TRIBUNALE DI MILANO

(GU Parte Seconda n.79 del 6-7-2013)

 
                          Atto di citazione 
 

  I sottoscritti sig.ri Banfi Sergio Giuseppe (C.F. BNFSGG48B27F874L)
e Monzani Piera Gerolama (C.F. MNZPGR49R50C537M), entrambi  residenti
in Nerviano(MI) Via Garibaldi n. 8, rappresentati e difesi per giusta
delega posta a margine del presente atto dall'  Avv.  Alberto  Carugo
(C.F. CRG LRT 69P09 H264U, P.IVA 03068090962) presso il cui studio in
20014 Nerviano(MI) Via Casati 5 sono  elettivamente  domiciliati.  Ai
sensi degli artt. 170 c.p.c., 176 II° Comma c.p.c.  e  183  X°  comma
c.p.c. si chiede l'invio di comunicazioni e/o notificazioni al numero
di fax 0331.588995, Pec: alberto.carugo@milano.pecavvocati.it 
  PREMESSO CHE 
  1) gli attori, sono marito e moglie,  con  residenza  e  abitazione
familiare in Nerviano( frazione S.Ilario) Via Garibaldi  n.  8,  sub.
doc. 1; 
  2)  il  sig.  Banfi  Sergio  Giuseppe  e'   titolare   dell'impresa
individuale omonima corrente  in  Nerviano(  frazione  S.Ilario)  Via
Garibaldi        6-8         esercente         l'attivita'         di
cartoleria,cancelleria,giornali, riviste  e  vendita  tabacchi,  sub.
doc. 2,3; 
  3) l'attivita' di esercente l'attivita' di cartoleria,cancelleria e
vendita tabacchi e' esercitata  insieme  alla  moglie  Monzani  Piera
Gerolama, quale impresa familiare costituita ai sensi  dell'art.  230
bis c.c., sub. doc. 4; 
  4) il negozio di esercizio dell'attivita' e l'abitazione familiare,
con relativo giardino pertinenziale,  sono  ubicati  in  un  immobile
cortilizio situato nel Comune di Nerviano Frazione S.Ilario  Milanese
in via G. Garibaldi n. 6-8 cosi' censiti al NCEU: 
  - negozio: foglio 2 mappale 247, sub. 12 
  - abitazione: foglio 2 mappale 247, sub. 2 e 12 
  - giardino pertinenziale: foglio 2 mappale 248 
  5) il sig. Banfi  Sergio  Giuseppe  abita,  risiede,  gode  e  vive
nell'immobile di Via Garibaldi n. 6-8, con  l'annesso  giardino,  fin
dalla sua nascita( doc. 1), quando lo abitava unitamente alla propria
famiglia di origine, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del
suo possesso con azioni giudiziarie, ne' alcuno ha mai rivendicato la
proprieta' sull'immobile de quo e delle sue pertinenze; 
  6)  in  data  03/06/1073  gli  attori,  in  conseguenza  del   loro
matrimonio( doc. 5), trasferivano  la  loro  residenza  e  abitazione
coniugale nell'immobile di Via Garibaldi n.  8  censito  al  NCEU  al
foglio 2 mappale 247, sub. 2 e 12,  eseguendo  anche  dei  lavori  di
ristrutturazione e manutenzione, sub. doc. 6; 
  7) pertanto gli attori esercitano il possesso,  pubblico,  pacifico
ed ininterrotto da oltre vent'anni( dal 03.06.1973) sul fabbricato  e
relativo giardino  pertinenziale  situati  nel  Comune  di  Nerviano,
Frazione S.Ilario Milanese censite al N.C.E.U  al  foglio  2  mappale
247, sub. 2 e 12( abitazione) e al foglio 2 mappale 248( giardino); 
  8) gli attori,  mediante  la  loro  impresa  familiare,  esercitano
l'attivita' di cartoleria,cancelleria e vendita  tabacchi  presso  il
negozio di Via G. Garibaldi n. 6  in  Comune  di  Nerviano,  Frazione
S.Ilario Milanese dall'anno della costituzione dell'impresa familiare
