PREFETTURA DI FERRARA

(GU Parte Seconda n.142 del 3-12-2013)

Protocollo: n. 0026304
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Ferrara, 
  Visto il D.L. 15 gennaio 1948, riguardante la proroga  dei  termini
legali e convenzionali nell'ipotesi  di  chiusura  delle  aziende  di
credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Atteso che la sede della Banca d'Italia di Bologna, nel  comunicare
che gli sportelli  della  UniCredit  di  Ferrara  e  provincia  sotto
indicati, non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del
31 ottobre  2013,  a  causa  dello  sciopero  nazionale  del  settore
creditizio, chiede l'emanazione del decreto di  proroga  dei  termini
legali e convenzionali, di cui all'art. 2 del D.L. citato; 
    45 Ferrara Martiri, corso Martiri della Liberta', 51; 
    59 Ferrara via Padova, via Padova, 12/E; 
    1445 Comacchio, via Don Giovanni Minzoni, 2/4; 
    3018 Portomaggiore, piazza Umberto I, 36; 
    3030 S. Bartolomeo in Bosco, via Masi, 249; 
    3093 Bondeno, piazza Garibaldi, 51; 
    3144 Ferrara, via Bologna B, via Bologna, 154; 
    3149 Ferrara, via Comacchio, 3; 
    3150 Ferrara Spadari, viale Cavour, 47; 
    3153 Argenta, via Matteotti, 29; 
    3155 Copparo, piazza del Popolo, 8/B; 
    3156 Codigoro, via IV Novembre, 20; 
    3165 Cento, via Matteotti, 5; 
    3169 Poggio Renatico, via Matteotti, 25-27; 
    3240 Tresigallo, viale Roma, 6; 
    3358 Ferrara, via Bologna A, via Bologna 48; 
    3563 Comacchio Lido degli Estensi, v.le Carducci, 67-69-71-73; 
    3565 Argenta Longastrino, via Molinetto, 4/A; 
    6880 Foreign Trade Office Ferrara, via Cairoli, 9; 
    7473 Ferrara, corso Martiri della Liberta', 43; 
  Considerato  che  nella  fattispecie  ricorra  l'ipotesi   prevista
dall'art. 1 del D.L. stesso; 
 
                              Decreta: 
 
  l'irregolare funzionamento degli sportelli di cui in premessa,  nel
giorno  suindicato,  e'   riconosciuto   come   causato   da   evento
eccezionale, ai sensi e per gli effetti di cui  al  D.L.  15  gennaio
1948, n. 1, e pertanto i  termini  legali  e  convenzionali  scadenti
durante il periodo di  mancato  funzionamento  o  nei  cinque  giorni
successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi  su
altra piazza, sono prorogati di 15 giorni, a favore delle aziende  di
credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal  giorno  della
riapertura degli sportelli al pubblico. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ed
affisso nei locali della Banca d'Italia filiale di Bologna. 
    Ferrara, 15 novembre 2013 

              p. Il prefetto - Il vicecapo di gabinetto 
                                Botta 

 
TC13ABP14793 (Gratuito)
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