2013 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.

Societa' a responsabilita' limitata con socio unico costituita ai
sensi dell'articolo 3 della legge 130/99

Sede legale: via V. Alfieri 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Treviso n. 04589400268
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. n. 04589400268

(GU Parte Seconda n.152 del 28-12-2013)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n.  130
del  30  aprile  1999  (la   "Legge   sulla   Cartolarizzazione")   e
dell'articolo 58 del decreto legislativo  n.  385  del  1°  settembre
1993, come successivamente modificato e integrato  (il  "Testo  Unico
Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  30
           giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy") 
 

  2013 Popolare Bari RMBS S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data
19 dicembre 2013 ha concluso con  Banca  Popolare  di  Bari  S.c.p.a.
("Banca Popolare di Bari") e Cassa di  Risparmio  di  Orvieto  S.p.a.
("Cassa di Risparmio di Orvieto" e, insieme a Banca Popolare di Bari,
le "Banche Cedenti" e, ciascuna una "Banca Cedente") due contratti di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e  per
gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione  e  dell'articolo  58
del Testo Unico Bancario (i "Contratti di Cessione"). In  virtu'  dei
Contratti di Cessione, la Societa' ha  acquistato  pro  soluto  dalle
Banche Cedenti, con effetti economici dalle 00:01 del 9 dicembre 2013
(la "Data di Godimento"),  tutti  i  crediti  per  capitale  residuo,
nonche' gli interessi maturati a tale data (compresi  gli  interessi,
maturati ma non ancora scaduti a  tale  data)  e  gli  interessi  che
matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per  commissioni,
penali ed altri pagamenti  a  titolo  di  estinzione  anticipata  dei
mutui, accessori,  spese,  danni,  indennizzi  ed  ogni  altra  somma
eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo assistiti
da ipoteche volontarie di primo  grado  economico  su  beni  immobili
destinati ad uso  residenziale  stipulati  dalle  Banche  Cedenti  (i
"Contratti di Mutuo"), ivi inclusi i crediti nascenti  dalle  polizze
assicurative stipulate in relazione ai Contratti  di  Mutuo,  crediti
individuabili  in  blocco  ai  sensi   delle   citate   disposizioni,
qualificabili come in bonis (complessivamente i  "Crediti")  in  base
alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra  quelli
che  alla  data  del  31  ottobre  2013  (incluso)   (la   "Data   di
Valutazione")  e/o  alla  diversa  data  specificata   nel   relativo
criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione comuni  a  tutte
le Banche Cedenti ("Criteri"): 
  (i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo  nei
quali non vi siano previsioni che ne  permettano  la  conversione  in
diversa valuta; 
  (ii) mutui derivanti da Contratti di  Mutuo  regolati  dalla  legge
italiana; 
  (iii) mutui garantiti da ipoteca  su  beni  immobili  residenziali,
ubicati nel territorio italiano; 
  (iv) mutui stipulati con persone fisiche che, in conformita' con  i
criteri  di  classificazione  adottati  dalla  Banca   d'Italia   con
circolare  140  dell'11  febbraio  1991  (cosi'   come   in   seguito
modificata),  siano  ricompresi  nella  categoria  SAE  (settore   di
attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); 
  (v) mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 
  (vi) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico in  favore
della relativa Banca Cedente (intendendosi per tale:  (1)  un'ipoteca
di primo grado legale, ovvero (2) un'ipoteca di grado  successivo  al
primo grado legale  rispetto  alla  quale  sono  state  integralmente
soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e  ipoteca/che  di  grado
precedente, nonche' (3) un'ipoteca di grado successivo al primo grado
legale nel caso in cui tutte  le  ipoteche  aventi  grado  precedente
siano iscritte a favore della relativa Banca Cedente  a  garanzia  di
crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi ai Crediti); 
  (vii) mutui in relazione ai quali almeno una rata  (comprensiva  di
capitale e/o interesse) sia stata pagata alla Data di Godimento; 
  (viii) mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  in  riferimento  ai
quali alla Data di Godimento non sussista alcuna rata scaduta  e  non
pagata; 
  (ix) mutui con scadenza successiva al 30 giugno 2014 (incluso); 
  (x) mutui i cui debitori ceduti siano classificati  dalla  relativa
Banca Cedente alla Data di Valutazione e alla Data di Godimento, come
in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia; 
  (xi) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia,  alla  Data
di Valutazione, uguale o superiore ad Euro 9.500 ed inferiore ad Euro
