TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - CZ. SEZIONE
SECONDA

(GU Parte Seconda n.10 del 23-1-2014)

 
 Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami 
 

  Con ricorso n. 1591/13 R.G.  proposto  avanti  al  TAR  Calabria  -
Catanzaro nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Universita'  e
Ricerca, dell'Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Calabria  (nel
proseguo, per brevita', solo U.S.R.) nonche'  delle  Dott.sse  Silvia
Simone,    Teresa    Fina    Mastropietro    e    Isabella     Notaro
(controinteressate), la Dott.ssa  Adelaide  Cufari,  con  gli  Avv.ti
Barbara Cufari ed Ilaria  Guarciariello,  domiciliata  presso  l'Avv.
Fortunato Francesco Mirigliani del  foro  di  Catanzaro,  ha  chiesto
l'annullamento -previa sospensiva- del D.D.G.  dell'U.S.R.  prot.  n.
Aoodrcal 13630 del 27/08/2013,  con  il  quale  e'  stata  approvata,
quanto alla Regione Calabria, la graduatoria generale  definitiva  di
merito del concorso  per  docente  (indetto  con  D.D.G.  n.  82  del
24/9/2012)  relativa  alla  classe  di  concorso   A059   -   Scienze
matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola secondaria  di
I grado, nonche' del D.D.G. dell'U.S.R. prot. n. Aoodrcal  16376  del
30/09/2013, che ha rettificato predetta graduatoria, nella  parte  in
cui si attribuisce alla ricorrente, quanto ai titoli  presentati,  un
punteggio di 6/20 piuttosto che di  10,25/20,  con  conseguente  voto
finale di punti 74/100 in luogo di 78,25/100,  alla  stessa,  invece,
spettante, e conseguente sua collocazione in posizione  (n.  32)  non
utile in graduatoria, in considerazione dei posti  (n.  25)  messi  a
concorso.  Con   ordinanza   collegiale   n.1329/13   depositata   il
19/12/2013, il TAR adito ha: i)rinviato  la  trattazione  dell'affare
alla Camera di Consiglio del 06/03/2014;  ii)disposto  l'integrazione
del contraddittorio, a cura di parte ricorrente,  nei  confronti  dei
concorrenti collocati in posizione  utile  in  graduatoria,  i  quali
potrebbero conseguire effetti sfavorevoli dall'eventuale accoglimento
del proposto ricorso; iii)autorizzato, a tal fine, la  ricorrente  ad
avvalersi della notifica  per  pubblici  proclami.  In  ottemperanza,
dunque, all'ordine impartito dal TAR Calabria con predetta  ordinanza
n.1329/13  e  nel  rispetto  delle  facolta'  ivi  riconosciute,   la
ricorrente intende avvalersi della modalita' di notifica per pubblici
proclami, al fine di  estendere  il  contraddittorio  ai  concorrenti
collocatisi in predetta graduatoria rettificata in posizione dalla n.
31 (Cozza Norina) alla n. 19 (Pristeri Aurelio). 

                         avv. Barbara Cufari 

 
T14ABA664
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