Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130/99") e 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). Credico Finance 14 S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 (la "Societa'"), comunica che, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99, in forza di 10 (dieci) contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 8 agosto 2013 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/99 (i "Contratti di Cessione"), ha acquistato pro soluto dalle seguenti banche di credito cooperativo: B.C.C. dell'Adriatico Teramano, Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc. Coop., Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco s.c., Banca di Forli' Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta Soc. Coop., Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo del Polesine - Rovigo S.C., Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella s.c.r.l., Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone S.c. (collettivamente, le "Banche Cedenti"), con effetti economici dalle ore 23:59 dell'8 luglio 2013 (la "Data di Godimento"), 10 portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi della Legge 130/99, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare sono stati oggetto della cessione tutti i crediti, derivanti dai contratti di mutuo stipulati dalle Banche Cedenti (i "Contratti di Mutuo"), per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturati e maturandi alla Data di Godimento, nonche' quelli maturati e non scaduti a tale data (esclusi gli interessi di mora) nonche' accessori, spese, danni, indennizzi, ed ogni altra somma eventualmente dovuta (complessivamente i "Crediti") in relazione ai mutui erogati da ciascuna Banca Cedente che soddisfino al 9 aprile 2013 (la "Data di Valutazione"), o alla diversa data specificamente indicata in relazione al relativo criterio, i seguenti criteri generali comuni a tutte le Banche Cedenti ("Criteri Generali") ed altresi', per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori criteri specifici ("Criteri Specifici") successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente: Criteri generali (a) denominati in Euro; (b) classificati dalla relativa Banca Cedente come in bonis in conformita' alla vigente normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia; (c) in relazione ai quali il relativo Debitore Ceduto non sia segnalato a "sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; (d) derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali almeno una rata (comprensiva di capitale ed interessi) sia stata pagata; (e) derivanti da Contratti di Mutuo che presentino non piu' di due rate scadute e non pagate alla Data di Valutazione e nessuna rata scaduta e non pagata alla Data di Godimento; (f) derivanti da Contratti di Mutuo i cui debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti in Italia o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia; (g) interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni, ad esclusione dei: (i) mutui derivanti da contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); (ii) mutui concessi a favore di soggetti che siano: 1) amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) della relativa Banca Cedente; e 2) pubbliche amministrazioni o enti similari e societa', direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione; (iii) mutui erogati con provvista messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; (iv) mutui erogati da un gruppo di banche organizzate "in pool", ivi compresa la relativa Banca Cedente; (v) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, il relativo debitore ceduto e la Banca Cedente abbiano concluso un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale), ancora in corso. Criteri Specifici 1. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco s.c., sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) in relazione ai quali sia previsto un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; (B) erogati a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); (C) il cui debito residuo sia, alla data del 31 ottobre 2012, superiore ad Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore ad Euro 393.000 (trecentonovantatremila); (D) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,85%; (E) a tasso variabile indicizzati all'Euribor 3 mesi o all'Euribor 6 mesi; (F) nel caso di mutui ipotecari e garantiti da ipoteca su un bene immobile (diverso dai terreni), mutui in relazione ai quali la costruzione di tale bene immobile sia stata ultimata alla Data di Valutazione; (G) mutui che, se ipotecari, siano garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano una data di scadenza non successiva al 13 settembre 2036. ad esclusione dei: (i) mutui erogati a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 614 (Artigiani) e n. 615 (Altre famiglie produttrici) qualora tali mutui siano garantiti da ipoteca su beni immobile residenziali ad uso abitativo (rientrante nella categoria catastale compresa nel "Gruppo A1-A9"); (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di una maxi rata finale alla scadenza del relativo mutuo; (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una scadenza anteriore all'1 settembre 2013; (iv) mutui garantiti da consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi); (v) mutui che se erogati a societa' di capitali tenute al deposito del proprio bilancio presso il registro delle imprese, in relazione a tali societa' di capitali non risulti dal registro delle imprese competente alcun bilancio annuale approvato; (vi) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla data del 31 ottobre 2012, presentavano rate scadute e non pagate. 