Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il "T.U. Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. UniCredit S.p.A. comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti, "individuabili in blocco" ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario, concluso in data 15 novembre 2013 e con data efficacia in pari data, ha acquistato pro soluto da UniCredit OBG S.r.l., una societa' a responsabilita' limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), con sede legale in Piazzetta Monte, 1, 37121 Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Verona n. 04064320239, iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U. Bancario al n. 42011, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione (inclusa), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo fondiario o ipotecario che alla data del 15 novembre 2013 risultavano nella titolarita' di UniCredit OBG S.r.l., e che alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1) mutui in relazione ai quali il rapporto tra il debito residuo in linea capitale del mutuo alla Data di Valutazione ed il valore dell'immobile sul quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un precedente finanziamento in quote, e': (i) pari o inferiore all'80% qualora si trattasse di finanziamenti garantiti da immobili di tipo residenziale; ovvero (ii) pari o inferiore al 60% qualora si trattasse di finanziamenti garantiti da immobili di tipo commerciale; 2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i) nel caso di finanziamenti di tipo residenziale, una o piu' persone fisiche, con almeno una di esse residente in Italia; ovvero (ii) nel caso di finanziamenti di tipo commerciale, una o piu' persone giuridiche, con almeno una di esse residente in Italia; 3) mutui interamente erogati, anche non in unica soluzione, ed interamente svincolati alla data del 31 dicembre 2012 (inclusa) ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento, per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 4) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso alla Data di Valutazione o prima della stessa; 5) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata, fosse anche solo di interesse; 6) mutui che siano retti dal diritto italiano; 7) mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta diversa e successivamente ridenominati in euro); 8) mutui la cui ultima rata scade successivamente al 31 dicembre 2014; 9) mutui originariamente stipulati da: (i) UniCredit Banca S.p.A. (C.F. 12931320159) nel periodo compreso tra il 1 luglio 2002 (incluso) ed il 31 ottobre 2008 (incluso); ovvero (ii) UniCredit Banca S.p.A. (C.F. 02843911203) nel periodo compreso tra il 1 novembre 2008 (incluso) ed il 31 ottobre 2010 (incluso); ovvero (iii) UniCredit Banca di Roma S.p.A. (C.F. 06978161005) nel periodo compreso tra il 15 Agosto 2008 (incluso) ed il 31 ottobre 2008 (incluso); ovvero (iv) UniCredit Banca di Roma S.p.A. (C.F. 09976231002) nel periodo compreso tra il 1 novembre 2008 (incluso) ed il 31 ottobre 2010 (incluso); ovvero (v) Banco di Sicilia S.p.A. (C.F. 05102070827) nel periodo compreso tra il 6 ottobre 2008 (incluso) ed il 31 ottobre 2008 (incluso); ovvero (vi) Banco di Sicilia S.p.A. (C.F. 05716390827) nel periodo compreso tra il 1 novembre 2008 (incluso) ed il 31 ottobre 2010 (incluso); ovvero (vii) Bipop Carire S.p.A. (C.F. 03336830967) nel periodo compreso tra l'11 maggio 2008 (incluso) ed il 31 ottobre 2008 (incluso); ovvero (viii) Unicredit Private Banking S.p.A. (C.F. 03656120965) nel periodo compreso tra il 1 settembre 2005 (incluso) al 31 ottobre 2010 (incluso); ovvero (ix) Adalya Banca Immobiliare (C.F. 13263030150.) nel periodo compreso tra il 1 luglio 2002 2002 (incluso) al 30 giugno 2003 (incluso); ovvero (x) UniCredit Banca per la Casa S.p.A. (C.F. 13263030150) nel periodo compreso tra il 1 luglio 2003 (incluso) ed il 31 dicembre 2008 (incluso); ovvero (xi) UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A. (C.F. 05140920017) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 (incluso) ed il 31 marzo 2009 (incluso); ovvero (xii) UniCredit Family Financing Bank S.p.A. (C.F. 05140920017) nel periodo compreso tra il 1 aprile 2009 (incluso) ed il 31 ottobre 2010 (incluso), ovvero (xiii) UniCredit