PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.142 del 3-12-2013)

Protocollo: n. 0045377 del 15/11/2013
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il Prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 1053752/13 del 14 novembre 2013, con la  quale  la
Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su  conforme  istanza
della Banca dell'Adriatico S.p.A. per  le  dipendenze  di:  Cepagatti
(PE); Citta' Sant'Angelo (PE); Popoli (PE); Spoltore (PE); Torre  de'
Passeri (PE); Rosciano (PE) Villa  S.  Giovanni;  Montesilvano  (PE),
corso Umberto I n. 257; Montesilvano (PE), corso  Umberto  I  n.  17;
Penne (PE); Pescara, corso V. Emanuele II n. 68; Pescara  Colli,  via
del Santuario n. 332; Pescara Stazione, piazza della Stazione n.  13;
Pescara, corso Vittorio Emanuele II n. 254; Pescara, viale  G.  Bovio
n. 452; Pescara, via Conte di Ruvo  n.  78;  Pescara,  via  Tiburtina
Valeria n. 82; Pescara, via Bardet n. 77; Pescara, via Chieti n.  60;
Pescara, via Marconi n. 60 e  Pescara,  via  Leopoldo  Muzii  n.  27,
l'applicazione del decreto legislativo del 15  gennaio  1948,  n.  1,
concernente  la  sospensione  dei  termini  legali  e   convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso  che  l'irregolare  funzionamento  degli   sportelli   delle
anzidette dipendenze  della  Banca  dell'Adriatico  S.p.A.  e'  stato
determinato  dallo  sciopero   generale   nazionale   indetto   dalle
organizzazioni sindacali, per l'intera giornata del 31 ottobre 2013; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  I termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Li', 15 novembre 2013 

                             Il prefetto 
                              D'Antuono 

 
TC13ABP14709 (Gratuito)
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