UNICREDIT S.P.A.

iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 02008.1


societa' capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'albo
dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n.
02008.1

Sede legale: via A. Specchi 16, Roma
Registro delle imprese: Roma n. 00348170101
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita I.V.A. n. 00348170101

(GU Parte Seconda n.137 del 21-11-2013)

 
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi  dell'art.  58  del
decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il "T.U. Bancario"),
corredato dall'informativa ai  sensi  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (il  "Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali") e  del  provvedimento  dell'Autorita'
  Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 
 

  UniCredit S.p.A. comunica che, in forza di un contratto di cessione
di crediti, "individuabili in blocco" ai sensi dell'articolo  58  del
T.U. Bancario, concluso in data 15 novembre 2013 e con data efficacia
in pari data, ha acquistato pro soluto da UniCredit OBG  S.r.l.,  una
societa' a responsabilita' limitata con  socio  unico  costituita  ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"),  con  sede
legale in Piazzetta Monte, 1, 37121 Verona, Italia,  codice  fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione presso il registro  delle  imprese
di  Verona  n.  04064320239,  iscritta  nell'elenco  generale   degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U. Bancario  al  n.
42011, capitale sociale  Euro  10.000,00  (diecimila/00)  interamente
versato, tutti i crediti (per capitale,  interessi,  anche  di  mora,
maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione (inclusa),
accessori,  spese,  ulteriori  danni,   indennizzi   e   quant'altro)
derivanti da contratti di mutuo fondiario o ipotecario che alla  data
del 15 novembre 2013 risultavano nella titolarita' di  UniCredit  OBG
S.r.l., e che  alla  Data  di  Valutazione  (salvo  ove  diversamente
previsto) presentavano le  seguenti  caratteristiche  (da  intendersi
cumulative salvo ove diversamente previsto): 
  1) mutui in relazione ai quali il rapporto tra il debito residuo in
linea capitale del mutuo  alla  Data  di  Valutazione  ed  il  valore
dell'immobile sul quale e' stata  concessa  la  garanzia  ipotecaria,
calcolato alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente
frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un
precedente finanziamento in quote, e': 
  (i) pari o inferiore all'80% qualora si trattasse di  finanziamenti
garantiti da immobili di tipo residenziale; ovvero 
  (ii) pari o inferiore al 60% qualora si trattasse di  finanziamenti
garantiti da immobili di tipo commerciale; 
  2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: 
  (i) nel caso di finanziamenti di  tipo  residenziale,  una  o  piu'
persone fisiche, con almeno una di esse residente in Italia; ovvero 
  (ii) nel caso di finanziamenti di  tipo  commerciale,  una  o  piu'
persone giuridiche, con almeno una di esse residente in Italia; 
  3) mutui interamente erogati, anche  non  in  unica  soluzione,  ed
interamente svincolati alla  data  del  31  dicembre  2012  (inclusa)
ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote  di  un  precedente
finanziamento, per i quali non sussista alcun obbligo o  possibilita'
di effettuare ulteriori erogazioni; 
  4)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili   localizzati   sul
territorio della Repubblica Italiana rispetto ai quali il periodo  di
consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso  alla
Data di Valutazione o prima della stessa; 
  5) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata, fosse  anche
solo di interesse; 
  6) mutui che siano retti dal diritto italiano; 
  7) mutui denominati in euro (ovvero erogati  in  valuta  diversa  e
successivamente ridenominati in euro); 
  8) mutui la cui ultima rata scade successivamente  al  31  dicembre
2014; 
  9) mutui originariamente stipulati da: 
  (i) UniCredit Banca S.p.A. (C.F. 12931320159) nel periodo  compreso
tra il 1 luglio 2002 (incluso)  ed  il  31  ottobre  2008  (incluso);