S.p.A. (C.F. 00348170101) nel periodo compreso tra il 1 novembre 2010 (incluso) ed il 31 dicembre 2012 (incluso); 10) mutui garantiti da ipoteca su immobili aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi gli immobili che alla Data di Stipulazione del relativo mutuo ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: (i) A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ovvero A11; ovvero (ii) in qualunque momento tra la Data di Stipulazione e la Data di Valutazione sono stati accatastati in almeno una delle predette categorie catastali; 11) mutui garantiti da ipoteca volontaria di primo grado legale; 12) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote secondo uno dei seguenti metodi di ammortamento, cosi' come rilevabile alla Data di Stipulazione o, se esistente, alla data dell'ultimo accordo relativo al medesimo metodo di ammortamento: (i) metodo di ammortamento con rate costanti (c.d. "alla francese") ai sensi del quale tutte le rate comprensive di capitale ed interesse hanno uguale importo iniziale; ovvero (ii) metodo di ammortamento con quote capitali costanti (c.d. "all'italiana") ai sensi del quale tutte le quote capitali previste a rimborso del prestito hanno uguale importo iniziale; 13) mutui i quali: i) risultavano avere alla Data di Valutazione (inclusa) tutte le rate scadute e pagate; ovvero ii) risultavano avere alla Data di Valutazione (inclusa) al massimo una rata scaduta e non pagata che alla data del 6 novembre 2013 (inclusa) risulta essere stata pagata. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur presentando alla Data di Valutazione le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 14) mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 15) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 16) mutui classificati alla Data di Stipulazione come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385; 17) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); 18) mutui erogati in tutto o in parte con fondi di terzi (intendendosi per terzi anche eventuali enti agevolanti); 19) mutui che, pur in bonis, siano stati oggetto di ristrutturazione successivamente alla relativa Data di Stipulazione; 20) mutui che siano stati concessi a persone fisiche che alla data del 31 ottobre 2013 (inclusa) erano dipendenti di UniCredit S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario UniCredit con sede legale in Italia, ovvero in caso di cointestazioni almeno uno dei mutuatari alla data del 31 ottobre 2013 (inclusa) era dipendente di UniCredit S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario UniCredit con sede legale in Italia; 21) mutui che siano stato oggetto di accollo dalla data del 31 dicembre 2012 (esclusa) alla data del 11 novembre 2013 (inclusa) ovvero per i quali la richiesta di accollo avvenuta tra il 31 dicembre 2012 (escluso) e il 11 novembre 2013 (incluso) non sia ancora stata accettata alla Data di Valutazione; 22) mutui il cui numero di rate potrebbe variare nel tempo; 23) mutui che prevedono, ai sensi di accordi contrattuali vigenti alla Data di Stipulazione, la possibilita' di ottenere riduzioni di rata qualora il debitore corrisponda regolarmente tutte le rate del mutuo, ovvero senza ritardi nel pagamento di una singola rata superiori alla data di scadenza della rata immediatamente successiva (premium); 24) mutui inizialmente a tasso variabile e per i quali sia previsto un limite massimo al tasso di interesse di volta in volta applicabile indipendentemente dall'indice di riferimento, ai sensi di accordi contrattuali vigenti alla Data di Stipulazione ma con applicabilita' a partire da una data successiva alla Data di Stipulazione (ABS); 25) mutui che maturano o hanno maturato alla Data di Stipulazione un tasso di interesse risultante da una combinazione tra un tasso fisso ed un indice variabile (Cocktail); 26) mutui opzionali di durata superiore a 30 anni e che prevedono un periodo di pre-ammortamento post saldo superiore a 48 mesi. Ai fini del presente punto, per "mutui opzionali" si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare le modalita' di calcolo degli interessi, anche piu' volte durante la durata residua del mutuo, da una modalita' da tasso fisso ad una modalita' a tasso variabile parametrato all'Euribor, o