TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

(GU Parte Seconda n.120 del 12-10-2013)

 
              Atto di integrazione del contraddittorio 
 

  Atto di integrazione del contraddittorio in causa (n. 345/2003 R.G.
- G.U. Dr. G. La Rocca) promossa da Mameli dott.ssa Giuliana (nata  a
Bitti il 7 aprile 1945,  residente  in  San  Teodoro,  via  Campania)
elettivamente domiciliata a Nuoro in via Lamarmora n. 115,  presso  e
nello   studio   dell'avv.   Francesco   Pirari    (codice    fiscale
PRRFNC50C07F979O, fax 0784 252476  -  mail:  pirarif@pec.giuffre.it),
Premesso che: Con atto di citazione 10 giugno 2003, ha  convenuto  in
giudizio, innanzi al Tribunale di Nuoro, Ena Battista, Ena  Domenico,
Ena Fiorentino, Ena Giulio, Ena Giuseppe, Ena Grazia, Ena Michele  ed
Ena  Pietro,  cosi'  esponendo  i  fatti:  «1)  L'esponente,  sorella
superstite ed unica erede di Mameli Francesco (deceduto a Bitti il 1°
dicembre 1994), e' comproprietaria, per successione  a  quest'ultimo,
della quota indivisa del fondo rustico in agro  di  Bitti,  localita'
"Sauccu Nieddu" (distinto in Catasto al foglio 37, mappali 17,  19  e
25) e "Sa Serra" (distinto in Catasto al foglio 24, mappali  23,  24,
33 e 34), della superficie  complessiva  di  Ha.13.00.00  circa,  dei
quali il de cuius era gia' divenuto comproprietario unitamente ad Ena
Bachisio (dante causa degli  odierni  convenuti),  siccome  risultati
entrambi co-assegnatari di tali  fondi  all'atto  dello  scioglimento
della comunione dei beni caduti  nelle  successioni  dei  furono  Ena
Giuseppe fu Domenico e Orunesu Giuliana fu  Bachisio,  genitori,  fra
gli altri, del precitato Ena Bachisio ed avoli dello stesso de  cuius
Mameli Francesco»; per sentire accogliere  le  seguenti  Conclusioni:
«Voglia il Tribunale  adito,  Ogni  contraria  istanza,  eccezione  e
deduzione respinta, - Disporre la divisione dei beni meglio descritti
nella  parte  espositiva,  nonche'  delle  somme   che   risulteranno
disponibili in sede di rendiconto,  secondo  la  quota  di  spettanza
della conchiudente, dal 6 ottobre 1999 a data corrente: disponendo  a
tal fine consulenza tecnica estimativa del valore dei beni  dividendi
e dei frutti secondo i valori locativi precorsi in detto periodo,  in
regime  di  libero  mercato,  con  interessi  e   rivalutazione,   ed
imputazione dei frutti liquidati a carico della quota  dei  convenuti
detentori; Con spese della divisione alla  massa  e  del  giudizio  a
carico dei resistenti, tenuto conto che  il  valore  della  causa  e'
indeterminabile». 
  La  causa  e'  stata  iscritta  a  ruolo  (n.  245/203  RG)  ed  il
contraddittorio si e' radicato con la costituzione di: 
    Ena Bachisio,  Ena  Fiorentino,  Ena  Giulio  ed  Ena  Grazia,  a
ministero dell'avv.  Oliviero  Denti,  che  precisavano  le  seguenti
conclusioni: «1) respingere la domanda attorea; 2) dichiarare che  il
terreno distino in Catasto al foglio 24 mapp.li 23, 33 e  34,  seppur
inserito nella divisione del 1947,  non  apparteneva  alle  parti  in
causa; 3) dichiarare, in via riconvenzionale, che Ena  Battista,  Ena
Fiorentino,  Ena  Giulio,  Ena  Grazia,  sono  proprietari,  in   via
esclusiva, per intervenuta usucapione:  a)  della  quota  di  terreno
denominata  "Saucu  Nieddu",  confinante   con   proprieta'   Turtas,
proprieta' Delogu Antonia, proprieta'  Orunesu  Grazia  e  proprieta'
Mameli Giuliana, delimitata da quest'ultima proprieta'  da  pietre  e
paletti di ferro posti a  mt.  128,40  dal  limite  della  proprieta'
confinante; b) della quota  di  terreno,  in  localita'  "Sa  Serra",
confinante con proprieta' Ena, proprieta'  Demontis  Giovanna,  eredi
Beccu  Giorgio  e   proprieta'   Mameli   Giuliana,   delimitata   da
quest'ultima proprieta' da pietre e  paletti  in  ferro  apposti  nel
terreno a mt. 83,60 dal confine della  proprieta'  Ena  Battista;  4)
vinte le spese del giudizio». 