ovvero 
  (ii) UniCredit Banca S.p.A. (C.F. 02843911203) nel periodo compreso
tra il 1 novembre 2008 (incluso) ed il  31  ottobre  2010  (incluso);
ovvero 
  (iii) UniCredit Banca di Roma S.p.A. (C.F. 06978161005) nel periodo
compreso tra il 15 Agosto  2008  (incluso)  ed  il  31  ottobre  2008
(incluso); ovvero 
  (iv) UniCredit Banca di Roma S.p.A. (C.F. 09976231002) nel  periodo
compreso tra il 1 novembre 2008  (incluso)  ed  il  31  ottobre  2010
(incluso); ovvero 
  (v) Banco di Sicilia S.p.A. (C.F. 05102070827) nel periodo compreso
tra il 6 ottobre 2008 (incluso) ed  il  31  ottobre  2008  (incluso);
ovvero 
  (vi)  Banco  di  Sicilia  S.p.A.  (C.F.  05716390827)  nel  periodo
compreso tra il 1 novembre 2008  (incluso)  ed  il  31  ottobre  2010
(incluso); ovvero 
  (vii) Bipop Carire S.p.A. (C.F. 03336830967) nel  periodo  compreso
tra l'11 maggio 2008 (incluso)  ed  il  31  ottobre  2008  (incluso);
ovvero 
  (viii) Unicredit Private  Banking  S.p.A.  (C.F.  03656120965)  nel
periodo compreso tra il 1 settembre 2005 (incluso) al 31 ottobre 2010
(incluso); ovvero 
  (ix) Adalya  Banca  Immobiliare  (C.F.  13263030150.)  nel  periodo
compreso tra il 1 luglio  2002  2002  (incluso)  al  30  giugno  2003
(incluso); ovvero 
  (x) UniCredit Banca per  la  Casa  S.p.A.  (C.F.  13263030150)  nel
periodo compreso tra il 1 luglio 2003 (incluso)  ed  il  31  dicembre
2008 (incluso); ovvero 
  (xi) UniCredit Consumer Financing Bank  S.p.A.  (C.F.  05140920017)
nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 (incluso) ed il  31  marzo
2009 (incluso); ovvero 
  (xii) UniCredit Family Financing Bank S.p.A. (C.F. 05140920017) nel
periodo compreso tra il 1 aprile 2009 (incluso) ed il 31 ottobre 2010
(incluso), ovvero 
  (xiii) UniCredit S.p.A. (C.F. 00348170101) nel periodo compreso tra
il 1 novembre 2010 (incluso) ed il 31 dicembre 2012 (incluso); 
  10) mutui garantiti da ipoteca su immobili  aventi  caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili  che  alla  Data  di
Stipulazione del  relativo  mutuo  ricadevano  in  almeno  una  delle
seguenti categorie catastali: 
  (i) A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ovvero A11; ovvero 
  (ii) in qualunque momento tra la Data di Stipulazione e la Data  di
Valutazione sono stati  accatastati  in  almeno  una  delle  predette
categorie catastali; 
  11) mutui garantiti da ipoteca volontaria di primo grado legale; 
  12) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in  piu'  quote
secondo  uno  dei  seguenti  metodi  di  ammortamento,   cosi'   come
rilevabile alla Data di  Stipulazione  o,  se  esistente,  alla  data
dell'ultimo accordo relativo al medesimo metodo di ammortamento: 
  (i) metodo di ammortamento con rate costanti (c.d. "alla francese")
ai sensi del quale tutte le rate comprensive di capitale ed interesse
hanno uguale importo iniziale; ovvero 
  (ii) metodo di  ammortamento  con  quote  capitali  costanti  (c.d.
"all'italiana") ai sensi del quale tutte le quote capitali previste a
rimborso del prestito hanno uguale importo iniziale; 
  13) mutui i quali: 
  i) risultavano avere alla Data di Valutazione  (inclusa)  tutte  le
rate scadute e pagate; ovvero 
  ii) risultavano avere alla Data di Valutazione (inclusa) al massimo
una rata scaduta e non pagata che  alla  data  del  6  novembre  2013
(inclusa) risulta essere stata pagata. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, pur presentando alla  Data  di  Valutazione  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla Data di  Valutazione  (salvo
ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  14) mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
  15) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
  16) mutui classificati alla Data di Stipulazione come mutui  agrari
ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385; 
  17) mutui che siano stati stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che preveda  contributi
o agevolazioni in conto  capitale  e/o  interessi  (cosiddetti  mutui
agevolati e convenzionati); 
  18)  mutui  erogati  in  tutto  o  in  parte  con  fondi  di  terzi
