FINANZIARIA ASSICURATIVA VMG 1857 S.P.A.
Sede: via Spalato 11/2 - Milano

(GU Parte Seconda n.107 del 12-9-2013)

 
      Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs n. 108/2008 
 
 
     Fusione transfrontaliera per incorporazione di Parefa S.A. 
 
 
             in Finanziaria Assicurativa VMG 1857 S.P.A. 
 

  Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera 
  - Finanziaria Assicurativa VMG 1857 S.P.A. 
  Societa' per Azioni 
  Sede Legale ed amministrativa in Milano  -  Via  Spalato  11/2  Cap
20124 
  Capitale sociale: Euro 3.590.950,00 interamente versato 
  Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 01700840158 
  - Parefa S.A. 
  Societa' Anonima (Societe' Anonyme) 
  Sede Legale ed amministrativa in Lussemburgo, 3 Avenue Pasteur 
  Capitale sociale: Euro 9.296.224,18 interamente versato 
  Registro delle Imprese: n. iscrizione al Registro di Commercio e 
  delle Societa' 
  (Registre de commerce et des Societes) di Lussemburgo: B 0040429 
    
  Ai sensi dell'articolo 7, lettere a) e b) del  Decreto  Legislativo
n. 108/2008 si rende noto che: 
  La Finanziaria Assicurativa VMG 1857 S.P.A.,  societa'  per  azioni
regolata dal diritto italiano con sede in Milano (MI) -  Via  Spalato
11/2  Cap  20124,  capitale  sociale  pari  ad  Euro   3.590.950,00--
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al
numero  01700840158  n.  REA  223868  (la  "Societa'  Incorporante"),
mediante   un   procedimento   di    fusione    per    incorporazione
transfrontaliera (la "Fusione") incorporera' la societa'  interamente
controllata: 
  Parefa SA, societa' anonima (societe' anonyme) regolata dal diritto
lussemburghese con sede legale nel Granducato del Lussemburgo,  nella
citta' di Lussemburgo,  al  numero  3  di  Avenue  Pasteur,  capitale
sociale Euro 9.296.224,18, iscritta nel Registro di Commercio e delle
Societa' del Granducato del Lussemburgo (Registre de Commerce et  des
Societes) al numero B 0040429 (la "Societa' Incorporanda"). 
    
  In relazione alla Fusione, si da' atto delle modalita'  d'esercizio
dei diritti riservati ai soci di minoranza e ai creditori,  ai  sensi
dell'articolo 7, lettera c) del Decreto Legislativo n. 108/2008. 
    
  Conseguenze  della   Fusione   sugli   azionisti   della   Societa'
Incorporante e modalita' d'esercizio dei diritti loro riservati:  gli
Azionisti della Societa' Incorporante non avranno  delle  conseguenze
dirette derivanti dalla realizzazione dell'Operazione.  Infatti,  per
effetto della stessa non si verificheranno i presupposti del  diritto
di recesso ne' mutera' in alcun modo la compagine sociale essendo  la
Societa'  Incorporanda   interamente   partecipata   dalla   Societa'
Incorporante. Inoltre, non cambieranno in alcun modo per i soci della
Societa' Incorporante i diritti  collegati  allo  status  soci  e  le
modalita'  di  esercizio   degli   stessi   rimanendo   la   Societa'
Incorporante soggetta alla legge italiana. Il capitale sociale  della
societa' incorporante  non  verra'  aumentato  in  conseguenza  della
Fusione  in  quanto  la  societa'  incorporanda  e'  totalitariamente
controllata dalla societa' incorporante. 
  I soci di minoranza della societa' incorporante potranno esercitare
i loro diritti come  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  previste
dalla legge italiana e dallo statuto sociale; 
    
