CREDICO FINANCE 14 S.R.L.
Sede legale: via Barberini, 47, 00187, Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma n. 12238961002
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12238961002

(GU Parte Seconda n.95 del 13-8-2013)

 
Avviso di cessione di  crediti  pro-soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130  (la
"Legge 130/99") e 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(il "Testo Unico Bancario") - ed informativa ai debitori  ceduti  sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto
   legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). 
 

  Credico  Finance  14   S.r.l.,   societa'   costituita   ai   sensi
dell'articolo 3 della Legge 130/99  (la  "Societa'"),  comunica  che,
nell'ambito di una operazione di  cartolarizzazione  dei  crediti  ai
sensi della Legge  130/99,  in  forza  di  10  (dieci)  contratti  di
cessione di crediti pecuniari conclusi in data 8 agosto 2013 ai sensi
degli articoli 1 e 4 della Legge 130/99 (i "Contratti di  Cessione"),
ha  acquistato  pro  soluto  dalle   seguenti   banche   di   credito
cooperativo:  B.C.C.  dell'Adriatico  Teramano,  Banca   di   Credito
Cooperativo dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc. Coop., Banca di
Credito Cooperativo di Piove di Sacco s.c., Banca di  Forli'  Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa, Banca  di  Credito  Cooperativo  di
Pompiano e della Franciacorta Soc. Coop., Cassa Rurale  ed  Artigiana
di Brendola Credito Cooperativo  -  Societa'  Cooperativa,  Banca  di
Credito Cooperativo del Polesine - Rovigo S.C., Banca  di  Teramo  di
Credito  Cooperativo  -  Societa'  Cooperativa,  Banca   di   Credito
Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella s.c.r.l., Banca
Romagna Cooperativa Credito Cooperativo  Romagna  Centro  e  Macerone
S.c. (collettivamente, le "Banche Cedenti"),  con  effetti  economici
dalle ore 23:59 dell'8 luglio  2013  (la  "Data  di  Godimento"),  10
portafogli di crediti individuabili in blocco ai  sensi  della  Legge
130/99, qualificabili come in bonis in base  alla  normativa  emanata
dalla Banca d'Italia ed identificati sulla base di criteri  oggettivi
come di seguito indicati. In particolare  sono  stati  oggetto  della
cessione tutti i crediti, derivanti dai contratti di mutuo  stipulati
dalle Banche Cedenti (i "Contratti di Mutuo"), per  capitale  residuo
(compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora  pagate),
interessi  (anche  di  mora)  maturati  e  maturandi  alla  Data   di
Godimento, nonche' quelli maturati e non scaduti a tale data (esclusi
gli interessi di mora) nonche' accessori, spese,  danni,  indennizzi,
ed  ogni  altra  somma  eventualmente  dovuta   (complessivamente   i
"Crediti") in relazione ai mutui erogati da  ciascuna  Banca  Cedente
che soddisfino al 9 aprile 2013 (la "Data di  Valutazione"),  o  alla
diversa  data  specificamente  indicata  in  relazione  al   relativo
criterio, i seguenti  criteri  generali  comuni  a  tutte  le  Banche
Cedenti ("Criteri Generali") ed altresi', per ciascuna Banca  Cedente
gli ulteriori criteri specifici ("Criteri Specifici") successivamente
indicati in relazione a tale Banca Cedente: 
  Criteri generali 
  (a) denominati in Euro; 
  (b) classificati dalla relativa Banca  Cedente  come  in  bonis  in
conformita' alla vigente normativa di vigilanza emanata  dalla  Banca
d'Italia; 
  (c) in relazione ai quali  il  relativo  Debitore  Ceduto  non  sia
segnalato a  "sofferenza"  presso  la  Centrale  Rischi  della  Banca
d'Italia; 
  (d) derivanti da Contratti di Mutuo in relazione  ai  quali  almeno
una rata (comprensiva di capitale ed interessi) sia stata pagata; 
  (e) derivanti da Contratti di Mutuo che presentino non piu' di  due
rate scadute e non pagate alla Data di  Valutazione  e  nessuna  rata
scaduta e non pagata alla Data di Godimento; 
  (f) derivanti da Contratti di Mutuo i cui debitori ceduti siano (i)
persone  fisiche  residenti  in  Italia  o  (ii)  persone  giuridiche
costituite ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede  legale
in Italia; 
  (g) interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di,
ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni, 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui derivanti da contratti  di  mutuo  agevolati  o  comunque
usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,
di alcun tipo ai  sensi  di  legge  o  convenzione,  concessi  da  un
soggetto terzo in favore del relativo  Debitore  Ceduto  (cd.  "Mutui
agevolati" e "Mutui convenzionati"); 
  (ii) mutui concessi a favore di soggetti che siano: 
  1)  amministratori   e/o   dipendenti   (ivi   inclusi   a   titolo
esemplificativo, ma non  esaustivo,  dirigenti  e  funzionari)  della
relativa Banca Cedente; e 
  2)  pubbliche  amministrazioni  o   enti   similari   e   societa',
direttamente  o   indirettamente,   controllate   da   una   pubblica
amministrazione; 
  (iii) mutui erogati con provvista messa  a  disposizione  da  Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A.; 
  (iv) mutui erogati da un gruppo di banche  organizzate  "in  pool",
ivi compresa la relativa Banca Cedente; 
  (v) mutui in  relazione  ai  quali,  alla  Data  di  Godimento,  il
relativo debitore ceduto e  la  Banca  Cedente  abbiano  concluso  un
accordo di moratoria che preveda la sospensione del  pagamento  delle
rate (integralmente o per la sola  componente  capitale),  ancora  in
corso. 