(intendendosi per terzi anche eventuali enti agevolanti); 
  19)  mutui  che,   pur   in   bonis,   siano   stati   oggetto   di
ristrutturazione successivamente alla relativa Data di Stipulazione; 
  20) mutui che siano stati concessi a persone fisiche che alla  data
del 31 ottobre 2013 (inclusa) erano dipendenti di UniCredit S.p.A.  o
di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario  UniCredit  con  sede
legale in Italia, ovvero in caso di  cointestazioni  almeno  uno  dei
mutuatari alla data del 31 ottobre 2013 (inclusa) era  dipendente  di
UniCredit S.p.A. o di qualsiasi altra societa'  del  Gruppo  Bancario
UniCredit con sede legale in Italia; 
  21) mutui che siano stato oggetto di  accollo  dalla  data  del  31
dicembre 2012 (esclusa) alla data  del  11  novembre  2013  (inclusa)
ovvero per i quali  la  richiesta  di  accollo  avvenuta  tra  il  31
dicembre 2012 (escluso) e il  11  novembre  2013  (incluso)  non  sia
ancora stata accettata alla Data di Valutazione; 
  22) mutui il cui numero di rate potrebbe variare nel tempo; 
  23) mutui che prevedono, ai sensi di accordi  contrattuali  vigenti
alla Data di Stipulazione, la possibilita' di ottenere  riduzioni  di
rata qualora il debitore corrisponda regolarmente tutte le  rate  del
mutuo, ovvero  senza  ritardi  nel  pagamento  di  una  singola  rata
superiori alla data di scadenza della rata immediatamente  successiva
(premium); 
  24) mutui inizialmente a tasso variabile e per i quali sia previsto
un limite massimo al tasso di interesse di volta in volta applicabile
indipendentemente dall'indice di riferimento,  ai  sensi  di  accordi
contrattuali vigenti alla Data di Stipulazione ma con  applicabilita'
a partire da una data successiva alla Data di Stipulazione (ABS); 
  25) mutui che maturano o hanno maturato alla Data  di  Stipulazione
un tasso di interesse risultante da una  combinazione  tra  un  tasso
fisso ed un indice variabile (Cocktail); 
  26) mutui opzionali di durata superiore a 30 anni e  che  prevedono
un periodo di pre-ammortamento post saldo superiore  a  48  mesi.  Ai
fini del presente punto, per  "mutui  opzionali"  si  intendono  quei
mutui che attribuiscono al  mutuatario  l'opzione  di  modificare  le
modalita' di calcolo degli interessi, anche  piu'  volte  durante  la
durata residua del mutuo, da una modalita'  da  tasso  fisso  ad  una
modalita' a tasso  variabile  parametrato  all'Euribor,  o  viceversa
(Easy40); 
  27) mutui che prevedono la possibilita' di suddividere  cui  debito
residuo, a fronte di un complessivo importo  erogato,  alla  relativa
Data  di  Stipulazione,  in  quote  e  le   cui   quote   prevedevano
l'applicazione di specifici tassi di interessi per ciascuna di  esse.
Il  presente  criterio   si   intendera'   soddisfatto   laddove   la
suddivisione in quote del relativo  mutuo  non  sia  stata  mantenuta
ovvero sia stata revocata  dopo  la  relativa  data  di  stipulazione
(Fasce); 
  28) mutui per i quali sia previsto un  limite  massimo  all'importo
della rata definito contrattualmente (Salvarata); 
  29) mutui per i quali il  relativo  debitore  abbia  effettuato  un
rimborso parziale anticipato attraverso  un  pagamento  avvenuto  con
modalita' diverse dal pagamento effettuato  tramite  disposizione  di
pagamento ordinata su conto corrente aperto  presso  una  filiale  di
UniCredit S.p.A. e la cui data valuta della  distinta  contabile  sia
compresa nel periodo tra  il  10  ottobre  2013  (incluso)  ed  il  8
novembre 2013 (incluso); 
  30) mutui in relazione ai quali il debito residuo,  intendendo  per
tale la quota di capitale a scadere, e', alla  Data  di  Valutazione,
inferiore ad Euro 20.000 (Euro ventimila/00); 
  31)  mutui  in  relazione  ai  quali  il  relativo  debitore  abbia
beneficiato della sospensione parziale o totale del pagamento di  una
o piu' rate o della riduzione dell'importo effettivamente  pagato  di
una o piu' rate rispetto a quanto contrattualmente previsto in virtu'
di  provvedimenti  legislativi  e/o  governativi  o  a   seguito   di
specifiche iniziative governative e/o commerciali  della  Banca  (ivi
incluse quelle concluse a livello di  associazioni  di  categoria,  a
