Crediti  ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  4   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. 
  La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito  delle
attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale   e   per
finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi  di  legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a  disposizioni  impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio'  legittimate
dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria  per  realizzare
l'operazione di cessione dei Crediti e di loro cartolarizzazione, che
in assenza sarebbero precluse. 
  La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi  intercorsi
tra le parti, la documentazione relativa ai singoli  Crediti  non  e'
stata trasferita materialmente alla Societa'  ma  e'  rimasta  presso
Banca delle Marche,  che  continuera'  a  svolgere  le  attivita'  di
gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei  Crediti
oggetto di cessione. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alla Banca delle Marche e alla Societa', a societa'
controllate e societa' collegate a  queste,  nonche'  a  societa'  di
recupero crediti. Pertanto le persone  fisiche  appartenenti  a  tali
associazioni,  societa'  e  studi  professionali  potranno  venire  a
conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di   incaricati   del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. 
  L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati
personali  che  li  riguardano  e,   eventualmente,   correggerli   o
cancellarli oppure  opporsi  ad  un  loro  particolare  utilizzo,  ed
esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  e  per
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy a
Marche M6 S.r.l., presso la sede legale  in  Via  V.  Alfieri  n.  1,
Conegliano (Treviso); Fax: 0438 360 962 e/o a Banca delle Marche, Via
Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare,  presso  ciascuna
filiale che gestisce il rapporto di mutuo. 
  Conegliano, 27 giugno 2013 

            per Marche M6 S.r.l. - l'amministratore unico 
                           Nausica Pinese 

 
T13AAB8870
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