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Protocollo: n. 50654/W/Gab. Proroga dei termini legali e convenzionali Il Prefetto della Provincia di Forli-Cesena, Visto il Decreto Legislativo 15 gennaio 1948 nr. 1, relativo alla proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle Aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Vista la lettera del 13 novembre 2013 nr. 1049439/13 con la quale il Direttore della filiale della Banca d'Italia di Forli' ha segnalato che, a causa dello sciopero nazionale dei lavoratori bancari nella giornata del 31 ottobre 2013, le dipendenza della sottoindicata azienda di credito non hanno potuto funzionare regolarmente ed ha pertanto chiesto che, ai sensi dell'art. 2 D.L. 15 gennaio 1948 nr. 1, sia dichiarata l'eccezionalita' dell'evento; Ritenuto che sussistono le condizioni per l'adozione del richiesto provvedimento; Decreta: lo sciopero nazionale dei lavoratori nella giornata del 31 ottobre 2013, che ha precluso la regolare attivita' delle dipendenze della sottoindicata azienda di credito, e' da considerarsi evento eccezionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948 nr. 1 secondo cui "i termini legali o convenzionali scaduti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico": CREDITO VALTELLINESE SOC.COOP. Cesena - Viale G. Marconi 428 - 47521 Cesena. Forli', 15 novembre 2013 Il prefetto Cesari TC13ABP15266 (Gratuito)