PREFETTURA DI CAMPOBASSO

(GU Parte Seconda n.139 del 26-11-2013)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Campobasso, 
  Vista la lettera n. 1028488/13 dell'8 novembre 2013, con  la  quale
la Direzione della Banca d'Italia,  Filiale  di  Campobasso,  segnala
che, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente  per
sciopero, nella  giornata  del  31  ottobre  2013  non  hanno  potuto
funzionare regolarmente le  Filiali  dei  sottoindicati  Istituti  di
Credito: 
    1. Bancatercas S.p.a.: 
  Campomarino: via Favorita n. 45 ang. via IV Novembre, 
  Nuova Cliternia graz. del Comune di Campomarino) via S. Martino  n.
156, 
  Termoli: via Dante 3 ang. corso Nazionale. 
    2. Banco Popolare Soc. Coop. 
  Bojano Corso Amatuzio n. 112/114, 
  Campobasso, via Crispi n. 1, 
  Larino: piazza del Popolo nn. 18/19, 
  Petacciato, via Napoli nn. 7/9, 
  Riccia, via Garibaldi n. 12, 
  Termoli, via Mario Milano n. 26. 
    3. Banca Sella S.p.a. 
      Campobasso via IV Novembre n. 135. 
    4. Banca Popolare di Ancona S.p.a. 
  Bojano, corso Amatuzio n. 86, 
  Campobasso, via Vittorio Veneto n. 86, 
  Termoli, via Abruzzi. 
    5. Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. coop.: 
  Montenero di Bisaccia, via Massangioli nn. 11-13, 
  Campobasso, viale Principe di Piemonte n. 8 e via IV  Novembre  nn.
157/161, 
  Termoli: viale F.lli Brigida n. 137/B-B, 
  Larino: viale Giulio Cesare n. 35, 
  Bojano: corso Francesco Amatuzio n. 59. 
  Considerato che con la richiamata nota, la  stessa  Banca  d'Italia
chiede che si autorizzi, ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto
legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948, la proroga dei termini legali e
convenzionali  scaduti  nel  suddetto  giorno  e  nei  cinque  giorni
successivi; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, 
 
                              Decreta: 
 
  il mancato funzionamento nel giorno 31 ottobre 2013, delle  Filiali
degli Istituti di Credito e per i motivi  in  premessa  indicati,  e'
riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, come causato da evento eccezionale  e  la  sua
durata resta limitata solo al suddetto giorno. 
  I termini legali e convenzionali  scaduti  nel  giorno  31  ottobre
2013, nonche' nei cinque giorni successivi sono, pertanto,  prorogati
di quindici giorni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  ai
sensi dell'art. 31 legge 24 novembre 2000 n. 340. 
    Campobasso, 12 novembre 2013 

                             Il prefetto 
                              Di Menna 

 
TC13ABP14279 (Gratuito)
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