FIORONI SISTEMA S.P.A.

in amministrazione straordinaria

(GU Parte Seconda n.122 del 17-10-2013)

 
Pubblicazione  di  proposta  di  concordato  fallimentare  ai   sensi
       dell'art. 78 D.Lgs 270/99 e degli artt. 214 e 124 L.F. 
 

  I Commissari Straordinari della procedura in epigrafe,  Avv.  Paolo
Cevolani, Dott. Giorgio Federighi e  Dott.ssa  Laura  Maria  Concetta
Montana in Trezza, preso  atto  dell'avvenuto  deposito  in  data  25
luglio 2012 presso  la  Cancelleria  Fallimentare  del  Tribunale  di
Perugia, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico  in
data 31 maggio  2012,  di  proposta  di  concordato  da  parte  della
societa' Lanzone Undici Srl (la Proposta), e della successiva nota di
chiarimenti depositata in data 16 settembre 2013  provvedono  con  la
presente inserzione alla sua pubblicazione per ogni effetto di legge,
informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3,  Legge  Fallimentare
le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di  ogni  interessato
potranno essere presentate nella Cancelleria del  medesimo  Tribunale
(sezione  fallimenti)  nel  termine  perentorio  di  trenta   giorni,
decorrente dalla data della presente pubblicazione. 
  Tribunale Civile di Perugia 
  Sezione Fallimentare 
  Procedura Fioroni Sistema S.p.A. in Amministrazione Straordinaria 
  G.D. Dott. Umberto Rana 
  Nota  di  chiarimenti  in  merito  alla  proposta   di   Concordato
Fallimentare con richiesta di omologa 
  Lanzone Undici S.r.l., in persona del Presidente pro tempore  Dott.
Carlo Maria Biamonti, con sede in Milano,  Via  Lanzone  31,  C.F.  e
P.IVA 07592640960, rappresentata e difesa dal Prof. Avv.  Valerio  Di
Gravio (c.f.: DGRVLR58M22HSO1Z) del foro  di  Roma  ed  elettivamente
domiciliata  presso  lo  studio  dell'Avv.  Paolo  Fantusati   (c.f.:
FNTPLA55B12G478U) sito in Perugia, Viale Centova 6, giusta delega  in
calce al ricorso depositato, 
  premesso che 
  1. in data 25 luglio 2012, Lanzone Undici S.r.l. presentava  avanti
al Tribunale  di  Perugia  proposta  di  concordato  fallimentare  in
relazione alla Procedure Fioroni Sistema  S.p.A.  in  Amministrazione
Straordinaria  e  Fioroni  Investimenti  S.p.A.  in   Amministrazione
Straordinaria, entrambe autorizzate ai sensi degli  artt.  78  D.Lgs.
270/99 e 214 L.F.  dal  Ministero  per  lo  Sviluppo  Economico,  con
decreto del 31 maggio 2012 (di seguito "Proposta di Concordato"); 
  2. poiche' la Proposta  di  Concordato  non  prevede  il  pagamento
integrale di alcuni creditori ipotecari e pignoratizi, Lanzone Undici
S.r.l., in data 30 luglio 2012, formulava istanza al Ministero per lo
Sviluppo Economico  per  la  nomina  del  perito  ex  art.  124  L.F.
affinche' fosse elaborata una relazione giurata  volta  ad  accertare
che gli importi offerti in favore di tali  creditori  soddisfino  gli
stessi "in misura non inferiore a  quella  realizzabile,  in  ragione
della  collocazione  preferenziale,   sul   ricavato   in   caso   di
liquidazione, avuto riguardo al valore  di  mercato  attribuibile  ai
beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione"; 
  3. con provvedimento del 15 marzo 2013 (Allegato 1),  il  Ministero
per lo Sviluppo Economico nominava la Dott.ssa Stefania  Ricciarelli,
che accettava, per lo svolgimento dell'incarico; 
  4. in data  6  agosto  2013,  la  Dott.ssa  Ricciarelli  concludeva
l'elaborato peritale mediante asseverazione avanti al Cancelliere del
Tribunale di Perugia (la "Relazione Giurata"); 
  5. la predetta Relazione Giurata e le risultanze ivi riportate sono
accluse alla presente Nota all'Allegato 2; 
  e tenuto conto che 
  a) la Proposta di Concordato, al  Capitolo  6,  paragrafo  II,  c),
prevede  il  pagamento  dei  creditori   privilegiati   ipotecari   e
pignoratizi non soddisfatti integralmente nella misura degli  importi
stabiliti nella Relazione Giurata e che "laddove la relazione giurata
determinasse in un importo inferiore a quello indicato di seguito dal
Proponente  il  valore  degli  attivi  in  garanzia   dei   creditori
privilegiati speciali,  la  differenza  potra'  essere  ripartita  in
favore dei creditori  concordatari  di  grado  inferiore.  Viceversa,
nell'ipotesi   in   cui   la   perizia   determinasse   un    importo
complessivamente maggiore vi sara' una riduzione  euro  per  euro  di
quanto offerto ai creditori di rango inferiore"; 
  b) nell'ambito della Proposta di Concordato, i beni in garanzia dei
creditori ipotecari e pignoratizi non soddisfatti integralmente  sono
stati valutati complessivamente nell'importo  di  Euro  4.043.474,00,
cosi' ripartiti: 
  (i) per il credito del Banco di Sicilia S.p.A., Euro 343.474,00; 
  (ii) per il credito della Banca Nazionale del Lavoro  S.p.A.,  Euro
3.000.000,00; 
  (iii) per il credito della Banca Popolare di  Spoleto  S.p.A.  Euro
700.000,00; 
  c) la Relazione Giurata riporta invece la seguente valutazioni, per
il complessivo importo di Euro 4.538.839,74 al lordo del riparto gia'
effettuato da parte dei Commissari Straordinari: 
  (i) per il credito del Banco di Sicilia S.p.A., Euro 336.737,24; 
  (ii) per il credito della Banca Nazionale del Lavoro  S.p.A.,  Euro
4.002.102,50; 
  (iii) per il credito della Banca Popolare di  Spoleto  S.p.A.  Euro
200.000,00; 
  d)  si  rende  quindi  opportuno  fornire  alcuni  chiarimenti  per
evidenziare l'impatto sulla Proposta di Concordato  delle  risultanze
della Relazione Giurata; 
  precisato infine che 
  per effetto della  sentenza  n.  170  della  Corte  Costituzionale,
depositata il 4  luglio  2013,  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40 del
D. Lgs.  98/2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.
111/2011 - relativamente al profilo della retroattivita' della  norma
che imponeva il passaggio a rango privilegiato di crediti erariali -,
in relazione alla Procedura, non risultano intercorse variazioni allo
stato passivo ai sensi di quanto  stabilito  al  Capitolo  4.3  della
Proposta di  Concordato  e,  pertanto,  non  e'  piu'  necessario  lo
svolgimento di una relazione giurata ex art. 124, III  c.,  L.F.  con
riferimento ai creditori aventi privilegio generale sui beni mobili e
immobili della stessa; 
  Lanzone Undici S.r.l., come in atti rappresentata e difesa, 
  fornisce i seguenti chiarimenti 
  in merito alla Proposta di Concordato, fermo restando e  richiamato
quanto d'altro ivi stabilito: 
  A. I pagamenti previsti in base  alla  Proposta  di  Concordato  in
favore  dei  creditori  privilegiati  aventi  garanzia  ipotecaria  e
pignoratizia sui beni mobili e immobili della Procedura ammontano  ad
Euro 4.538.839,74, pari a quanto stabilito  nella  relazione  giurata
redatta dalla  Dott.ssa  Ricciarelli  (il  prospetto  Allegato  3  ne
riporta una  sintesi  dei  valori  espressi),  esperto  nominato  dal
Ministero per lo Sviluppo  Economico  ai  sensi  dell'art.  124,  III
comma, L.F., al lordo  del  riparto  gia'  effettuato  da  parte  dei
Commissari Straordinari per Euro 813.390,31, cosi' ripartiti; 
  (i) per il credito del Banco di Sicilia  S.p.A.,  Euro  336.737,24,
con un conseguente declassamento a rango  chirografario  del  residuo
credito aggiornato in Euro 84.181,24; 
  (ii) per il credito della Banca Nazionale del Lavoro  S.p.A.,  Euro
4.002.102,50, con un conseguente declassamento a rango  chirografario
del residuo credito aggiornato in Euro 12.953.346,45; 
  (iii) per il credito della Banca Popolare di  Spoleto  S.p.A.  Euro
200.000,00, con un conseguente declassamento  a  rango  chirografario
del residuo credito aggiornato in Euro 3.741.931,46. 
