BELEOLICO S.R.L.

(GU Parte Seconda n.82 del 13-7-2013)

 
Autorizzazione alla  costruzione  e  all'esercizio  di  una  centrale
      eolica offshore nella rada esterna del porto di Taranto. 
 

  Il dirigente, responsabile del procedimento 
  a. Visto l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(norme in materia di energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili), che prevede, ai fini della costruzione e dell'esercizio
degli  impianti  di  produzione  di  energia   elettrica   da   fonti
rinnovabili offshore, debba essere rilasciata un'autorizzazione unica
dal Ministero dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti), sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
previa concessione d'uso del demanio marittimo; 
  b. Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  (norme  in  materia  di
procedimento amministrativo), in particolare gli artt. 1, 14, 14-ter,
e 14-quater; 
  c. Vista la competenza  attribuita  alla  scrivente  divisione  per
quanto riguarda il  procedimento  di  autorizzazione  in  parola  con
provvedimento, appendice del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' 2012-2014, approvato  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 febbraio 2012,  n.  72,  pubblicato
sul sito istituzionale di questo  ministero  a  norma  del  combinato
disposto dell'art. 4 legge 7 agosto 1990, n. 241,  dell'art.  11  del
decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  e  dell'art.  54  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (questi ultimi due  in  corso
di iter di conferenza di servizi  sono  stati  trasfusi  nel  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33); 
  d. Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (cosiddetto
Codice dell'ambiente); 
  e. Visto il Codice della navigazione, approvato con  regio  decreto
30 marzo 1942, n. 327; 
  f. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,
n. 327  (Testo  unico  in  materia  di  espropriazione  per  pubblica
utilita'); 
  g. Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in materia di
obblighi di pubblicita' e trasparenza); 
  h. Visto il decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30  (Codice
della proprieta' industriale); 
  i. Vista  la  volonta'  della  societa'  Societ  Energy  S.p.a.  di
costruire ed esercire una centrale eolica offshore nella rada esterna
del porto di  Taranto,  manifestata  con  l'istanza,  presentata  1'8
luglio 2008, per il rilascio della concessione demaniale; 
  j. Visto  il  giudizio  favorevole  di  compatibilita'  ambientale,
espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali con decreto n. DVA-DEC-2012-0000391  del  24  luglio  2012,
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare: 
  k. Visto l'atto, rogato il  31  agosto  2012  dal  dott.  Arcangelo
Rinaldi, notaio in Martina Franca, repertorio n. 96939, fascicolo  n.
35911, con il quale la societa' Societ Energy S.p.a. ha  ceduto  alla
societa' Beleolico s.r.l., con sede legale in Taranto,  via  per  San
Giorgio  6900,  e  codice  fiscale  02908030733,  il  ramo  d'azienda
comprendente i diritti di che trattasi; 
  Considerato che non si ravvisano condizioni ostative alla  cessione
dei suddetti  diritti,  per  quanto  riguarda  i  rapporti  giuridici
oggetto della presente autorizzazione; 
  m. Visto l'esito  positivo  del  procedimento  istruttorio  per  il
rilascio  della  concessione  demaniale  alla  societa'  subentrante,
Beleolico s.r.I., conclusosi in data 10 gennaio  2013  con  il  nulla
osta a tale rilascio; 
  n. Vista l'istanza, presentata 1'8 febbraio 2013, per  il  rilascio
dell'autorizzazione unica dalla societa' Beleolico s.r.l.; 
  o. Visti gli atti della conferenza di servizi indetta 1'11 febbraio
2013, ed in particolare: o.l. i verbali delle riunioni,  tenutesi  il
20 febbraio 2013 e il 10 giugno 2013; 
  o.2. la nota prot. 0674 del 9 aprile 2013 con  la  quale  l'Azienda
sanitaria locale di Taranto ha comunicato il proprio parere  positivo
con prescrizioni; 
  o.3. la nota prot. 57360 del 9 aprile 2013 con la quale  il  Comune
di Taranto ha comunicato il proprio parere negativo; 
  o.4. la nota prot. 21704 del 9 aprile 2013,  con  la  quale  l'ARPA
Puglia ha preso atto della compatibilita'  e  ha  comunicato  il  suo
intervento in un tempo successivo alla costruzione; 