    Ena Giuseppe, Ena Pietro, Ena Antonio Michele ed Ena Domenico,  a
ministero  dell'avv.  Simonetta  Guiso,   cosi'   concludevano:   «1)
respingere la domanda attorea; 2) dichiarare che il terreno  distinto
in Catasto al f. 24 mapp.li  23,  33  e  34,  seppur  inserito  nella
divisione  del  1947,  non  apparteneva  alle  parti  in  causa;   3)
dichiarare, in via riconvenzionale, che Ena Giuseppe, Ena Pietro, Ena
Antonio Michele, Ena Domenico, sono proprietari,  in  via  esclusiva,
per intervenuta usucapione: a)  della  quota  di  terreno  denominata
"Saucu Nieddu", confinante con proprieta' Turtas,  proprieta'  Delogu
Antonia, proprieta' Orunesu  Grazia  e  proprieta'  Mameli  Giuliana,
delimitata da quest'ultima proprieta' da pietre e  paletti  di  ferro
posti a mt. 128,40 dal limite della proprieta' confinante;  b)  della
quota di terreno, in localita' "Sa Serra", confinante con  proprieta'
Ena, proprieta' Demontis Giovanna, eredi Beccu Giorgio  e  proprieta'
Mameli Giuliana, delimitata da quest'ultima proprieta'  da  pietre  e
paletti in ferro apposti nel terreno a mt. 83,60  dal  confine  della
proprieta' Ena Battista: 4) vinte le spese del giudizio». 
  A seguito del decesso dei convenuti Ena Pietro, Ena Giuseppe e  Ena
Giulio l'attrice riassumeva la causa depositando Ricorso ex art.  303
C.P.C. in data 31 maggio 2008, a seguito del quale  il  G.I.  fissava
con decreto l'udienza del 13 gennaio 2009 per la  comparizione  delle
parti. In data 12 gennaio 2009, si  ricostituivano  i  convenuti  Ena
Battista, Ena Grazia ed Ena Fiorentino, nella loro qualita' di  eredi
di Ena Pietro e di Ena Giulio, a  ministero  degli  avv.ti  Simonetta
Guiso ed Oliviero Denti,  confermando  a  loro  volta  le  deduzioni,
conclusioni ed eccezioni da essi precedentemente formulate in sede di
comparsa di risposta con riconvenzionale e di memoria  di  replica  3
gennaio 2005. 
  All'udienza del  2  febbraio  2011,  il  G.I.  dott.ssa  T.  Longu,
rilevata la sussistenza di un contrasto tra le parti in  ordine  alla
individuazione della massa dividenda, revocava l'ordinanza  ammissiva
della C.T.U. datata 28 agosto 2010 ed invitava le parti  a  precisare
le conclusioni. All'udienza del 24 maggio  2011,  il  G.I.,  dott.ssa
T.Longu,  tratteneva  la  causa  in   decisione   sulle   conclusioni
rispettivamente precisate dalle parti con concessione alle parti  dei
termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali  e
memorie di replica. 
