Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami In esecuzione dell'ordinanza n. 274/2013 pronunziata dal Presidente del T.A.R. Sardegna nel giudizio n. 283/2013, si notifica a tutti i controinteressati al predetto giudizio promosso dall'associazione Botti du Schoggiu, contro la Regione Autonoma della Sardegna, per l'annullamento, con il ricorso: della deliberazione n. 3/18 del 22 gennaio 2013 con cui la giunta della Regione Sardegna ha modificato e sostituito i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 56 della legge regionale n. 1/1990, nonche' di ogni atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso e, segnatamente, della determinazione n. 1617, rep. n. 20 del 28 gennaio 2013 del direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna; coi motivi aggiunti: oltre ai predetti provvedimenti, delle determinazioni prot. n. 12519/I.4.3. Rep. n. 989 del 16 luglio 2013 e prot. n. 12518 Rep. n. 988 del 16 luglio 2013 del Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, nonche' delle risultanze istruttorie predisposte dagli Uffici del menzionato Assessorato e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso. Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi: 1) eccesso di potere per violazione del principio della tutela dell'affidamento, difetto di motivazione ed istruttoria, illogicita', irragionevolezza, perche' i criteri stabiliti dai provvedimenti impugnati si applicano ad attivita' espletate prima della loro enunciazione, senza un adeguato regime transitorio; 2) violazione dell'art. 56 della legge regionale n. 1/1990 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento, perche' i provvedimenti impugnati prevedono, quale requisito di accesso al finanziamento, il possesso, nella sede amministrativa, di una figura professionale assunta a tempo pieno e full time e di altre 2 figure professionali con contratti a tempo indeterminato e part-time, a prescindere dalle effettive esigenze operative e, comunque, tale personale e' superfluo per le esigenze della ricorrente e della gran parte delle associazioni interessate; 3) violazione dell'art. 56 della legge regionale n. 1/1990 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento, in quanto la giunta ha provveduto al fine di incentivare gli organismi caratterizzati da alto livello di professionalita' ed organizzazione, a discapito degli altri requisiti indicati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 17/1950; 4) violazione dell'art. 56 della legge regionale n. 1/1990 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento, perche' i provvedimenti impugnati non prevedono nessun criterio in relazione al fine di educazione e divulgazione popolare previsto dal legislatore; 5) violazione dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento, poiche' i provvedimenti impugnati riconoscono un maggior finanziamento agli enti che gia' percepiscono finanziamenti ministeriali o da parte di altri enti pubblici, anziche' disporre una riduzione del finanziamento regionale in proporzione ai diversi finanziamenti ottenuti da parte di Ministeri o di altri enti pubblici; 6) violazione dell'art. 56 della legge regionale n. 1/1990 e dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento in quanto i provvedimenti impugnati, violando le menzionate norme, privilegiano il numero dei posti a sedere e le dimensioni delle strutture gestite dalle associazioni a prescindere dalla qualita' delle iniziative realizzate e poiche' irragionevolmente privilegiano le strutture situate nei maggiori centri cittadini a discapito di quelle esistenti nei centri piu' piccoli; 7) violazione dell'art. 56 della legge regionale n. 1/1990 e dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento in quanto i criteri stabiliti dai provvedimenti impugnati attribuiscono un maggior finanziamento in presenza di maggiori incassi, senza considerare che numerose manifestazioni volte a perseguire il fine divulgativo previsto dalle menzionate norme hanno carattere gratuito e, inoltre, perche', in presenza di maggiori incassi, vi e' meno necessita' di maggiori finanziamenti; 8) violazione dell'art. 56 della legge regionale n. 1/1990 e dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento, perche' i provvedimenti impugnati attribuiscono un maggior finanziamento alle associazioni che spendono maggiori somme in pubblicita', quando tali spese sono proporzionali ai finanziamenti ricevuti in precedenza e sarebbe stato piu' ragionevole riconoscere un finanziamento maggiore in proporzione alla maggiore percentuale delle risorse disponibili impegnate a tal fine; 9) eccesso di potere per sviamento, illogicita' ed irragionevolezza, in quanto, contravvenendo ai fini previsti dal Legislatore e dall'ordine del giorno del Consiglio Regionale n. 56 del 4 maggio 2011 (incentivare lo sviluppo culturale ed educativo in tutta la Sardegna), i provvedimenti impugnati incentivano l'attivita' di pochi soggetti concentrati nei maggiori centri cittadini, che agiscono con logiche imprenditoriali e che, ricevendo anche altre sovvenzioni pubbliche, sono i meno svantaggiati. Le illegittimita' dedotte nei confronti della deliberazione di giunta n. 3/18 del 22 gennaio 2013 si trasmettono, in via derivata anche agli altri provvedimenti impugnati, che ne danno esecuzione. Motivi aggiunti: tutti i vizi dedotti con il ricorso introduttivo si trasmettono, in via derivata, ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, che hanno dato esecuzione ai provvedimenti gia' impugnati inizialmente. Cagliari, 7 gennaio 2014 avv. Giovanni Luigi Machiavelli TC14ABA490