BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al
n. 3056.9.0

Sede legale: viale Regina Margherita, 63 - 92024 Canicatti' (AG)
Capitale sociale: Euro 756.733
Registro delle imprese: Agrigento, n. 86

(GU Parte Seconda n.95 del 13-8-2013)

 
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai  sensi  dell'articolo  58
del  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385   (il   "T.U.
Bancario"), corredato dall'informativa  ai  sensi  dell'articolo  13,
commi 4 e 5 del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  (il
"Codice  in  materia  di  Protezione  dei  Dati  Personali")  e   del
provvedimento dell'Autorita'  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
                   Personali del 18 gennaio 2007. 
 

  Con  riferimento  al  contratto  di  cessione  (il  "Contratto   di
Cessione") sottoscritto in data 31  luglio  2013  tra  la  Banca  San
Francesco Credito  Cooperativo  -  Societa'  Cooperativa  in  A.S.(la
"Banca") e BCC  Securis  -  Societa'  per  la  Cartolarizzazione  dei
Crediti S.r.l. (la "Societa'"),  societa'  di  cartolarizzazione  con
sede legale in Via Lucrezia  Romana,  41/47,  00178  Roma,  la  Banca
comunica che,  ai  sensi  dell'articolo  58  del  T.U.  Bancario,  la
Societa' ha ceduto pro soluto ed in blocco, e la Banca ha  acquistato
pro soluto e in blocco  un  portafoglio  di  crediti  (per  capitale,
interessi, maturati e maturandi, accessori e  quant'altro)  derivanti
da contratti di mutuo fondiari, contratti di mutuo ipotecari ed altri
contratti di finanziamento in varie forme  tecniche  che  risultavano
nella titolarita' della Societa'. La cessione dei crediti oggetto del
Contratto di Cessione ha avuto  (i)  efficacia  giuridica  dalle  ore
00:01 del 7 agosto  2013  (la  "Data  di  Efficacia  Giuridica  della
Retrocessione") e (ii) efficacia economica dalle ore  00:01  dell'  8
luglio 2013 (la "Data di Efficacia Economica  della  Retrocessione").
Alla Data  di  Efficacia  Economica  della  Retrocessione  i  crediti
presentavano le seguenti caratteristiche: 
  (i)crediti derivanti da contratti di mutuo fondiario, contratti  di
mutuo ipotecario ed altri contratti di finanziamento in  varie  forme
tecniche  ceduti  dalla  Banca  Cessionaria  alla  Societa'  mediante
contratto di cessione sottoscritto in data [19 luglio 2002/13  agosto
2002] ed aventi le caratteristiche indicate nell'avviso  di  cessione
dei crediti pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana N. 208, parte Seconda del 05 settembre 2002. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti alla Banca, senza ulteriori formalita' o  annotazioni,  ai
sensi dell'articolo 1263 del codice civile  e  dell'articolo  58  del
T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti alla Societa'  dai
contratti di mutuo - che assistono e garantiscono  il  pagamento  dei
crediti oggetto del Contratto  di  Cessione,  o  altrimenti  ad  esso
accessori, ivi incluse le  garanzie  ipotecarie,  le  altre  garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e,  piu'  in  generale,
ogni diritto, azione facolta'  o  prerogativa  inerente  ai  suddetti
crediti. 
  Per  effetto  della  cessione  i   crediti   saranno   gestiti   ed
amministrati in nome e per contro proprio dalla  Banca,  e  non  piu'
quale servicer in nome e per conto  della  Societa'  ai  sensi  degli
accordi preesistenti tra le stesse. Pertanto, la Banca e' creditrice,
quale piena ed esclusiva titolare dei crediti oggetto  del  Contratto
di Cessione, di ogni somma dovuta dai debitori ceduti in relazione ai
medesimi crediti, nelle forme rispettivamente previste dai  contratti
di mutuo fondiario, dai contratti di mutuo ipotecario e  dagli  altri
contratti di finanziamento in varie forme tecniche. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia
della Banca presso la quale risultano domiciliati i  pagamenti  delle
rate di mutuo, nelle ore di apertura  di  sportello  di  ogni  giorno
lavorativo bancario. 
  La Banca continuera' ad essere responsabile  a  tutti  gli  effetti
delle comunicazioni  (documenti  di  sintesi  periodici,  rendiconti,
ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire  alla  clientela  in
quanto previste dalla normativa sulla "Trasparenza Bancaria". 
  Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  si   informa,   ai   sensi
dell'articolo 13  del  Codice  in  materia  di  Protezione  dei  Dati
Personali (come successivamente modificato ed integrato  anche  dalla
normativa regolamentare e di attuazione), che i  dati  personali  dei
debitori ceduti continueranno ad essere trattati dalla Banca  con  le
stesse modalita' e per le stesse  finalita'  relative,  tra  l'altro,
alla gestione, amministrazione, riscossione e  recupero  dei  crediti
oggetto di cessione ai sensi del Contratto di  Cessione,  conservando
la propria qualita' di "Titolare" ai sensi del Codice in  materia  di
Protezione dei Dati Personali. Pertanto, i debitori  ceduti  potranno
continuare  a  rivolgersi  per  l'esercizio  dei   diritti   di   cui
all'articolo  7  del  Codice  in  materia  di  Protezione  dei   Dati
Personali, presso la sede  legale  della  Banca  in  Canicatti'  (Ag)
92024- Viale Regina Margherita, 63. 

Per Banca San Francesco Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa in
                                A.S. 
               In qualita' di commissari straordinari 
                Nicola Marotta - Salvatore Immordino 

 
T13AAB10706
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.