  Criteri Specifici 
  1. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di  Credito  Cooperativo
di Piove di Sacco s.c., sono stati selezionati anche sulla  base  dei
seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di  Valutazione  (od
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) in relazione ai quali sia  previsto  un  rimborso  mediante  la
corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; 
  (B) erogati a  soggetti  che,  in  conformita'  con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 481  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di  20
addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa'
con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre
- Unita' o societa' con 20 o piu' addetti),  n.  491  (Quasi-societa'
non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di  20
addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con
meno di 20 addetti), n.  614  (Artigiani),  n.  615  (Altre  famiglie
produttrici); 
  (C) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  31  ottobre  2012,
superiore ad Euro 20.000 (ventimila) ed  inferiore  ad  Euro  393.000
(trecentonovantatremila); 
  (D) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,85%; 
  (E) a tasso variabile indicizzati all'Euribor 3 mesi o  all'Euribor
6 mesi; 
  (F) nel caso di mutui ipotecari e garantiti da ipoteca su  un  bene
immobile (diverso dai  terreni),  mutui  in  relazione  ai  quali  la
costruzione di tale bene immobile sia stata  ultimata  alla  Data  di
Valutazione; 
  (G) mutui che, se  ipotecari,  siano  garantiti  da  un'ipoteca  in
favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale o  (ii)
di primo grado economico, intendendosi per tale:  (a)  un'ipoteca  di
grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla  Data  di
Valutazione, erano state integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni
garantite  dalla/dalle  ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)
un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in  cui
tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo  eventuali  ipoteche
di  grado  precedente  le  cui  obbligazioni  garantite  siano  state
integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte  a
favore  della  stessa  Banca  Cedente  a  garanzia  di  crediti   che
soddisfino  tutti  gli  altri  Criteri  relativi  alla  stessa  Banca
Cedente; 
  (H) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedano  una  data  di
scadenza non successiva al 13 settembre 2036. 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui erogati a soggetti che, in conformita' con i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 614 (Artigiani) e n. 615 (Altre famiglie  produttrici)
qualora tali mutui  siano  garantiti  da  ipoteca  su  beni  immobile
residenziali ad uso abitativo (rientrante nella  categoria  catastale
compresa nel "Gruppo A1-A9"); 
  (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo nei quali  sia  previsto
il pagamento di una maxi  rata  finale  alla  scadenza  del  relativo
mutuo; 
  (iii) mutui  derivanti  da  contratti  di  mutuo  che  abbiano  una
scadenza anteriore all'1 settembre 2013; 
  (iv) mutui garantiti da consorzi di garanzia  collettiva  dei  fidi
(Confidi); 
  (v) mutui che se erogati a societa' di capitali tenute al  deposito
del proprio bilancio presso il registro delle imprese, in relazione a
tali societa' di capitali non  risulti  dal  registro  delle  imprese
competente alcun bilancio annuale approvato; 
  (vi) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla  data  del  31
ottobre 2012, presentavano rate scadute e non pagate. 
  2.  I  crediti  ceduti  alla  Societa'  da  B.C.C.   dell'Adriatico
Teramano, sono  stati  selezionati  anche  sulla  base  dei  seguenti
Criteri Specifici applicabili  alla  Data  di  Valutazione  (od  alla
specifica data indicata in relazione al relativo Criterio  Specifico)
ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) in relazione ai quali sia  previsto  un  rimborso  mediante  la
corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; 
  (B) erogati a  soggetti  che,  in  conformita'  con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 480  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti),  n.
481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con
piu' di  5  e  meno  di  20  addetti),  n.  482  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Societa' con meno  di  20  addetti),  n.  491
(Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di
5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre
- Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre
famiglie produttrici); 
  (C) il cui debito residuo sia, alla data  del  30  settembre  2012,
superiore ad Euro 10.000 (diecimila) ed  inferiore  ad  Euro  181.000
(centoottantunomila); 
  (D) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati  all'Euribor
3 mesi o all'Euribor 6 mesi o al Tasso BCE; 
  (E) mutui che, se ipotecari e se  garantiti  da  un  bene  immobile
diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da ipoteca su  un
bene immobile la cui costruzione  e'  stata  ultimata  alla  Data  di
Valutazione; 
  (F) derivanti da Contratti di  Mutuo  che  prevedano  una  data  di
scadenza non successiva al 15 dicembre 2030, 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui erogati a soggetti che, in conformita' con i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 614 (Artigiani) e n. 615 (Altre famiglie  produttrici)
qualora tali mutui  siano  garantiti  da  ipoteca  su  beni  immobile
residenziali ad uso abitativo (rientrante nella  categoria  catastale
compresa nel "Gruppo A1- A9"); 
  (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data  di
scadenza anteriore al 28 luglio 2013; 
  (iii) mutui che, se  erogati  a  societa'  di  capitali  tenute  al
deposito del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano
in fase di start-up (intendendosi per tale una societa'  di  capitali
in relazione alla quale non  risultino  dal  registro  delle  imprese
competente almeno due bilanci annuali); 
  (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla  data  del  30
settembre 2012 presentavano piu' di 3 rate scadute e non pagate; 
  (v) mutui garantiti solo da ipoteca su terreni. 