  o.5. la nota prot. DVA-2013-0012779 del 3 giugno 2013, con la quale
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
fornisce le indicazioni richieste alla Provincia di Taranto in merito
all'autorizzazione ex art. 109 del Codice dell'ambiente; 
  o.6. la nota prot. 7697 del 4 giugno 2013, con la quale l'Autorita'
di  bacino  della  Puglia   ha   espresso   parere   favorevole   con
prescrizioni; 
  o.7. la nota prot. 5808 del 14 giugno 2013, con la quale  Terna  ha
rilasciato il benestare al progetto delle opere di  connessione  alla
Rete elettrica di trasmissione nazionale; 
  p. Considerato che il dissenso  del  Comune  di  Taranto,  espresso
attraverso una delibera di Consiglio comunale con  votazione  palese,
e' da inquadrare nell'ambito dell'art. 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241,  rispetto  al  quale  si  deve  considerare  privo  del
necessario supporto motivazionale e quindi  inammissibile;  peraltro,
pur qualificandolo, seguendo una definizione dell'atto  stesso,  come
provvedimento, esso ricade nel disposto dell'art.  3  della  medesima
legge, il quale per tali atti dispone la motivazione; 
  q. Considerato che il  giudizio  di  compatibilita'  ambientale  ha
inteso  ricomprendere  nel  presente  procedimento   l'autorizzazione
prevista dall'art. 109 del Codice dell'ambiente  alla  movimentazione
dei fondali marini per la posa dei cavi elettrici; 
  r. Considerato che la Provincia di Taranto, competente a rilasciare
l'autorizzazione prevista dall'art. 109 del Codice  dell'ambiente  in
base all'art. 8 della legge regionale  14  giugno  2007,  n.  17,  al
corrente del provvedimento di  compatibilita'  ambientale  in  quanto
diretta mente  trasmesso,  convocata  allo  scopo  in  conferenza  di
servizi il 26 febbraio 2013, non  ha  rilasciato  espressamente  tale
autorizzazione ne' espresso il suo dissenso; 
  s. Considerato che la Provincia di Taranto, dopo l'indizione  della
conferenza di servizi, ha richiesto apposita  istanza  alla  societa'
Beleolico  il  13  marzo  2013,  prodotta  il  25   marzo   2013,   e
successivamente chiarimenti alla stessa societa' il  9  aprile  2013,
ricevuti il 18 aprile 2013; 
  t. Considerato che per tale autorizzazione non appare  ipotizzabile
l'avvio di un separato procedimento, in  quanto  ci  si  porrebbe  in
contrasto con il  principio  di  unicita'  del  procedimento  sancito
dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  ed  in
violazione  dei  principi  di  economicita'  ed   efficacia   sanciti
dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e quindi i termini per
l'espressione  della  posizione  coincidono  con  il  termine   della
conferenza di servizi; purtuttavia, anche  volendo,  ad  abundantiam,
esaminare gli accadimenti sotto  la  luce  di  una  ammessa,  ma  non
concessa,  acquiescenza  nei  fatti  della  societa'  proponente   al
separato  procedimento,  le  date  sopra  delineate  mostrano  che  i
termini,  da  assumersi  in  30  giorni  in  assenza  di  statuizioni
differenti, sono stati superati; 
  u.  Considerato  che  per  l'autorizzazione  sopra   descritta   e'
applicabile il dettato degli artt. 14ter e 14-quater  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e che quindi si deve intendere rilasciata; 
  v. Sentito il Ministero dello sviluppo economico, che  in  sede  di
conferenza di servizi ha dichiarato la  necessita'  dell'approvazione
del progetto da parte del  gestore  della  rete  e  della  successiva
elaborazione dello stesso progetto  ai  fini  della  presentazione  a
tutte le amministrazioni ed enti per l'espressione del proprio parere
di competenza; ha quindi ribadito che  e'  necessario,  ai  fini  del
rilascio  dell'autorizzazione  unica,  che  la  societa'   proponente
provveda in tempi brevi all'integrazione del progetto nella sua parte
relativa  alle  infrastrutture  elettriche,  come   richiesto   dalla
societa' Terna S.p.a.,  al  fine  di  permettere  a  quest'ultima  di
rilasciare   il   proprio   benestare   tecnico   alla    connessione
dell'impianto eolico offshore alla RTN; 
  w. Considerato che le condizioni poste dal Ministero dello sviluppo
economico sono state in seguito soddisfatte, avendo Terna  rilasciato
il proprio benestare tecnico al progetto, con la  citata  nota  prot.