  B. Pertanto, l'importo complessivo del Declassamento diviene pari a
complessivi Euro 16.779.459,15, per il quale i creditori ipotecari  e
pignoratizi parteciperanno  alla  soddisfazione  prevista  in  favore
degli altri creditori chirografari della Procedura. 
  C. Si precisa che il creditore pignoratizio Banca  di  Roma  S.p.A.
verra'  invece  soddisfatto  integralmente  per  l'importo  di'  Euro
41.316,55, attesa la capienza dell'attivo  in  garanzia,  e  pertanto
l'ammontare  complessivo  dei  pagamenti  previsti  in   favore   dei
creditori aventi garanzia  ipotecaria  e  pignoratizia  diventa  pari
adEuro 4.580.156,29 anziche'  Euro  4.084.790,55.  Resta  inteso  che
quanto gia' pagato ai creditori ipotecari e pignoratizi  per  effetto
dell'ultimo riparto effettuato di Euro 813.390.31, ridurra' euro  per
euro le somme ad essi offerte in base alla presente proposta. 
  D. L'Allegato 4 alla presente integrazione riporta il dettaglio dei
pagamenti concordatari previsti in base alla Proposta di  Concordato,
cosi' come modificati per effetto del  recepimento  delle  risultanze
della Relazione Giurata e dell'applicazione della  clausola  prevista
al Capitolo 6, paragrafo II, c), della  Proposta  di  Concordato.  In
particolare, tenuto conto del maggiore importo  da  corrispondere  in
favore dei privilegi speciali, la percentuale  di  soddisfazione  dei
creditori chirografari concorrenti varia dal 3,9453% al 3,6034% degli
importi ammessi. 
  Tenuto conto di quanto esposto, Lanzone Undici S.r.l., come in atti
rappresentata e difesa, chiede che codesto  Ill.mo  Giudice  Delegato
inviti, ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 270/99 e dell'art. 214 L.F.,  i
Commissari Straordinari: 
  -  a  dare  pubblicita'  alla  Proposta  di  Concordato,   con   le
precisazioni contenute nella presente Nota, mediante inserzione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  e  mediante  deposito  presso
l'ufficio del Registro Imprese; 
  - a comunicare la  Proposta  di  Concordato,  con  le  precisazioni
contenute nella presente Nota, ai creditori ammessi al passivo; 
  chiede che 
  spirato il termine di cui all'art. 214,  terzo  comma,  1.f.  senza
opposizioni (ovvero previo rigetto delle stesse), sentito  il  parere
del Ministero, il Tribunale di Perugia voglia omologare il concordato
della procedura  di  Amministrazione  Straordinaria  Fioroni  Sistema
S.p.A. ai termini e alle condizioni proposte. 
  Si allegano alla presente integrazione i seguenti documenti: 
  1) Decreto del Ministero per lo Sviluppo  Economico  del  15  marzo
2013 
  2) Relazione Giurata ai sensi dell'art. 124, III comma, L.F. 
  3) Prospetto riepilogativo delle risultanze della Relazione Giurata 
  4) Aggiornamento dei pagamenti previsti in base  alla  Proposta  di
Concordato. 
  Con ossequio. 
  Roma-Perugia 12 settembre 2013 
  Prof. Avv. Valerio Di Gravio Avv. Paolo Fantusati 
  Tribunale Civile di Perugia 
  Sezione Fallimentare 
  Procedura Fioroni Sistema S.p.A. in Amministrazione Straordinaria 
  G.D. Dott. Umberto Rana 
  Proposta di Concordato Fallimentare ai sensi  dell'Art.  78  D.LGS.
270/99 e degli Artt. 214 e 124 L.F. Lanzone Undici S.r.l., in persona
del Presidente pro tempore Dott. Carlo Maria Biamonti,  con  sede  in
Milano, Via Lanzone 31, C.F. e  P.IVA  07592640960,  rappresentata  e
difesa dal Prof Avv. Valerio Di Gravio (c.f.:  DGRVLR58M22HSOIZ)  del
foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio  dell'Avv.
Paolo Fantusati  (c.f.:  FNTPLA55B12G478U)  sito  in  Perugia,  Viale
Centova 6, giusta delega in calce al  presente  ricorso,  formula  la
seguente proposta di concordato fallimentare ai  sensi  dell'art.  78
D.Lgs. 270/99 e degli artt. 214 e 124 L.F.  e  chiede  l'omologazione
del concordato proposto,  precisando  che  sussistono  le  condizioni
previste dalla legge. 
  Indice: 
  1. La sussistenza dei requisiti di legge; 
  2. Il Proponente; 
  3. Il passivo della Procedura; 
  4. Ruolo e responsabilita' dell'Assuntore; 
  5. Cessione di attivita' ed azioni di pertinenza della massa; 
  6. Il piano di concordato; 
  7. Istanza per la riunione dei  procedimenti  di  omologazione  dei
Concordati Fioroni Sistema e Fioroni Investimenti; 
  8. Conclusioni. 
  1. La sussistenza dei requisiti di legge 
  Con  decreto  del  28  settembre  2000  il  Tribunale  di   Perugia
dichiarava   l'apertura   della    procedura    di    amministrazione
straordinaria ex art. 80 e seg. del D.Lgs. 270/1999  a  carico  della
Fioroni Sistema S.p.A., quale societa' appartenente al gruppo facente
capo alla Fioroni Ingegneria S.p.A. in amministrazione straordinaria. 
  Con  decreto  del  4  aprile  2007,  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico nominava quali Commissari Straordinari della  procedura  in
oggetto l'Avv. Paolo  Cevolani,  il  Dott.  Giorgio  Federighi  e  la
Dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in  Trezza,  gia'  nominata  in
precedenza commissario straordinario della medesima procedura. 
  In data 30 giugno 2009, i Commissari Straordinari  davano  evidenza
pubblica dell'invito a manifestare interesse all'ammissione alla data
room e alla proposizione delle domande di concordato ex  art.  78  D.
Lgs.  270/99   relativamente   alle   societa'   in   Amministrazione
Straordinaria Fioroni Sistema S.p.A.,  Fioroni  Ingegneria  S.p.A.  e
Fioroni Investimenti S.p.A. Il  termine  per  la  proposizione  della
manifestazione di interesse era fissato al 15 settembre 2009. 
  In data 8 settembre  2009,  Europa  Investimenti,  in  persona  del
Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Stefano Vegni,  con  sede
legale in Milano,Via Lanzone 31, P.I. e C.F. 09439410151 ed  Essegibi
Service  S.p.A.  a  Socio  Unico,  in  persona  del   Presidente   ed
Amministratore Delegato Dott. Clemente Reale, con sede in Milano  Via
Larga  19,  P.I.  e  C.F.  00499670016  chiedevano   di   partecipare
congiuntamente all'accesso alla data room e a  tale  fine  allegavano
tutti i documenti richiesti nell'invito. 
  In data 8 gennaio 2010, Europa  Investimenti  ed  Essegibi  Service
sottoponevano ai Commissari Straordinari le  proposte  di  concordato
per le societa' del Gruppo Fioroni in A.S., successivamente integrate
e modificate nel rispetto delle indicazioni pervenute dai  Commissari
Straordinari. 
  Nel mese di  marzo  2011,  i  Commissari  Straordinari  designavano
Europa Investimenti ed Essegibi Service quali migliori offerenti  per
le Procedure Fioroni Sistema S.p.A. in A.S.  e  Fioroni  Investimenti
S.p.A. in A.S. . 
  In data 5  ottobre  2011,  i  Commissari  Straordinari  esprimevano
parere   favorevole   sulle   proposte   di   concordato    formulate
congiuntamente da Europa  Investimenti  e  Essegibi  Service  per  le
societa' Fioroni Sistema in A.S. e Fioroni Investimenti S.p.A. in A.S
(Allegato 1) e raccoglievano il parere  favorevole  del  Comitato  di
Sorveglianza (Allegato 2). 
  Con comunicazione ai Commissari Straordinari del  24  aprile  2012,
Europa Investimenti ed  Essegibi  Service  designavano  la  scrivente
societa' Lanzone Undici S.r.l. quale assuntore dei concordati. 