  3. I crediti ceduti alla Societa' da Cassa Rurale ed  Artigiana  di
Brendola Credito  Cooperativo  -  Societa'  Cooperativa,  sono  stati
selezionati  anche  sulla  base  dei   seguenti   Criteri   Specifici
applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata
in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente: 
  (A) in relazione ai quali sia  previsto  un  rimborso  mediante  la
corresponsione di rate mensili o trimestrali; 
  (B) erogati a  soggetti  che,  in  conformita'  con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 480  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti),  n.
481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con
piu' di  5  e  meno  di  20  addetti),  n.  482  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Societa' con meno  di  20  addetti),  n.  490
(Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa'  con  20  o
piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre -  Unita'
o  societa'  con  piu'  di  5  e  meno  di  20   addetti),   n.   492
(Quasi-societa' non finanziarie altre  -  Societa'  con  meno  di  20
addetti); 
  (C) il cui debito residuo sia,  alla  data  del  5  dicembre  2012,
superiore ad Euro 15.000 (quindicimila) ed inferiore ad Euro  450.000
(quattrocentocinquantamila); 
  (D)  mutui  che,  se  a  tasso  variabile,  siano  indicizzati  (i)
all'Euribor 3 mesi o  (ii)  all'Euribor  6  mesi  o  (iii)  al  tasso
Rendistato o  (iv)  siano  contemporaneamente  indicizzati  al  tasso
Euribor 6 mesi e al tasso Rendistato; 
  (E) alternativamente (i) a tasso fisso  per  tutta  la  durata  del
mutuo e che abbiano un tasso superiore o uguale al 4,5% ed  inferiore
o uguale al 7%, o (ii) a tasso variabile e  che  abbiano  uno  spread
superiore o uguale a 0,70%; 
  (F) mutui che, se ipotecari e se  garantiti  da  un  bene  immobile
diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da Ipoteca su  un
bene immobile la cui costruzione  e'  stata  ultimata  alla  Data  di
Valutazione; 
  (G) mutui che, se  ipotecari,  siano  garantiti  da  un'ipoteca  in
favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale o  (ii)
di primo grado economico, intendendosi per tale:  (a)  un'ipoteca  di
grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla  Data  di
Valutazione, erano state integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni
garantite  dalla/dalle  ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)
un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in  cui
tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo  eventuali  ipoteche
di  grado  precedente  le  cui  obbligazioni  garantite  siano  state
integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte  a
favore  della  stessa  Banca  Cedente  a  garanzia  di  crediti   che
soddisfino  tutti  gli  altri  Criteri  relativi  alla  stessa  Banca
Cedente; 
  (H) derivanti da  Contratti  di  Mutuo  che  abbiano  una  data  di
scadenza non successiva all'8 febbraio 2036, 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui che, se erogati a societa' di capitali tenute al deposito
del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano in  fase
di start-up (intendendosi  per  tale  una  societa'  di  capitali  in
relazione  alla  quale  non  risultino  dal  registro  delle  imprese
competente almeno due bilanci annuali); 
  (ii) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di  una
maxi rata finale alla scadenza del relativo mutuo; 
  (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data di
scadenza anteriore al 31 luglio 2013; 
  (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo che,  alla  data  del  5
dicembre 2012, presentavano piu'  di  1  (una)  rata  scaduta  e  non
pagata; 
  (v)  mutui  identificati  dai  seguenti  numeri  di  rapporto  come
riportati sul relativo contratto di mutuo: 9-00-158596,  9-00-173682,
9-09-145198,  9-09-170566,  9-09-172007,  9-09-174261,   9-10-176753,
163232, 9958878, 154413, 5149743, 3150928, 7154616, 7154269, 9160429,
9158878. 
  4. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di  Credito  Cooperativo
di Pompiano e della Franciacorta Soc. Coop., sono  stati  selezionati
anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data
di Valutazione (od alla  specifica  data  indicata  in  relazione  al
relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) in relazione ai quali sia  previsto  un  rimborso  mediante  la
corresponsione di rate mensili o semestrali; 
  (B) erogati a  soggetti  che,  in  conformita'  con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 431 (Holding private), n.
