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Errata corrige
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Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale eolica offshore nella rada esterna del porto di Taranto. Il dirigente, responsabile del procedimento a. Visto l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (norme in materia di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili), che prevede, ai fini della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, debba essere rilasciata un'autorizzazione unica dal Ministero dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa concessione d'uso del demanio marittimo; b. Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo), in particolare gli artt. 1, 14, 14-ter, e 14-quater; c. Vista la competenza attribuita alla scrivente divisione per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione in parola con provvedimento, appendice del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 2012-2014, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 febbraio 2012, n. 72, pubblicato sul sito istituzionale di questo ministero a norma del combinato disposto dell'art. 4 legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (questi ultimi due in corso di iter di conferenza di servizi sono stati trasfusi nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33); d. Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente); e. Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; f. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilita'); g. Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in materia di obblighi di pubblicita' e trasparenza); h. Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale); i. Vista la volonta' della societa' Societ Energy S.p.a. di costruire ed esercire una centrale eolica offshore nella rada esterna del porto di Taranto, manifestata con l'istanza, presentata 1'8 luglio 2008, per il rilascio della concessione demaniale; j. Visto il giudizio favorevole di compatibilita' ambientale, espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali con decreto n. DVA-DEC-2012-0000391 del 24 luglio 2012, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: k. Visto l'atto, rogato il 31 agosto 2012 dal dott. Arcangelo Rinaldi, notaio in Martina Franca, repertorio n. 96939, fascicolo n. 35911, con il quale la societa' Societ Energy S.p.a. ha ceduto alla societa' Beleolico s.r.l., con sede legale in Taranto, via per San Giorgio 6900, e codice fiscale 02908030733, il ramo d'azienda comprendente i diritti di che trattasi; Considerato che non si ravvisano condizioni ostative alla cessione dei suddetti diritti, per quanto riguarda i rapporti giuridici oggetto della presente autorizzazione; m. Visto l'esito positivo del procedimento istruttorio per il rilascio della concessione demaniale alla societa' subentrante, Beleolico s.r.I., conclusosi in data 10 gennaio 2013 con il nulla osta a tale rilascio; n. Vista l'istanza, presentata 1'8 febbraio 2013, per il rilascio dell'autorizzazione unica dalla societa' Beleolico s.r.l.; o. Visti gli atti della conferenza di servizi indetta 1'11 febbraio 2013, ed in particolare: o.l. i verbali delle riunioni, tenutesi il 20 febbraio 2013 e il 10 giugno 2013; o.2. la nota prot. 0674 del 9 aprile 2013 con la quale l'Azienda sanitaria locale di Taranto ha comunicato il proprio parere positivo con prescrizioni; o.3. la nota prot. 57360 del 9 aprile 2013 con la quale il Comune di Taranto ha comunicato il proprio parere negativo; o.4. la nota prot. 21704 del 9 aprile 2013, con la quale l'ARPA Puglia ha preso atto della compatibilita' e ha comunicato il suo intervento in un tempo successivo alla costruzione; o.5. la nota prot. DVA-2013-0012779 del 3 giugno 2013, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fornisce le indicazioni richieste alla Provincia di Taranto in merito all'autorizzazione ex art. 109 del Codice dell'ambiente; o.6. la nota prot. 7697 del 4 giugno 2013, con la quale l'Autorita' di bacino della Puglia ha espresso parere favorevole con prescrizioni; o.7. la nota prot. 5808 del 14 giugno 2013, con la quale Terna ha rilasciato il benestare al progetto delle opere di connessione alla Rete elettrica di trasmissione nazionale; p. Considerato che il dissenso del Comune di Taranto, espresso attraverso una delibera di Consiglio comunale con votazione palese, e' da inquadrare nell'ambito dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, rispetto al quale si deve considerare privo del necessario supporto motivazionale e quindi inammissibile; peraltro, pur qualificandolo, seguendo una definizione dell'atto stesso, come provvedimento, esso ricade nel disposto dell'art. 3 della medesima legge, il quale per tali atti dispone la motivazione; q. Considerato che il giudizio di compatibilita' ambientale ha inteso ricomprendere nel presente procedimento l'autorizzazione prevista dall'art. 109 del Codice dell'ambiente alla movimentazione dei fondali marini per la posa dei cavi elettrici; r. Considerato che la Provincia di Taranto, competente a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art. 109 del Codice dell'ambiente in base all'art. 8 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17, al corrente del provvedimento di compatibilita' ambientale in quanto diretta mente trasmesso, convocata allo scopo in conferenza di servizi il 26 febbraio 2013, non ha rilasciato espressamente tale autorizzazione ne' espresso il suo dissenso; s. Considerato che la Provincia di Taranto, dopo l'indizione della conferenza di servizi, ha richiesto apposita istanza alla societa' Beleolico il 13 marzo 