2. I crediti ceduti alla Societa' da B.C.C. dell'Adriatico Teramano, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) in relazione ai quali sia previsto un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; (B) erogati a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); (C) il cui debito residuo sia, alla data del 30 settembre 2012, superiore ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore ad Euro 181.000 (centoottantunomila); (D) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati all'Euribor 3 mesi o all'Euribor 6 mesi o al Tasso BCE; (E) mutui che, se ipotecari e se garantiti da un bene immobile diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da ipoteca su un bene immobile la cui costruzione e' stata ultimata alla Data di Valutazione; (F) derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano una data di scadenza non successiva al 15 dicembre 2030, ad esclusione dei: (i) mutui erogati a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 614 (Artigiani) e n. 615 (Altre famiglie produttrici) qualora tali mutui siano garantiti da ipoteca su beni immobile residenziali ad uso abitativo (rientrante nella categoria catastale compresa nel "Gruppo A1- A9"); (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data di scadenza anteriore al 28 luglio 2013; (iii) mutui che, se erogati a societa' di capitali tenute al deposito del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano in fase di start-up (intendendosi per tale una societa' di capitali in relazione alla quale non risultino dal registro delle imprese competente almeno due bilanci annuali); (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla data del 30 settembre 2012 presentavano piu' di 3 rate scadute e non pagate; (v) mutui garantiti solo da ipoteca su terreni. 3. I crediti ceduti alla Societa' da Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) in relazione ai quali sia previsto un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili o trimestrali; (B) erogati a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti); (C) il cui debito residuo sia, alla data del 5 dicembre 2012, superiore ad Euro 15.000 (quindicimila) ed inferiore ad Euro 450.000 (quattrocentocinquantamila); (D) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati (i) all'Euribor 3 mesi o (ii) all'Euribor 6 mesi o (iii) al tasso Rendistato o (iv) siano contemporaneamente indicizzati al tasso Euribor 6 mesi e al tasso Rendistato; (E) alternativamente (i) a tasso fisso per tutta la durata del mutuo e che abbiano un tasso superiore o uguale al 4,5% ed inferiore o uguale al 7%, o (ii) a tasso variabile e che abbiano uno spread superiore o uguale a 0,70%; (F) mutui che, se ipotecari e se garantiti da un bene immobile diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da Ipoteca su un bene immobile la cui costruzione e' stata ultimata alla Data di Valutazione; (G) mutui che, se ipotecari, siano garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) derivanti da Contratti di Mutuo che abbiano una data di scadenza non successiva all'8 febbraio 2036, ad esclusione dei: (i) mutui che, se erogati a societa' di capitali tenute al deposito del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano in fase di start-up (intendendosi per tale una societa' di capitali in relazione alla quale non risultino dal registro delle imprese competente almeno due bilanci annuali); (ii) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di una maxi rata finale alla scadenza del relativo mutuo; (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data di scadenza anteriore al 31 luglio 2013; (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla data del 5 dicembre 2012, presentavano piu' di 1 (una) rata scaduta e non pagata; (v) mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto come riportati sul relativo contratto di mutuo: 9-00-158596, 9-00-173682, 9-09-145198, 9-09-170566, 9-09-172007, 9-09-174261, 9-10-176753, 163232, 9958878, 154413, 5149743, 3150928, 7154616, 7154269, 9160429, 9158878. 4. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta Soc. Coop., sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) in relazione ai quali sia previsto un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili o semestrali; (B) erogati a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 431 (Holding private), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); (C) il cui debito residuo sia, alla data dell'8 novembre 2012, superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila) ed inferiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni); (D) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati all'Euribor 3 mesi o all'Euribor 6 mesi o all'Euribor 12 mesi; (E) alternativamente, (i) a tasso fisso per tutta la durata del mutuo e che abbiano un tasso superiore al 4%, (ii) a tasso variabile e che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,80%, (iii) a tasso misto (per tali intendendosi mutui a tasso fisso che prevedano l'obbligo per il debitore ceduto, ad una scadenza contrattualmente prestabilita, di convertire il tasso di interesse applicabile a tale mutuo da tasso fisso in tasso variabile) o (iv) a tasso opzionale (per tali intendendosi mutui che prevedano la facolta' per il debitore ceduto, a scadenze contrattualmente prestabilite, di convertire il tasso di interesse applicabile a tale mutuo da tasso fisso in tasso variabile o da tasso variabile a tasso fisso); (F) mutui che, se ipotecari e se garantiti da un bene immobile diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da Ipoteca su un bene immobile la cui costruzione e' stata ultimata alla Data di Valutazione; (G) derivanti da Contratti di Mutuo che abbiano una data di scadenza non successiva al 27 maggio 2036, ad esclusione dei: (i) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data di scadenza anteriore all'1 luglio 2013; (ii) mutui garantiti da consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi); (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla data dell'8 novembre 2012, presentavano piu' di 1 (una) rata scaduta e non pagata; (iv) mutui identificati dai seguenti aventi i seguenti numeri di rapporto come riportati sul relativo contratto di mutuo:9000015850, 1000808; (v) mutui concessi a debitori qualificati come societa' immobiliari. 5. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc. Coop., sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) in relazione ai quali sia previsto un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; (B) erogati a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 431 (Holding private), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); (C) il cui debito residuo sia, alla data del 9 aprile 2013, superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila) ed inferiore ad Euro 450.000 (quattrocentocinquantamila); (D) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,40%; (E) a tasso variabile indicizzati all'Euribor 1 mese o all'Euribor 3 mesi o all'Euribor 6 mesi; (F) mutui che, se ipotecari e se garantiti da un bene immobile diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da ipoteca su un bene immobile la cui costruzione e' stata ultimata alla Data di Valutazione; (G) derivanti da Contratti di Mutuo che abbiano una data di scadenza non successiva al 30 luglio 2040, ad esclusione dei: (i) mutui che, se erogati a societa' di capitali tenute al deposito del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano in fase di start-up (intendendosi per tale una societa' di capitali in relazione alla quale non risultino dal registro delle imprese competente almeno due bilanci annuali); (ii) contratti di mutuo nei quali sia previsto il pagamento di una maxi rata finale alla scadenza del relativo mutuo; (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data di scadenza anteriore all'1 settembre 2013; (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla data del 8 luglio 2013, presentavano piu' di 1 (una) rata scaduta e non pagata. 6. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) in relazione ai quali sia previsto un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; (B) erogati a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 431 (Holding private), n. 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie), n. 470 (Aziende municipalizzate, provincializzate e regionalizzate), n. 473 (Altre unita' pubbliche), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); (C) il cui debito residuo sia, alla data del 9 aprile 2013, superiore ad Euro 8.900 (ottomilanovecento) ed inferiore o uguale ad Euro 740.000 (settecentoquarantamila); (D) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati all'Euribor 3 mesi o all'Euribor 6 mesi; (E) mutui, alternativamente (i) a tasso fisso per tutta la durata del mutuo con un tasso superiore o uguale al 5% ed inferiore o uguale al 6%, o (ii) a tasso variabile con uno spread superiore o uguale allo 0,85%; (F) mutui che, se ipotecari e se garantiti da un bene immobile diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da ipoteca su un bene immobile la cui costruzione e' stata ultimata alla data del 9 aprile 2013; (G) derivanti da Contratti di Mutuo che abbiano una data di scadenza non successiva all'1 gennaio 2030, ad esclusione dei: (i) mutui erogati a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 614 (Artigiani) e n. 615 (Altre famiglie produttrici) qualora tali mutui siano garantiti da ipoteca su beni immobile residenziali ad uso abitativo (rientrante nella categoria catastale compresa nel "Gruppo A1- A9"); (ii) mutui che, se erogati a societa' di capitali tenute al deposito del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano in fase di start-up (intendendosi per tale una societa' di capitali in relazione alla quale non risultino dal registro delle imprese competente almeno due bilanci annuali); (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data di scadenza anteriore al 31 luglio 2013; (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla data del 9 aprile 2013, presentavano piu' di 2 (due) rate scadute e non pagate; (v) mutui identificati dai seguenti aventi i seguenti numeri di rapporto come riportati sul relativo contratto di mutuo: 5790 e 8866. 7. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Forli' Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) in relazione ai quali sia previsto un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; (B) erogati a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); (C) il cui debito residuo sia, alla data del 12 novembre 2012, superiore ad Euro 40.000 (quarantamila) ed inferiore ad Euro 600.000 (seicentomila); (D) a tasso variabile che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,7%; (E) a tasso variabile che siano indicizzati all'Euribor 1 mese o all'Euribor 3 mesi o all'Euribor 6 mesi; (F) mutui che, se ipotecari e se garantiti da un bene immobile diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da ipoteca su un bene immobile la cui costruzione e' stata ultimata alla Data di Valutazione; (G) derivanti da Contratti di Mutuo che abbiano una data di scadenza non successiva al 10 settembre 2039. ad esclusione dei: (i) mutui che, se erogati a societa' di capitali tenute al deposito del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano in fase di start-up (intendendosi per tale una societa' di capitali in relazione alla quale non risultino dal registro delle imprese competente almeno due bilanci annuali); (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data di scadenza anteriore al 1 gennaio 2014; (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla data del 12 novembre 2012, presentavano piu' di 1 (una) rata scaduta e non pagata; (iv) mutui garantiti da ipoteca solo su terreni. (v) mutui identificati dai seguenti aventi i seguenti numeri di rapporto come riportati sul relativo contratto di mutuo: 64513298, 64517335, 64520684, 64520681, 64520683. 