  Con comunicazione pervenuta in data 7 giugno 2012, il Ministero per
lo Sviluppo Economico trasmetteva a Lanzone Undici S.r.l. il  decreto
emesso in data 31 maggio 2012 che autorizza  l'odierna  ricorrente  a
depositare avanti a  codesto  Tribunale  ricorso  per  concordato  in
ossequio al disposto dell'art. 78 D.Lgs. 270/99 (Allegato 3). 
  In conformita' a quanto disposto dagli arti. 78 D.Lgs. 270/99 e 152
L.F. il Consiglio di amministrazione  di  Lanzone  Undici  s.r.l.  ha
deliberato la sottoscrizione ed  il  deposito  del  presente  ricorso
dinanzi al Tribunale di Perugia e copia notarile del suddetto verbale
viene allegata al presente ricorso (Allegato 4). 
  Pertanto,    verificata    la    sussistenza    dell'autorizzazione
ministeriale, del parere favorevole del Comitato  di  Sorveglianza  e
dei Commissari Straordinari, si richiede a codesto  Ill.mo  Tribunale
di decidere favorevolmente sulla presente proposta di concordato e di
procedere alla omologazione della stessa ai sensi degli artt.  214  e
124 L.F. 
  Il contenuto della proposta di  concordato,  gia'  sottoposto  alla
valutazione e approvazione dei Commissari Straordinari, del  comitato
di sorveglianza e del Ministero dello Sviluppo  Economico,  viene  di
seguito nuovamente rappresentato. 
  2. Il Proponente 
  Prima ancora di entrare nel  merito  della  proposta  e'  opportuno
soffermarsi brevemente sulla presentazione  dei  proponenti  e  sulla
loro attivita' di impresa. 
  Lanzone Undici S.r.l. (di  seguito  anche  "Lanzone  Undici"  o  il
"Proponente") e' una societa'  congiuntamente  costituita  da  Europa
Investimenti S.p.A. ed Essegibi Service S.p.A. al fine di svolgere il
ruolo  di  assuntore  dei  Concordati  proposti  in  relazione   alle
Procedure Fioroni Sistema  S.p.A.  in  A.S.  e  Fioroni  Investimenti
S.p.A. in A.S., entrambe pendenti avanti al Tribunale di Perugia. 
  Essegibi Service, originariamente ISE  (Istituto  per  lo  Sviluppo
Economico S.p.A.), e' una societa' finanziaria costituita  alla  fine
degli anni '60 dalla Reale Mutua di Assicurazioni per l'erogazione di
mutui fondiari a persone fisiche ed imprese sul territorio  Italiano.
Successivamente l'oggetto sociale e' mutato  in  quello  di  societa'
specializzata nell'acquisto, gestione e recupero di crediti ipotecari
in sofferenza. La societa' effettua  valutazioni  e  investimenti  in
portafogli di crediti di difficile esigibilita' (partite incagliate e
sofferenze) principalmente di  provenienza  bancaria  e  relativi  ad
affidamenti a persone fisiche  ed  imprese  operanti  sul  territorio
nazionale.  Unitamente  all'attivita'  di   investimento   in   mutui
inesigibili, la societa' investe e valorizza patrimoni  derivanti  da
procedure   concorsuali   quali    fallimenti    e    amministrazioni
straordinarie,  curandone  in  proprio  la  gestione  amministrativa,
contabile e liquidatoria. 
  Europa Investimenti e' una societa' di capitali  che  puo'  vantare
una lunga e consolidata esperienza, nonche' una storia  di  successo,
nell'ambito  della  costruzione   e   successiva   realizzazione   di
operazioni di finanza straordinaria. 
  Nata nel  1988,  Europa  Investimenti  e'  stata  una  delle  prime
societa'  in  Italia  a  costituirsi  come  advisor   di   un   fondo
d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni  di  finanza
straordinaria nel settore del private equity. 
  Attualmente, sotto la guida  di  un  management  con  una  lunga  e
comprovata esperienza nel settore, Europa  Investimenti  e'  operante
principalmente  nell'ambito  delle  c.d.  special  situation,   ossia
situazioni  complesse  di   varie   origine   e   natura   (procedure
concorsuali,  crediti  incagliati  o  in  sofferenza,  partecipazioni
azionarie in aziende in stato di  crisi  o  decozione,  ecc.),  nelle
quali interviene, a seconda dei  casi,  sotto  forma  di  investitore
finanziario, ovvero di apporto di competenze tecniche, oppure  ancora
come assuntore di concordati. 
  Ad oggi Europa Investimenti e' impegnata  (direttamente  o  tramite
sue societa' controllate) in varie procedure concorsuali, in veste di
terzo assuntore ovvero di proponente del concordato, promosse dinanzi
a diversi Tribunali. Tra queste, a mero titolo informativo ed al solo
fine di indicare  alcune  delle  recenti  operazioni  definitivamente
concluse da Europa Investimenti, si cita: 
  (i) il concordato preventivo della societa' Faber Factor S.p.A.  in
liquidazione, omologato in via definitiva dal Tribunale di Ancona  in
data 26 maggio 2009, in relazione al quale la societa' assuntore  del
concordato  Lanzone  Due  S.p.A.   (direttamente   ed   integralmente
controllata da Europa Investimenti) ha presentato, a  garanzia  degli
impegni concordatari  assunti,  una  fideiussione  bancaria  a  prima
richiesta emessa da primario istituto dell'importo di Euro 18 milioni 
  (ii) il concordato  fallimentare  della  societa'  Cantiere  Navale
Valdettaro S.r.l., omologato in via definitiva dal  Tribunale  di  La
Spezia in data 16 luglio 2009; 
  (iii) il  concordato  fallimentare  della  societa'  Sielm  S.p.A.,
promosso dinanzi al Tribunale di Roma ed omologato in via  definitiva
in data 1 ottobre 2009; 
  (iv)  il  concordato  fallimentare  della  ditta  Procacci   Luigi,
omologato in via definitiva in data 23 marzo 2010  dal  Tribunale  di
Trani; 
  (v) il concordato fallimentare della societa' Gruppo Nadini  S.p.A.
in liquidazione, omologato in via definitiva in data  31  marzo  2010
dal  Tribunale  di  Modena   (concordato   concluso   attraverso   la
partecipata  Eurodemo  S.r.l.),  in  relazione  al  quale  e'   stata
presentata una fideiussione bancaria  a  prima  richiesta  emessa  da
primario istituto dell'importo di Euro 10 milioni ca.; 
  (vi) il concordato fallimentare della societa' Euro Fresco  S.r.l.,
omologato in via definitiva in data 25 maggio 2010 dal  Tribunale  di
Bologna; 
  (vii) il concordato fallimentare della  societa'  Simeltel  S.r.l.,
omologato in via definitiva in data 21 giugno 2010 dal  Tribunale  di
Napoli; 
  (viii) il concordato fallimentare della societa' Arlecchino S.p.A.,
omologato in via definitiva in data 24 maggio 2011 dal  Tribunale  di
Latina in relazione al quale e'  stata  presentata  una  fideiussione
bancaria a prima Richiesta emessa da primario  istituto  dell'importo
di Euro 4,7 milioni circa; 
  (ix)  il  concordato  fallimentare  della  societa'  Ce.Di.  Puglia
S.p.A., omologato in  via  definitiva  in  data  8  giugno  2011  dal
Tribunale di Bari, in relazione al  quale  e'  stata  presentata  una
fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da  primario  istituto
dell'importo di Euro 26 milioni circa; 
  (x) il concordato fallimentare della  societa'  Maglificio  Frabo's
S.n.c., omologato in via definitiva in data  20  settembre  2011  dal
Tribunale di Trani; 
  (xi) il concordato  fallimentare  della  societa'  Cedifor  S.a.s.,
omologato in via definitiva in data 16 dicembre 2011 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto; 
  (xii) il  concordato  fallimentare  della  societa'  Mario  Niccoli
S.r.l., omologato in data 12 aprile 2012 dal Tribunale di Pistoia; 
  (xiii) il concordato fallimentare della societa'  Co.Mart.  S.r.l.,
omologato in data 10 luglio 2012 dal Tribunale di Bari. 
  Complessivamente, le operazioni concordatarie sopra indicate  hanno
permesso la composizione di crediti per un valore nominale  di  oltre
Euro 660 milioni, a fronte di un ammontare distribuito  ai  creditori
pari a circa Euro 160 milioni. 