1 milione; 
  (xii) mutui che alla Data di Valutazione  siano  stati  interamente
erogati, per i quali a tale data non sussista alcun obbligo  di,  ne'
sia  possibile,  effettuare  ulteriori  erogazioni  (per   chiarezza,
pertanto, non  sono  ceduti  i  mutui  che  prevedano  alla  Data  di
Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo  importo  mutuato  in
piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene
immobile alla cui costruzione o ristrutturazione  e'  finalizzato  il
relativo mutuo); 
  (xiii) mutui derivanti da  Contratti  di  Mutuo  che,  se  a  tasso
variabile, sono esclusivamente indicizzati (a) all'euribor a 1  mese,
o (b) all'euribor a 3 mesi, o (c) all'euribor a  6  mesi,  o  (d)  al
tasso applicato dalla Banca Centrale Europea; 
  con esclusione dei: 
  a) mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o  impiegati
della relativa Banca Cedente; 
  b) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti  di
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge o convenzione, concessi da  un  soggetto  terzo  in
favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati"  e  "Mutui
convenzionati"), fatta eccezione per  l'intervento  statale  previsto
dall'articolo 2 del decreto legge 29  novembre  2008,  n.  185,  come
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  c) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, la relativa
Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto  abbiano  in  essere  un
accordo di moratoria che preveda la sospensione del  pagamento  delle
rate (integralmente o per la sola componente capitale); 
  d) mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a
un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il
tasso di interesse  e'  calcolato  con  riferimento  a  un  tasso  di
interesse fisso o (ii) la possibilita' per il debitore  di  scegliere
l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso  un
periodo di tempo in cui  il  tasso  di  interesse  e'  calcolato  con
riferimento a un tasso di interesse fisso; 
  e) mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate  dalla  relativa
Banca Cedente con fondi per la prevenzione  del  fenomeno  dell'usura
ovvero garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura; 
  f) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano  di
ammortamento cosiddetto "bullet", per tale intendendosi il metodo  di
ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente ed in
un'unica soluzione alla scadenza del relativo piano di ammortamento. 
  In aggiunta ai criteri di esclusione di cui sopra,  sono  altresi',
esclusi: 
  (i) in relazione a Banca Popolare di Bari,  i  mutui  derivanti  da
contratti  di  mutuo  identificati  coi  seguenti  identificativi  di
rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: 
  0601079116857000   -   0601079117517000   -   0601079113514000    -
0605879105309000 - 
  0601079107143000   -   0601079108560000   -   0610479113858000    -
0610079114318000 - 
  0603179124668000   -   0610479127476000   -   0617579146802000    -
0601079138433000 - 
  0608279144501000   -   0611779144772000   -   0613679145772000    -
0613679146007000 - 
  0613679146008000   -   0611779146746000   -   0601079150254000    -
0601079149483000 - 
  0623379150404000   -   0608279150221000   -   0617579151443000    -
0610379151729000 - 
  0617513236787000; 
  (ii) in  relazione  a  Cassa  di  Risparmio  di  Orvieto,  i  mutui
derivanti  da  contratti   di   mutuo   identificati   coi   seguenti
identificativi di rapporto, come riportati nel relativo contratto  di
mutuo: 
  0642971790346000   -   0643479004565000   -   0645971801694000    -
0647885801315000. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa'  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice
civile i diritti accessori ai Crediti unitamente alle  ipoteche  e  a
tutte le altre garanzie reali e personali e a  tutti  i  privilegi  e
alle cause  di  prelazione  che  assistono  le  predette  ipoteche  e
garanzie, ed a tutti gli altri accessori ad essi  relativi,  nonche',
nella piu' ampia misura e nei limiti consentiti dalla legge,  ogni  e
qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di  danni),  azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque  accessori
ai predetti diritti e crediti ed al  loro  esercizio  in  conformita'
alle previsioni dei Contratti di Mutuo e  a  ogni  legge  applicabile
inclusi, a mero titolo esemplificativo,  il  diritto  di  risoluzione
contrattuale per  inadempimento  o  altra  causa  ed  il  diritto  di
dichiarare i debitori ceduti  decaduti  dal  beneficio  del  termine,
nonche' ogni altro diritto della relativa Banca Cedente in  relazione
alle polizze assicurative (ad  esclusione  degli  oneri  relativi  ai
