Avviso di rettifica
Errata corrige
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Ammortamento certificati al portatore Il presidente del Tribunale, letto il ricorso che precede ed assunte sommarie informazioni, visti gli artt. 6 e ss, legge 30 luglio 1951 n. 948, dichiara l'inefficacia dei titoli al portatore indicati nel ricorso e cosi' meglio descritti: certificato al portatore n. 14476/10954 Fondo Azimut Trend Italia, rappresentativo di quote 7405,931 di valore pari ad € 97.528,71; certificato al portatore n. 14477/10762 Fondo Azimut Generation, rappresentativo di quote 15489,859 di valore pari ad € 98.081,41; entrambi intestati a Cagliata Rodolfo ed emessi da Azimut SGR S.p.a. in data 15 marzo 2002, inviati alla Bipop Carire di Livorno (ora Unicredit) per la consegna al titolare il 18 marzo 2002. Ordina al ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto all'Istituto emittente presso lo Stabilimento ove il predetto titolo e' esigibile; tale decreto restera' affisso per novanta giorni a cura dell'Istituto emittente nei locali aperti al pubblico del suddetto Istituto; Autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato, trascorsi almeno novanta giorni dall'affissione, purche', nel frattempo, non venga proposta opposizione dal detentore, a norma dell'art. 9 della legge n. 948/51. Livorno, 10 luglio 2013 Avv. Silvia Puccini TC13ABC12314