BP COVERED BOND S.R.L.

iscritta all'albo di cui all'art. 106 del T.U. Bancario al n. 41146
ed appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo
dei Gruppi Bancari ai sensi dell'art. 64 del T.U. Bancario al n.
5034.4 e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Banco
Popolare Soc. Coop

Sede sociale: Foro Buonaparte, 70, 20121, Milano
Registro delle imprese: Milano n. 06226220967
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06226220967

(GU Parte Seconda n.140 del 28-11-2013)

 
Avviso di cessione di crediti pro  soluto  (ai  sensi  del  combinato
disposto degli artt. 4 e 7-bis della legge del 30 aprile 1999, n. 130
(la "Legge 130"), dell'art. 58 del D.Lgs. del 1  settembre  1993,  n.
385 (il "T.U. Bancario") e dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003
 n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei dati Personali")). 
 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II  n.  7  del  17  gennaio
2012, BP COVERED  BOND  S.r.l.  ("BP  Covered  Bond")  comunica  che,
nell'ambito di un'operazione di emissione  di  obbligazioni  bancarie
garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, ai sensi
di un contratto "quadro" di  cessione  di  crediti  individuabili  in
blocco, come successivamente modificato, ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis  della  Legge  130  e
dell'articolo 58 del T.U. Bancario concluso in data 13  gennaio  2012
indicato nel summenzionato avviso  di  cessione,  ha  acquistato  pro
soluto in data 22 novembre 2013 da  CREDITO  BERGAMASCO  S.p.A.,  una
banca costituita ed operante con la forma giuridica di  societa'  per
azioni, con sede legale in  Largo  Porta  Nuova,  2,  24122  Bergamo,
Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso  il
Registro delle Imprese di Bergamo n. 00218400166 ed iscritta all'Albo
delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi  dell'art.  13  del
T.U. Bancario al n. 3336.5, societa' appartenente al Gruppo  Bancario
Banco  Popolare  iscritto  all'Albo  dei  Gruppi  Bancari  ai   sensi
dell'art. 64 del T.U. Bancario e soggetta all'attivita' di  direzione
e coordinamento di Banco Popolare Soc. Coop.  tutti  i  crediti  (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far  tempo
dal 18 novembre 2013 alle  ore  00.01  (incluso),  accessori,  spese,
danni, indennizzi e quant'altro) , derivanti da  mutui  fondiari  e/o
ipotecari residenziali e mutui  fondiari  e/o  ipotecari  commerciali
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere (a)
e (b), rispettivamente, del  Decreto  del  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006  (il  "Decreto  MEF")  che,
alla data del 22 novembre 2013,  risultavano  nella  titolarita'  del
Credito Bergamasco S.p.A.  e  che,  alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche  (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 
  1. mutui erogati da Credito Bergamasco  S.p.A.  ovvero  erogati  da
altre banche e successivamente confluiti in Credito Bergamasco S.p.A.
a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i  d'azienda  o
cessione di ramo/i d'azienda; 
  2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo e/o frazionamento) siano: 
  a. una o piu' persone fisiche residenti in Italia, ovvero 
  b. una o piu' persone giuridiche aventi sede sociale in Italia; 
  3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  4. mutui denominati in euro; 
  5. mutui con decorrenza della prima rata antecedente alla data  del
18 novembre 2013; 
  6. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 18 novembre 2013  e
(ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio  8  (A)  che
segue, determinato in prossimita'  della  stipulazione  del  medesimo
mutuo, e' pari o inferiore all'80%; ovvero 
  (B) mutui in relazione ai quali  il  rapporto  tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 18 novembre 2013  e
(ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio  8  (B)  che
segue, determinato in prossimita'  della  stipulazione  del  medesimo
mutuo, e' pari o inferiore all'60%. 
  Ai fini dei paragrafi (A) e (B) del presente criterio, per  "valore
di stima dell'immobile" si intende  il  valore  di  stima  utilizzato
dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al
fine di  valutare  la  conformita'  del  proprio  mutuo  al  presente
criterio, ciascun mutuatario potra', laddove  non  disponga  gia'  di
tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile
rivolgendosi alla filiale presso la  quale  risultano  domiciliati  i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  7. mutui che siano retti dal diritto italiano; 
  8. (A) mutui garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali,  per  tali  intendendosi  i  rapporti   prevalentemente
garantiti da immobili che, alla data  di  stipulazione  del  relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti  categorie  catastali:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; ovvero 
  (B)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati   sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
commerciali,  per  tali  intendendosi  i   rapporti   prevalentemente
garantiti da immobili che, alla data  di  stipulazione  del  relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti  categorie  catastali:
A-10, B-1, B-2, B-4, B-5, B-7, B-8, C-1, C-2,  C-3,  C-4,  C-5,  C-6,
C-7, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10,  D-11,  D-12,
E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-9, F-3, F-4, F-10; 
  9. mutui che presentino un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (a) mutui a tasso fisso il cui tasso d'interesse non sia  inferiore