avvenuta nel 1989( doc. 4); 
  9) pertanto gli attori esercitano il possesso,  pubblico,  pacifico
ed ininterrotto da oltre vent'anni( dal 1989) sull'immobile adibito a
negozio situato nel Comune di Nerviano,  Frazione  S.Ilario  Milanese
censito al N.C.E.U foglio 2 mappale 247, sub. 12; 
  10) quanto sopra esposto appare  segno  evidente  di  possesso  uti
dominus, indisturbato e ininterrotto sia dell'abitazione con relativo
giardino, sia del negozio dove e' esercitata  l'attivita',  tanto  da
configurare in capo agli attori il possesso ad usucapionem nella  sua
estrinsecazione di un comportamento continuo e non interrotto  inteso
ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto per  legge,  un
potere corrispondente a quello del proprietario e del titolare di uno
ius in re aliena; 
  11) a riprova di esercitare un diritto e un potere corrispondete  a
quello del proprietario gli attori provvedono a versare l' IMU( prima
ICI) sul negozio, sull'abitazione e sul terreno  pertinenziale,  sub.
doc.  7,8,9,  nonche'  ad  eseguire  tutte  le  opere   ordinarie   e
straordinarie di manutenzione degli immobili; 
  12) a tutt' oggi gli attori godono dei suddetti beni  descritti  in
via esclusiva esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando
e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare(  abitazione  e
negozio) e il terreno pertinenziale per cui e' causa,  dimostrandosi,
pertanto,  pubblicamente  e  pacificamente  quali  unici,   veri   ed
esclusivi proprietari; 
  13) e' stato incaricato l'Arch. Antonio  Bassi  di  individuare  il
proprietri(o) dell'immobile e, dagli accessi  ai  pubblici  registri,
risulta che l'intero compendio immobiliare per cui  e'  causa  e'  di
proprieta' di un certo ReDionigi Giuseppe fu Pietro, sub. doc. 10; 
  14)  anche  dall'estratto  di  visura  catastale  risulta  che   il
proprietario degli immobili per cui e' causa e' ReDionigi Giuseppe fu
Pietro, sub. doc. 11; 
  15) dalla conservatoria dei Registri Immobiliari e' stato  estratto
il titolo di proprieta'  derivante  dall'atto  di  compravendita  del
Dott. Alfredo Stoppani rep. N. 20.434  del  04.08.1911  registrato  a
Milano il 18.08.1911 - atti pubblici n. 1.395 vol.  n.  360  Fg  146,
dove viene indicato quale proprietario-acquirente degli immobili  per
cui e' causa il sig. ReDionigi Giuseppe fu Pietro, sub. doc. 12,13; 
  16)  in  tema  di  identificazione   dell'intestatario-proprietario
dell'immobile, prima del 23 Luglio  1957,  era  sufficiente  inserire
nell'atto notarile  e  nella  indicazione  catastale  solo  il  nome,
cognome e la paternita' del soggetto e, pertanto, dall'atto  notarile
e' possibile solo ricavare che il sig. ReDionigi Giuseppe  fu  Pietro
ha dichiarato nell'atto notarile di essere  "  nato  a  Nerviano,  di
essere domiciliato in Milano e residente in Buenos Aires ". 
  17) dalla ricerca presso il Comune di  nascita(  Nerviano)  non  e'
stato possibile risalire all'individuazione  dei  dati  del  soggetto
intestatario-proprietario dell'immobile,  laddove  l'unico  ReDionigi
Giuseppe fu Pietro rintracciato e'  nato  il  19.01.1915,  sub.  doc.
