T.A.R. SARDEGNA

(GU Parte Seconda n.10 del 23-1-2014)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  In esecuzione dell'ordinanza n. 273/2013 pronunziata dal Presidente
del T.A.R. Sardegna nel giudizio n. 282/2013, si notifica a  tutti  i
controinteressati al  predetto  giudizio  promosso  da:  Associazione
Culturale Theandric, Progetti Carpe Diem Scarl, L'Aquilone Di Viviana
Soc Coop, Pinocchio Dance Soc Coop, Botti Du  Shcoggiu,  Associazione
Culturale  Anfiteatro  Sud,   Associazione   Culturale   Teatro   del
Sottosuolo, Maldimarem Soc Coop, Associazione Culturale  Spaziodanza,
Cooperativa  Musica  Sardegna,  Associazione  Per  Le   Arti   Abaco,
Cooperativa Teatro La Maschera, Societa Cooperativa Fueddu  e  Gestu,
Teatro Tages, Associazione  Culturale  Spaziomusica,  Sirio  Sardegna
Scarl, Cooperativa Teatro Olata, Associazione Culturale Carovana Smi,
Associazione Figli D'Arte Medas,  Associazione  Culturale  Arka  Hce,
Associazione Compagnia B, Centro Universitario Musicale  di  Cagliari
Cum,  Associazione  Culturale  Bocheteatro,  Associazione  Blue  Note
Orchestra,  Associazione  Coro  Polifonico  Turritano,   Associazione
Musicale Arci Laborintus,  Theatre  En  Vol  Soc  Coop,  Associazione
Culturale Meridiano Zero, Associazione Motus  Musica  e  Danza,  Ente
Musicale di  Ozieri  Onlus,  Associazione  Polifonica  Santa  Cecilia
Onlus,  Bertas  Associazione  Tra  Artisti,  Associazione   Musicando
Insieme, Associazione Culturale Compagnia  Teatro  D'Inverno,  Antas,
Associazione Culturale Teatro del Sale, Associazione Is  Mascareddas,
Associazione Culturale  Suoni  e  Pause,  Associazione  Culturale  La
Fabbrica Illuminata, Associazione Culturale  Ticonzero,  Associazione
Uanciu Free, Cada Die Teatro, Associazione  il  Crogiuolo  Centro  di
Intervento Teatrale, Associazione Studium Canticum,  Associazione  Le
Compagnie del Cocomero,  Associazione  Culturale  Incontri  Musicali,
Associazione Musicale Peter'S Day, 3p Tour Soc Coop  Arl,  contro  la
Regione Autonoma della Sardegna ed altri, per l'annullamento, con  il
ricorso: della deliberazione n. 3/18 del 22 gennaio 2013 con  cui  la
giunta della Regione Sardegna ha modificato e  sostituito  i  criteri
per l'erogazione dei contributi di cui  all'art.  56  della  l.r.  n.
1/1990,  nonche'  di  ogni  atto  presupposto,  conseguenziale   e/o,
comunque, connesso e, segnatamente,  della  determinazione  n.  1617,
rep. n. 20 del 28 gennaio 2013 del direttore del Servizio Spettacolo,
Sport,  Editoria  e  Informazione  dell'Assessorato  della   Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo  e  Sport  della
Regione  Sardegna;   coi   motivi   aggiunti:   oltre   ai   predetti
provvedimenti, delle determinazioni prot. n. 12519/I.4.3. Rep. n. 989
del 16 luglio 2013 e prot. n. 12518 Rep. n. 988 del  16  luglio  2013
del Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione
dell'Assessorato   della   Pubblica   Istruzione,   Beni   Culturali,
Informazione, Spettacolo e  Sport  della  Regione  Sardegna,  nonche'
delle risultanze istruttorie predisposte dagli Uffici del  menzionato
Assessorato e di ogni altro  atto  presupposto,  conseguenziale  e/o,
comunque, connesso. Il ricorso e' affidato  ai  seguenti  motivi:  1)
eccesso  di  potere  per  violazione  del  principio   della   tutela
dell'affidamento, difetto di motivazione ed istruttoria, illogicita',
irragionevolezza,  perche'  i  criteri  stabiliti  dai  provvedimenti
impugnati si  applicano  ad  attivita'  espletate  prima  della  loro
enunciazione, senza un adeguato  regime  transitorio;  2)  violazione
dell'art. 56 della l.r. n. 1/1990 e degli artt. 1 e 2 della  l.r.  n.
17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto
di istruttoria, falsita'  del  presupposto  e  sviamento,  perche'  i
provvedimenti impugnati prevedono,  quale  requisito  di  accesso  al
finanziamento, il possesso, nella sede amministrativa, di una  figura
professionale assunta a tempo pieno e full time e di' altre 2  figure
professionali con contratti a tempo indeterminato e part, time, anche
se  cio'  non  corrisponde  ad   un'effettiva   esigenza   operativa,
soprattutto per quanto riguarda le associazioni minori; 3) violazione
dell'art. 56 della l.r. n. 1/1990 e degli artt. 1 e 2  della  Lr.  n.
17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto
di istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento,  in  quanto  la
giunta  ha  provveduto  al  fine   di   incentivare   gli   organismi
caratterizzati da alto livello di professionalita' ed organizzazione,
a discapito degli altri requisiti indicati dagli artt. 1  e  2  della
l.r. n. 17/1950; 4) violazione dell'art. 56 della l.r.  n.  1/1990  e
degli artt. 1 e 2  della  Lr.  n.  17/1950,  eccesso  di  potere  per
illogicita', irragionevolezza, difetto di' istruttoria, falsita'  del
presupposto  e  sviamento,  perche'  i  provvedimenti  impugnati  non
prevedono nessun criterio  in  relazione  al  fine  di  educazione  e
divulgazione  popolare  previsto  dal  legislatore;   5)   violazione
dell'art. 56 della l.r.  n.  1/1990  e  dell'art.  2  della  l.r.  n.
17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto
di istruttoria, falsita' del presupposto  e  sviamento  in  quanto  i
provvedimenti impugnati, violando le menzionate  norme,  privilegiano
il numero dei posti a sedere e le dimensioni delle strutture  gestite
dalle associazioni a  prescindere  dalla  qualita'  delle  iniziative
realizzate e  poiche'  irragionevolmente  privilegiano  le  strutture
situate  nei  maggiori  centri  cittadini  a  discapito  di'   quelle
esistenti nei centri piu' piccoli; 6) violazione dell'art.  56  della
l.r. n. 1/1990 e dell'art. 2 della l.r. n. 17/1950, eccesso di potere
per illogicita', irragionevolezza, difetto di  istruttoria,  falsita'
del  presupposto  e  sviamento,  perche'  i  provvedimenti  impugnati
attribuiscono un maggior finanziamento alle associazioni che spendono
maggiori somme in pubblicita', quando tali spese  sono  proporzionali
ai  finanziamenti  ricevuti  in  precedenza  e  sarebbe  stato   piu'
ragionevole riconoscere un finanziamento maggiore in proporzione alla
maggiore percentuale delle risorse disponibili impegnate a tal  fine;
7) eccesso di potere per sviamento, illogicita' ed  irragionevolezza,
in  quanto,  contravvenendo  ai  fini  previsti  dal  Legislatore   e
dall'ordine del giorno del Consiglio Regionale n.  56  del  4  maggio
2011 (incentivare lo sviluppo culturale  ed  educativo  in  tutta  la
Sardegna), i provvedimenti impugnati incentivano l'attivita' di pochi
soggetti concentrati nei maggiori centri cittadini, che agiscono  con
logiche imprenditoriali e  che,  ricevendo  anche  altre  sovvenzioni
pubbliche, sono i meno svantaggiati. Le  illegittimita'  dedotte  nei
confronti della deliberazione di giunta n. 3/18 del 22  gennaio  2013
si trasmettono,  in  via  derivata  anche  agli  altri  provvedimenti
impugnati, che ne danno esecuzione. Motivi  aggiunti:  tutti  i  vizi
dedotti con il ricorso introduttivo si trasmettono, in via  derivata,
ai provvedimenti impugnati con i  motivi  aggiunti,  che  hanno  dato
esecuzione ai provvedimenti gia' impugnati inizialmente. 
    Cagliari, 7 gennaio 2014 

     avv. Giovanni Luigi Machiavelli - avv. prof. Andrea Pubusa 

 
TC14ABA573
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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