480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con
20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie  artigiane
- Unita' o societa' con piu' di 5 e  meno  di  20  addetti),  n.  482
(Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno  di  20
addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie  altre  -  Unita'  o
societa'  con  20  o  piu'  addetti),  n.  491  (Quasi-societa'   non
finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di  5  e  meno  di  20
addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con
meno di 20 addetti), n.  614  (Artigiani),  n.  615  (Altre  famiglie
produttrici); 
  (C) il cui debito residuo sia,  alla  data  dell'8  novembre  2012,
superiore  ad  Euro  50.000  (cinquantamila)  ed  inferiore  ad  Euro
2.000.000 (duemilioni); 
  (D) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati  all'Euribor
3 mesi o all'Euribor 6 mesi o all'Euribor 12 mesi; 
  (E) alternativamente, (i) a tasso fisso per  tutta  la  durata  del
mutuo e che abbiano un tasso superiore al 4%, (ii) a tasso  variabile
e che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,80%, (iii) a tasso
misto (per tali  intendendosi  mutui  a  tasso  fisso  che  prevedano
l'obbligo per il debitore ceduto, ad  una  scadenza  contrattualmente
prestabilita, di convertire il tasso di interesse applicabile a  tale
mutuo da tasso fisso in tasso variabile) o  (iv)  a  tasso  opzionale
(per tali  intendendosi  mutui  che  prevedano  la  facolta'  per  il
debitore  ceduto,  a  scadenze  contrattualmente   prestabilite,   di
convertire il tasso di interesse applicabile a tale  mutuo  da  tasso
fisso in tasso variabile o da tasso variabile a tasso fisso); 
  (F) mutui che, se ipotecari e se  garantiti  da  un  bene  immobile
diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da Ipoteca su  un
bene immobile la cui costruzione  e'  stata  ultimata  alla  Data  di
Valutazione; 
  (G) derivanti da  Contratti  di  Mutuo  che  abbiano  una  data  di
scadenza non successiva al 27 maggio 2036, 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una  data  di
scadenza anteriore all'1 luglio 2013; 
  (ii) mutui garantiti da consorzi di  garanzia  collettiva  di  fidi
(Confidi); 
  (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla  data  dell'8
novembre 2012, presentavano piu'  di  1  (una)  rata  scaduta  e  non
pagata; 
  (iv) mutui identificati dai seguenti aventi i  seguenti  numeri  di
rapporto come riportati sul relativo contratto  di  mutuo:9000015850,
1000808; 
  (v)  mutui  concessi   a   debitori   qualificati   come   societa'
immobiliari. 
    
  5. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di  Credito  Cooperativo
dell'Alta  Brianza  -  Alzate  Brianza  -  Soc.  Coop.,  sono   stati
selezionati  anche  sulla  base  dei   seguenti   Criteri   Specifici
applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata
in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente: 
  (A) in relazione ai quali sia  previsto  un  rimborso  mediante  la
corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; 
  (B) erogati a  soggetti  che,  in  conformita'  con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 431 (Holding private), n.
480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con
20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie  artigiane
- Unita' o societa' con piu' di 5 e  meno  di  20  addetti),  n.  482
(Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno  di  20
addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie  altre  -  Unita'  o
societa'  con  20  o  piu'  addetti),  n.  491  (Quasi-societa'   non
finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di  5  e  meno  di  20
addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con
meno di 20 addetti), n.  614  (Artigiani),  n.  615  (Altre  famiglie
produttrici); 
  (C) il cui debito  residuo  sia,  alla  data  del  9  aprile  2013,
superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila) ed inferiore ad Euro 450.000
(quattrocentocinquantamila); 
  (D) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,40%; 
  (E) a tasso variabile indicizzati all'Euribor 1 mese o  all'Euribor
3 mesi o all'Euribor 6 mesi; 
  (F) mutui che, se ipotecari e se  garantiti  da  un  bene  immobile
diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da ipoteca su  un
bene immobile la cui costruzione  e'  stata  ultimata  alla  Data  di
Valutazione; 
  (G) derivanti da  Contratti  di  Mutuo  che  abbiano  una  data  di
scadenza non successiva al 30 luglio 2040, 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui che, se erogati a societa' di capitali tenute al deposito
del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano in  fase
di start-up (intendendosi  per  tale  una  societa'  di  capitali  in
relazione  alla  quale  non  risultino  dal  registro  delle  imprese
competente almeno due bilanci annuali); 
  (ii) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di  una
maxi rata finale alla scadenza del relativo mutuo; 
  (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data di
scadenza anteriore all'1 settembre 2013; 
  (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo che,  alla  data  del  8
luglio 2013, presentavano piu' di 1 (una) rata scaduta e non pagata. 
  6. I crediti ceduti alla Societa' da Banca  di  Teramo  di  Credito
Cooperativo - Societa'  Cooperativa,  sono  stati  selezionati  anche
sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili  alla  Data  di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) in relazione ai quali sia  previsto  un  rimborso  mediante  la
corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; 
  (B) erogati a  soggetti  che,  in  conformita'  con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 431 (Holding private), n.
450 (Associazioni fra  imprese  non  finanziarie),  n.  470  (Aziende
municipalizzate, provincializzate e regionalizzate),  n.  473  (Altre
unita' pubbliche), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane -
Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di  20
addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa'
con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre
- Unita' o societa' con 20 o piu' addetti),  n.  491  (Quasi-societa'
non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di  20
addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con
meno di 20 addetti), n.  614  (Artigiani),  n.  615  (Altre  famiglie
produttrici); 
  (C) il cui debito  residuo  sia,  alla  data  del  9  aprile  2013,
superiore ad Euro 8.900 (ottomilanovecento) ed inferiore o uguale  ad
Euro 740.000 (settecentoquarantamila); 
  (D) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati  all'Euribor
3 mesi o all'Euribor 6 mesi; 
  (E) mutui, alternativamente (i) a tasso fisso per tutta  la  durata
del mutuo con un tasso superiore o uguale al 5% ed inferiore o uguale
al 6%, o (ii) a tasso variabile con uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,85%; 
  (F) mutui che, se ipotecari e se  garantiti  da  un  bene  immobile
diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da ipoteca su  un
bene immobile la cui costruzione e' stata ultimata alla  data  del  9
aprile 2013; 
  (G) derivanti da  Contratti  di  Mutuo  che  abbiano  una  data  di
scadenza non successiva all'1 gennaio 2030, 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui erogati a soggetti che, in conformita' con i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 614 (Artigiani) e n. 615 (Altre famiglie  produttrici)
qualora tali mutui  siano  garantiti  da  ipoteca  su  beni  immobile
residenziali ad uso abitativo (rientrante nella  categoria  catastale
compresa nel "Gruppo A1- A9"); 
  (ii) mutui che,  se  erogati  a  societa'  di  capitali  tenute  al
deposito del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano
in fase di start-up (intendendosi per tale una societa'  di  capitali
in relazione alla quale non  risultino  dal  registro  delle  imprese
competente almeno due bilanci annuali); 
  (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data di
scadenza anteriore al 31 luglio 2013; 
  (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo che,  alla  data  del  9
aprile 2013, presentavano piu' di 2 (due) rate scadute e non pagate; 
  (v) mutui identificati dai seguenti aventi  i  seguenti  numeri  di
rapporto come riportati sul relativo contratto di mutuo: 5790 e 8866. 