  Oltre alle citate  operazioni,  Europa  Investimenti  e'  impegnata
(direttamente o tramite societa' controllate) anche in diverse  altre
operazioni, promosse dinanzi a diversi Tribunali, nelle quali  agisce
sempre in qualita' di proponente ovvero di assuntore del concordato. 
  Prima di entrare nel merito della proposta concordataria si ritiene
opportuno premettere che Lanzone Undici, Essegibi Service  ed  Europa
Investimenti sono terze  rispetto  alla  Fioroni  Sistema  S.p.A.  in
Amministrazione Straordinaria, con  cui  non  hanno,  ne'  mai  hanno
avuto, alcun rapporto. 
  Per completezza informativa si rimettono in  allegato  al  presente
atto visure camerali di Lanzone Undici (Allegato 5), Essegibi Service
S.p.A. (Allegato 6) ed Europa Investimenti S.p.A. (Allegato 7). 
  3. Il passivo della Procedura 
  Con sentenza del 30 giugno 2000, il Tribunale di Perugia dichiarava
lo stato di insolvenza della societa'  Fioroni  Sistema  S.p.A.  (nel
prosieguo "Fioroni Sistema"  o  la  "Procedura"),  e  con  successivo
decreto del 28 settembre 2000 del  medesimo  Tribunale,  la  societa'
veniva ammessa alla procedura  di  Amministrazione  Straordinaria  ai
sensi del D. Lgs. 270/1999. A seguito dei piani di  riparto  parziali
effettuati nel  corso  della  procedura  di  liquidazione,  lo  stato
passivo della Procedura risulta, alla data della  presente  proposta,
composto come meglio dettagliato nel prosieguo del presente capitolo. 
  3.1 Oneri in prededuzione 
  Sulla  base  delle  informazioni  pervenute  al  Proponente   dalla
Procedura, gli oneri in prededuzione ex art. 111, comma 1, n. I L.F.,
ossia  il  compenso  dei  Commissari  Straordinari,  degli  eventuali
coadiutori, delle spese legali e  di  tutti  gli  altri  costi  della
Procedura (al netto di eventuali acconti gia' percepiti e comprensivi
di IVA e altri accessori di legge), ivi inclusa una stima prudenziale
dell'imposta di  registro  relativa  al  concordato,  sarebbero  pari
all'importo residuo di Euro 1.400.000,00. Si precisa che tale  stima,
pari a Euro 1.400.000,00 (somma che peraltro  si  ritiene  ampiamente
sufficiente alla copertura delle stesse), e'  funzionale  al  calcolo
del fabbisogno complessivo e,  quindi,  dell'importo  della  garanzia
fideiussoria di cui alla lettera f) del successivo Capitolo 6. 
  Il Proponente dichiara sin d'ora di accollarsi integralmente  detto
onere, in  base  agli  importi  che  saranno  liquidati  dal  Giudice
Delegato o dal Ministero per lo Sviluppo Economico, per le rispettive
competenze,  fatto  salvo  quanto  previsto  al  paragrafo  III   del
successivo Capitolo 6. 
  Pertanto, si stima che,  alla  data  dell'omologazione  definitiva,
l'importo complessivo dei crediti prededucibili ammonti ad una  somma
non superiore a Euro 1.400.000,00 ivi inclusa una  stima  prudenziale
dell'imposta di registro. 
  L'Allegato 8 riporta una  stima  degli  oneri  prededucibili  della
Procedura elaborate dal Proponente sulla base delle  indicazioni  dei
Commissari Straordinari. 
  Si segnala che la proposta di concordato originaria  prevedeva  una
stima  degli  oneri  prededucibili  piu'  elevata  e  pari  ad   Euro
1.800.000,00. Tuttavia,  considerato  che,  nel  tempo  trascorso,  i
Commissari Straordinari hanno provveduto a liquidare talune spese ivi
ricomprese, si e' reso necessario  aggiornare  tale  stima  al  minor
importo di cui all'Allegato 8. 
  3.2 Creditori ammessi in via  definitiva  assistiti  da  privilegio
generale 
  Sulla  base  delle  informazioni  pervenute  al  Proponente   dalla
Procedura,  i  crediti  ammessi  in  via  definitiva   assistiti   da
privilegio generale ammontano ad Euro 6.802.091,48,  oltre  interessi
legali maturati, ove richiesti e ammessi, calcolati  nell'importo  di
Euro 30.000,00. 
  L'elenco dettagliato dei creditori privilegiati generali residui e'
riportato nell'Allegato 9 al presente ricorso. 
  3.3 Creditori ammessi in via  definitiva  assistiti  da  prelazione
ipotecaria e/o pignoratizia 
  (i) credito assistito da prelazione ipotecaria in favore del  Banco
di Sicilia S.p.A. per l'importo residuo  di  Euro  320.918,48,  oltre
interessi legali,  ove  dovuti,  stimati  in  ottica  prudenziale  in
complessivi Euro 100.000,00; 
  (ii) credito assistito da prelazione ipotecaria e  pignoratizia  in
favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per l'importo  residuo
di Euro 12.955.448,95, oltre interessi legali,  ove  dovuti,  che  il
Proponente  stima  in  ottica   prudenziale   in   complessivi   Euro
4.000.000,00; 
  (iii) credito assistito da pegno su azioni in  favore  della  Banca
Popolare  di  Spoleto  S.p.A.   per   l'importo   residuo   di   Euro
3.941.931,46; 
  (iv) credito assistito da pegno su somme depositate in libretto  di
risparmio in favore di Banca di Roma S.p.A. per l'importo residuo  di
Euro 41.316,55. 
  Pertanto,  alla  data  della  presente  proposta,  l'ammontare  dei
crediti ammessi in via definitiva  al  passivo  della  Procedura  con
prelazione  ipotecaria  o  pignoratizia  e'  pari  a   residui   Euro
17.259.615,44, oltre interessi legali, ove dovuti, che il  Proponente
stima in ottica prudenziale per un totale di Euro 4.100.000,00. 
  3.4 Creditori ammessi in via definitiva e in via  condizionata  con
grado di chirografo 
  (i)  Creditori  chirografari  ammessi   in   via   definitiva   per
complessivi Euro 121.349.195,61; 
  (ii)  Creditori  chirografari  ammessi  in  via  condizionata   per
complessivi Euro 1.018.635,77. Si precisa che tale ultimo importo  e'
indicato al netto delle variazioni dello stato passivo  in  corso  da
parte della Procedura. 
  L'elenco dei creditori  chirografari  residui  della  Procedura  e'
riportato nell'Allegato 10. 3.5 Passivita' in contenzioso 
  Sulla   base   delle   informazioni   pervenute   dai    Commissari
Straordinari, risultano pendenti alla data  della  presente  proposta
alcuni contenziosi passivi i quali,  in  caso  di  soccombenza  della
Procedura nei relativi giudizi,  comporterebbero  una  variazione  in
aumento dello stato passivo. 
  I contenziosi passivi ad oggi pendenti sono i seguenti: 
  (i) istanza di ammissione al passivo ex artt. 52 D. Lgs.  270/99  e
111  n.1  L.F.  del  credito  di  Euro   2.052.127,61   promossa   da
Prefabbricati  Perugia  S.r.l.  in  Liquidazione  e   in   Concordato
Preventivo. A seguito della sentenza n. 70/2012  emessa  dalla  Corte
d'Appello di Perugia, il credito e' stato ammesso  al  passivo  della
Fioroni Sistema. La Procedura ha tuttavia promosso ricorso avanti  la
Suprema Corte di Cassazione. 
  (ii) chiamata in causa da parte  della  societa'  Rete  Ferroviaria
Italiana S.p.A. della Fioroni Sistema nella causa per risarcimento di
danno economico iscritta a R.G. 3635/2005; il valore della  causa  e'
pari ad Euro 51.646,00. 
  4. Ruolo e responsabilita' dell'Assuntore 
  Lanzone Undici (di seguito anche "Assuntore") intende  assumere  il
concordato di seguito proposto ai  termini  ed  alle  condizioni  che
seguono e, quindi, in sintesi  acquisire  l'attivo  della  Procedura,
accollarsi il passivo ed adempiere il concordato, il tutto sempre  ai
termini ed alle condizioni indicate. 