5808 del 14 giugno 2013, il parere e' da intendersi positivo; 
  x. Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, che in sede  di  conferenza  di  servizi  ha  dichiarato:
"atteso che la Provincia di Taranto,  competente  in  merito  a  tale
autorizzazione ex art. 109, non ha ad  oggi  provveduto  al  rilascio
chiede che l'autorizzazione alla realizzazione del parco  eolico  sia
subordinata all'acquisizione di  tale  autorizzazione  provinciale  o
nell'impossibilita'  che  cio'  avvenga  prima  dell'emanazione   del
provvedimento  di  autorizzazione  che  lo  stesso  sia  subordinato,
comunque, all'acquisizione di detta autorizzazione ex art. 109  prima
dell'inizio dei lavori. In ogni caso il  Ministero,  nell'evidenziare
che suo a parere non puo' essere rilasciata l'acquisizione  di  detta
autorizzazione provinciale, in  quanto  non  ritiene  ammissibile  la
regola del silenzio assenso in materia ambientale,  precisa  che  con
nota prot. DVA-20130012779 del 3 giugno 2013 (che chiede di  allegare
agli atti del verbale) ha comunicato alla Provincia le  modalita'  di
rilascio dell'autorizzazione in questione"; 
  y. Considerato che, per quanto espresso nei precedenti punti  s.  e
t.,  l'autorizzazione  ex  art.  109  e'  da  intendersi  rilasciata,
poiche', a far data dal 31 luglio  2010  l'art.  14-quater,  comma  1
della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede espressamente il  medesimo
trattamento anche per i pareri in materia ambientale; 
  DETERMINA 
  1. La societa' Beleolico e' autorizzata a costruire ed esercire  un
impianto di produzione di energia alimentato da  fonte  eolica  nella
rada  esterna  del  porto  di  Taranto,  come  risulta  dal  progetto
presentato in  sede  di  conferenza  di  servizi,  che  consta  degli
elaborati, presentati sotto forma di file in formato  pdf,  descritti
nella seguente tabella, con nome,  grandezza  (espressa  in  byte)  e
impronta del documento, per poterne stabilire l'autenticita'. 
  2. Quali effetti derivanti dalla presente autorizzazione: 
  2.1. l'opera  suddetta  e'  dichiarata  di  pubblica  utilita';  la
societa' Beleolico dovra' procedere  ai  sensi  del  Testo  unico  in
materia di espropriazione per pubblica utilita' nel caso si  rendesse
necessario procedere ad acquisizione forzata delle aree necessarie al
progetto approvato; 
  2.2. e' consentita l'anticipata occupazione ai sensi  dell'art.  38
del Codice della navigazione,  nelle  more  della  stipula  dell'atto
formale per il rilascio della concessione demaniale marittima e della
successiva approvazione ed integrazione dell'efficacia. 