2013, prodotta il 25 marzo 2013, e successivamente chiarimenti alla stessa societa' il 9 aprile 2013, ricevuti il 18 aprile 2013; t. Considerato che per tale autorizzazione non appare ipotizzabile l'avvio di un separato procedimento, in quanto ci si porrebbe in contrasto con il principio di unicita' del procedimento sancito dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed in violazione dei principi di economicita' ed efficacia sanciti dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e quindi i termini per l'espressione della posizione coincidono con il termine della conferenza di servizi; purtuttavia, anche volendo, ad abundantiam, esaminare gli accadimenti sotto la luce di una ammessa, ma non concessa, acquiescenza nei fatti della societa' proponente al separato procedimento, le date sopra delineate mostrano che i termini, da assumersi in 30 giorni in assenza di statuizioni differenti, sono stati superati; u. Considerato che per l'autorizzazione sopra descritta e' applicabile il dettato degli artt. 14ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che quindi si deve intendere rilasciata; v. Sentito il Ministero dello sviluppo economico, che in sede di conferenza di servizi ha dichiarato la necessita' dell'approvazione del progetto da parte del gestore della rete e della successiva elaborazione dello stesso progetto ai fini della presentazione a tutte le amministrazioni ed enti per l'espressione del proprio parere di competenza; ha quindi ribadito che e' necessario, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, che la societa' proponente provveda in tempi brevi all'integrazione del progetto nella sua parte relativa alle infrastrutture elettriche, come richiesto dalla societa' Terna S.p.a., al fine di permettere a quest'ultima di rilasciare il proprio benestare tecnico alla connessione dell'impianto eolico offshore alla RTN; w. Considerato che le condizioni poste dal Ministero dello sviluppo economico sono state in seguito soddisfatte, avendo Terna rilasciato il proprio benestare tecnico al progetto, con la citata nota prot. 5808 del 14 giugno 2013, il parere e' da intendersi positivo; x. Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che in sede di conferenza di servizi ha dichiarato: "atteso che la Provincia di Taranto, competente in merito a tale autorizzazione ex art. 109, non ha ad oggi provveduto al rilascio chiede che l'autorizzazione alla realizzazione del parco eolico sia subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione provinciale o nell'impossibilita' che cio' avvenga prima dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione che lo stesso sia subordinato, comunque, all'acquisizione di detta autorizzazione ex art. 109 prima dell'inizio dei lavori. In ogni caso il Ministero, nell'evidenziare che suo a parere non puo' essere rilasciata l'acquisizione di detta autorizzazione provinciale, in quanto non ritiene ammissibile la regola del silenzio assenso in materia ambientale, precisa che con nota prot. DVA-20130012779 del 3 giugno 2013 (che chiede di allegare agli atti del verbale) ha comunicato alla Provincia le modalita' di rilascio dell'autorizzazione in questione"; y. Considerato che, per quanto espresso nei precedenti punti s. e t., l'autorizzazione ex art. 109 e' da intendersi rilasciata, poiche', a far data dal 31 luglio 2010 l'art. 14-quater, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede espressamente il medesimo trattamento anche per i pareri in materia ambientale; DETERMINA 1. La societa' Beleolico e' autorizzata a costruire ed esercire un impianto di produzione di energia alimentato da fonte eolica nella rada esterna del porto di Taranto, come risulta dal progetto presentato in sede di conferenza di servizi, che consta degli elaborati, presentati sotto forma di file in formato pdf, descritti nella seguente tabella, con nome, grandezza (espressa in byte) e impronta del documento, per poterne stabilire l'autenticita'. 2. Quali effetti derivanti dalla presente autorizzazione: 2.1. l'opera suddetta e' dichiarata di pubblica utilita'; la societa' Beleolico dovra' procedere ai sensi del Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilita' nel caso si rendesse necessario procedere ad acquisizione forzata delle aree necessarie al progetto approvato; 2.2. e' consentita l'anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 del Codice della navigazione, nelle more della stipula dell'atto formale per il rilascio della concessione demaniale marittima e della successiva approvazione ed integrazione dell'efficacia. 3. La presente autorizzazione e' subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni, modalita' tecnico-operative e tempistica: 3.1. i lavori per la costruzione dell'opera dovranno essere iniziati entro diciotto mesi dalla presente autorizzazione ed ultimati entro sessanta mesi; 3.2. ove applicabili, anche a seguito di varianti in corso d'opera, dovranno essere seguite le procedure, di competenza del Ministero dell'interno, relative ai controlli di prevenzione incendi; 3.3. l'opera dovra' essere eseguita seguendo le prescrizioni del menzionato decreto di compatibilita' ambientale n. DVA-DEC-2012-0000391 del 24 luglio 2012; 3.4. la societa' Beleolico dovra' effettuare ogni comunicazione, denuncia, segnalazione o istanza prevista dalle norme in vigore al fine di acquisire qualsivoglia altro provvedimento, permesso od assenso - comunque denominato come previsto dalle vigenti leggi - per lo svolgimento di tutte le attivita' od operazioni direttamente od indirettamente correlate all'esercizio della presente autorizzazione, nonche' ottemperare alle eventuali relative