MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'energia
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.149 del 19-12-2013)

 
                  Estratto decreto di asservimento 
 

  Visto l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), omissis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (di seguito: Testo Unico), omissis; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il  Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  giugno
2012 che modifica il decreto 7 maggio 2009  di  individuazione  degli
Uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  del  Ministero,  che
attribuisce con l'articolo 2, comma 2, la competenza di Ufficio unico
per gli espropri in materia di  energia  alla  Divisione  VIII  della
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; 
  Visto il decreto ministeriale 31  luglio  1961  con  cui  e'  stata
dichiarata la pubblica utilita' del metanodotto  Cellino-Bussi  DN200
(8") realizzato per interconnettere la concessione di coltivazione di
idrocarburi denominata "Castelnuovo al Vomano",  nella  provincia  di
Teramo, allo stabilimento di Bussi - Officine (PE); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30   luglio   1998   recante   la
dichiarazione di pubblica utilita' e l'approvazione del progetto  per
il metanodotto Pineto - Cellino DN500 (20"); 
  Considerato che il metanodotto Pineto  -  Cellino  DN500  (20")  fa
parte dell'elenco della Rete Nazionale dei  Gasdotti  aggiornato  con
decreto ministeriale 28 gennaio 2013, omissis; 
  Vista l'istanza in data 2.12.2013,  registrata  con  protocollo  n.
23783 del 5.12.2013, per realizzare  opere  urgenti  e  indifferibili
inerenti i citati metanodotti nei terreni situati nei comuni di  Atri
e  Cellino  Attanasio,  in  provincia  di  Teramo,  corredata   della
necessaria documentazione, con la quale la Societa'  Gasdotti  Italia
S.p.A. (di seguito: societa' SGI), codice fiscale e  partita  IVA  n.
04513630964, con sede legale in via  Moscova,  3  -  20121  Milano  -
Uffici Amministrativi in via dei Salci n. 25 - 03100 Frosinone  -  ha
chiesto a questa Amministrazione, ai  sensi  dell'art.  52-quinquies,
comma 3, del Testo Unico: 
  1. l'occupazione  temporanea  della  durata  di  un  anno,  per  la
migliore esecuzione dei lavori, delle aree indicate in  colore  verde
nelle  allegate  planimetrie,  di  proprieta'  delle  ditte  di   cui
all'annesso elenco particellare; 
  2. l'asservimento di aree, indicate in colore rosso nelle  allegate
planimetrie, di proprieta' delle  ditte  di  cui  all'annesso  elenco
particellare, 
  al fine di realizzare la sostituzione dei tratti di attraversamento
del Torrente  dello  Stampallone  di  entrambe  le  citate  condotte,
tramite la tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC); 
  Considerato che: 
  - la realizzazione delle opere, riveste  carattere  di  particolare
urgenza     in     quanto      le      abbondanti      precipitazioni
atmosferiche,frequentemente determinano l'erosione del Torrente dello
Stampallone, compromettendo le difese spondali adottate dalla  SGI  a
difesa dei gasdotti esistenti con conseguente grave  rischio  per  le
condizioni di sicurezza del trasporto del gas naturale; 
  - che ai sensi dell'art. 52-quinquies, comma 3,  nella  fattispecie
si realizza la condizione prevista dal Testo Unico in base alla quale
il decreto ablativo puo' essere emanato  con  determinazione  urgente
dell'indennita' provvisoria, senza particolari indagini o formalita'; 
  Ritenuto che: 
  - le garanzie procedimentali di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.
