TRIBUNALE DI BENEVENTO

(GU Parte Seconda n.107 del 12-9-2013)

 
                     Estratto atto di citazione 
 

  Il  sottoscritto  Avv.  Pierluigi  Arigliani,  foro  di  Benevento,
procuratore in giudizio di Zaccari Michele Contro  Zaccari  Gianluca,
ha proposto domanda giudiziale per la divisione del beni  relitti  di
Stefanelli Pasquale, nato il 17.05.1913 a Circello (BN),  e  deceduto
in Benevento il 04.09.1998, il G.I. con  ordinanza  del  7/6/2013  ha
ordinato    all'attore    di    provvedere    all'integrazione    del
contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del de  cuius  entro
il 30/9/2013 e rinviando il giudizio all'udienza del  20.01.2014;  il
Presidente del Tribunale di Benevento con provvedimento del 29 luglio
2013, visto il parere conforme del P.M. espresso l'11 luglio 2013, ha
autorizzato la notifica  dell'atto  di  citazione  per  la  divisione
giudiziale  dell'eredita'  di   Stefanelli   Pasquale   a   tutti   i
litisconsorti per pubblici proclami. Tutto cio' premesso e  ritenuto,
per gli esposti  motivi,  il  Sig.  Zaccari  Michele,  come  in  atti
rappresentato e difeso, cita Stefanelli Immacolata; Stefanelli  Maria
Giuseppina;  Stefanelli  Antonio;  Mastrocola  Pasquale;   Mastrocola
Amalia; Mastrocola Giuseppa; Mastrocola Michela; Zaccari Vito  Leone;
Zaccari Nunziata; Zaccari Angiolina; Stefanelli Francesco; Stefanelli
Nicola  Andrea;  Stefanelli  Angiola;  Stefanelli  Lucia;  Stefanelli
Donato; Stefanelli Giuseppe; Mastrocola Angela; Mastrocola  Giuseppe;
Stefanelli  Angelamaria;  Zaccari  Teofilo  Giovanni;  Zaccari  Maria
Carmela Michela; Zaccari Rosario Michele;  e  loro  aventi  causa;  a
voler comparire innanzi al Tribunale Ordinario di Benevento - Giudice
Consolante, proc. n. 1293/2012 R.G.A.C., all'udienza del  20  gennaio
2014 ore di rito, con invito a  costituirsi,  nel  termine  di  venti
giorni  prima  dell'udienza  indicata,  ai  sensi   e   nelle   forme
dell'art.166  c.p.c.,  dinanzi  al   Giudice   designato   ai   sensi
dell'art.168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre
i suddetti termini implica le decadenze di  cui  all'art.167  c.p.c.,
con l'espressa avvertenza che eventuale eccezione di incompetenza per
materia, per valore o per territorio  del  Giudice  adito,  ai  sensi
dell'art.38 c.p.c. dovra' essere  sollevata,  a  pena  di  decadenza,
nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di
incompetenza  per  territorio  si  avra'  per  non  proposta  se  non
conterra' l'indicazione del Giudice che la parte riterra'  competente
e che, in mancanza di costituzione, si procedera' in loro  contumacia
per ivi sentir  accogliere  la  presente  domanda  e  pronunziare  le
seguenti: Conclusioni Voglia l'Ill.mo Giudice adito,  ogni  contraria
istanza, eccezione e deduzione  disattesa:  dichiarare  la  divisione
giudiziale  dell'eredita'  di   Stefanelli   Pasquale   in   premessa
descritta,  previa  determinazione  della  sua  consistenza  attuale,
attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte  corrispondente  alla
propria  quota  ideale  secondo  un   comodo   progetto   divisionale
predisposto con  l'ausilio  di  un  Consulente  Tecnico  d'Ufficio  a
nominarsi; in subordine, disporre l'attribuzione dei beni indivisi in
favore di esso attore con obbligo per  lo  stesso  di  provvedere  al
conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore  del  convenuto;
in estremo subordine, laddove  dovesse  accertarsi  l'indivisibilita'
dei beni, ordinare la vendita ai sensi dell'art.788 c.p.c.  (a  mezzo
di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla  ripartizione
della  somma  ricavata  in  proporzione   delle   rispettive   quote;
condannare parti convenute - eventualmente resistenti e/o opponenti -
al pagamento delle spese,  diritti  ed  onorario  del  giudizio,  con
attribuzione   al   sottoscritto   Avvocato,   che   si    dichiarano
antistatario; dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege. 
  Benevento 27/08/2013 

                      avv. Pierluigi Arigliani 

 
T13ABA11329
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