QUIXA S.P.A.

(GU Parte Seconda n.108 del 14-9-2013)

 
           Fusione transfrontaliera per incorporazione tra 
 
 
HILO DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. - (Societa' incorporante)  -
              e QUIXA S.p.A. - (Societa' incorporanda) 
 
 
          Avviso ai sensi dell'Articolo 7, D. Lgs. 108/2008 
 

  a) Forma, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice  delle
societa' che partecipano alla fusione: 
  Societa' Incorporante: 
  Denominazione: "HILO DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U." 
  Tipo sociale: La societa' incorporante e' una societa'  per  azioni
(sociedad por acciones) unipersonale di diritto spagnolo 
  Partita Iva: A-81357246 
  Sede: La societa' incorporante ha sede sociale al n. 1 di C/ Fuente
de la Mora, 28050 Madrid, Spagna 
  Denominazione: "QUIXA, S.p.A." 
  Tipo sociale: La societa' incorporanda e' una societa'  per  azioni
di diritto italiano con socio unico 
  Partita Iva: 12878680151 
  Sede: La societa' incorporanda ha sede dall'1.07.13  in  via  Muzio
Attendolo detto Sforza n. 11 edificio 9, 20141 Milano, Italia 
  b) Registro competente per la pubblicita' degli atti  societari  di
ciascuna delle societa' che partecipano alla fusione e loro numero di
iscrizione in tale registro: 
  Societa' Incorporante: La  societa'  incorporante  e'  regolarmente
iscritta nel Registro delle Imprese di Madrid, volume  11236,  foglio
150, pagina M-176707 
  Societa' Incorporanda: La  societa'  incorporanda  e'  regolarmente
iscritta nell'Ufficio del Registro delle  Imprese  di  Milano  -  REA
della C.C.I.A.A. Milano n.1593550 
  c) Modalita' d'esercizio dei diritti da parte dei creditori  e  dei
soci di minoranza delle  societa'  che  partecipano  alla  fusione  e
indirizzo  presso  il  quale  si   possono   ottenere   gratuitamente
informazioni esaurienti su  tali  modalita':  Non  esistono  soci  di
minoranza   della   Societa'   Incorporante   ne'   della    Societa'
Incorporanda, dal momento che sia la  Societa'  Incorporante  sia  la
Societa' Incorporanda sono societa' unipersonali. 
  I  creditori  della  Societa'  Incorporante  avranno  facolta'   di
opposizione ai sensi e secondo le modalita' di cui  alla  applicabile
disciplina di diritto spagnolo.  Piu'  in  particolare,  i  creditori
hanno la facolta', prevista nell'articolo  44  della  legge  spagnola
3/2009, di opporsi, entro il termine di un mese  (a  decorrere  dalla
data di pubblicazione dell'ultimo avviso della fusione nel quotidiano
spagnolo e nella  gazzetta  ufficiale  del  registro  di  commercio),
quando un loro credito, anteriore  alla  data  di  pubblicazione  del
progetto di fusione e non scaduto a tale data, non sia garantito. 
  I creditori della Societa' Incorporanda alla data di iscrizione del
progetto di fusione presso il Registro delle Imprese avranno facolta'
di opposizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2503 del  codice
civile italiano, da esercitarsi  entro  sessanta  giorni  dall'ultima
delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis. 
  Si segnala infine che presso le sedi sociali sopra  indicate  delle
societa'  che  partecipano   alla   fusione   si   possono   ottenere
gratuitamente informazioni esaurienti su quanto sopra riferito. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Giuseppe Dosi 

 
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