  3. La presente autorizzazione e' subordinata  all'osservanza  delle
seguenti prescrizioni, modalita' tecnico-operative e tempistica: 
  3.1.  i  lavori  per  la  costruzione  dell'opera  dovranno  essere
iniziati  entro  diciotto  mesi  dalla  presente  autorizzazione   ed
ultimati entro sessanta mesi; 
  3.2. ove applicabili, anche a seguito di varianti in corso d'opera,
dovranno essere seguite le procedure,  di  competenza  del  Ministero
dell'interno, relative ai controlli di prevenzione incendi; 
  3.3. l'opera dovra' essere eseguita seguendo  le  prescrizioni  del
menzionato    decreto     di     compatibilita'     ambientale     n.
DVA-DEC-2012-0000391 del 24 luglio 2012; 
  3.4. la societa' Beleolico dovra'  effettuare  ogni  comunicazione,
denuncia, segnalazione o istanza prevista dalle norme  in  vigore  al
fine di  acquisire  qualsivoglia  altro  provvedimento,  permesso  od
assenso - comunque denominato come previsto dalle vigenti leggi - per
lo svolgimento di tutte le attivita' od  operazioni  direttamente  od
indirettamente correlate all'esercizio della presente autorizzazione,
nonche' ottemperare alle eventuali relative prescrizioni  volte  alla
salvaguardia della sicurezza e degli altri  interessi  coinvolti,  in
particolare,  in  un  elenco  esemplificativo  e  non  esaustivo,  di
competenza della Capitaneria di porto per quanto concerne le opere  a
mare e sul demanio  marittimo,  del  Comune  di  Taranto  per  quanto
concerne  i  lavori  a  terra,  dell'Anas  per  gli   attraversamenti
stradali,  di  R.F.I.  per  quanto   concerne   gli   attraversamenti
ferroviari; nell'ambito di tali procedure saranno esaminate e risolte
le  potenziali  interferenze,  ed  in  particolare  quelle  con   gli
interventi  di  riqualificazione  previsti  nell'area  a  cura  della
Distripark s.c.a r.l.; 
  3.5.  la  societa'  Beleolico  nell'effettuare  i  lavori,   dovra'
attenersi alle seguenti prescrizioni dettate  dall'Azienda  sanitaria
locale di Taranto: 
  3.5.1.  i  progettati   sistemi   di   dispersione   negli   strati
superficiali del sottosuolo per Io smaltimento dei  reflui  civili  e
delle acque meteoriche trattate siano distanti m 500 da pozzi o opere
di captazione potabile e m 250 da pozzi o opere di captazione per uso
irriguo, in applicazione di quanto disposto dal  punto  7  del  Piano
direttore della Regione Puglia 26/2011; 
  3.5.2. dell'esito delle verifiche di ottemperanza alla prescrizione
A4,  prevista  dal   richiamato   provvedimento   di   compatibilita'
ambientale, sia notiziato anche il Servizio igiene e sanita' pubblica
di Taranto del Dipartimento  di  prevenzione  dell'Azienda  sanitaria
locale; 
  3.6.  la  societa'  Beleolico  nell'effettuare  i  lavori,   dovra'
attenersi alle seguenti prescrizioni dettate dall'Autorita' di bacino
della Puglia: 
  3.6.1. il  manufatto  in  calcestruzzo  previsto  lungo  la  sponda
artificiale della foce del fiume Tara sia messo in opera in  modo  da
resistere agli effetti meccanici della piena bicentenaria; 
  3.6.2. i tratti di cavidotto in trincea previsti in progetto  lungo
la sponda sinistra del fiume Tara  siano  ubicati  esternamente  alle
aree ad alta pericolosita' idraulica e ad una profondita' tale da non
risultare soggetti agli effetti erosivi della piena bicentenaria; 
  3.6.3. l'attraversamento del canale della  Stornera  da  parte  del
cavidotto in media tensione (previsto mediante l'ancoraggio sul  lato
di valle del  ponte  esistente)  sia  realizzato  ad  una  quota  non
inferiore a quella intradossale del manufatto in modo da non alterare
la sezione libera di deflusso  del  canale  coinvolto;  3.6.4.  siano
ottemperate integralmente le prescrizioni dell'art. 4 comma  3  delle
Norme tecniche di attuazione del Piano  per  l'assetto  idrogeologico
approvato dall'Autorita' di bacino della Puglia; 
  3.7. ultimati i lavori, il direttore dei lavori  dovra'  rilasciare
apposita asseverazione ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti la conformita'  delle
opere realizzate alle prescrizioni della presente autorizzazione,  da
inviare al Comune di Taranto, alla Capitaneria di porto  di  Taranto,
all'Autorita' di bacino della Puglia ed a questo Ministero; 
  3.8.  l'attivazione  dell'impianto  dovra'  tempestivamente  essere
comunicata ad ARPA Puglia, affinche' possa  effettuare  le  verifiche
strumentali in campo; 
  3.9.  cessata  l'attivita'  dell'impianto,  la  societa'  Beleolico
dovra' rimettere in pristino lo stato dei luoghi entro dodici mesi. 