  4.1 Responsabilita' dell'Assuntore quanto ad  accollo  del  passivo
concordatario 
  La responsabilita' dell'Assuntore e' espressamente  limitata,  alle
condizioni di seguito richiamate, ai soli crediti ammessi allo  stato
passivo della Procedura,  privilegiato  e  chirografario,  alla  data
della presente proposta (oltre che ai crediti prededucibili  maturati
e  maturandi  nelle  more  della  procedura   di   omologazione   del
concordato), e alle passivita' in contenzioso elencate al  precedente
paragrafo 3.5.  Tale  limitazione  deve  intendersi  estesa  anche  a
qualsivoglia domanda formulata nei confronti della Procedura in  sedi
diverse dal tribunale fallimentare competente o che non abbia seguito
il rito previsto dagli  artt.  52,  93  e  ss.  L.F.  A  mero  titolo
esemplificativo  ma  non  esaustivo  delle  possibili   ipotesi,   va
precisato che sulla  base  della  limitazione  di  cui  sopra  devono
ritenersi  irrilevanti  per  l'Assuntore  le  notifiche  di  cartelle
esattoriali, cosi' come le richieste di risarcimento danni  formulate
in via diretta  o  riconvenzionale,  nei  confronti  della  Procedura
dinanzi a tribunali diversi  da  quello  fallimentare  o  senza  aver
seguito il procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. L.F. 
  Si  precisa  comunque  che  l'Assuntore   riconoscera',   anche   a
prescindere  dalla  avvenuta  formale   insinuazione,   ai   soggetti
soccombenti  in  azioni  revocatorie,  un  importo  commisurato  alla
percentuale  riconosciuta  ai  creditori   chirografari,   ai   sensi
dell'art. 70, secondo comma, L.F. 
  4.2 Accollo liberatorio 
  Si precisa che la raggiunta efficacia della  presente  proposta  ai
sensi dell'articolo 130 L.F. ovvero, a seconda del caso, la raggiunta
definitivita' del Decreto  di  Omologa  del  concordato  (di  seguito
l'"Omologazione Definitiva")  comportera'  la  liberazione  immediata
della Procedura dalle obbligazioni assunte dall'Assuntore a mezzo del
concordato, sicche' di tali obbligazioni  rispondera'  esclusivamente
l'Assuntore medesimo. 
  L'Omologazione  Definitiva   comportera'   altresi'   la   cessione
automatica all'Assuntore di tutti i beni che  costituiscono  l'attivo
della Procedura, ivi incluse le disponibilita' liquide  (che  saranno
utilizzate dal Proponente per effettuare i pagamenti concordatari)  e
di tutte le azioni di pertinenza della massa,  nonche'  di  tutte  le
altre azioni avviate dalla Procedura,  autorizzate  alla  data  della
presente proposta ovvero nelle more della procedura  di  omologazione
del concordato. L'Assuntore dichiara di liberare la Procedura e,  per
essa, i Commissari Straordinari, da ogni  effetto  pregiudizievole  a
qualunque titolo derivato o derivante dai  giudizi  radicati  per  la
proposizione delle azioni di massa cedute. 
  Il Proponente, infine, si impegna altresi' a manlevare la Procedura
ed i singoli Commissari Straordinari per eventuali pretese creditorie
da parte di soggetti terzi che  dovessero  essere  rivolte  nei  loro
confronti in  quanto  soggetti  ritenuti  solidalmente  responsabili,
fermo restando il diritto del Proponente medesimo di avvalersi  delle
limitazioni di  responsabilita'  previste  ai  sensi  della  presente
proposta. 
  4.3  Eventuali  variazioni  dello  stato  passivo  della  Procedura
successive al deposito della presente proposta 
  Qualora, successivamente al deposito della  presente  proposta,  la
S.V. Ill.ma intendesse operare variazioni in aumento dell'importo dei
crediti ammessi, chirografari o privilegiati, anche per  effetto  del
disposto del decreto legge 6.7.2011, n. 98,  art.  23,  commi  37-40,
convertito con legge 15.7.2011, n. 111 - ferma restando,  dunque,  la
limitazione ex art. 124 L.F., quarto comma, stabilita  al  precedente
paragrafo 4.1 -, l'Assuntore, ora per allora, si dichiara disponibile
a garantire il pagamento di tali crediti mediante riduzione euro  per
euro  dell'importo  offerto,  in  base  alla  presente  proposta,  ai
creditori   di   rango   inferiore,    fermo    restando    l'importo
complessivamente offerto di Euro  20.400.000,00  e  sino  a  capienza
dello stesso. 
  Laddove, per effetto di tale variazione,  dovesse  configurarsi  la
fattispecie di cui al  terzo  comma  dell'art.  124  L.F.,  ovverosia
l'incapienza dell'importo complessivamente  offerto  dal  Proponente,
pari  ad  Euro  20.400.000,00,  rispetto  ai  crediti  assistiti  dal
privilegio generale, il Proponente si impegna sin d'ora  a  formulare
apposita istanza al Tribunale di Perugia affinche'  sia  nominato  il
professionista in possesso dei  requisiti  di  cui  al  terzo  comma,
lettera d), dell'articolo 67 L.F. per lo svolgimento della  relazione
giurata di cui al terzo comma dell'art. 124 L.F. 
  Si precisa. invece, che l'Assuntore non assume  alcun  obbligo  con
riguardo a eventuali richieste avanzate dagli attuali creditori o  da
altri soggetti successivamente all'Omologazione Definitiva. 
  4.4 Eventuali riparti parziali da parte dei Commissari Straordinari
in pendenza del procedimento di omologazione della presente proposta 
  Nel caso in cui i  Commissari  Straordinari  intendano  effettuare,
previa autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico  e  del
Giudice Delegato, per le rispettive competenze, un  riparto  parziale
in pendenza del procedimento di omologazione della presente proposta,
l'importo dagli stessi corrisposto  in  esecuzione  di  tale  riparto
sara' detratto dall'importo complessivamente offerto  dal  Proponente
di Euro  20.400.000,00,  con  conseguente  riduzione  euro  per  euro
dell'Offerta Concordataria Complessiva, come definitiva al successivo
Capitolo 6, paragrafo I. 
  In tale ottica, si precisa che e' in  corso  di  autorizzazione  un
riparto parziale in favore dei creditori ipotecari, per  effetto  del
quale l'importo complessivamente offerto per  Fioroni  Sistema  e  la
relativa garanzia fideiussoria sara' ridotta alla minor somma di Euro
19.586.609,69. 
  4.5 Rapporti di lavoro dipendente  e  uffici  amministrativi  della
Procedura 
  Considerato che la Procedura Fioroni Ingegneria S.p.A. in  A.S.  si
e'  gia'  resa  dsponibile  a   riassumere,   previa   autorizzazione
ministeriale, due dipendenti amministrative  ad  oggi  assunte  dalla
Procedura Fioroni Sistema, il Proponente proseguira', successivamente
all'omologa  definitiva,  il  rapporto   lavorativo   con   il   Sig.
Savarimuttu David Raymond, custode dell'immobile sito in  Roma,  alla
Via Ardeatina, oggetto di cessione  all'Assuntore  nell'ambito  della
presente proposta. 
  In particolare, visto l'intento del Proponente di procedere  quanto
prima all'alienazione del cespite, il rapporto lavorativo proseguira'
con un contratto a  tempo  determinato,  rinnovabile  annualmente,  a
condizioni economiche  pari  a  quelle  attualmente  applicate  dalla
Procedura. 
  Inoltre, l'Assuntore concordera' con i Commissari  Straordinari  le
condizioni  economiche  e  contrattuali  dell'attivita'  che  le  due
dipendenti amministrative  attualmente  assunte  da  Fioroni  Sistema
svolgeranno,   successivamente   all'Omologazione   Definitiva,   per
coadiuvare la fase di esecuzione del concordato. 
  Resta inteso che ogni  pagamento  (compensi  residui,  liquidazione
Trattamento di Fine Rapporto, ecc.) che la Procedura Fioroni Sistema,
ovvero l'Assuntore, effettueranno in relazione ai  suddetti  rapporti
lavorativi,  ivi  incluso  il  rapporto   con   le   due   dipendenti
amministrative e con  il  Sig.  Savarimuttu,  per  i  primi  12  mesi
successivi all'Omologazione Definitiva, dovra' rientrare nel  calcolo
degli oneri in prededuzione come stimati al precedente paragrafo 3.1. 
