PREFETTURA DI ISERNIA

(GU Parte Seconda n.141 del 30-11-2013)

Protocollo: 34183 del 20/11/2013
 
               Proroga termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Isernia, 
  Visto il messaggio di Posta Certificata  protocollo  n.  1039993/13
del 12 novembre 2013 con  il  quale  la  Banca  d'Italia  Filiale  di
Campobasso (410), ha comunicato che la dipendente «Monte  dei  Paschi
di Siena», Filiali di Isernia e Frosolone,  a  causa  dell'astensione
dal lavoro dei propri dipendenti non hanno regolarmente funzionato le
Filiali suindicate per l'intera giornata del 31 ottobre  2013  ed  ha
chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1  e,  pertanto,
ricorrono i presupposti di legge per la proroga dei termini legali  e
convenzionali; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legislativo n. 1/48; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto  legislativo  15
gennaio 1948,  n.  1,  l'irregolare  funzionamento  della  dipendente
«Monte dei Paschi di Siena», Filiali  di  Isernia  e  Frosolone,  per
l'intera giornata del 31 ottobre 2013, e' riconosciuto  come  causato
da evento eccezionale. Il presente  decreto  sara'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 31, comma  3,  della  legge  24
novembre 2000, n. 340 e viene  inviato  alla  Filiale  di  Campobasso
della Banca d'Italia per il seguito di competenza. 
    Isernia, 19 novembre 2013 

                             Il prefetto 
                              Piritore 

 
TC13ABP14499 (Gratuito)
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