14,15, ossia ben quattro anni  dopo  l'atto  notarile(  avvenuto  nel
1911), il che rende evidente che non si tratta della stessa persona a
cui sono intestati gli immobili per cui e' causa; 
  18) nello stesso modo non e' possibile risalire  ad  una  possibile
residenza del proprietario, sia per la carenza di dati,  sia  perche'
l'istituzione  dell'Anagrafe  degli  Italiani  Residenti   all'Estero
(A.I.R.E.) e' stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470; 
  19) allo stato risulta impossibile identificare i  dati  anagrafici
del  destinatario   dell'atto   quale   proprietario   dell'immobile(
ReDionigi Giuseppe fu Pietro), cosi' come - per l'effetto  -  risulta
impossibile individuare l'esistenza( o meno) di suoi eredi; 
  20) come esplicitato dalla  giurisprudenza  di  legittimita'  e  di
merito la notificazione per pubblici proclami puo' essere  effettuata
sia  nel  caso  in  cui  essa  si  renda  necessaria  a  causa  delle
difficolta' dovute all'elevato numero dei destinatari, sia  nel  caso
in cui dipenda dalle difficolta' insite  nell'identificazione  stessa
di tutti i possibili destinatari. E' pertanto valida la notifica  per
pubblici proclami allorche'  nell'atto  siano  indicati  solo  alcuni
destinatari(nella  specie,  vi   era   l'indicazione   del   titolare
originario del rapporto) mentre e' carente quella di altri  possibili
destinatari( successori del  titolare  del  rapporto)  -  Cass.  Civ.
121/2005; Tribunale di Genova 255/2009 - 
  21) anche nel caso de quo e' impossibile identificare i destinatari
dell'atto,  rendendosi  necessaria  la  notificazione  per   pubblici
proclami; 
  Tutto premesso gli attori, ut supra rappresentati e difesi 
  CITANO 
  Redionigi Giuseppe fu Pietro, ed eventuali eredi e/o aventi  causa,
a comparire all'udienza del 15 Gennaio 2014 avanti  al  Tribunale  di
Milano, ore di rito 9,30 ss., sezione e G.I. designandi ex  art.  168
bis c.p.c., con invito a costituirsi almeno fino a venti giorni prima
dell'udienza indicata ai sensi e nelle  forme  di  cui  all'art.  166
c.p.c., con l'avvertimento espresso che la costituzione oltre i detti
termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che,
in caso di mancata costituzione,  si  procedera'  in  sua  dichiarata
contumacia, per sentire accogliere le seguenti 
  CONCLUSIONI 
  Voglia l'intestato Tribunale,  disattesa  ogni  contraria  istanza,
tesi e eccezione, cosi' giudicare: 
  Accertare e dichiarare, a favore degli attori, ai  sensi  dell'art.
1158 c.c. l'avvenuto acquisto per usucapione della  proprieta'  degli
immobili situati in Comune di Nerviano Frazione S.Ilario di  Nerviano
in via G. Garibaldi n. 6-8, cosi' meglio censiti al NCEU: 1)foglio  2
mappale 247, sub. 12( negozio); 2) foglio 2 mappale 247, sub. 2 e 12(
abitazione);3) foglio 2 mappale 248( giardino), per aver mantenuto il
possesso di  detti  immobili  in  modo  continuativo,  pacifico,  non
interrotto  da  oltre  vent'anni  e  conseguentemente   ordinare   al
competente  "ufficio  della  Conservatoria  dei   Pubblici   Registri
Immobiliari"  di  provvedere  alla  consequenziale  trascrizione  dei
suddetti bene immobili in favore degli stessi attori; 
  Con vittoria di spese e compensi. 