  4. La pubblicita' della presente autorizzazione sara'  disciplinata
nella maniera seguente: 
  4.1. il presente provvedimento sara' pubblicato, a  cura  ed  oneri
della societa' Beleolico, nella Gazzetta ufficiale e in un quotidiano
a diffusione nazionale, ai  sensi  dell'art.  14-ter  della  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
  4.2. il presente provvedimento sara' altresi' pubblicato  sul  sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  a
norma degli artt. 1 e 23 del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.
33; gli elaborati  di  progetto  sopra  descritti  saranno  parimenti
pubblicati con le medesime  modalita',  fatta  eccezione  per  quelle
parti eventualmente protette dalle norme sulla tutela della sicurezza
nazionale o sulla riservatezza dei dati personali o  da  altre  leggi
vigenti, oppure per le quali la societa' Beleolico  vorra'  avvalersi
del diritto di vietarne la diffusione in quanto protette dal  segreto
industriale, ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della proprieta'
industriale,  con  comunicazione  che  dovra'  pervenire   a   questo
Ministero entro trenta giorni dalla conoscenza del presente atto. 
  5.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammesso  ricorso   al
Tribunale amministrativo regionale competente, entro 60 giorni  dalla
data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  ufficiale,  oppure  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni  dalla
stessa data. 
  Estratto  del  decreto  interministeriale  di   valutazione   della
compatibilita' ambientale relativa alla "Realizzazione  di  un  parco
eolico nella rada esterna del porto di Taranto". 
  Con il Decreto U. Prot. DVA DEC-2012-0000391 del 24 Luglio 2012, il
Ministro dell'Ambiente e della Tutela  del  Territorio  del  Mare  di
concerto con il Ministro per i  Beni  e  le  Attivita'  Culturali  ha
decretato la compatibilita' ambientale  del  progetto  relativo  alla
"Realizzazione di un parco eolico nella rada  esterna  del  porto  di
Taranto, presentato dalla societa' Societ Energy S.p.a. con  sede  in
Taranto alla Via per San Giorgio Jonico 6900 condizionato al rispetto
delle prescrizioni indicate nel Medesimo Decreto". 
  Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 26, comma 6, del D. Lgs.  del
3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., il  progetto  di  cui  al  presente
decreto dovra' essere realizzato entro cinque anni  decorrenti  dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto e' reso disponibile, unitamente ai pareri della
commissione per le Valutazioni di  Impatto  Ambientale  VIA/VAS,  del
Ministero per i Beni e  le  Attivita'  Culturali  sul  sito  WEB  del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio  e  del  Mare:
http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elenc
oprovvedimentivia.aspx inserendo il testo di ricerca "Societ Energy". 
  Detto decreto puo' essere impugnato presso il TAR entro  60  gg,  o
con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a  decorrere  dalla
data  della  pubblicazione  del  presente  estratto  sulla   Gazzetta
Ufficiale. 
  Taranto, 20 agosto 2012 
  Societ Energy S.p.a. - Amministratore Unico - Papadia Benito 
  Taranto, 10 luglio 2013 

   Beleolico S.r.l. - Presidente del consiglio di amministrazione 
                          Gianluca Colomba 

 
T13ADQ9417
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.