IJDF ITALY S.R.L.

(GU Parte Seconda n.152 del 28-12-2013)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge  30  aprile  1999,  n.  130
(Legge 130) nonche' informativa ai sensi degli articoli 13 comma 4  e
comma 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  della
                              Privacy) 
 

  IJDF Italy S.r.l., societa' costituita  ai  sensi  dell'articolo  3
della Legge 130, con sede legale a Milano, Via San Prospero n. 4  (il
Cessionario) 
  COMUNICA 
  che lo stesso Cessionario, in forza di un contratto di cessione  di
crediti pecuniari individuabili  "in  blocco"  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo  58  del
decreto  legislativo  1  settembre  1993  n.  385  (il  Testo   Unico
Bancario), stipulato in data 18  dicembre  2013  con  Deutsche  Bank,
banca di diritto italiano con  sede  legale  in  Milano,  Piazza  del
Calendario n. 3, n.  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di
Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01340740156,  iscritta  all'Albo
delle Banche, e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo
dei  Gruppi  Bancari,  soggetta  alla  attivita'   di   direzione   e
coordinamento  della  Deutsche  Bank  AG,   Francoforte   sul   Meno,
Repubblica Federale Tedesca (il Cedente), ha  acquistato  pro  soluto
dal Cedente un portafoglio di crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, accessori, spese, ulteriori danni e  quant'altro)  derivanti
da finanziamenti, anche sotto forma di dilazioni di pagamento  ovvero
di altre analoghe facilitazioni finanziarie, ai sensi dell'art.121  e
seguenti del  Decreto  Legislativo  n.385/1993,  di  titolarita'  del
Cedente (i Crediti) individuati sulla base dei seguenti criteri: 
  (a)  erano  derivanti  da   finanziamenti   rateali   personali   o
finalizzati erogati tramite la divisione Prestitempo  (ora  DB  Easy)
classificati come "crediti in sofferenza" ai sensi  delle  istruzioni
di Banca d'Italia a partire dalla data del 01/01/2008 alla  data  del
31/12/2008 - in quanto per la quasi totalita' degli stessi alla  data
del 31/12/2008 risultava trascorso un numero di  giorni  superiore  a
210 dalla data di scadenza dell'ultima rata pagata; 
  (b) non erano derivanti da sconfinamenti relativi ad un affidamento
su conto corrente, contratti di mutuo o carte di credito; 
  (c) non rientravano tra i crediti per cui: 
  (i) risultava essere stata  sporta  denuncia  presso  le  Autorita'
competenti per il disconoscimento della firma apposta  sul  contratto
stipulato con il Cedente o in caso di denuncia per truffa subita  dal
Cliente; 
  (ii) risultava essere stato proposto nei confronti del  Cedente  un
ricorso per procedimento di urgenza ai sensi dell'Art. 700 del Codice
di Procedura  Civile  ovvero  altra  azione  giudiziale,  incluse  le
opposizioni a  Decreto  Ingiuntivo,  le  mediazioni,  le  azioni  per
infondata segnalazione presso la Centrale Rischi  ed  i  procedimenti
per usura o anatocismo; 
  (iii) il Cedente avesse proposto un'azione giudiziale - incluse  le
mediazioni - nei confronti dei c.d. dealers in caso di  inadempimento
del fornitore cosi' come previsto dall'art 125  quinquies  del  Testo
Unico Bancario ovvero in caso  di  contestazioni  nei  confronti  del
dealers; 
  (iv) fosse gia' in corso una procedura esecutiva nei confronti  del
debitore, restando inteso che  il  mero  ottenimento  di  un  decreto
ingiuntivo da parte del Cedente nei confronti del debitore alla  Data
di Valutazione dei Crediti  non  e'  da  considerarsi  una  procedura
esecutiva ai fini del presente paragrafo e che  pertanto  i  relativi
crediti sono oggetto di cessione al Cessionario; 
  (v) fosse gia' stata ottenuta un'ordinanza  di  assegnazione  delle
somme a seguito di un procedimento esecutivo. 
  (vi) Il Cedente  avesse  concluso  accordi  di  transazione  con  i
debitori ai sensi del quale il relativo piano di  rientro  prevedesse
l'ultimo pagamento entro gennaio 2014; 
  (vii) fosse stato recuperato almeno il 70% dell'importo  originario
ed il saldo residuo fosse inferiore ad Euro 1.000. 
  Unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'   trasferiti   al
Cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' e  annotazione,  come
previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti
gli altri diritti derivanti al Cedente dai Crediti,  ivi  incluse  le
eventuali garanzie reali e personali, i privilegi, gli  accessori  e,
piu' in generale, ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche
di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  presso
l'unita'  locale  operativa  di  Centotrenta  Servicing  S.p.A.   (il
Servicer), situata in Milano, Via San Prospero n. 4,  nonche'  presso
la sede legale del Cessionario dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di  ogni
giorno lavorativo bancario. 
  Il Cessionario informa i debitori ceduti e  gli  eventuali  garanti
del Cedente, che  i  loro  dati  personali  contenuti  nei  documenti
relativi ai Crediti, sono stati comunicati al Cessionario, e  saranno
trattati da quest'ultimo e dal soggetto incaricato della  riscossione
dei crediti. 
  Milano, 20 dicembre 2013 

              IJDF Italy S.r.l. - Amministratore unico 
                         Salvatore Grimaldi 

 
T13AAB16387
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