  Considerato  inoltre  che  gli  uffici  amministrativi  del  Gruppo
Fioroni sono attualmente  collocati  presso  due  unita'  immobiliari
oggetto di trasferimento  all'Assuntore  nell'ambito  della  presente
proposta, il  Proponente  si  dichiara  disponibile,  successivamente
all'Omologazione Definitiva, a concedere alla Procedura, in  comodato
d'uso gratuito, i due appartamenti in Perugia, alla via Pievaiola 11. 
  Resta inteso che la Procedura Fioroni Ingegneria si fara' carico di
tutti gli oneri per utenze  e  spese  ordinarie.  L'Assuntore  potra'
revocare il comodato d'uso gratuito, con il  conseguente  obbligo  da
parte della Procedura Fioroni Ingegneria di liberare i locali, con un
preavviso di tre mesi. 
  5. Cessione di attivita' ed azioni di pertinenza della massa 
  L'Omologazione  Definitiva  comportera'  la   cessione   automatica
all'Assuntore di  tutti  i  beni  che  costituiscono  l'attivo  della
Procedura e di tutte le azioni di pertinenza della massa  autorizzate
alla data della presente proposta ovvero nelle more  della  procedura
di omologazione del concordato,  ed  in  particolare  delle  seguenti
attivita': 
  (a) la liquidita' della Procedura pari, alla  data  del  14  giugno
2012, all'importo complessivo di Euro 19.016.115,79; 
  (b) tutti i crediti vantati  dalla  Procedura  verso  societa'  del
Gruppo Fioroni ovvero verso terzi soggetti,  ivi  inclusi  i  crediti
fiscali; 
  (c) tutte le partecipazioni detenute dalla  Procedura  in  societa'
del Gruppo Fioroni ovvero in altre societa'; 
  (d) tutte le azioni revocatorie, di inefficacia  e/o  risarcitorie,
ivi incluse le azioni di responsabilita', e  comprese  le  azioni  di
uguale natura che  dovessero  essere  eventualmente  autorizzate  dal
Ministero  per  lo  Sviluppo   Economico   sino   alla   Omologazione
Definitiva. 
  Quanto a questo ultimo  punto,  si  richiama  quanto  stabilito  al
precedente   paragrafo    4.2,    ovverosia    che,    per    effetto
dell'Omologazione Definitiva, la Procedura (e per essa  i  Commissari
Straordinari)  sara'   liberata   da   ogni   e   qualsiasi   effetto
pregiudizievole, a qualunque titolo derivato e derivante, dai giudizi
radicati per la proposizione delle azioni di massa cedute. Infine, si
specifica che, in caso di esito vittorioso  delle  azioni  intraprese
cedute, l'Assuntore agira' direttamente nei confronti dei soccombenti
per ottenere la restituzione del  pagamento  revocato,  sostituendosi
alla Procedura e, per essa, ai Commissari Straordinari. 
  (e) tutti gli altri  beni,  mobili  o  immobili,  nessuno  escluso,
compresi nell'attivo  della  Procedura  alla  data  dell'Omologazione
Definitiva  o  che  a   qualsiasi   titolo   dovessero   sopravvenire
successivamente all'Omologazione Definitiva, anche per effetto  delle
azioni promosse dai Commissari Straordinari ed  oggetto  di  cessione
all'Assuntore a seguito dell'Omologazione Definitiva; 
  6. D piano di concordato 
  I - Il piano di concordato prevede  l'offerta  ai  creditori  della
Procedura dell'importo complessivo di Euro 20.400.000,00 (di  seguito
"Offerta Concordataria Complessiva"). Tale importo  verra'  ripartito
in favore dei creditori concorsuali in base all'ordine di  prelazione
stabilito per legge. 
  L'Assuntore non  assume  a  mezzo  della  presente  proposta  alcun
obbligo in eccesso rispetto alla somma di Euro  20.400.000,00  e  per
obbligazioni diverse da quelle indicate nel successivo paragrafo  II.
Resta  inteso  che  laddove,  prima   dell'Omologazione   Definitiva,
Commissari  Straordinari  diano  esecuzione   al   riparto   parziale
menzionato  al  precedente  paragrafo  4.4,  l'Offerta  Concordataria
Complessiva dovra'  intendersi  ridotta  al  minor  importo  di  Euro
19.586.609,69. 
  II -  La  proposta  di  concordato  prevede  i  seguenti  pagamenti
concordatari in favore dei creditori indicati al precedente  Capitolo
3: 
  a) pagamento integrale, mediante strumenti  bancari  o  assimilati,
degli oneri in prededuzione, cosi'  come  indicati  nell'Allegato  8,
entro e non oltre 15 (quindici) giorni  dalla  data  di  liquidazione
degli  oneri  prededucibili  da  parte  del  Giudice  Delegato,   dal
Ministero per lo Sviluppo Economico o  dai  Commissari  Straordinari,
per le rispettive competenze. 
  Si precisa che la stima dell'ammontare  degli  oneri  prededucibili
effettuata dal Proponente in base alle comunicazioni  dei  Commissari
Straordinari, pari a  Euro  1.400.000,00,  che  peraltro  si  ritiene
ampiamente sufficiente alla copertura degli stessi, e' funzionale  al
calcolo   dell'Offerta   Concordataria   Complessiva    e,    quindi,
dell'importo della  garanzia  fideiussoria  di  cui  alla  successiva
lettera f), ma  non  limita  gli  impegni  dell'Assuntore,  il  quale
dichiara sin d'ora di farsi carico integralmente dei suddetti  oneri,
fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo III. 
  A tale scopo, si segnala che il Ministero per lo Sviluppo Economico
ha  provveduto  con  separato  decreto  del  31  maggio   2012   alla
liquidazione dei compensi  dei  Commissari  Straordinari,  prevedendo
precise  tempistiche  per  il  pagamento  degli  importi   spettanti.
L'Assuntore provvedera' al pagamento di tali compensi nelle modalita'
stabilite dal Ministero per lo  Sviluppo  Economico  in  ossequio  al
predetto decreto (Allegato 11). 
  b) pagamento integrale, mediante strumenti  bancari  o  assimilati,
dei creditori ammessi in via  definitiva  con  grado  di  privilegio,
cosi' come delineati al precedente paragrafo 3.2, entro 90  (novanta)
giorni dalla data della Omologazione Definitiva. 
  Pertanto, il pagamento in favore dei creditori privilegiati ammessi
in via definitiva con grado di privilegio ammonta a complessivi  Euro
6.802.091,48, oltre interessi, ove ammessi e dovuti, che i Proponenti
stimano in ottica prudenziale in complessivi Euro 30.000,00. 
  c)  pagamento,  mediante  strumenti  bancari  o   assimilati,   dei
creditori ammessi in  via  definitiva  con  prelazione  ipotecaria  o
pignoratizia, cosi' come indicati al precedente paragrafo 3.3,  entro
90 (novanta) giorni dalla  data  di  Omologazione  Definitiva,  nella
misura massima degli importi di seguito indicati. 
  Relativamente a tali  debiti,  la  presente  proposta  prevede  per
alcuni di essi un  pagamento  parziale  in  quanto,  a  giudizio  del
Proponente, i beni a garanzia di tali crediti hanno un valore tale da
non consentire la loro soddisfazione in  misura  superiore  a  quella
proposta. Si precisa che l'eccedenza verra' trattata in conformita' a
quanto proposto per i  creditori  chirografari.  Ai  fini  di  quanto
sopra, il Proponente ha depositato apposita  istanza  di  nomina  del
perito estimatore ai sensi dell'art. 124, comma terzo, L.F. (Allegato
12). 
  Laddove la relazione giurata determinasse in un importo inferiore a
quello indicato di seguito dal Proponente il valore degli  attivi  in
garanzia dei creditori privilegiati speciali,  la  differenza  potra'
essere ripartita  in  favore  dei  creditori  concordatari  di  grado
inferiore. Viceversa, nell'ipotesi in cui la perizia determinasse  un
importo complessivamente maggiore vi sara'  una  riduzione  euro  per
euro di quanto offerto ai creditori di rango inferiore. 
  L'importo complessivo offerto dal Proponente ai creditori ipotecari
o pignoratizi, e' pari alla complessiva somma di  Euro  4.084.790,55,
in  ossequio  a  quanto  previsto  nella   proposta   di   concordato
originaria, cosi' ripartiti: 
  (i) per il credito del Banco di Sicilia  S.p.A.,  Euro  343.474,00,
pari al 82% dell'importo residuo e degli interessi cosi' come stimati
dal Proponente. La differenza, pari a Euro 77.444,48, sara'  trattata
come un credito chirografario. 