  Conseguenze della Fusione sui creditori della Societa' Incorporante
e modalita' d'esercizio dei diritti loro riservati: non sono previsti
impatti della  Fusione  sui  diritti  dei  creditori  della  Societa'
Incorporante.  La  Societa'  Incorporanda,  infatti,  e'   una   mera
sub-holding di partecipazioni e la sua incorporazione non comportera'
alcun decremento delle garanzie patrimoniali complessive  al  momento
offerte dalla Societa' Incorporante. 
  I creditori potranno eventualmente azionare, qualora  lo  ritengano
opportuno, la procedura di opposizione loro garantita dall'art.  2503
del codice civile italiano. 
  I creditori legittimati  a  presentare  opposizione  sono  soltanto
quelli che hanno un credito  anteriore  all'iscrizione  nel  Registro
delle Imprese del progetto di fusione. Ai sensi del suddetto articolo
2503 c.c., l'atto di fusione non potra' essere  sottoscritto  se  non
dopo il decorso del termine previsto da tale norma, salvo che vi  sia
il consenso di tutti i creditori delle societa' che partecipano  alla
Fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il  consenso,
ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. 
    
  Conseguenze della Fusione sui  soci  di  minoranza  della  societa'
incorporando e modalita' d'esercizio dei diritti loro riservati:  non
vi sono azionisti di minoranza della societa' incorporanda in  quanto
la  societa'  incorporanda  e'  totalitariamente  partecipata   dalla
societa' incorporante. Le azioni detenute dalla societa' incorporante
nella  societa'  incorporanda  verranno   annullate   all'esito   del
perfezionamento dell'operazione di Fusione. 
    
  Conseguenze della Fusione sui Creditori della Societa' Incorporanda
e modalita' d'esercizio dei diritti loro riservati: I creditori della
Societa' Incorporanda per effetto della Fusione potranno continuare a
far  valere  i  propri  crediti,  ma  nei  confronti  della  Societa'
Incorporante. I creditori della societa'  incorporanda  potranno  poi
eventualmente azionare, qualora lo ritengano opportuno, la  procedura
di opposizione  loro  garantita  dall'art.  268  della  Loi  sur  les
Societe' commerciales 8 Agosto 1915 del Granducato  del  Lussemburgo,
cosi come modificato dalle leggi del  Granducato  del  Lussemburgo  3
agosto 2011 e 23 marzo 2007. I  creditori  legittimati  a  presentare
opposizione sono soltanto quelli che  avevano  un  credito  anteriore
alla  pubblicazione  della  decisione  in  ordine  fusione  ai  sensi
dell'art. 273 della Loi sur les Societe' commerciales 8 Agosto 1915. 
    
  Nel termine di due mesi  da  detta  pubblicazione,  tali  creditori
possono chiedere  al  Presidente  del  Tribunal  d'Arrondissement  il
rilascio di adeguate garanzie relativamente ai crediti scaduti  ed  a
quelli non scaduti qualora dimostrino che  la  fusione  determina  un
pregiudizio per l'esercizio dei propri diritti. Se  le  garanzie  non
sono fornite nel termine previsto dal Tribunal  d'Arrondissement,  il
relativo credito diviene immediatamente esigibile. 
    
  Informazioni dettagliate sulle procedure e sui diritti di cui sopra
sono reperibili gratuitamente presso  lo  studio  del  professionista
all'uopo incaricato dalla  societa'  incorporante  e  dalla  societa'
incorporanda, Avvocato Vincenzo Jose' Cavallaro dello  Studio  Legale
Tributario Cordeiro Guerra e Associati in Milano, Piazza  San  Babila
4/A  Cap  20121,  reperibile  all'indirizzo  di   posta   elettronica
vjcavallaro@cordeiroguerra.it ed al numero di telefono +390276023340. 

 Finanziaria Assicurativa VMG 1857 S.P.A.: l'Amministratore Delegato 
                          Pier Ugo Andreini 
Parefa S.A.: per il Consiglio di Amministrazione, Gli amministratori 
                Nadine Lamballais - Sophie Champenois 

 
T13AAB11352
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.