MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'energia
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.149 del 19-12-2013)

 
                              Esproprio 
 

  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, (omissis); 
  VISTO il decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164  e  s.m.i.,
(omissis); 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 e s.m.i. (di seguito: Testo Unico), (omissis); 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il  Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
  VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  giugno
2012 che modifica il decreto 7 maggio 2009  di  individuazione  degli
Uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  del  Ministero,  che
attribuisce con l'articolo 2, comma 2, la competenza di Ufficio unico
per gli espropri in materia di  energia  alla  Divisione  VIII  della
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  26  giugno
2009 con il quale e' stata dichiarata la  pubblica  utilita'  nonche'
l'indifferibilita' e l'urgenza del metanodotto "Biccari - Campochiaro
" DN 1200 (48") della lunghezza di 73,113 km; 
  VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot.  4174  del  16  aprile  2010  di  approvazione   del   progetto
definitivo, accertamento della conformita' urbanistica e  imposizione
del vincolo preordinato all'esproprio; 
  VISTA l'istanza presentata in data  13/11/2013,  (omissis)  con  la
quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A., (omissis) ha chiesto a questa
Amministrazione, ai sensi dell'art. 52-quinquies, comma 3, del  Testo
Unico, l'espropriazione di alcune aree agricole per la  realizzazione
dell'"Impianto n° 10 - Punto di Lancio/Ricevimento PIG  in  localita'
Pietre Cavate", ubicate nel comune di Campochiaro,  in  provincia  di
Campobasso, con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; 
  CONSIDERATO che (omissis); 
  CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del
comma 2, del Testo Unico, l'emanazione del citato decreto prot.  4174
del 16 aprile  2010  ha  determinato  l'inizio  del  procedimento  di
esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione  prevista
dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il  decreto  ablativo
puo'  essere  emanato  con  determinazione  urgente   dell'indennita'
provvisoria; 
  RITENUTO che: 
  - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati  dai
lavori   di   costruzione   dell'"Impianto   n°   10   -   Punto   di
Lancio/Ricevimento PIG in  localita'  Pietre  Cavate"  in  Comune  di
Campochiaro (CB) decade, salvo proroga, alla data del 15 aprile 2015; 
    
  -   le   indennita'   proposte    dalla    Societa'    beneficiaria
dell'espropriazione a favore delle Ditte  proprietarie  indicate  nel
piano particellare allegato all'istanza, sono coerenti con  i  valori
osservati  per  la  regione  agraria  cui  appartiene  il  comune  di
Campochiaro e sono ritenute  congrue  ai  fini  della  determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria, 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore della Snam Rete Gas S.p.A.  e'  disposta  l'espropriazione
dei terreni, in  comune  di  Campochiaro,  provincia  di  Campobasso,
interessati dalla realizzazione  dell'"Impianto  n°  10  -  Punto  di
Lancio/Ricevimento PIG in localita' Pietre Cavate", come  evidenziati
nelle allegate planimetrie, con colore rosso tratteggiato.  Le  Ditte
proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa sono indicate
nell'annesso elenco particellare. 
  Articolo 2 
  Il trasferimento della proprieta' dei terreni a favore  della  Snam
Rete Gas S.p.A. e' sottoposto alla condizione  sospensiva  che  siano
ottemperati da parte della societa' beneficiaria  dell'espropriazione
gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per   l'espropriazione   dei   terreni
enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere  congiuntamente
agli  aventi  diritto,  sono  state  determinate  in  modo   urgente,
(omissis). 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., nonche'  pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.  L'opposizione  di  terzi  interessati  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  successivi   alla   pubblicazione
dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Snam Rete Gas S.p.A.  provvedera'  alla  notifica  del  presente
decreto alle Ditte proprietarie, (omissis). 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla Snam Rete  Gas  S.p.A.  provvederanno  a
redigere il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati, (omissis). 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare a  questa  Amministrazione  (omissis),  con  dichiarazione
irrevocabile, l'accettazione delle indennita'  di  esproprio.  Questa
stessa Amministrazione, (omissis) disporra' affinche'  la  Snam  Rete
Gas S.p.A. provveda al pagamento degli  importi  nel  termine  di  60
giorni.  Decorso  tale  termine  alla  Ditta   proprietaria   saranno
riconosciuti gli interessi legali. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sulle indennita' provvisorie di espropriazione disposte dal  presente
decreto,  decorsi  trenta  giorni  dalla  data   dell'immissione   in
possesso,  gli  importi  saranno  depositati  presso  la   Ragioneria
Territoriale competente (omissis). 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivide le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3 e seguenti, del Testo  Unico,
produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra  indicato,  la
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B  allegato  al
presente  decreto,  designandone  uno  di  sua   fiducia,   affinche'
unitamente al tecnico nominato da  questa  Amministrazione  e  ad  un
terzo  esperto  nominato  dal  Presidente  del  competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con  l'avvalimento  dei  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o  il  terzo
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Art. 9 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Roma, 10 dicembre 2013 

                        Il direttore generale 
                       ing. Franco Terlizzese 

 
T13ADC16073
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