8. I crediti ceduti alla Societa' da Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone S.c., sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) in relazione ai quali sia previsto un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; (B) erogati a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); (C) il cui debito residuo sia, alla data dell'1 ottobre 2012, superiore ad Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila); (D) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati all'Euribor 1 mese o all'Euribor 3 mesi o all'Euribor 6 mesi; (E) alternativamente (i) a tasso fisso per tutta la durata del mutuo con un tasso superiore o uguale al 3%, o (ii) a tasso variabile con uno spread superiore o uguale allo 0,50%, o (iii) a tasso misto (per tali intendendosi mutui a tasso fisso che prevedano l'obbligo per il debitore ceduto, ad una scadenza contrattualmente prestabilita, di convertire il tasso di interesse applicabile a tale mutuo da tasso fisso in tasso variabile); (F) nel caso di mutui ipotecari e garantiti da ipoteca su un bene immobile (diverso dai terreni), mutui in relazione ai quali la costruzione di tale bene immobile sia stata ultimata alla Data di Valutazione; (G) mutui che, se ipotecari (ad eccezione del Contratto di Mutuo identificato con il numero di rapporto n. 320014007), siano garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (H) derivanti da Contratti di Mutuo che abbiano una data di scadenza non successiva al 3 agosto 2040, ad esclusione dei: (i) mutui che, se erogati a societa' di capitali tenute al deposito del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano in fase di start-up (intendendosi per tale una societa' di capitali in relazione alla quale non risultino dal registro delle imprese competente almeno due bilanci annuali); (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data di scadenza anteriore al 30 giugno 2013; (iii) mutui garantiti da consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi); (iv) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla data dell'1 ottobre 2012, presentavano piu' di 1 (una) rata scaduta e non pagata; (v) mutui erogati tramite gli sportelli della filiale n.13 di Castiglione di Ravenna sita in Piazza della Liberta' 7, 48010 Castiglione di Ravenna (RA), e della filiale n. 26 di Savio sita in via Romea Sud 587, 48020 Savio di Ravenna (RA). 9. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo del Polesine - Rovigo S.C., sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) in relazione ai quali sia previsto un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; (B) erogati a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); (C) il cui debito residuo sia, alla data del 12 novembre 2012, superiore ad Euro 10.000 (diecimila) ed inferiore ad Euro 341.000 (trecentoquarantunomila); (D) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati all'Euribor 3 mesi o all'Euribor 6 mesi; (E) alternativamente, (i) a tasso fisso per tutta la durata del mutuo, (ii) a tasso variabile, o (iii) a tasso misto (per tali intendendosi mutui a tasso fisso che prevedano l'obbligo per il debitore ceduto, ad una scadenza contrattualmente prestabilita, di convertire il tasso di interesse applicabile a tale mutuo da tasso fisso in tasso variabile); (F) nel caso di mutui ipotecari e garantiti da ipoteca su un bene immobile (diverso dai terreni), mutui in relazione ai quali la costruzione di tale bene immobile sia stata ultimata alla Data di Valutazione; (I) mutui che, se ipotecari, siano garantiti da un'ipoteca in favore della relativa Banca Cedente (i) di primo grado legale o (ii) di primo grado economico, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente (salvo eventuali ipoteche di grado precedente le cui obbligazioni garantite siano state integralmente soddisfatte alla Data di Valutazione) siano iscritte a favore della stessa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla stessa Banca Cedente; (G) derivanti da Contratti di Mutuo che abbiano una data di scadenza non successiva al 14 novembre 2031, ad esclusione dei: (i) mutui che, se erogati a societa' di capitali tenute al deposito del proprio bilancio presso il registro delle imprese, siano in fase di start-up (intendendosi per tale una societa' di capitali in relazione alla quale non risultino dal registro delle imprese competente almeno due bilanci annuali); (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data di scadenza anteriore all'1 agosto 2013; (iii) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla data del 12 novembre 2012, presentavano piu' di 1 (una) rata scaduta e non pagata. 10. I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella s.c.r.l., sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (A) in relazione ai quali sia previsto un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; (B) erogati a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti); (C) il cui debito residuo sia, alla data del 31 dicembre 2012, superiore ad Euro 5.000 (cinquemila) ed inferiore ad Euro 400.000 (quattrocentomila); (D) mutui che, se tasso variabile, siano indicizzati all'Euribor 6 mesi o al tasso BCE; (E) alternativamente (i) a tasso fisso per tutta la durata del mutuo e che abbiano un tasso superiore o uguale al 6,50% o (ii) a tasso variabile e che abbiano uno spread superiore o uguale allo 0,70%, o (iii) a tasso opzionale (per tali intendendosi mutui che prevedano la facolta' per il debitore ceduto, a scadenze contrattualmente prestabilite, di convertire il tasso di interesse applicabile a tale mutuo da tasso fisso in tasso variabile o da tasso variabile a tasso fisso); (F) mutui che, se ipotecari e se garantiti da un bene immobile diverso dai terreni, siano garantiti esclusivamente da ipoteca su un bene immobile la cui costruzione e' stata ultimata alla Data di Valutazione; (G) derivanti da Contratti di Mutuo che abbiano una data di scadenza non successiva al 6 ottobre 2031, ad esclusione dei: (i) mutui derivanti da contratti di mutuo che abbiano una data di scadenza anteriore all'1 agosto 2013; (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che, alla data del 31 dicembre 2012, presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; (iii) mutui concessi a costruttori per finanziare immobili da destinare alla vendita (c.d. mutui edilizi); (iv) mutui che se erogati a societa' di capitali tenute al deposito del proprio bilancio presso il registro delle imprese, in relazione a tali societa' di capitali non risulti dal registro delle imprese competente alcun bilancio annuale approvato. Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa', senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge n. 130/1999 e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alle Banche Cedenti in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo e ai relativi beni immobili e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facolta' e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile. Restano escluse dai Contratti di Cessione le sole garanzie di natura generica (in particolare, le cd. fideiussioni omnibus), che siano state rilasciate fino ad un importo massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del debitore ceduto nei confronti della Banca Cedente. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme dovute in relazione al portafoglio di Crediti da ciascuna di esse ceduto. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare presso la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita' con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere comunicate. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a ciascuna Banca di credito cooperativo, e in particolare: B.C.C. dell'Adriatico Teramano, con sede legale in corso Elio Adriano 1/3, 64032 Atri (TE), Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc. Coop., con sede legale in via IV Novembre 549, Alzate Brianza (CO), Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco s.c., con sede legale in via Alessio Valerio 78, 35028 Piove di Sacco (PD), Banca di Forli' Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in c.so della Repubblica 2/4, Forli', Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta Soc. Coop., con sede legale in piazza S. Andrea 12, Pompiano (BS), Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in piazza del Mercato 15, 36040 Brendola (VI), Banca di Credito Cooperativo del Polesine - Rovigo S.C., con sede legale in viale Porta Po 58, 45100 Rovigo, Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in viale Crucioli 3, Teramo, Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella s.c.r.l., con sede legale in viale Umberto I, 64034 Castiglione Messer Raimondo (TE), Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone S.c., con sede legale in via Leopoldo Lucchi 135, 47521, Cesena. Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ulteriore "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti; si precisa infatti che ciascuna Banca Cedente rimane titolare dei relativi contratti di mutuo e, di conseguenza, "Titolare" in quell'ambito del trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, per i quali rimane ferma l'informativa gia' a suo tempo resa. Tanto premesso, la Societa', anche per conto di ciascuna Banca Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Societa' non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili" se non in stretta ottemperanza con quanto previsto dal Codice della Privacy e dalla relativa normativa di attuazione. I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi' come a suo tempo illustrate. In particolare, ciascuna Banca Cedente trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l'immediata estinzione del debito residuo. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. I dati potranno essere comunicati anche a societa' esterne per (i) lo svolgimento di attivita' necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della qualita' dei servizi forniti alla clientela nonche' l'espansione dell'offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso consenso, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al nuovo "Titolare", Credico Finance 14 S.r.l., con sede in Via Barberini, 47, 00187, Roma, all'attenzione dell'Amministratore Unico, Antonio Bertani. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a: B.C.C. dell'Adriatico Teramano, con sede legale in corso Elio Adriano 1/3, 64032 Atri (TE), Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza - Alzate Brianza - Soc. Coop., con sede legale in via IV Novembre 549, Alzate Brianza (CO), Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco s.c., con sede legale in via Alessio Valerio 78, 35028 Piove di Sacco (PD), Banca di Forli' Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, con sede legale in c.so della Repubblica 2/4, Forli', Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta Soc. Coop., con sede legale in piazza S. Andrea 12, Pompiano (BS), Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in piazza del Mercato 15, 36040 Brendola (VI), Banca di Credito Cooperativo del Polesine - Rovigo S.C., con sede legale in viale Porta Po 58, 45100 Rovigo, Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, con sede legale in viale Crucioli 3, Teramo, Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella s.c.r.l., con sede legale in viale Umberto I, 64034 Castiglione Messer Raimondo (TE), Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone S.c., con sede legale in via Leopoldo Lucchi 135, 47521, Cesena, ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relaziona ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy. 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