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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Vista la nota prot. n. 0921346/13 del 9 ottobre 2013 con la quale la Banca d'Italia - Sede di Napoli(425) - Divisione Vigilanza - ha inoltrato richiesta di emissione decreto di proroga termini legali e/o convenzionali di cui al d.lgs 15.01.1948 n. 1, per la Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzie di Napoli e provincia - di cui all'elenco che si allega le quali a causa dello sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali per l'intera giornata lavorativa del 27 settembre 2013 non hanno potuto funzionare regolarmente restando, tra l'altro interdetta la consegna dei titoli ai Notai e/o Segretari Comunali; Visto l'accordo nazionale 27 febbraio 2001 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito; Vista la deliberazione della Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali 01/37 Federcasse - Fabi, Fiba/Cisal, Fisa/Cgil, Uil c.a. proc. 10112) (seduta del 10.5.2001); Tenuto conto che l'evento rappresentato a sostegno della richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali riveste oggettivamente carattere eccezionale; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: L'evento in premessa indicato ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, per la Banca Monte dei Paschi di Siena - agenzie di Napoli e provincia, di cui all'elenco allegato che consta di n. 1 (uno) foglio e che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, i termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 30 settembre 2013, data di ripresa del regolare funzionamento delle elencate dipendenze. Il presente decreto viene inviato alla filiale di Napoli della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (P.zza Verdi 10 - 00100 Roma), il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 340/2000, con le stesse modalita' e condizioni previste per le inserzioni nel soppresso Foglio Annunzi Legali per le province. Sara' cura dell'Istituto di credito interessato affiggere il presente decreto nei locali dello stesso. Napoli, 27 novembre 2013 Il prefetto Musolino Parte di provvedimento in formato grafico TC13ABP16041 (Gratuito)