viceversa (Easy40); 27) mutui che prevedono la possibilita' di suddividere cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo erogato, alla relativa Data di Stipulazione, in quote e le cui quote prevedevano l'applicazione di specifici tassi di interessi per ciascuna di esse. Il presente criterio si intendera' soddisfatto laddove la suddivisione in quote del relativo mutuo non sia stata mantenuta ovvero sia stata revocata dopo la relativa data di stipulazione (Fasce); 28) mutui per i quali sia previsto un limite massimo all'importo della rata definito contrattualmente (Salvarata); 29) mutui per i quali il relativo debitore abbia effettuato un rimborso parziale anticipato attraverso un pagamento avvenuto con modalita' diverse dal pagamento effettuato tramite disposizione di pagamento ordinata su conto corrente aperto presso una filiale di UniCredit S.p.A. e la cui data valuta della distinta contabile sia compresa nel periodo tra il 10 ottobre 2013 (incluso) ed il 8 novembre 2013 (incluso); 30) mutui in relazione ai quali il debito residuo, intendendo per tale la quota di capitale a scadere, e', alla Data di Valutazione, inferiore ad Euro 20.000 (Euro ventimila/00); 31) mutui in relazione ai quali il relativo debitore abbia beneficiato della sospensione parziale o totale del pagamento di una o piu' rate o della riduzione dell'importo effettivamente pagato di una o piu' rate rispetto a quanto contrattualmente previsto in virtu' di provvedimenti legislativi e/o governativi o a seguito di specifiche iniziative governative e/o commerciali della Banca (ivi incluse quelle concluse a livello di associazioni di categoria, a titolo esemplificativo quella denominata "piano Famiglie ABI"), ad eccezione dei mutui in relazione ai quali abbiano trovato in concreto applicazione i benefici di cui all'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge il 28 gennaio 2009, n.2. e, conseguentemente, vi sia stata durante il 2009 l'effettiva riduzione dell'importo di una o piu' rate rispetto a quello contrattualmente previsto; 32) mutui che siano stati garantiti da enti pubblici. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per: "Data di Stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli o ristrutturazioni o frazionamenti intervenuti successivamente a tale data; "Data di Valutazione" deve intendersi l'inizio del 1 novembre 2013 (incluso); "Euribor" deve intendersi l'euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) ad 1 mese, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 2 mesi, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 3 mesi, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 6 mesi e/o Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 1 anno e/o ad una combinazione di essi, a seconda del caso. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a UniCredit S.p.A., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a UniCredit OBG S.r.l. dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla filiale o agenzia di UniCredit S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del relativo contratto di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali UniCredit S.p.A., a seguito della retrocessione, e' ridivenuto esclusivo titolare dei crediti riacquistati e, di conseguenza, unico "Titolare" del trattamento dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali (la "Legge Privacy"). Cio' premesso, UniCredit S.p.A. informa, in particolare, che i Dati Personali continueranno a essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi' come a suo tempo illustrate nelle informative gia' fornite. UniCredit S.p.A. informa, altresi', che l'informativa completa sara' reinviata ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti alla prima occasione utile.Gli interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali nonche' a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti ed alle connesse modalita' tecniche, rivolgendosi a UniCredit S.p.A. presso: UniCredit S.p.A.- Customer Satisfaction & Claims Italy, Via del Lavoro n. 42 - 40127 Bologna/ Tel.: +39 051.6407285 -Fax.: +39 051.6407229 / indirizzo e-mail: Privacyart7@unicredit.eu. Milano, 18 novembre 2013 Per UniCredit S.p.A. - Firmatari autorizzati Luciano Chiarelli Stefano Ruggeri T13AAB14137