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Errata corrige
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Atto di notifica di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. per pubblici proclami L'avv. Nicola Ricciuto del Foro di Napoli, in nome e nell'interesse del Condominio di Napoli via C. Lahalle n.24 e di Ricciuto Enrico, elett.te dom.ti presso il suddetto difensore come da mandati in atti, notificano che il Condominio di Napoli via C. Lahalle n.24 e Ricciuto Enrico hanno proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.8625/05 chiedendo: 1) che le appellate Guadagno Mariacristina, Guadagno Antonella, Sanzo' Angiolina, GE.RI.CO. srl, accertata la natura comune del manufatto in vetro e ferro presente nel cortile condominiale del fabbricato di Napoli via C. Lahalle 24, fossero condannate alla rimozione di tale manufatto con condanna al ripristino del cortile condominiale; 2) che, inoltre, venisse accertata la nullita' ed illegittimita' dell'integrazione del contraddittorio compiuta dalle appellate in I grado nei confronti di tutti i condomini di Napoli via C. Lahalle 24 con conseguente rigetto delle eccezioni riconvenzionali proposte dalle stesse di acquisto di servitu' di luce e di aria per destinazione del padre di famiglia e per usucapione a carico del suddetto cortile condominiale; 3) che le appellate fossero condannate al risarcimento di tutti i danni patiti dagli appellanti in seguito alla illegittima perforazione del cortile condominiale, nonche' in conseguenza delle violazioni del dante causa delle appellate (Luigi Guadagno) nell'uso e godimento della cosa comune anche per l'alterazione di destinazione del cortile condominiale e l'assenza di pulizia e manutenzione del manufatto e della relativa porzione del cortile; 4) che ex art.949 c c fosse accertata la proprieta' condominiale piena ed esclusiva del suddetto cortile del fabbricato di via C. Lahalle 24, nonche' libera da ogni diritto o servitu' asserita dalle appellate con condanna di queste ultime all'eliminazione del manufatto in vetro e ferro ivi esistente ed alla chiusura del cortile condominiale in corrispondenza di tale manufatto con ripristino della situazione preesistente ed ordine di cessazione di ogni turbativa e/o molestia e di trascrizione alla Conservatoria della sentenza con spese a carico delle appellate, sempre con condanna di queste ultima al risarcimento di tutti i danni arrecati agli appellati anche in conseguenza dell'assenza di manutenzione e pulizie del manufatto in vetro e ferro; 5) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione ex art.93 c.p.c. al difensore. Le appellate, costituitesi in giudizio, proponevano appello incidentale tardivo chiedendo che in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8625/05 gli appellati fossero condannati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; proponevano appello incidentale condizionato tardivo chiedendo la declaratoria di nullita' dell'atto di citazione e dell'atto di intervento volontario, nonche' la nullita' dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio del 13/06/2001 e la carenza di legittimazione ad agire dell'amministratore condominiale con condanna degli appellanti alle spese del doppio grado di giudizio. All'udienza del 08/03/2013 la Corte di Appello di Napoli, II sezione civile (rel dr. Ricci) ordinava l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. rinviando all'uopo all'udienza del 07/02/2014. Pertanto, il Condominio di Napoli via C. Lahalle 24 nonche' Enrico Ricciuto, a mezzo del loro difensore, citano tutti i condomini del fabbricato di Napoli via C. Lahalle 24 a comparire innanzi alla Corte di Appello di Napoli, II sez. civ. (rel dr. Ricci) rg. N. 4441/2006 il giorno 07 febbraio 2014 ore 09:30 con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art.166 c.p.c. ed a comparire nell'udienza indicata, innanzi alla suddetta Corte, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c.. Napoli 25 novembre 2013 avv. Nicola Ricciuto T13ABA14564