  (ii) per il credito della Banca Nazionale del Lavoro  S.p.A.,  Euro
3.000.000,00, pari al 18,2% dell'importo residuo  e  degli  interessi
legali cosi' come stimati dal Proponente. La differenza, pari a  Euro
13.955.448,95, sara' trattata come un credito chirografario. 
  (iii) per il credito della Banca Popolare di  Spoleto  S.p.A.  Euro
700.000,00, pari al 17,8% del credito residuo. La differenza, pari  a
Euro 3.241.931,46, sara' trattata come un credito chirografario. 
  (iv) per il credito di Banca di Roma S.p.A. Euro 41.316,55, pari al
100% del credito residuo. 
  Pertanto, in base alla stima del Proponente  relativa  agli  attivi
residui  a  garanzia  dei  creditori  con  privilegio  ipotecario   e
pignoratizio, l'importo complessivo  del  declassamento  a  grado  di
chirografo  per  incapienza  degli  attivi  a  garanzia  e'  pari   a
complessivi Euro 17.274.824,89 (di seguito il "Declassamento"). 
  A tal fine, si richiamano le osservazioni formulate dal Proponente,
tenuto conto anche delle indicazione e della  documentazione  fornita
dai Commissari Straordinari, nell'istanza per la nomina del perito di
cui al gia' citato Allegato 12. 
  d) pagamento integrale, mediante strumenti  bancari  o  assimilati,
delle  passivita'  in  contenzioso  residue  indicate  al  precedente
paragrafo 3.5, nella misura degli  importi  definitivamente  ammessi,
entro e non oltre  90  (novanta)  giorni  dal  definitivo  esito  dei
rispettivi giudizi; pertanto, sulla  base  della  presente  proposta,
l'importo massimo  che  sara'  eventualmente  dovuto  in  favore  dei
creditori privilegiati o in prededuzione  in  contenzioso  ammonta  a
complessivi Euro 2.103.773,61, oltre interessi ove ammessi  e  dovuti
stimati dal Proponente nell'importo di Euro 500.000,00. 
  Il Proponente garantira' il  pagamento  delle  somme  eventualmente
dovute in  base  alla  presente  per  le  passivita'  in  contenzioso
indicate al  precedente  paragrafo  3.5  attraverso  la  fideiussione
bancaria a prima richiesta di cui alla successiva lettera f). 
  e) in via residuale rispetto all'Offerta Concordataria Complessiva,
detratti la somma di Euro 20.400.000,00 gli importi di cui  ai  punti
precedenti  come  effettivamente  liquidati  in   sede   di   riparto
concordatario, pagamento dei creditori chirografari, ivi  inclusi  il
Declassamento e i creditori ammessi con riserva, entro  e  non  oltre
120 (centoventi) giorni dalla data di Omologazione Definitiva. 
  Considerato che l'Assuntore intende espressamente  avvalersi  della
facolta' prevista dal quarto comma dell'art. 124 L.F.,  limitando  la
propria responsabilita' ai crediti indicati al precedente Capitolo 3,
la  percentuale  di  pagamento  prevista  in  favore  dei   creditori
chirografari della Procedura e' pari al 3,9453% del  valore  nominale
dei  crediti  ammessi,  ovverosia  all'importo  complessivo  di  Euro
5.509.344,36. 
  Con riguardo alle passivita' chirografarie tuttora sub iudice,  tra
le quali rientrano i  crediti  ammessi  con  riserva,  il  Proponente
garantira' il pagamento delle somme  dovute  in  base  alla  presente
proposta attraverso la fideiussione bancaria a prima richiesta di cui
alla successiva lettera t) ed effettuera' il predetto pagamento entro
e  non  oltre  120  (centoventi)  giorni  dalla  data  in  cui  sara'
comunicato all'Assuntore l'avvenuto scioglimento di ogni  riserva  e,
di conseguenza, la definitiva ammissione del relativo credito. 
  L'Allegato  13  riporta  un  riepilogo  dettagliato  dei  pagamenti
previsti in base alla presente proposta. 
  f) rilascio, contestualmente al deposito del presente  ricorso,  di
fideiussione bancaria a  prima  richiesta,  priva  del  beneficio  di
preventiva escussione, emessa da Gruppo  Banca  Leonardo  S.p.A.  per
l'importo complessivo di Euro 20.400.000,00,  ossia  per  un  importo
pari all'Offerta Concordataria complessiva (Allegato 14). 
  La  fideiussione  attribuisce   ai   Commissari   Straordinari   la
legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa dei creditori. 
  Detta fideiussione costituira'  garanzia  integrale  dei  pagamenti
precedentemente indicati. Rimane sottointeso che,  man  mano  che  si
provvedera'  al  pagamento  dei   creditori   della   Procedura,   la
fideiussione  perdera'  automaticamente  di  efficacia,   riducendosi
proporzionalmente ai pagamenti effettuati. A tal fine, il  Proponente
provvedera' a formulare apposita istanza ai Commissari  straordinari,
i quali autorizzeranno la riduzione dell'importo  della  fideiussione
verificatigli adempimenti concordatari. Copia di  tale  provvedimento
autorizzativo sara' depositata presso la Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di Perugia a cura  del  Proponente  ovvero  dei  Commissari
Straordinari. 
  Si precisa infine che tutti i pagamenti  in  favore  dei  creditori
concorsuali nell'ambito della presente  proposta  saranno  sottoposti
alla preventiva autorizzazione dei Commissari Straordinari. 
  g)  trasferimento  all'Assuntore,   alla   data   dell'Omologazione
Definitiva, della liquidita' e/o dei Titoli di Stato della Procedura,
in misura non inferiore a quanto indicato al precedente  Capitolo  5,
lettera a), tenuto conto di quanto previsto al  successivo  paragrafo
V. 
  Alla data di Omologazione Definitiva, la liquidita' e/o i Titoli di
Stato della Procedura dovranno essere  senza  indugio  trasferiti  da
parte  dei  Commissari  Straordinari  sul  conto  corrente  intestato
all'Assuntore  acceso  presso  Gruppo  Banca  Leonardo  S.p.A.   Tale
liquidita' costituira' controgaranzia della fideiussione  bancaria  a
prima richiesta di cui alla precedente lettera f). 
  L'Assuntore utilizzera' la predetta  liquidita'  per  effettuare  i
pagamenti previsti in base alla presente proposta sulla base di piani
di riparto che saranno sottoposti all'autorizzazione  dei  Commissari
Straordinari. 
  Fermo restando  quanto  previsto  al  successivo  paragrafo  V,  si
precisa che un eventuale ritardo nel trasferimento  della  liquidita'
della   Procedura   in   favore   dell'Assuntore   determinera'    un
corrispondente differimento dei termini di  pagamento  dei  creditori
concorsuali indicati in precedenza. 
  h)  trasferimento  all'Assuntore,   alla   data   dell'Omologazione
Definitiva, di tutti gli asset compresi nell'attivo  della  Procedura
alla data della Omologazione Definitiva  o  che  a  qualsiasi  titolo
dovessero sopravvenire successivamente all'omologa anche per  effetto
delle azioni promosse dai Commissari Straordinari, ivi inclusi  tutti
i crediti fiscali, i beni mobili e immobili, le azioni di  pertinenza
della massa e tutte le altre azioni legali  attive  della  Procedura,
tutte le partecipazioni, tutti i crediti infragruppo  e  verso  altre
societa'. 
  III - Si segnala che, qualora l'importo dei crediti  prededucibili,
e  piu'  in  generale  delle  spese  della   Procedura,   alla   data
dell'Omologazione Definitiva,  risulti  superiore  alla  stima  degli
stessi come sopra indicata per Euro 1.400.000,00 (eventualita' che si
ritiene, peraltro, assai remota), detta differenza  verra'  sottratta
dai pagamenti riservati ai  creditori  concorsuali,  con  conseguente
diminuzione euro per euro  dell'importo  loro  offerto  ai  sensi  di
quanto indicato al precedente paragrafo  II  del  presente  Capitolo.
