TAR LAZIO
Sez II-quater RG: 11519/12

(GU Parte Seconda n.107 del 12-9-2013)

 
       Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami 
 

  Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, autorizzata
con ordinanza  pres.  n.  15172/13  che,  nel  fissare  l'udienza  di
discussione del merito del giudizio il 5 novembre 2013, ha  stabilito
che «devono ritenersi contraddittori necessari tutti gli enti inclusi
nella Tabella  delle  Istituzioni  ammesse  al  contributo  ordinario
annuale dello Stato, per il triennio 2012-2014, di cui al decreto del
Ministro per i beni e le attivita' cultuali di concerto col  Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella G.U.R.I. n.  248  del
23 ottobre 2012», in relazione al ricorso proposto  dalla  Fondazione
Centro di  iniziativa  giuridica  Pietro  Calamandrei  rappresenta  e
difesa dagli avv.ti proff. Pietro Rescigno,  Guido  Alpa  e  Vincenzo
Zeno  Zencovich  ed  elettivamente  domiciliata  presso   lo   studio
dell'ultimo sito in Roma Vicolo  Orbitelli  31,  avverso  il  Decreto
Ministeriale del 31 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
GU n. 248 del 23 ottobre 2012 recante «Emanazione della Tabella delle
Istituzioni culturali ammesse al contributo, ordinario annuale  dello
Stato, per il triennio 2012-2014», mediante il quale il Ministero per
i Beni e le Attivita' Culturali (parte resistente) non ha incluso  la
Fondazione  ricorrente  nel  novero  degli  istituti  che,  ai  sensi
dell'art.  della  legge  del  17  ottobre  1996,  n.   534,   possono
beneficiare del contributo triennale dello Stato;  il  verbale  della
Commissione di valutazione, non conosciuto nei relativi estremi,  con
il quale sono stati definiti ulteriori sottocriteri  cui  uniformarsi
ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio  necessario   agli   enti
partecipanti alla selezione per l'ammissione  al  citato  contributo,
nonche' della DDG 19 settembre 2011, ove fosse interpretata  in  modo
da legittimare la definizione ex post  dei  punteggi  arbitrariamente
stabilitile dalla Commissione. Il ricorso ha censurato la  violazione
e falsa applicazione dell'art.  97  della  Costituzione,  nonche'  la
violazione dell'art. 3 della legge 534 del 1996 e della circolare  n.
16  del  2002.  Quest'ultima,  infatti,  ha  ribadito   che   dovesse
costituire profilo premiante,  nella  valutazione  di  ammissione  al
contributo, quanto previsto che l'art. 3 della legge  534  del  1996,
che in proposito  recita:  «il  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali deve tener conto prioritariamente dei  seguenti  elementi:
a) la consistenza del patrimonio_librario ...; b)  la  consistenza  e
arricchimento del patrimonio  archivistico,  bibliografico,  museale,
cinematografico ...; c) lo svolgimento di attivita'  e  programmi  di
ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale  o
internazionale». La Commissione di valutazione, invece, ha  stabilito
che, nell'ambito «Patrimonio bibliografico» (di cui alla  lettera  d)
dell'art. 2 della legge n. 534 del  1996  dovessero  essere  valutati
anche aspetti economico finanziari che nulla hanno a che fare con  il
patrimonio  bibliografico,   provvedendo   all'attribuzione   di   un
punteggio anche per la «consistenza finanziaria», per  la  «tipologia
di investimenti  e  di  spese»  effettuata  e  per  «altre  fonti  di
finanziamento» e per la «capacita' di spesa»: tutti aspetti  estranei
alla  voce  di  valutazione  «Patrimonio   bibliografico»,   prevista
dall'artt. 2 e 3 della legge 534 del  1996.  La  somma  dei  punteggi
massimi previsti per i descritti aspetti economico  -  finanziari  e'
pari a n. 18 punti e, quindi, superiore ai n. 10  punti  attribuibili
per  la  «attivita'  scientifica»  realizzata  e  per   i   «rapporti
intrattenuti con le universita' ed altri istituti di  ricerca».  Tale
determinazione  viola  il  limite   all'operato   della   commissione
costituito dal divieto di introdurre nuovi  e  diversi  parametri  di
valutazione. In secondo luogo, il ricorso ha censurato la  violazione
e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 534  del  1996  e  della
circolare n. 16 del 2002, sotto diverso profilo.  La  Commissione  di
valutazione, infatti: i) per alcuni sub criteri non ha indicato quali
sarebbero stati i pesi ponderali da utilizzare per l'attribuzione del
relativo punteggio; ii) ha espresso un valore numerico  in  ordine  a
profili  che  non  avrebbero  potuto  essere  desunti  dalla  domanda
inviata, in quanto non previsti dallo schema  appositamente  previsto
per la sua compilazione; iii) ha indicato un punteggio dal quale  non
e' possibile evincere in alcun modo il percorso logico  argomentativo
per il quale un aspetto e' stato premiato in luogo di  un  altro.  In
virtu' di quanto  descritto,  la  Fondazione  ricorrente  ha  chiesto
l'accoglimento  del   ricorso   e   con   esso   l'annullamento   dei
provvedimenti impugnati. 

                 avv. prof. Vincenzo Zeno Zencovich 

 
TS13ABA11205
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