  In via istruttoria: si chiede prova per testi sui seguenti capitoli
di prova: 
  1) Vero che gli attori  dal  03.06.1973  hanno  stabilito  la  loro
residenza e abitazione coniugale nell'immobile di Via Garibaldi n.  8
in Nerviano Frazione S.Ilario  M.se  censito  al  NCEU  al  foglio  2
mappale 247, sub. 2 e 12, con relativo giardino di pertinenza censito
al foglio 2 mappale 248; 
  2) Vero che  gli  attori  dal  03.06.1973  esercitano  il  possesso
esclusivo, continuativo e pubblico senza contestazione  da  parte  di
nessuno dell'abitazione e del relativo giardino in Via Garibaldi n. 8
in Nerviano Frazione S.Ilario M.se,  censiti  al  NCEU  al  Foglio  2
Mappale 247, sub. 2, 12 e Foglio 2 Mapp.  248,  che  si  mostrano  al
teste in fotografia al doc. 16,17; 
  3) Vero  che  gli  attori,  mediante  la  loro  impresa  familiare,
esercitano dal 13.12.1989  l'attivita'  di  cartoleria,cancelleria  e
vendita tabacchi presso il negozio di Via G. Garibaldi n. 6 in Comune
di Nerviano, Frazione S.Ilario Milanese, censito al NCEU al foglio  2
mappale 247, sub. 12; 
  4) Vero che  gli  attori  dal  13.12.1989  esercitano  il  possesso
esclusivo, continuativo e pubblico  senza  contestazione  alcuna  del
negozio      destinato      all'esercizio      dell'attivita'      di
cartoleria,cancelleria e vendita tabacchi sito in Via G. Garibaldi n.
6 in Comune di Nerviano, Frazione S.Ilario Milanese, censito al  NCEU
al foglio 2 mappale 247, sub. 12, che  si  mostra  in  fotografia  al
teste come documento n. 18; 
  5) Vero che gli attori da  oltre  venti  anni  curano,  mantengono,
posseggono e si  godono  in  via  esclusiva  i  beni  immobili  sopra
descritti nei precedenti capitoli, e tutte le sue  pertinenze,  senza
essere disturbati e senza dovere rendere conto a nessuno ed  appaiono
pubblicamente e pacificamente  come  gli  unici,  veri  ed  esclusivi
proprietari degli stessi; 
  Si indica a teste: 
  Airoldi Mario, Via Garibaldi n. 2 Nerviano; Alberti Gianpietro, Via
Zara 3 Nerviano; Belia Gianpietro, Via  IV°  Novembre  4/A  Nerviano;
Bevilacqua Teodpsio  Michele,  Via  Cavallotti  3  Nerviano;  Bianchi
Raffaella  Via  Garibaldi  42  Nerviano;  Ciapparelli  Marilena   Via
Indipendenza 4 Nerviano; Passerini Maria, Via Garibaldi  2  Nerviano;
Pravettoni Giovanna, Via D. Chiesa 6 Cerro Maggiore; Spagnolo Armando
Via Don Castiglioni 12 Nerviano; Vago Anna Teresa, Via 4 Novembre 4/A
Nerviano; 
  Si prodocuno: doc. 1) certificato residenza-stato di famiglia; doc.
2)  certificato  attribuzione  della  partita  iva;doc.   3)   visura
camerale; doc. 4) Atto notarile di  costituzione  impresa  familiare;
doc. 5) certificato di matrimonio; doc. 6)  documentazione  richiesta
permessi lavori di ristrutturazione; doc.  7,8,9)  bollettini  e  F24
pagamento IMU/ICI; doc. 10) dichiarazione Arch. Bassi  Antonio;  doc.
11) visura catastale;  doc.  12)  atto  di  compravendita  del  Dott.
Alfredo Stoppani rep. N. 20.434 / atti pubblici n. 1.395 vol. n.  360
Fg 146; doc. 13) documentazione  catastale;  doc.  14)certificato  di
nascita e morte di  ReDionigi  Giuseppe;  doc.  15)  richiesta;  doc.
16,17,18) fotografie; doc. 19,20) carta di identita'; 
  Ai fini del pagamento  del  contributo  unificato  si  dichiara  la
presente causa di valore indeterminabile. Milano 07.06.2013 

                         avv. Alberto Carugo 

 
T13ABA9082
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