    
  7. I crediti ceduti  alla  Societa'  da  Banca  di  Forli'  Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche  sulla
base  dei  seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) in relazione ai quali sia  previsto  un  rimborso  mediante  la
corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; 
  (B) erogati a  soggetti  che,  in  conformita'  con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 430 (Imprese produttive),  n.  450  (Associazioni  fra
imprese non finanziarie),  n.  480  (Quasi-societa'  non  finanziarie
artigiane - Unita'  o  societa'  con  20  o  piu'  addetti),  n.  481
(Quasi-societa' non finanziarie artigiane -  Unita'  o  societa'  con
piu' di  5  e  meno  di  20  addetti),  n.  482  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Societa' con meno  di  20  addetti),  n.  490
(Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa'  con  20  o
piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre -  Unita'
o  societa'  con  piu'  di  5  e  meno  di  20   addetti),   n.   492
(Quasi-societa' non finanziarie altre  -  Societa'  con  meno  di  20
addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); 
  (C) il cui debito residuo sia, alla  data  del  12  novembre  2012,
superiore ad Euro 40.000 (quarantamila) ed inferiore ad Euro  600.000
(seicentomila); 
  (D) a tasso variabile che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale
allo 0,7%; 
  (E) a tasso variabile che siano indicizzati all'Euribor  1  mese  o
all'Euribor 3 mesi o all'Euribor 6 mesi; 
  (F) mutui che, se ipotecari e se  garantiti  da  un  bene  immobile
diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da ipoteca su  un
bene immobile la cui costruzione  e'  stata  ultimata  alla  Data  di
Valutazione; 
  (G) derivanti da  Contratti  di  Mutuo  che  abbiano  una  data  di
scadenza non successiva al 10 settembre 2039. 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui che, se erogati a societa' di capitali tenute al deposito
del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano in  fase
di start-up (intendendosi  per  tale  una  societa'  di  capitali  in
relazione  alla  quale  non  risultino  dal  registro  delle  imprese
competente almeno due bilanci annuali); 
  (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data  di
scadenza anteriore al 1 gennaio 2014; 
  (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla data  del  12
novembre 2012, presentavano piu'  di  1  (una)  rata  scaduta  e  non
pagata; 
  (iv) mutui garantiti da ipoteca solo su terreni. 
  (v) mutui identificati dai seguenti aventi  i  seguenti  numeri  di
rapporto come riportati sul relativo contratto  di  mutuo:  64513298,
64517335, 64520684, 64520681, 64520683. 
  8. I crediti ceduti alla  Societa'  da  Banca  Romagna  Cooperativa
Credito Cooperativo  Romagna  Centro  e  Macerone  S.c.,  sono  stati
selezionati  anche  sulla  base  dei   seguenti   Criteri   Specifici
applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata
in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente: 
  (A) in relazione ai quali sia  previsto  un  rimborso  mediante  la
corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; 
  (B) erogati a  soggetti  che,  in  conformita'  con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 480  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti),  n.