premi  assicurativi),  ad  esclusione  degli  importi  relativi  alla
contribuzione per fondi rischi nonche' ad esclusione  delle  garanzie
che siano  state  rilasciate  nei  limiti  di  un  ammontare  massimo
predeterminato a  garanzia  del  corretto  adempimento  di  tutte  le
obbligazioni, presenti e future, a carico  del  debitore  ceduto  nei
confronti della relativa Banca Cedente, le quali rimangono in capo  a
quest'ultima (come ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, le
c.d. fideiussioni omnibus). 
  La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso dei crediti ceduti dalla relativa
Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi  che  li  assistono  e
garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti  dalle  Banche  Cedenti,  i
loro garanti, successori o aventi causa, sono  legittimati  a  pagare
alla relativa  Banca  Cedente  ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai
Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo  o
dalle relative polizze assicurative o in forza di legge,  nonche'  in
conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di  tali
incarichi verra'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca
Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari  e  a  (ii)  Cassa  di
Risparmio di Orvieto, Piazza della Repubblica 21, 05018 Orvieto. 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti  e,  di  conseguenza,  "Titolare"  del
trattamento dei dati personali relativi  ai  debitori  ceduti.  Tanto
premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento  dei
dati personali ai sensi del Codice della  Privacy,  con  la  presente
intende fornire ai debitori ceduti  alcune  informazioni  riguardanti
l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del  Codice
della Privacy (in particolare i commi 1 e  2  dell'articolo  13),  la
Societa' non trattera' dati definiti come  "sensibili".  La  Societa'
trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali  alla
gestione  ed  amministrazione  del  portafoglio  di   Crediti;   alla
riscossione ed al recupero del Credito (ad es. conferimento a  legali
dell'incarico professionale del recupero  del  credito,  etc.);  agli
obblighi  previsti  da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla   normativa
comunitaria, nonche' da  disposizioni  emesse  da  autorita'  a  cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per  il
trattamento per le su estese finalita' non e' richiesto  il  consenso
dei debitori ceduti, mentre l'eventuale  opposizione  al  trattamento
comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In  relazione
alle indicate finalita', il trattamento dei  dati  personali  avviene
mediante strumenti manuali,  informatici  e  telematici  con  logiche
strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo  da
garantire la sicurezza e la riservatezza  dei  dati  stessi.  Per  lo
svolgimento della  propria  attivita'  di  gestione  e  recupero  dei
Crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le  "finalita'
del trattamento cui sono destinati  i  dati",  a  persone,  societa',
associazioni  o  studi  professionali  che  prestano   attivita'   di
assistenza o consulenza in materia  legale  e  societa'  di  recupero
crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso
la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti  esterni,  ai
quali possono essere comunicati i dati del cliente,  utilizzeranno  i
medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy,
in  piena  autonomia,  essendo  estranei  all'originario  trattamento
effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7  del
Codice  della  Privacy  potranno  essere  esercitati  anche  mediante
richiesta scritta al "Titolare", 2013 Popolare Bari RMBS S.r.l.,  con
sede  in  Conegliano  (TV),  Via  V.   Alfieri,   1,   all'attenzione
dell'Amministratore Unico. 
  Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della  Sezione
IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla  "Trasparenza
delle  Operazioni  e  dei  Servizi  Bancari  e  Finanziari"   saranno
adempiuti dalla  relativa  Banca  Cedente  in  qualita'  di  soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a Banca Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari e a  Cassa  di
Risparmio di Orvieto, Piazza  della  Repubblica,  21,  05018  Orvieto
ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato  dalla  Societa'  in
relazione ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29
del decreto legislativo 196/2003, e di "Titolari" in proprio. 
  Conegliano, 20 dicembre 2013 

     Per 2013 Popolare Bari RMBS S.r.l. - L'amministratore unico 
                        dott. Nausica Pinese 

 
T13AAB16389
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.