Viceversa, il Proponente precisa che, nell'ipotesi opposta in cui  la
stima degli oneri in prededuzione  di  Euro  1.400.000,00  si  riveli
eccessiva rispetto a  quanto  effettivamente  liquidato,  l'eventuale
risparmio sara' integralmente  destinato  ad  incrementare  l'importo
complessivamente  offerto  ai   creditori   concordatari   di   rango
inferiore. 
  Si precisa che la stima effettuata dal Proponente, che tiene  conto
delle prescrizione. 
  V - La presente proposta presuppone che nelle more del procedimento
di Omologazione Definitiva, gli Organi della Procedura  si  astengano
da comportamenti che possano  avere  un  impatto  negativo  rilevante
sulle attivita' della Procedura oggetto  di  cessione  all'Assuntore,
ivi inclusi pertanto gli utilizzi della liquidita', senza  preventiva
consultazione   con   quest'ultimo   e,   quindi,   a   mero   titolo
esemplificativo ma non esaustivo si richiede agli stessi che, a  tale
scopo: 
  (i) non autorizzino attivita' che portino ad un  aumento  superiore
al 5% dell'ammontare dei crediti prededucibili  rispetto  alla  stima
sopra indicata; 
  (ii)  coltivino  diligentemente,  ovvero  non   rinuncino   e   non
definiscano in  via  transattiva  anche  una  sola  delle  azioni  di
pertinenza della massa o degli altri attivi sopra elencati; 
  (iii) non utilizzino la liquidita' per motivi diversi dal pagamento
di alcuni tra  i  crediti  prededucibili  sopra  indicati  che  siano
divenuti esigibili nelle more della omologazione,  tenendo  conto  di
quanto previsto al precedente paragrafo III. 
  7. Istanza per la riunione dei  procedimenti  di  omologazione  dei
Concordati Fioroni Sistema e Fioroni Investimenti 
  Come  gia'  precisato  in  precedenza,   Lanzone   Undici,   giusta
autorizzazione del Ministero per Io Sviluppo Economico, ha depositato
in data odierna ricorso per concordato anche per la Procedura Fioroni
Investimenti, per effetto del quale, in caso di  omologa  definitiva,
l'Assuntore si rendera' cessionario di tutto  l'attivo  residuo,  ivi
incluso il  credito  chirografario  che  Fioroni  Sistema  vanta  nei
confronti di Fioroni Investimenti. 
  Come evidenziato nella proposta di  concordato,  l'unico  creditore
chirografario della  Procedura  Fioroni  Investimenti  e'  costituito
dalla   Procedura   Fioroni   Sistema   S.p.A.   in   Amministrazione
Straordinaria. 
  Di conseguenza, e' assai probabile che l'obbligazione di  pagamento
assunta da Lanzone Undici con la proposta di concordato relativa alla
Procedura Fioroni Investimenti, si estinguera' per confusione ex art.
1253 c.c. allorche'  Lanzone  Undici  sara'  divenuto  assuntore  nel
concordato della Fioroni Sistema S.p.A. in A.S.. 
  Alla luce di quanto esposto, si  rivolge  rispettosa  istanza  alla
S.V. Ill.ma affinche' Ella voglia  disporre,  ove  ne  sussistano  le
condizioni,  la  riunione  dei  procedimenti  di   omologazione   dei
concordati  relativi  alle  Procedure  Fioroni  Sistema   e   Fioroni
Investimenti. 
  8. Conclusioni. 
  La proposta  di  concordato  sopra  indicata  risulta  di  assoluta
convenienza  per  i  creditori  concorrenti,  sia   in   termini   di
attualizzazione dei crediti  che  in  termini  di  importo,  rispetto
all'alternativa della  prosecuzione  dell'attivita'  liquidatoria  da
parte dei Commissari  Straordinari,  necessariamente  collegata  alla
conclusione dei giudizi intrapresi a favore della massa e al realizzo
degli altri attivi. Infatti anche assumendo che in futuro vi  possano
essere  ulteriori  somme  da  ripartire  oltre  alla  liquidita',  e'
difficile  stimarne  l'ammontare  preciso  perche'   le   azioni   di
pertinenza  della  massa  dei  creditori,   quand'anche   vittoriose,
rischiano di essere ridimensionate negli importi in grado di  Appello
o innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e sono comunque motivo  di
costi e di nuove insinuazioni nello stato passivo, mentre i  restanti
attivi, in gran parte immobili  e  crediti,  risultano  di  difficile
recuperabilita' sia nell'an sia nel quantum. 
  Considerato questo scenario di incertezza la presente  proposta  e'
conveniente per i creditori perche': 
  (i) elimina l'alea  circa  ulteriori  riparti  e  rende  certi  gli
importi spettanti ai creditori; 
  (ii) rende altrettanto certi e  pressoche'  immediati  i  tempi  di
pagamento di detti importi; 
  (iii) elimina i costi di gestione della  procedura  e  di  realizzo
dell'attivo e consente la chiusura della procedura. 
  Inoltre, per una corretta valutazione della  presente  proposta  da
parte dei creditori, va considerato che, per i creditori chirografari
il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi  sarebbe  l'ulteriore
vantaggio di poter chiedere a rimborso  l'IVA  a  suo  tempo  versata
sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta  concordataria,
con l'effettivo recupero  di  un'ulteriore  quota  pari  al  20%  del
credito insinuato allo stato passivo e rimasto non soddisfatto. 
  Tale recupero,  altrimenti,  non  sarebbe  possibile  se  non  alla
definitiva chiusura della Procedura (che realisticamente  non  potra'
intervenire se non tra 7-8 anni). 
  La proposta viene  infine  adeguatamente  garantita  sia  sotto  il
profilo della sua concreta fattibilita' che sotto quello dei tempi di
pagamento, mediante il rilascio di garanzia fideiussoria con clausola
a prima richiesta da parte di primario istituto di credito. 
  - Alleghiamo alla presente i seguenti documenti: 
  1. Parere dei Commissari Straordinari in relazione alla proposta di
concordato; 
  2. Parere del Comitato di Sorveglianza in relazione  alla  proposta
di concordato; 
  3.  Decreto  autorizzativo  emesso  in  data  31  maggio  2012  dal
Ministero per lo Sviluppo Economico; 
  4. Copia del verbale  notarile  della  delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione di Lanzone Undici S.r.l.; 
  5. Visura camerale di Lanzone Undici S.r.l.; 
  6. Visura camerale di Essegibi Service S.p.A.; 
  7. Visura camerale di Europa Investimenti S.p.A.; 
  8. Prospetto di stima degli oneri prededucibili residui; 
  9. Elenco dei creditori privilegiati generali residui; 
  10. Elenco dei creditori chirografari residui; 
  11. Decreto ministeriale per la liquidazione dei compensi spettanti
ai Commissari Straordinari; 
  12. Istanza per la nomina del  perito  ai  sensi  del  terzo  comma
dell'art. 124 L.F.; 
  13. Prospetto riepilogativo dei pagamenti concordatari; 
  14. Fideiussione a prima richiesta emessa da Gruppo Banca  Leonardo
S.p.A. 
  Si chiede che le comunicazioni di cancelleria vengano effettuate al
seguente numero di fax 06/90275081 e ai seguenti indirizzi  di  posta
elettronica certificata: 
  - valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org 
  - paolo.fantusati@avvocatiperugiapec.it 
  - lanzoneundici@pec.europainvestimenti.com 
  Con osservanza, 
  Roma-Perugia, li' 20 luglio 2012 
  Lanzone Undici S.r.l. 
  Procura Speciale 
  Lanzone Undici S.r.l., in persona del Presidente Dott. Carlo  Maria
Biamonti,  con  sede  in  Milano,  Via  Lanzone  31,  C.F.  e   P.IVA
07592640960, nomina quale rappresentante e difensore, per il presente
ricorso e per ogni fase conseguente, il Prof. Avv. Valerio Di Gravio,
conferendo allo stesso ogni piu' ampio potere di legge ivi incluso il
potere di farsi sostituire, ed allo scopo elegge domicilio presso  lo
studio dell'Avv. Paolo Fantusati sito in Perugia, via Centova 6. 
  Milano, li' 20 luglio 2012 
  Lanzone Undici S.r.l. 
  Dott. Carlo Maria Biamonti 
  La superiore sottoscrizione e' autentica 
  Prof Avv. Valerio Di Gravio 

                      I commissari straordinari 
                         avv. Paolo Cevolani 
                       dott. Giorgio Federighi 
           dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza 

 
T13ABQ12733
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