241  non  produrrebbero  comunque  alcun  vantaggio  ai   proprietari
destinatari dei provvedimenti, a causa della mancanza  di  un  potere
concreto di scelta da parte dell'Amministrazione, e che il  contenuto
dei provvedimenti non puo'  essere  diverso  da  quello  in  concreto
adottato; 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione delle condotte ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
delle Ditte proprietarie  catastalmente  identificate,  indicate  nel
piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria; 
  - il proprietario dei fondi e il conduttore, nel  caso  di  mancata
accettazione dell'indennita' provvisoria, possono tuttavia richiedere
l'attuazione di  procedure  idonee  affinche'  si  garantisca  l'equo
indennizzo per le azioni di  occupazione  temporanea  e  asservimento
autorizzati dal seguente dispositivo, 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  A favore  della  Societa'  Gasdotti  Italia  S.p.A.  sono  disposti
l'asservimento e l'occupazione temporanea di terreni, nei  comuni  di
Atri e Cellino Attanasio, in provincia di Teramo, per  realizzare  le
sostituzioni  dei  tratti  di  attraversamento  del  Torrente   dello
Stampallone,  tramite  la  tecnologia  di  trivellazione  orizzontale
controllata (TOC), dei metanodotti Pineto -  Cellino  DN500  (20")  e
Cellino  -  Bussi  DN200  (8"),  come  evidenziati   nelle   allegate
planimetrie, rispettivamente, con colore rosso per  l'asservimento  e
con colore verde per l'occupazione temporanea. Le Ditte  proprietarie
dei terreni sottoposti all'azione ablativa sono indicate nell'annesso
elenco particellare. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che siano ottemperati da parte della Societa' Gasdotti Italia  S.p.A.
gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6,  prevede  quanto
segue: 
  a) - lo scavo e l'interramento alla profondita'  variabile,  minima
di metri 1 (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta
al momento della posa,  di  una  tubazione  trasportante  idrocarburi
nonche' cavi accessori per reti tecnologiche; 
  b)  -  l'installazione  di  apparecchi   di   sfiato   e   cartelli
segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie  ai  fini
della sicurezza; 
  c) -  la  costruzione  di  manufatti  accessori  fuori  terra,  con
relativi accessi da strada di collegamento alla viabilita' esistente,
da realizzarsi e mantenersi a cura  della  Societa'  Gasdotti  Italia
S.p.A. come previsto nelle allegate planimetrie in scala 1:2 000; 
  d) - l'obbligo di non costruire opere  di  qualsiasi  genere,  come
pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di  12,5
metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere  la  superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilita'  di  eseguire  sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di
posa della tubazione; 
  e) - la facolta' della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. di occupare,
anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per  tutto  il  tempo
occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori; 
  f) - l'inamovibilita' di tubazioni,  manufatti,  apparecchiature  e
opere sussidiarie relativi al gasdotto di cui in premessa e  la  loro
proprieta' in capo alla Societa' Gasdotti Italia S.p.A. che  pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  g) - il diritto della Societa' Gasdotti  Italia  S.p.A.  al  libero
accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il
personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la  manutenzione,
l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 
  h) - la determinazione di volta in volta, a lavori ultimati,  degli
importi da liquidare, a chi di ragione, per  i  danni  prodotti  alle
cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti  pendenti  in  occasione  di
eventuali    riparazioni,    modifiche,    sostituzioni,    recuperi,
manutenzioni ed esercizio dell'impianto; 
  i)  -  il  divieto  di  compiere  qualsiasi  atto  che  costituisca
intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso o l'esercizio della servitu'; 
  l) - la permanenza a carico dei proprietari  dei  tributi  e  degli
altri oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  l'asservimento  e   l'occupazione
temporanea dei  terreni  enunciati  nel  precedente  articolo  1,  da
corrispondere  congiuntamente  agli  aventi   diritto,   sono   state
determinate in modo urgente, ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo
Unico, conformemente all'articolo 44 ed  all'articolo  52-octies  del
medesimo decreto presidenziale,  nella  misura  stabilita  nel  piano
particellare allegato al  presente  decreto,  comprensiva  dei  danni
prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti  pendenti,  durante
la realizzazione dei tratti di metanodotto. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto, per quanto  necessario,  e'  trascritto  senza
indugio presso i competenti Uffici a  cura  e  spese  della  Societa'
Gasdotti Italia S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della
stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana.
