TAR SARDEGNA

(GU Parte Seconda n.9 del 21-1-2014)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  In esecuzione dell'ordinanza n. 274/2013 pronunziata dal Presidente
del T.A.R. Sardegna nel giudizio n. 283/2013, si notifica a  tutti  i
controinteressati al  predetto  giudizio  promosso  dall'associazione
Botti du Schoggiu, contro la Regione  Autonoma  della  Sardegna,  per
l'annullamento, con il ricorso: della deliberazione n.  3/18  del  22
gennaio 2013 con cui la giunta della Regione Sardegna ha modificato e
sostituito i criteri per l'erogazione dei contributi di cui  all'art.
56 della legge regionale n. 1/1990, nonche' di ogni atto presupposto,
conseguenziale  e/o,  comunque,  connesso  e,   segnatamente,   della
determinazione n. 1617, rep. n. 20 del 28 gennaio 2013 del  direttore
del   Servizio   Spettacolo,   Sport,   Editoria    e    Informazione
dell'Assessorato   della   Pubblica   Istruzione,   Beni   Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna;  coi  motivi
aggiunti: oltre ai predetti provvedimenti, delle determinazioni prot.
n. 12519/I.4.3. Rep. n. 989 del 16 luglio 2013 e prot. n. 12518  Rep.
n. 988 del 16 luglio 2013  del  Direttore  del  Servizio  Spettacolo,
Sport,  Editoria  e  Informazione  dell'Assessorato  della   Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo  e  Sport  della
Regione Sardegna, nonche' delle  risultanze  istruttorie  predisposte
dagli  Uffici  del  menzionato  Assessorato  e  di  ogni  altro  atto
presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso.  Il  ricorso  e'
affidato ai seguenti motivi: 
    1) eccesso di potere per violazione del  principio  della  tutela
dell'affidamento, difetto di motivazione ed istruttoria, illogicita',
irragionevolezza,  perche'  i  criteri  stabiliti  dai  provvedimenti
impugnati si  applicano  ad  attivita'  espletate  prima  della  loro
enunciazione, senza un adeguato regime transitorio; 
    2) violazione dell'art. 56 della  legge  regionale  n.  1/1990  e
degli articoli 1 e 2 della legge regionale  n.  17/1950,  eccesso  di
potere per illogicita',  irragionevolezza,  difetto  di  istruttoria,
falsita'  del  presupposto  e  sviamento,  perche'  i   provvedimenti
impugnati prevedono, quale requisito di accesso al finanziamento,  il
possesso, nella sede  amministrativa,  di  una  figura  professionale
assunta a tempo pieno e full time e di altre 2  figure  professionali
con contratti a tempo indeterminato e part-time, a prescindere  dalle
effettive esigenze operative e, comunque, tale personale e' superfluo
per  le  esigenze  della  ricorrente  e  della   gran   parte   delle
associazioni interessate; 
    3) violazione dell'art. 56 della  legge  regionale  n.  1/1990  e
degli articoli 1 e 2 della legge regionale  n.  17/1950,  eccesso  di
potere per illogicita',  irragionevolezza,  difetto  di  istruttoria,
falsita'  del  presupposto  e  sviamento,  in  quanto  la  giunta  ha
provveduto al fine di incentivare  gli  organismi  caratterizzati  da
alto livello di professionalita' ed organizzazione, a discapito degli
altri requisiti indicati dagli articoli 1 e 2 della  legge  regionale
n. 17/1950; 
    4) violazione dell'art. 56 della  legge  regionale  n.  1/1990  e
degli articoli 1 e 2 della legge regionale  n.  17/1950,  eccesso  di
potere per illogicita',  irragionevolezza,  difetto  di  istruttoria,
falsita'  del  presupposto  e  sviamento,  perche'  i   provvedimenti
impugnati non prevedono nessun  criterio  in  relazione  al  fine  di
educazione e divulgazione popolare previsto dal legislatore; 
    5) violazione dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  17/1950,
eccesso di  potere  per  illogicita',  irragionevolezza,  difetto  di
istruttoria,  falsita'  del  presupposto  e  sviamento,   poiche'   i
provvedimenti impugnati riconoscono  un  maggior  finanziamento  agli
enti che gia' percepiscono finanziamenti ministeriali o da  parte  di
altri  enti   pubblici,   anziche'   disporre   una   riduzione   del
finanziamento  regionale  in  proporzione  ai  diversi  finanziamenti
ottenuti da parte di Ministeri o di altri enti pubblici; 
    6) violazione dell'art. 56 della  legge  regionale  n.  1/1990  e
dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1950, eccesso di  potere  per
illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria,  falsita'  del
presupposto e sviamento in quanto i provvedimenti impugnati, violando
le menzionate norme, privilegiano il numero dei posti a sedere  e  le
dimensioni delle strutture gestite dalle associazioni  a  prescindere
dalla   qualita'    delle    iniziative    realizzate    e    poiche'
irragionevolmente privilegiano  le  strutture  situate  nei  maggiori
centri cittadini a discapito di  quelle  esistenti  nei  centri  piu'
piccoli; 
    7) violazione dell'art. 56 della  legge  regionale  n.  1/1990  e
dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1950, eccesso di  potere  per
illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria,  falsita'  del
presupposto  e  sviamento  in  quanto   i   criteri   stabiliti   dai
provvedimenti impugnati attribuiscono  un  maggior  finanziamento  in
presenza  di  maggiori  incassi,  senza  considerare   che   numerose
manifestazioni volte a perseguire il fine divulgativo previsto  dalle
menzionate norme hanno carattere gratuito  e,  inoltre,  perche',  in
presenza di maggiori incassi,  vi  e'  meno  necessita'  di  maggiori
finanziamenti; 
    8) violazione dell'art. 56 della  legge  regionale  n.  1/1990  e
dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1950, eccesso di  potere  per
illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria,  falsita'  del
presupposto  e   sviamento,   perche'   i   provvedimenti   impugnati
attribuiscono un maggior finanziamento alle associazioni che spendono
maggiori somme in pubblicita', quando tali spese  sono  proporzionali
ai  finanziamenti  ricevuti  in  precedenza  e  sarebbe  stato   piu'
ragionevole riconoscere un finanziamento maggiore in proporzione alla
maggiore percentuale delle risorse disponibili impegnate a tal fine; 
    9)   eccesso   di   potere   per   sviamento,   illogicita'    ed
irragionevolezza, in quanto,  contravvenendo  ai  fini  previsti  dal
Legislatore e dall'ordine del giorno del Consiglio  Regionale  n.  56
del 4 maggio 2011 (incentivare lo sviluppo culturale ed educativo  in
tutta la Sardegna), i provvedimenti impugnati incentivano l'attivita'
di pochi soggetti concentrati  nei  maggiori  centri  cittadini,  che
agiscono con logiche imprenditoriali e  che,  ricevendo  anche  altre
sovvenzioni pubbliche, sono i meno svantaggiati. 
  Le illegittimita' dedotte  nei  confronti  della  deliberazione  di
giunta n. 3/18 del 22 gennaio 2013 si trasmettono,  in  via  derivata
anche agli altri provvedimenti impugnati, che  ne  danno  esecuzione.
Motivi aggiunti: tutti i vizi dedotti con il ricorso introduttivo  si
trasmettono, in via derivata, ai provvedimenti impugnati con i motivi
aggiunti, che hanno dato esecuzione ai provvedimenti  gia'  impugnati
inizialmente. 
    Cagliari, 7 gennaio 2014 

                   avv. Giovanni Luigi Machiavelli 

 
TC14ABA490
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