481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con
piu' di  5  e  meno  di  20  addetti),  n.  482  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Societa' con meno  di  20  addetti),  n.  490
(Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa'  con  20  o
piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre -  Unita'
o  societa'  con  piu'  di  5  e  meno  di  20   addetti),   n.   492
(Quasi-societa' non finanziarie altre  -  Societa'  con  meno  di  20
addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); 
  (C) il cui debito residuo  sia,  alla  data  dell'1  ottobre  2012,
superiore ad Euro 20.000 (ventimila) ed  inferiore  ad  Euro  500.000
(cinquecentomila); 
  (D) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati  all'Euribor
1 mese o all'Euribor 3 mesi o all'Euribor 6 mesi; 
  (E) alternativamente (i) a tasso fisso  per  tutta  la  durata  del
mutuo con un tasso superiore o uguale al 3%, o (ii) a tasso variabile
con uno spread superiore o uguale allo 0,50%, o (iii) a  tasso  misto
(per tali intendendosi mutui a tasso fisso  che  prevedano  l'obbligo
per  il   debitore   ceduto,   ad   una   scadenza   contrattualmente
prestabilita, di convertire il tasso di interesse applicabile a  tale
mutuo da tasso fisso in tasso variabile); 
  (F) nel caso di mutui ipotecari e garantiti da ipoteca su  un  bene
immobile (diverso dai  terreni),  mutui  in  relazione  ai  quali  la
costruzione di tale bene immobile sia stata  ultimata  alla  Data  di
Valutazione; 
  (G) mutui che, se ipotecari (ad eccezione del  Contratto  di  Mutuo
identificato con il numero di rapporto n. 320014007), siano garantiti
da un'ipoteca in favore della relativa Banca  Cedente  (i)  di  primo
grado legale o (ii) di primo grado economico, intendendosi per  tale:
(a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso  in
cui alla Data di Valutazione, erano state  integralmente  soddisfatte
le  obbligazioni  garantite  dalla/dalle  ipoteca/ipoteche  di  grado
precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado  legale
nel caso in cui tutte le  ipoteche  aventi  grado  precedente  (salvo
eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni  garantite
siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano
iscritte a favore della stessa Banca Cedente a  garanzia  di  crediti
che soddisfino tutti gli altri Criteri  relativi  alla  stessa  Banca
Cedente; 
  (H) derivanti da  Contratti  di  Mutuo  che  abbiano  una  data  di
scadenza non successiva al 3 agosto 2040, 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui che, se erogati a societa' di capitali tenute al deposito
del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano in  fase
di start-up (intendendosi  per  tale  una  societa'  di  capitali  in
relazione  alla  quale  non  risultino  dal  registro  delle  imprese
competente almeno due bilanci annuali); 
  (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data  di
scadenza anteriore al 30 giugno 2013; 
  (iii) mutui garantiti da consorzi di garanzia  collettiva  di  fidi
(Confidi); 
  (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo che,  alla  data  dell'1
ottobre 2012, presentavano piu' di 1 (una) rata scaduta e non pagata; 
  (v) mutui erogati tramite  gli  sportelli  della  filiale  n.13  di
Castiglione di  Ravenna  sita  in  Piazza  della  Liberta'  7,  48010
Castiglione di Ravenna (RA), e della filiale n. 26 di Savio  sita  in
via Romea Sud 587, 48020 Savio di Ravenna (RA). 
  9. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di  Credito  Cooperativo
del Polesine - Rovigo S.C., sono stati selezionati anche  sulla  base
dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data  di  Valutazione
(od alla specifica data indicata in relazione  al  relativo  Criterio
Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (A) in relazione ai quali sia  previsto  un  rimborso  mediante  la
corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; 
  (B) erogati a  soggetti  che,  in  conformita'  con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 430 (Imprese produttive),  n.  450  (Associazioni  fra
imprese non finanziarie),  n.  480  (Quasi-societa'  non  finanziarie
artigiane - Unita'  o  societa'  con  20  o  piu'  addetti),  n.  481
(Quasi-societa' non finanziarie artigiane -  Unita'  o  societa'  con
piu' di  5  e  meno  di  20  addetti),  n.  482  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Societa' con meno  di  20  addetti),  n.  490
(Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa'  con  20  o
piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre -  Unita'
o  societa'  con  piu'  di  5  e  meno  di  20   addetti),   n.   492
(Quasi-societa' non finanziarie altre  -  Societa'  con  meno  di  20
addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); 
  (C) il cui debito residuo sia, alla  data  del  12  novembre  2012,
superiore ad Euro 10.000 (diecimila) ed  inferiore  ad  Euro  341.000
(trecentoquarantunomila); 
  (D) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati  all'Euribor
3 mesi o all'Euribor 6 mesi; 
  (E) alternativamente, (i) a tasso fisso per  tutta  la  durata  del
mutuo, (ii) a tasso variabile,  o  (iii)  a  tasso  misto  (per  tali
intendendosi mutui a tasso  fisso  che  prevedano  l'obbligo  per  il
debitore ceduto, ad una scadenza  contrattualmente  prestabilita,  di
convertire il tasso di interesse applicabile a tale  mutuo  da  tasso
fisso in tasso variabile); 
  (F) nel caso di mutui ipotecari e garantiti da ipoteca su  un  bene
immobile (diverso dai  terreni),  mutui  in  relazione  ai  quali  la
costruzione di tale bene immobile sia stata  ultimata  alla  Data  di
Valutazione; 
  (I) mutui che, se  ipotecari,  siano  garantiti  da  un'ipoteca  in
favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale o  (ii)
di primo grado economico, intendendosi per tale:  (a)  un'ipoteca  di
grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla  Data  di
Valutazione, erano state integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni
garantite  dalla/dalle  ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  (b)
un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in  cui
tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo  eventuali  ipoteche
di  grado  precedente  le  cui  obbligazioni  garantite  siano  state
integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte  a
favore  della  stessa  Banca  Cedente  a  garanzia  di  crediti   che
soddisfino  tutti  gli  altri  Criteri  relativi  alla  stessa  Banca
Cedente; 
  (G) derivanti da  Contratti  di  Mutuo  che  abbiano  una  data  di
scadenza non successiva al 14 novembre 2031, 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui che, se erogati a societa' di capitali tenute al deposito
del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano in  fase
di start-up (intendendosi  per  tale  una  societa'  di  capitali  in
relazione  alla  quale  non  risultino  dal  registro  delle  imprese
competente almeno due bilanci annuali); 
  (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data  di
scadenza anteriore all'1 agosto 2013; 
  (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla data  del  12
novembre 2012, presentavano piu'  di  1  (una)  rata  scaduta  e  non
pagata. 