all'uno per cento su base annua e non sia superiore al  nove  virgola
due per cento su base annua. Per "mutui a tasso fisso"  si  intendono
quei mutui il cui  tasso  di  interesse  applicato,  contrattualmente
stabilito, non preveda variazioni per tutta  la  durata  residua  del
finanziamento; 
  (b) mutui a tasso variabile.  Per  "mutui  a  tasso  variabile"  si
intendono quei mutui  il  cui  tasso  di  interesse  sia  parametrato
all'euribor ovvero al parametro Prime Rate ABI  ovvero  al  parametro
BCE; 
  (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti"  si  intendono  quei
mutui  che  prevedono  un  passaggio  obbligatorio   contrattualmente
stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a  tasso  fisso
ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile; 
  (d) mutui c.d. "modulari. Per mutui c.d.  "modulari"  si  intendono
quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione  di  modificare,
anche piu' volte durante la  durata  residua  del  finanziamento,  la
modalita' di calcolo degli interessi (A) da  una  modalita'  a  tasso
variabile ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra  (i)
il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di
esercizio da parte del mutuatario della facolta'  di  modifica  della
modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di  applicazione
della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso  scelto  dal
medesimo   mutuatario   (ii)    la    maggiorazione    (o    spread),
contrattualmente  stabilita,  sopra  l'indice  di  riferimento   come
determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede; 
  10. mutui: 
  (i) ipotecari la cui data di stipulazione sia  compresa  tra  il  2
dicembre 2002 (incluso) ed il 17 maggio 2013 (incluso); o 
  (ii) stipulati ai sensi della normativa sul  credito  fondiario  di
cui all'articolo 38 e seguenti del decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385 la cui data di  stipulazione  sia  compresa  tra  il  26
giugno 2000 (incluso) ed il 30 settembre 2013 (incluso); 
  11. mutui le cui rate  scadute  alla  data  del  18  novembre  2013
risultino interamente pagate; 
  12. mutui il cui pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
trimestrale, semestrale o annuale; 
  13. mutui il cui debito residuo in linea capitale  sia  maggiore  o
uguale ad Euro 5.000,00; 
  14. mutui garantiti da ipoteca su immobili. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che alla data del 18 novembre 2013 pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  15. mutui che hanno una o piu' rate insolute (per tale intendendosi
una rata che sia scaduta e non pagata interamente) alla data  del  18
novembre 2013; 
  16. mutui che siano stati stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati); 
  17. mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
  18. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
  19. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora  scadute  alla
data del 18 novembre 2013, che siano state, alla data del 18 novembre
2013, pagate anticipatamente in tutto o in parte; 
  20.  mutui  convenzionati  per  tali  intendendosi  mutui  le   cui
condizioni  economiche  sono  regolate  ai   sensi   di   convenzioni
sottoscritte da Credito Bergamasco S.p.A. con soggetti terzi. Al fine
di valutare la conformita' del proprio mutuo  al  presente  criterio,
ciascun  mutuatario  potra',  laddove  non  disponga  gia'  di   tale
informazione, conoscere se il proprio mutuo ha condizioni  economiche
regolate ai sensi  di  tali  convenzioni  rivolgendosi  alla  filiale
presso la quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del
medesimo mutuo; 
  21. mutui che non rispettino i requisiti previsti  dalla  Circolare
n. 263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006: Titolo  II  Cap.  1
Parte Prima Sez. IV. Al fine di valutare la conformita'  del  proprio
mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario  potra',  laddove  non
disponga gia' di tale informazione, conoscere  se  il  proprio  mutuo
rispetti o meno tali requisiti rivolgendosi alla  filiale  presso  la
quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo 
  22. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo
erogato, e' suddiviso in quote e le cui quote  sono  disciplinate  da
condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse; 
  23. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini  per  la
revocatoria della  costituzione  delle  relative  ipoteche  ai  sensi
dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  24. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la sospensione
del pagamento delle rate ai sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la  sospensione  del
pagamento delle rate e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione  sia
in corso alla data del 18 novembre 2013; 
  25. mutui che alla Data di Valutazione rispondono  ai  criteri  sin
qui esposti in relazione ai quali sono state rilasciate o comunque si
sono formate in favore di Credito Bergamasco  S.p.A.  fideiussioni  o
altre garanzie cosiddette omnibus che assistono almeno un altro mutuo
(ipotecario o fondiario) o  altro  tipo  di  rapporto  giuridico  tra
Credito Bergamasco S.p.A. ed il relativo debitore e/o garante  ed  in
essere alla Data di Valutazione. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"data  di  stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero,  in  caso  di
frazionamento, la data del relativo frazionamento. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  di  cui  al  presente
avviso sono stati  altresi'  trasferiti  a  BP  Covered  Bond,  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai  sensi  del  combinato