  Con ordinanza in data 23/27 novembre 2012 il G.U. provvedeva  sulle
istanze e deduzioni formulate dalle parti pronunciando ordinanza  con
la quale disponeva l'integrazione del contraddittorio  nei  confronti
di tutti gli intestatari catastali dei mappali oggetto di  divisione,
gia' indicati nell'ordinanza 12 dicembre 2011, per  l'udienza  del  6
giugno 2013; 
  All'udienza del 6 giugno 2013 il  G.U.  disponeva  la  rinnovazione
della notifica per l'integrazione del contraddittorio,  fissando  per
il prosieguo del giudizio la  nuova  udienza  del  30  gennaio  2014,
autorizzando la notifica per pubblici proclami; 
  Tutto cio' premesso, l'attrice Mameli dott.ssa  Giuliana,  come  in
epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,  intende  col  presente
atto integrare il contraddittorio nei confronti di  Delogu  Domenico,
Ena Giuseppangela  nota  Panzela,  Ena  Giovanni,  Ena  Saverio,  Ena
Domenico, Ena Mauro, Ena Pietro,  Ena  Teresa,  Ena  Delogu  Alessia,
Mameli Delogu Antonia, Ena Antonietta, Ena Battista (nato a Bitti  il
21 novembre 1941), Ena Giuseppe Giovanni (nato a Bitti il 3  dicembre
1943), Ena Pietro (nato a  Bitti  il  27  giugno  1912),  Ena  Delogu
Itriangela, risultati tutti quali intestatari catastali dei beni  per
i quali si controverte, e,  a  tal  fine,  Cita  Mele  Giuliana  Rosa
(residente a Bitti in via Cuccuru e Massa), Delogu Giorgio (residente
a Bitti in via Cuccuru e Massa) e Delogu Angelino (residente a  Bitti
in via Sardegna),  nella  rispettiva  qualita'  di  coniuge  e  figli
superstiti di Delogu Domenico di Gaspare (nato a Bitti il 18 febbraio
1915 - deceduto); Doneddu Giuseppe (residente a Bitti in via Buseli),
Doneddu Francesco (residente a Bitti in via Brigata Sassari n.  108),
Doneddu Pasquale (residente a Bitti in via Bugerru  n.  27),  Doneddu
Mariangela (residente a Bitti in corso Vitt. Veneto n. 180),  Doneddu
Antonio (residente a Bitti in corso  Vitt.  Veneto  n.  50),  Doneddu
Nicolina (Bitti, corso Vitt. Veneto n. 50), nella  loro  qualita'  di
eredi di Ena Giuseppangela nota Panzela, (nata a Bitti il  27  luglio
1911); Ena Antonietta (nata il 28 ottobre 1939 a Bitti, ivi residente
in via Mazzini n. 78), Ena Battista  (nato  il  21  novembre  1941  a
Bitti, ivi residente in corso Vittorio Veneto n. 196);  Ena  Giuseppe
Giovanni di Giovanni (nato il 3 dicembre 1943 a Bitti, ivi  residente
in via Leonardo da Vinci snc, e per  esso  deceduto  Sanna  Rosalia),
nella loro qualita' di eredi di Ena Giovanni  (nato  a  Bitti  il  24
maggio 1899 - deceduto);  Ena  Antonia  (residente  a  Bitti  in  via
Marconi n. 39), Ena Grazia  Itriangela  (residente  a  Bitti  in  via
Garibaldi n. 34) e Ena Francesca (residente a Bitti in via  Garibaldi
n. 34), nella loro qualita' di eredi superstiti di Ena Pietro (nato a
Bitti il 27 giugno 1912 - deceduto); Ena Domenico (nato a Bitti il 18
aprile 1908); Ena Mauro (nato a Bitti il 5 maggio 1910); Ena  Saverio
(nato a Bitti il 18 aprile 1905); Ena Teresa, (nata a  Bitti  il  258
ottobre 1914); Mameli Delogu Antonia (nata a  Bitti  nel  1870);  Ena
Delogu Alessia, fu Domenico (nata a Bitti  il  2  aprile  1870);  Ena
Delogu Itriangela (deceduta il 31 luglio 1958), e per  essa  deceduta
nella loro qualita' di eredi i signori Delogu Domenico (nato a  Bitti
il 18 febbraio 1915), Ena Giuseppangela nota Panzela, (nata  a  Bitti
il 27 luglio 1911), Ena Saverio (nato a Bitti il 18 aprile 1905), Ena