titolo esemplificativo quella denominata "piano  Famiglie  ABI"),  ad
eccezione dei mutui in relazione ai quali abbiano trovato in concreto
applicazione i benefici di  cui  all'art.  2  del  decreto  legge  29
novembre 2008, n.185, convertito in legge il 28 gennaio 2009, n.2. e,
conseguentemente, vi sia stata durante il 2009 l'effettiva  riduzione
dell'importo di una o piu' rate rispetto  a  quello  contrattualmente
previsto; 
  32) mutui che siano stati garantiti da enti pubblici. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per: 
  "Data di  Stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria  di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli    o    ristrutturazioni    o    frazionamenti    intervenuti
successivamente a tale data; 
  "Data di Valutazione" deve intendersi l'inizio del 1 novembre  2013
(incluso); 
  "Euribor" deve intendersi l'euribor (Euro Inter Bank Offered  Rate)
ad 1 mese, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 2  mesi,  e/o
euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 3 mesi,  e/o  euribor  (Euro
Inter Bank Offered Rate) a  6  mesi  e/o  Euribor  (Euro  Inter  Bank
Offered Rate) a 1 anno e/o ad una combinazione di essi, a seconda del
caso. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti  a  UniCredit  S.p.A.,  senza   ulteriori   formalita'   o
annotazioni, ai sensi del combinato  disposto  dell'articolo  58  del
T.U. Bancario, tutti gli altri  diritti  derivanti  a  UniCredit  OBG
S.r.l. dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato  contratto  di
cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli
accessori e, piu' in  generale,  ogni  diritto,  azione,  facolta'  o
prerogativa,  anche  di  natura  processuale,  inerente  ai  suddetti
crediti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta  in  relazione  ai
crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era a loro  consentito  per  contratto  o  in  forza  di  legge
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in
senso diverso che  potranno  essere  comunicate  a  tempo  debito  ai
debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  alla
filiale o agenzia di  UniCredit  S.p.A.  presso  la  quale  risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del relativo contratto  di  mutuo,
nelle  ore  di  apertura  di  sportello  di  ogni  giorno  lavorativo
bancario. 
  Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  UniCredit S.p.A., a  seguito  della  retrocessione,  e'  ridivenuto
esclusivo titolare dei crediti riacquistati e, di conseguenza,  unico
"Titolare"  del  trattamento  dei  dati   personali   -   anagrafici,
patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle  evidenze
informatiche connessi ai crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"), ai  sensi  e  per  gli
effetti delle disposizioni del decreto  legislativo  n.  196  del  30
giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali  (la  "Legge
Privacy"). 
  Cio' premesso, UniCredit S.p.A. informa, in particolare, che i Dati
Personali continueranno a essere trattati con le stesse  modalita'  e
per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono  stati  raccolti
in sede di  instaurazione  dei  rapporti,  cosi'  come  a  suo  tempo
illustrate nelle informative gia' fornite. UniCredit S.p.A.  informa,
altresi', che l'informativa  completa  sara'  reinviata  ai  debitori
ceduti ed  ai  rispettivi  garanti  alla  prima  occasione  utile.Gli
interessati hanno il diritto di accedere in ogni  momento  ai  propri
Dati Personali nonche' a richiedere qualsiasi  informazione  relativa
al trattamento, ai propri diritti,  ai  soggetti  coinvolti  ed  alle
connesse modalita' tecniche, rivolgendosi a UniCredit S.p.A.  presso:
UniCredit S.p.A.- Customer  Satisfaction  &  Claims  Italy,  Via  del
Lavoro n. 42 -  40127  Bologna/  Tel.:  +39  051.6407285  -Fax.:  +39
051.6407229 / indirizzo e-mail: Privacyart7@unicredit.eu. 
  Milano, 18 novembre 2013 

            Per UniCredit S.p.A. - Firmatari autorizzati 
                          Luciano Chiarelli 
                           Stefano Ruggeri 

 
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