prescrizioni volte alla salvaguardia della sicurezza e degli altri interessi coinvolti, in particolare, in un elenco esemplificativo e non esaustivo, di competenza della Capitaneria di porto per quanto concerne le opere a mare e sul demanio marittimo, del Comune di Taranto per quanto concerne i lavori a terra, dell'Anas per gli attraversamenti stradali, di R.F.I. per quanto concerne gli attraversamenti ferroviari; nell'ambito di tali procedure saranno esaminate e risolte le potenziali interferenze, ed in particolare quelle con gli interventi di riqualificazione previsti nell'area a cura della Distripark s.c.a r.l.; 3.5. la societa' Beleolico nell'effettuare i lavori, dovra' attenersi alle seguenti prescrizioni dettate dall'Azienda sanitaria locale di Taranto: 3.5.1. i progettati sistemi di dispersione negli strati superficiali del sottosuolo per Io smaltimento dei reflui civili e delle acque meteoriche trattate siano distanti m 500 da pozzi o opere di captazione potabile e m 250 da pozzi o opere di captazione per uso irriguo, in applicazione di quanto disposto dal punto 7 del Piano direttore della Regione Puglia 26/2011; 3.5.2. dell'esito delle verifiche di ottemperanza alla prescrizione A4, prevista dal richiamato provvedimento di compatibilita' ambientale, sia notiziato anche il Servizio igiene e sanita' pubblica di Taranto del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale; 3.6. la societa' Beleolico nell'effettuare i lavori, dovra' attenersi alle seguenti prescrizioni dettate dall'Autorita' di bacino della Puglia: 3.6.1. il manufatto in calcestruzzo previsto lungo la sponda artificiale della foce del fiume Tara sia messo in opera in modo da resistere agli effetti meccanici della piena bicentenaria; 3.6.2. i tratti di cavidotto in trincea previsti in progetto lungo la sponda sinistra del fiume Tara siano ubicati esternamente alle aree ad alta pericolosita' idraulica e ad una profondita' tale da non risultare soggetti agli effetti erosivi della piena bicentenaria; 3.6.3. l'attraversamento del canale della Stornera da parte del cavidotto in media tensione (previsto mediante l'ancoraggio sul lato di valle del ponte esistente) sia realizzato ad una quota non inferiore a quella intradossale del manufatto in modo da non alterare la sezione libera di deflusso del canale coinvolto; 3.6.4. siano ottemperate integralmente le prescrizioni dell'art. 4 comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico approvato dall'Autorita' di bacino della Puglia; 3.7. ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovra' rilasciare apposita asseverazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti la conformita' delle opere realizzate alle prescrizioni della presente autorizzazione, da inviare al Comune di Taranto, alla Capitaneria di porto di Taranto, all'Autorita' di bacino della Puglia ed a questo Ministero; 3.8. l'attivazione dell'impianto dovra' tempestivamente essere comunicata ad ARPA Puglia, affinche' possa effettuare le verifiche strumentali in campo; 3.9. cessata l'attivita' dell'impianto, la societa' Beleolico dovra' rimettere in pristino lo stato dei luoghi entro dodici mesi. 4. La pubblicita' della presente autorizzazione sara' disciplinata nella maniera seguente: 4.1. il presente provvedimento sara' pubblicato, a cura ed oneri della societa' Beleolico, nella Gazzetta ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241; 4.2. il presente provvedimento sara' altresi' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma degli artt. 1 e 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; gli elaborati di progetto sopra descritti saranno parimenti pubblicati con le medesime modalita', fatta eccezione per quelle parti eventualmente protette dalle norme sulla tutela della sicurezza nazionale o sulla riservatezza dei dati personali o da altre leggi vigenti, oppure per le quali la societa' Beleolico vorra' avvalersi del diritto di vietarne la diffusione in quanto protette dal segreto industriale, ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della proprieta' industriale, con comunicazione che dovra' pervenire a questo Ministero entro trenta giorni dalla conoscenza del presente atto. 5. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data. Estratto del decreto interministeriale di valutazione della compatibilita' ambientale relativa alla "Realizzazione di un parco eolico nella rada esterna del porto di Taranto". Con il Decreto U. Prot. DVA DEC-2012-0000391 del 24 Luglio 2012, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attivita' Culturali ha decretato la compatibilita' ambientale del progetto relativo alla "Realizzazione di un parco eolico nella rada esterna del porto di Taranto, presentato dalla societa' Societ Energy S.p.a. con sede in Taranto alla Via per San Giorgio Jonico 6900 condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate nel Medesimo Decreto". Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 26, comma 6, del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovra' essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto e' reso disponibile, unitamente ai pareri della commissione per le Valutazioni di Impatto Ambientale VIA/VAS, del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elenc oprovvedimentivia.aspx inserendo il testo di ricerca "Societ Energy". Detto decreto puo' essere impugnato presso il TAR entro 60 gg, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale. Taranto, 20 agosto 2012 Societ Energy S.p.a. - Amministratore Unico - Papadia Benito Taranto, 10 luglio 2013 Beleolico S.r.l. - Presidente del consiglio di amministrazione Gianluca Colomba T13ADQ9417