T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI
Sez. III

(GU Parte Seconda n.124 del 22-10-2013)

 
 Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami 
 

  Con ricorso n. 760/2011 RG, pendente innanzi  all'intestato  TAR  e
promosso nei confronti Regione Campania  in  persona  del  Presidente
p.t., la societa'  Grafica  Metelliana  SPA  in  persona  del  legale
rappresentante p.t. Di Agostino Gerardo, con sede in Cava de' Tirreni
alla Via Gaudio Maiori - Zona Ind.-  s.n.c.  -  P.  Iva  02691820654,
rappresentato  e  difeso,  giusta  procura  a  margine  del  ricorso,
dall'avv. Paolo Santacroce  (c.f.:  SNT  PLA  68H17  B157J)  con  cui
elettivamente domicilia in Napoli alla via  Chiatamone  n.55  c/o  lo
studio        dell'Avv.        Marco        D'arcangelo         (pec:
avvpaolosantacroce@pec.ordineforense.salerno.it)      ha      chiesto
l'annullamento: a) Del Decreto della  Giunta  Regionale  n.  767  del
07.12.2010 notificato a mezzo P.E.C.  con  cui  e'  stata  dichiarata
inammissibile la domanda di accesso al  Credito  d'Imposta  Regionale
per Nuovi Investimenti Produttivi di cui all'art. 3 della  L.  R.  n.
12/2007; b) Dell'art. 3 comma 2 lett. a) del  Disciplinare  approvato
con delibera G. R. n. 842 del  08.05.2009;  c)  di  ogni  altro  atto
presupposto e/o consequenziale comunque  lesivo  per  la  ricorrente,
ancorche' dalla medesima non conosciuto; nella parte in cui e'  stata
disposta l'esclusione della  ricorrente  per  errata  interpretazione
della  lex  specialis  e  delle  norme  richiamate.   Con   ordinanza
collegiale n 2269/13 resa in data 02.05.2013 il TAR Campania - Napoli
- Sez. III , ritenuta la necessita' di integrare il contraddittorio a
tutti  coloro  che   siano   stati   individuati   come   beneficiari
dell'agevolazione, ordinando a tal  uopo  alla  Regione  Campania  di
depositare nel termine di 30 giorni l'elenco nominativo delle imprese
ammesse al beneficio, (termine mai rispettato)  cosi'  da  consentire
alla ricorrente di procedere alla integrazione  del  contraddittorio,
facultandola, nel termine di 30 giorni dal deposito  dell'elenco,  al
ricorso  ai  pubblici  proclami   ove   il   numero   delle   imprese
controinteressate  fosse  almeno  superiore  a   dieci   unita'.   La
ricorrente, atteso che il numero dei controinteressati e' superiore a
dieci unita', adempie a quanto disposto dal TAR Campania -  Napoli  -
Sez. III, che con la medesima ordinanza ha fissato per il  giorno  21
novembre 2013 l'udienza di discussione pubblica. 
 
  Napoli, li' 18/10/2013 

                        avv. Paolo Santacroce 

 
T13ABA12896
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