Giovanni (nato a Bitti il 24 maggio 1898) e per  esso  deceduto,  Ena
Antonietta (nato a Bitti il 28 ottobre 1939, figlia di Giovanni), Ena
Battista (nato a Bitti il 21 novembre 1941),  Ena  Giuseppe  Giovanni
(nato a Bitti il 3 dicembre 1943, figlio di Giovanni),  e  Ena  Mauro
(nato a Bitti il 5 maggio 1910), Ena  Pietro  (nato  a  Bitti  il  27
giugno 1912), Ena Teresa, (nata a Bitti  il  25  ottobre  1914),  Ena
Delogu Alessia, fu Domenico (nata a Bitti  il  2  aprile  1870),  Ena
Pietro (nato a Bitti il 27 giugno 1912), Mameli Delogu Antonia  (nata
a Bitti): di cui non si conoscono residenza, dimora e domicilio,  ne'
si sa se  siano  ancora  in  vita,  a  comparire  avanti  l'intestato
Tribunale, dinanzi al Giudice designato dott. G. La Rocca all'udienza
del 30 gennaio 2014, con  l'invito  a  costituirsi  in  giudizio  nel
termine di 20 giorni prima di tale udienza od in quella eventualmente
rifissanda ex art. 168-bis, quinto comma, C.P.C. nelle  forme  e  nei
modi di cui agli artt.li 166 e  167  C.P.C.,  mediante  deposito  del
fascicolo di parte con comparsa, mandato e tutti gli altri  documenti
dei quali essi intendano avvalersi ed a comparire a tale  udienza,  e
con l'espresso avvertimento che,  in  difetto,  si  procedera'  nella
istruzione della causa previa la dichiarazione della loro  contumacia
ai sensi dell'art. 291 C.P.C., in relazione all'art. 170 C.P.C. e che
in tal caso l'emananda sentenza  sara'  considerata  come  emessa  in
legittimo contraddittorio, e che la costituzione  fuori  del  termine
comportera'  non  solo  le  decadenze  di  cui  all'art.  167  C.P.C.
(decadenze dalla proposizione delle domande riconvenzionali  e  delle
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio), ma anche
quelle di cui all'art. 38 C.P.C. (decadenza dal potere  di  sollevare
le  eccezioni  di  incompetenza  per  materia,  per  valore   e   per
territorio), per cui non potranno proporre domande riconvenzionali  e
chiamare terzi in causa, per  ivi  sentire  accogliere  le  superiori
conclusioni, gia' rassegnate nell'Atto di Citazione in data 10 giugno
2003, teste' trascritte, come dalla stessa integrate e riprecisate in
sede di memoria ex art.183, uc, C.P.C. e  in  appresso  ritrascritte:
Conclusioni: «Voglia il Tribunale adito,  - Ogni  contraria  istanza,
eccezione e deduzione respinta,  - Disporre  la  divisione  dei  beni
meglio descritti  nella  parte  espositiva  dell'atto  di  citazione,
nonche'  delle  somme  che  risulteranno  disponibili  in   sede   di
rendiconto, secondo la quota di spettanza della conchiudente,  dal  6
ottobre 1999 a  data  corrente:  disponendo  a  tal  fine  consulenza
tecnica estimativa del valore dei beni dividendi e dei frutti secondo
i valori locativi precorsi in detto  periodo,  in  regime  di  libero
mercato, con interessi e rivalutazione,  ed  imputazione  dei  frutti
liquidati a carico della quota dei convenuti detentori;  -  Rigettare
la proposta riconvenzionale; - Con spese della divisione alla massa e
del giudizio a carico dei resistenti, che vanno  altresi'  condannati
in solido fra loro, oltre che nelle spese, al risarcimento dei  danni
per responsabilita' processuale aggravata, da liquidarsi d'ufficio in
via equitativa, per aver resistito in giudizio con  dolo,  in  quanto
consapevoli dell'ingiustizia e dell'illiceita' della loro pretesa». 
    Nuoro, 5 luglio 2013 

                        avv. Francesco Pirari 

 
TC13ABA12420
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