CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

(GU Parte Seconda n.140 del 28-11-2013)

 
Atto di notifica di integrazione  del  contraddittorio  ex  art.  331
                    c.p.c. per pubblici proclami 
 

  L'avv. Nicola Ricciuto del Foro di Napoli, in nome e nell'interesse
del Condominio di Napoli via C. Lahalle n.24 e  di  Ricciuto  Enrico,
elett.te dom.ti presso il suddetto difensore come da mandati in atti,
notificano che il Condominio di Napoli via C. Lahalle n.24 e Ricciuto
Enrico hanno proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.8625/05  chiedendo:  1)
che le appellate Guadagno Mariacristina, Guadagno  Antonella,  Sanzo'
Angiolina, GE.RI.CO. srl, accertata la natura comune del manufatto in
vetro e ferro presente nel cortile  condominiale  del  fabbricato  di
Napoli via C. Lahalle 24, fossero condannate alla rimozione  di  tale
manufatto con condanna al ripristino  del  cortile  condominiale;  2)
che,  inoltre,  venisse  accertata  la  nullita'  ed   illegittimita'
dell'integrazione del contraddittorio compiuta dalle appellate  in  I
grado nei confronti di tutti i condomini di Napoli via C. Lahalle  24
con conseguente  rigetto  delle  eccezioni  riconvenzionali  proposte
dalle  stesse  di  acquisto  di  servitu'  di  luce  e  di  aria  per
destinazione del padre di famiglia e  per  usucapione  a  carico  del
suddetto cortile condominiale; 3) che le appellate fossero condannate
al risarcimento di tutti i danni patiti dagli appellanti  in  seguito
alla illegittima perforazione del cortile  condominiale,  nonche'  in
conseguenza delle violazioni del dante causa delle  appellate  (Luigi
Guadagno)  nell'uso  e  godimento  della  cosa   comune   anche   per
l'alterazione di destinazione del cortile condominiale e l'assenza di
pulizia e manutenzione del manufatto e della  relativa  porzione  del
cortile; 4)  che  ex  art.949  c  c  fosse  accertata  la  proprieta'
condominiale piena ed esclusiva del suddetto cortile  del  fabbricato
di via C. Lahalle 24, nonche'  libera  da  ogni  diritto  o  servitu'
asserita   dalle   appellate   con   condanna   di   queste    ultime
all'eliminazione del manufatto in vetro e ferro ivi esistente ed alla
chiusura del cortile condominiale in corrispondenza di tale manufatto
con ripristino della situazione preesistente ed ordine di  cessazione
di ogni turbativa e/o molestia e di trascrizione  alla  Conservatoria
della sentenza  con  spese  a  carico  delle  appellate,  sempre  con
condanna di queste ultima al risarcimento di tutti i  danni  arrecati
agli appellati anche in conseguenza dell'assenza  di  manutenzione  e
pulizie del manufatto in vetro e ferro; 5) con vittoria  di  spese  e
competenze del doppio grado di giudizio con  attribuzione  ex  art.93
c.p.c.  al  difensore.  Le  appellate,  costituitesi   in   giudizio,
proponevano appello incidentale  tardivo  chiedendo  che  in  riforma
della sentenza del Tribunale  di  Napoli  n.  8625/05  gli  appellati
fossero condannati al pagamento  delle  spese  del  doppio  grado  di
giudizio;  proponevano  appello  incidentale   condizionato   tardivo
chiedendo la  declaratoria  di  nullita'  dell'atto  di  citazione  e
dell'atto   di   intervento   volontario,   nonche'    la    nullita'
dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio del  13/06/2001  e
la   carenza   di   legittimazione   ad   agire   dell'amministratore
condominiale con condanna degli  appellanti  alle  spese  del  doppio
grado di giudizio. All'udienza del 08/03/2013 la Corte di Appello  di
Napoli, II sezione civile (rel dr. Ricci) ordinava l'integrazione del
contraddittorio ex art. 331 c.p.c. rinviando all'uopo all'udienza del
07/02/2014. Pertanto, il Condominio  di  Napoli  via  C.  Lahalle  24
nonche' Enrico Ricciuto, a mezzo del loro difensore, citano  tutti  i
condomini del fabbricato di Napoli via  C.  Lahalle  24  a  comparire
innanzi alla Corte di Appello di Napoli, II sez. civ. (rel dr. Ricci)
rg. N. 4441/2006 il giorno 07 febbraio 2014 ore 09:30  con  invito  a
costituirsi nel termine di venti giorni prima  dell'udienza  indicata
ai  sensi  e  nelle  forme  dell'art.166  c.p.c.   ed   a   comparire
nell'udienza   indicata,   innanzi   alla   suddetta    Corte,    con
l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti  termini  implica
le decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c.. 
  Napoli 25 novembre 2013 

                        avv. Nicola Ricciuto 

 
T13ABA14564
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