  10. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo
di Castiglione  Messer  Raimondo  e  Pianella  s.c.r.l.,  sono  stati
selezionati  anche  sulla  base  dei   seguenti   Criteri   Specifici
applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata
in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale
Banca Cedente: 
  (A) in relazione ai quali sia  previsto  un  rimborso  mediante  la
corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; 
  (B) erogati a  soggetti  che,  in  conformita'  con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 480  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti),  n.
481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con
piu' di  5  e  meno  di  20  addetti),  n.  482  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Societa' con meno  di  20  addetti),  n.  491
(Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di
5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre
- Societa' con meno di 20 addetti); 
  (C) il cui debito residuo sia, alla  data  del  31  dicembre  2012,
superiore ad Euro 5.000 (cinquemila) ed  inferiore  ad  Euro  400.000
(quattrocentomila); 
  (D) mutui che, se tasso variabile, siano indicizzati all'Euribor  6
mesi o al tasso BCE; 
  (E) alternativamente (i) a tasso fisso  per  tutta  la  durata  del
mutuo e che abbiano un tasso superiore o uguale al  6,50%  o  (ii)  a
tasso variabile e che abbiano uno  spread  superiore  o  uguale  allo
0,70%, o (iii) a tasso opzionale (per  tali  intendendosi  mutui  che
prevedano  la  facolta'  per   il   debitore   ceduto,   a   scadenze
contrattualmente prestabilite, di convertire il  tasso  di  interesse
applicabile a tale mutuo da tasso fisso in tasso variabile o da tasso
variabile a tasso fisso); 
  (F) mutui che, se ipotecari e se  garantiti  da  un  bene  immobile
diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da ipoteca su  un
bene immobile la cui costruzione  e'  stata  ultimata  alla  Data  di
Valutazione; 
  (G) derivanti da  Contratti  di  Mutuo  che  abbiano  una  data  di
scadenza non successiva al 6 ottobre 2031, 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una  data  di
scadenza anteriore all'1 agosto 2013; 
  (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla  data  del  31
dicembre 2012, presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; 
  (iii) mutui concessi  a  costruttori  per  finanziare  immobili  da
destinare alla vendita (c.d. mutui edilizi); 
  (iv) mutui che se erogati a societa' di capitali tenute al deposito
del proprio bilancio presso il registro delle imprese, in relazione a
tali societa' di capitali non  risulti  dal  registro  delle  imprese
competente alcun bilancio annuale approvato. 
  Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa',
senza bisogno di alcuna formalita' e  annotazione,  salvo  iscrizione
della cessione presso il registro delle  imprese  e  salvo  eventuali
forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca
d'Italia, ai sensi del combinato  disposto  degli  articoli  4  della
legge n. 130/1999 e 58 del Testo  Unico  Bancario,  tutti  gli  altri
diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alle Banche Cedenti
in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie  e  le  altre
garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli
accessori, i diritti  derivanti  da  qualsiasi  polizza  assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di  mutuo
e ai relativi beni  immobili  e,  piu'  in  generale,  ogni  diritto,
ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facolta' e  prerogativa  ad  essi  inerenti  o  comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile. 
  Restano escluse dai Contratti  di  Cessione  le  sole  garanzie  di
natura generica (in particolare, le cd.  fideiussioni  omnibus),  che
siano state rilasciate fino ad un importo  massimo  predeterminato  a
garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni,  presenti
e future, a carico del debitore  ceduto  nei  confronti  della  Banca
Cedente. 
  La  Societa'  ha  conferito  incarico  a  ciascuna  Banca   Cedente
affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme
dovute in relazione al portafoglio di Crediti  da  ciascuna  di  esse
ceduto. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono  legittimati  a  pagare
presso la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta  in  relazione  ai
Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento  di
tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita'  con  le
eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione  a  ciascuna
Banca di credito cooperativo, e in particolare: B.C.C. dell'Adriatico
Teramano, con sede legale in corso Elio Adriano 1/3, 64032 Atri (TE),
Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza  -  Alzate  Brianza  -
Soc. Coop., con sede legale in via IV Novembre  549,  Alzate  Brianza
(CO), Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco s.c.,  con  sede
legale in via Alessio Valerio 78, 35028 Piove di Sacco (PD), Banca di
Forli' Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede  legale  in
c.so della Repubblica 2/4, Forli', Banca di  Credito  Cooperativo  di
Pompiano e della Franciacorta Soc. Coop., con sede legale  in  piazza
S. Andrea 12, Pompiano (BS), Cassa Rurale ed  Artigiana  di  Brendola
Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in piazza
del Mercato 15, 36040 Brendola (VI), Banca di Credito Cooperativo del
Polesine - Rovigo S.C., con sede legale in viale Porta Po  58,  45100
Rovigo,  Banca  di  Teramo  di   Credito   Cooperativo   -   Societa'
Cooperativa, con sede legale in viale Crucioli 3,  Teramo,  Banca  di
Credito  Cooperativo  di  Castiglione  Messer  Raimondo  e   Pianella
s.c.r.l., con sede legale  in  viale  Umberto  I,  64034  Castiglione
Messer Raimondo (TE), Banca Romagna Cooperativa  Credito  Cooperativo
Romagna Centro e Macerone S.c.,  con  sede  legale  in  via  Leopoldo
Lucchi 135, 47521, Cesena. Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la
Societa'  e'  divenuta  esclusiva  titolare   dei   Crediti   e,   di
conseguenza, ulteriore "Titolare" del trattamento dei dati  personali
relativi ai debitori ceduti; si precisa infatti  che  ciascuna  Banca
Cedente rimane  titolare  dei  relativi  contratti  di  mutuo  e,  di
conseguenza, "Titolare" in  quell'ambito  del  trattamento  dei  dati
personali dei debitori ceduti, per i quali rimane ferma l'informativa
gia' a suo tempo resa. 