disposto dell'art.  4  della  Legge  130  e  dell'art.  58  del  T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti che  assistono  e  garantiscono  il
pagamento dei menzionati crediti o altrimenti ad essi  inerenti,  ivi
inclusa qualsiasi  garanzia,  reale  o  personale,  trasferibile  per
effetto della cessione dei suddetti  crediti,  comprese  le  garanzie
derivanti da qualsiasi negozio con causa di  garanzia,  rilasciate  o
comunque formatesi in relazione ai menzionati crediti. 
  BP Covered Bond ha conferito incarico a Credito Bergamasco  S.p.A.,
ai sensi della Legge 130, affinche' in nome e per conto di BP Covered
Bond, in  qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute.  Per  effetto
di quanto precede, i debitori ceduti  (i  "Debitori  Ceduti")  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare ogni somma  dovuta  in  relazione  ai  crediti  oggetto  della
cessione di cui al presente avviso e diritti ceduti nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per  contratto
o in forza di  legge  anteriormente  alla  suddetta  cessione,  salvo
specifiche  indicazioni  in  senso  diverso   che   potranno   essere
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti. 
  I Debitori Ceduti, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione al Credito Bergamasco S.p.A. 
  Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei  Dati
Personali, BP Covered Bond informa  i  soggetti  interessati  che  la
cessione dei crediti di cui al presente avviso  gia'  di  titolarita'
del Credito Bergamasco S.p.A. e derivanti dai  contratti  sottostanti
di cui i Debitori Ceduti sono parte, ha comportato necessariamente la
comunicazione a BP Covered Bond dei  dati  personali  identificativi,
patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti (i  "Dati  Personali").
In virtu' della predetta comunicazione, BP Covered Bond e'  divenuta,
pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali,  e'  tenuta  a
fornire la presente informativa, ai sensi dell'art. 13  del  predetto
Codice in materia di Protezione dei dati Personali  ed  assolve  tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento
del Garante per la Protezione Dei Dati Personali del 18 gennaio 2007,
recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti. 
  BP Covered Bond informa  che  i  Dati  Personali  saranno  trattati
esclusivamente  nell'ambito  della  normale  attivita',  secondo   le
finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale  e,  in
particolare: 
  - per finalita' inerenti alla  realizzazione  di  un'operazione  di
emissione  da  parte  di  Banco  Popolare  Societa'  Cooperativa   di
obbligazioni bancarie garantite nella forma  di  programma  ai  sensi
dell'art. 7-bis della Legge 130; 
  - per l'adempimento ad obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e 
  - per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con  i  debitori/garanti  ceduti  (es.  amministrazione,
gestione contabile degli  incassi,  eventuale  recupero  dei  crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti  da  obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza dei Dati Personali. 
  I Dati Personali potranno essere comunicati da BP Covered Bond,  in
Italia e/o in paesi dell'Unione Europea,  ai  seguenti  soggetti  e/o
categorie di soggetti, per trattamenti  che  soddisfano  le  seguenti
finalita': 
  (i) ai  soggetti  incaricati  della  gestione,  riscossione  e  del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a  seguire  le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; 
  (ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l'espletamento dei relativi servizi; 
  (iii) ai fornitori di servizi, consulenti,  revisori  contabili  ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di BP Covered
Bond per la consulenza da essi prestata; 
  (iv) alle autorita' di vigilanza di BP Covered Bond e  del  Credito
Bergamasco S.p.A. e/o  alle  autorita'  fiscali  in  ottemperanza  ad
obblighi di legge; 
  (v) ai  soggetti  incaricati  di  effettuare  analisi  relative  al
portafoglio di crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso; 
  (vi) a societa' del Gruppo Banco Popolare; 
  (vii) a soggetti terzi ai quali i crediti oggetto  di  cessione  di
cui al presente avviso dovessero essere ulteriormente ceduti da parte
di BP Covered Bond. 
  Dei  Dati  Personali  potranno  venire  a  conoscenza   anche   gli
incaricati del trattamento di BP Covered Bond ed i  responsabili  del
trattamento di quest'ultima. 
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  Titolare del trattamento e' BP Covered Bond  S.r.l.,  con  sede  in
Milano, Foro Buonaparte, 70. 
  BP Covered Bond informa, altresi', che  i  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono  esercitare
i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di  Protezione  dei
Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto,  a  mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di ottenere  la
conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  Dati  Personali,   di
conoscere l'origine  degli  stessi,  le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare  i  diritti  di  cui  sopra  nonche'  di
ottenere ulteriori informazioni  rispetto  al  trattamento  dei  Dati
Personali, possono rivolgersi al preposto  pro-tempore  del  Servizio
Risorse e Servizi, presso Credito Bergamasco S.p.A., in  qualita'  di
responsabile del trattamento nominato da BP Covered Bond. 
  Lodi, 22 novembre 2013 

            BP Covered Bond S.r.l. - Amministratore unico 
                         Francesco Soresina 

 
T13AAB14666
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.