L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Societa' Gasdotti  Italia  S.p.A.  provvede  alla  notifica  del
presente decreto alle Ditte proprietarie, unitamente ad un  invito  a
presenziare alla redazione dello stato  di  consistenza  e  presa  di
possesso dei terreni, specificando con un preavviso di  almeno  sette
giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche  il
nominativo dei tecnici da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I  tecnici  incaricati  dalla  Societa'  Gasdotti   Italia   S.p.A.
provvedono a redigere  il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei
terreni, redigendo in contraddittorio con il soggetto espropriato,  o
con un suo  rappresentante,  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale di immissione devono essere redatti con la presenza di due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico. 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare a questa Amministrazione (DGRiME - Divisione  VIII  -  Via
Molise 2 - 00187 Roma  -  fax:  0647887802)  e  per  conoscenza  alla
Societa' Gasdotti Italia S.p.A.  (Uffici  Amministrativi  -  via  dei
Salci n. 25 - 03100 Frosinone - fax: 0775201279),  con  dichiarazione
irrevocabile, l'accettazione delle indennita' di  asservimento  e  di
occupazione temporanea secondo  lo  schema  A  allegato  al  presente
decreto.  Questa  stessa  Amministrazione,   ricevuta   dalla   Ditta
proprietaria la comunicazione di  accettazione  delle  indennita'  di
asservimento e di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza
di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena
e libera disponibilita' del terreno, disporra' affinche' la  Societa'
Gasdotti Italia  S.p.A.  provveda  al  pagamento  degli  importi  nel
termine di 60 giorni. Decorso tale termine  alla  Ditta  proprietaria
saranno riconosciuti gli interessi legali. Se il bene e'  gravato  da
ipoteca,  al  proprietario   e'   corrisposta   l'indennita'   previa
esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di  ipoteca,
con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sulle indennita' provvisorie di asservimento e occupazione temporanea
disposte dal presente  decreto,  decorsi  trenta  giorni  dalla  data
dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la
Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi
per  esproprio  -  a  seguito  di  apposita   ordinanza   di   questa
Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivide le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3 e seguenti, del Testo  Unico,
produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra  indicato,  la
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B  allegato  al
presente  decreto,  designandone  uno  di  sua   fiducia,   affinche'
unitamente al tecnico nominato da  questa  Amministrazione  e  ad  un
terzo  esperto  nominato  dal  Presidente  del  competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con  l'avvalimento  dei  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni di cui  sopra,  il
proprietario, il promotore dell'espropriazione  o  il  terzo  che  ne
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini
e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, nelle aree evidenziate
in colore verde nelle  allegate  planimetrie,  la  Societa'  Gasdotti
Italia S.p.A., anche per mezzo delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha
facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.  La  Societa'
comunichera' preventivamente alla  Ditta  proprietaria,  la  data  di
avvio delle lavorazioni, la denominazione e il recapito  dell'impresa
esecutrice. 
  Articolo 10 
  Per lo stesso periodo di un anno, e' dovuta alla Ditta proprietaria
dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni  riportata
nel corrispondente elenco di cui al piano particellare allegato. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Allegato al DM 9  dicembre  2013  per  l'occupazione  temporanea  e
l'asservimento di terreni dei comuni di Atri e Cellino Attanasio (TE) 
  Terreni interessati dalle operazioni di sostituzione dei tratti  di
condotta dei metanodotti Pineto - Cellino DN500  (20")  e  Cellino  -
Bussi DN200 (8") dell'attraversamento del Torrente dello Stampallone,
tramite la tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC): 
  - Comune di Atri (TE) - 
  1) Societa' Agricola Fratelli Barba s.r.l.; Foglio 13,  mappali  n.
12, 13, 15, 21, 22, 24, 25; 
  2) Narcisi Giovanni; Foglio 13, mappali n. 2, 27, 54, 58 e 66; 
  3) Paradisi Nicolo' e Paradisi Paolo; Foglio 13, mappali n. 59, 65,
72, 74, 109 e 111; 
  - Comune di Cellino Attanasio (TE) - 
  1) Societa' Agricola Fratelli Barba s.r.l.; Foglio  4,  mappale  n.
21; 
  4) Feliciani Pierino e Prosperi Elisa; Foglio  4,  mappali  n.  49,
67AA e 67AB 
  Roma, 9 dicembre 2013 

                        Il direttore generale 
                          Franco Terlizzese 

 
T13ADC16125
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