  Tanto premesso, la Societa', anche  per  conto  di  ciascuna  Banca
Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali
ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai
debitori  ceduti  e  agli  eventuali  garanti   alcune   informazioni
riguardanti l'utilizzo dei dati personali 
  Ai sensi e per gli effetti del Codice della  Privacy,  la  Societa'
non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili"
se non in stretta ottemperanza con quanto previsto dal  Codice  della
Privacy e dalla relativa normativa di attuazione. 
  I dati personali continueranno ad essere  trattati  con  le  stesse
modalita' e per le stesse finalita' per  le  quali  gli  stessi  sono
stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti,  cosi'  come  a
suo  tempo  illustrate.  In  particolare,  ciascuna   Banca   Cedente
trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali  alla
gestione ed amministrazione del portafoglio  di  crediti  ceduti;  al
recupero del credito (ad  es.  conferimento  a  legali  dell'incarico
professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla  normativa  comunitaria  nonche'  da
disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e  da
organi di vigilanza e controllo. 
  Per il trattamento per le suestese finalita' non  e'  richiesto  il
consenso dei  debitori  ceduti,  mentre  l'eventuale  opposizione  al
trattamento comportera' l'impossibilita' di prosecuzione del rapporto
di mutuo, imponendo l'immediata estinzione del debito residuo. 
  In relazione alle  indicate  finalita',  il  trattamento  dei  dati
personali  avviene  mediante   strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. 
  Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione  e  recupero
crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le  "finalita'
del trattamento cui sono destinati  i  dati",  a  persone,  societa',
associazioni  o  studi  professionali  che  prestano   attivita'   di
assistenza o consulenza in materia  legale  e  societa'  di  recupero
crediti. 
  I dati potranno essere comunicati anche a societa' esterne per  (i)
lo  svolgimento  di  attivita'  necessarie  per  l'esecuzione   delle
disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle  frodi
e il recupero dei crediti; (iii)  il  controllo  della  qualita'  dei
servizi forniti alla clientela nonche' l'espansione  dell'offerta  di
prodotti. 
  Un elenco dettagliato di tali soggetti  e'  disponibile  presso  la
sede della Societa', come sotto indicato. 
  I soggetti esterni, ai  quali  possono  essere  comunicati  i  dati
sensibili  del  cliente  a  seguito  del   suo   espresso   consenso,
utilizzeranno i medesimi in  qualita'  di  "titolari"  ai  sensi  del
Codice  della  Privacy,  in   piena   autonomia,   essendo   estranei
all'originario trattamento effettuato presso la Societa'.  I  diritti
previsti all'articolo 7 del  Codice  della  Privacy  potranno  essere
esercitati anche mediante  richiesta  scritta  al  nuovo  "Titolare",
Credico Finance 14 S.r.l., con sede  in  Via  Barberini,  47,  00187,
Roma, all'attenzione dell'Amministratore Unico, Antonio Bertani. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a: B.C.C. dell'Adriatico Teramano, con  sede  legale  in  corso  Elio
Adriano 1/3, 64032 Atri (TE), Banca di Credito Cooperativo  dell'Alta
Brianza - Alzate Brianza - Soc. Coop., con  sede  legale  in  via  IV
Novembre 549, Alzate Brianza (CO), Banca di  Credito  Cooperativo  di
Piove di Sacco s.c., con sede legale in via Alessio Valerio 78, 35028
Piove di Sacco (PD), Banca di  Forli'  Credito  Cooperativo  Societa'
Cooperativa, con sede legale in c.so della  Repubblica  2/4,  Forli',
Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e  della  Franciacorta  Soc.
Coop., con sede legale in piazza S. Andrea 12, Pompiano  (BS),  Cassa
Rurale ed  Artigiana  di  Brendola  Credito  Cooperativo  -  Societa'
Cooperativa, con sede legale in piazza del Mercato 15, 36040 Brendola
(VI), Banca di Credito Cooperativo del Polesine -  Rovigo  S.C.,  con
sede legale in viale Porta Po 58, 45100 Rovigo, Banca  di  Teramo  di
Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in  viale
Crucioli 3, Teramo,  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Castiglione
Messer Raimondo e Pianella s.c.r.l., con sede legale in viale Umberto
I, 64034 Castiglione Messer Raimondo (TE), Banca Romagna  Cooperativa
Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone S.c., con  sede  legale
in via Leopoldo Lucchi 135, 47521, Cesena, ciascuna  in  qualita'  di
"Responsabile" designato dalla Societa' in relaziona  ai  Crediti  da
ciascuna di essi ceduti  ai  sensi  dell'art.  29  del  Codice  della
Privacy. 
  Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della  Sezione
IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla  "Trasparenza
delle  Operazioni  e  dei  Servizi  Bancari  e  Finanziari"   saranno
adempiuti da ciascuna delle Banche Cedenti, in qualita'  di  soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione. 

         Credico Finance 14 S.r.l. - L'amministratore unico 
                        dott. Antonio Bertani 

 
T13AAB10724
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