Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami In esecuzione dell'ordinanza n. 273/2013 pronunziata dal Presidente del T.A.R. Sardegna nel giudizio n. 282/2013, si notifica a tutti i controinteressati al predetto giudizio promosso da: Associazione Culturale Theandric, Progetti Carpe Diem Scarl, L'Aquilone Di Viviana Soc Coop, Pinocchio Dance Soc Coop, Botti Du Shcoggiu, Associazione Culturale Anfiteatro Sud, Associazione Culturale Teatro del Sottosuolo, Maldimarem Soc Coop, Associazione Culturale Spaziodanza, Cooperativa Musica Sardegna, Associazione Per Le Arti Abaco, Cooperativa Teatro La Maschera, Societa Cooperativa Fueddu e Gestu, Teatro Tages, Associazione Culturale Spaziomusica, Sirio Sardegna Scarl, Cooperativa Teatro Olata, Associazione Culturale Carovana Smi, Associazione Figli D'Arte Medas, Associazione Culturale Arka Hce, Associazione Compagnia B, Centro Universitario Musicale di Cagliari Cum, Associazione Culturale Bocheteatro, Associazione Blue Note Orchestra, Associazione Coro Polifonico Turritano, Associazione Musicale Arci Laborintus, Theatre En Vol Soc Coop, Associazione Culturale Meridiano Zero, Associazione Motus Musica e Danza, Ente Musicale di Ozieri Onlus, Associazione Polifonica Santa Cecilia Onlus, Bertas Associazione Tra Artisti, Associazione Musicando Insieme, Associazione Culturale Compagnia Teatro D'Inverno, Antas, Associazione Culturale Teatro del Sale, Associazione Is Mascareddas, Associazione Culturale Suoni e Pause, Associazione Culturale La Fabbrica Illuminata, Associazione Culturale Ticonzero, Associazione Uanciu Free, Cada Die Teatro, Associazione il Crogiuolo Centro di Intervento Teatrale, Associazione Studium Canticum, Associazione Le Compagnie del Cocomero, Associazione Culturale Incontri Musicali, Associazione Musicale Peter'S Day, 3p Tour Soc Coop Arl, contro la Regione Autonoma della Sardegna ed altri, per l'annullamento, con il ricorso: della deliberazione n. 3/18 del 22 gennaio 2013 con cui la giunta della Regione Sardegna ha modificato e sostituito i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 56 della l.r. n. 1/1990, nonche' di ogni atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso e, segnatamente, della determinazione n. 1617, rep. n. 20 del 28 gennaio 2013 del direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna; coi motivi aggiunti: oltre ai predetti provvedimenti, delle determinazioni prot. n. 12519/I.4.3. Rep. n. 989 del 16 luglio 2013 e prot. n. 12518 Rep. n. 988 del 16 luglio 2013 del Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, nonche' delle risultanze istruttorie predisposte dagli Uffici del menzionato Assessorato e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso. Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi: 1) eccesso di potere per violazione del principio della tutela dell'affidamento, difetto di motivazione ed istruttoria, illogicita', irragionevolezza, perche' i criteri stabiliti dai provvedimenti impugnati si applicano ad attivita' espletate prima della loro enunciazione, senza un adeguato regime transitorio; 2) violazione dell'art. 56 della l.r. n. 1/1990 e degli artt. 1 e 2 della l.r. n. 17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento, perche' i provvedimenti impugnati prevedono, quale requisito di accesso al finanziamento, il possesso, nella sede amministrativa, di una figura professionale assunta a tempo pieno e full time e di' altre 2 figure professionali con contratti a tempo indeterminato e part, time, anche se cio' non corrisponde ad un'effettiva esigenza operativa, soprattutto per quanto riguarda le associazioni minori; 3) violazione dell'art. 56 della l.r. n. 1/1990 e degli artt. 1 e 2 della Lr. n. 17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento, in quanto la giunta ha provveduto al fine di incentivare gli organismi caratterizzati da alto livello di professionalita' ed organizzazione, a discapito degli altri requisiti indicati dagli artt. 1 e 2 della l.r. n. 17/1950; 4) violazione dell'art. 56 della l.r. n. 1/1990 e degli artt. 1 e 2 della Lr. n. 17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto di' istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento, perche' i provvedimenti impugnati non prevedono nessun criterio in relazione al fine di educazione e divulgazione popolare previsto dal legislatore; 5) violazione dell'art. 56 della l.r. n. 1/1990 e dell'art. 2 della l.r. n. 17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento in quanto i provvedimenti impugnati, violando le menzionate norme, privilegiano il numero dei posti a sedere e le dimensioni delle strutture gestite dalle associazioni a prescindere dalla qualita' delle iniziative realizzate e poiche' irragionevolmente privilegiano le strutture situate nei maggiori centri cittadini a discapito di' quelle esistenti nei centri piu' piccoli; 6) violazione dell'art. 56 della l.r. n. 1/1990 e dell'art. 2 della l.r. n. 17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento, perche' i provvedimenti impugnati attribuiscono un maggior finanziamento alle associazioni che spendono maggiori somme in pubblicita', quando tali spese sono proporzionali ai finanziamenti ricevuti in precedenza e sarebbe stato piu' ragionevole riconoscere un finanziamento maggiore in proporzione alla maggiore percentuale delle risorse disponibili impegnate a tal fine; 7) eccesso di potere per sviamento, illogicita' ed irragionevolezza, in quanto, contravvenendo ai fini previsti dal Legislatore e dall'ordine del giorno del Consiglio Regionale n. 56 del 4 maggio 2011 (incentivare lo sviluppo culturale ed educativo in tutta la Sardegna), i provvedimenti impugnati incentivano l'attivita' di pochi soggetti concentrati nei maggiori centri cittadini, che agiscono con logiche imprenditoriali e che, ricevendo anche altre sovvenzioni pubbliche, sono i meno svantaggiati. Le illegittimita' dedotte nei confronti della deliberazione di giunta n. 3/18 del 22 gennaio 2013 si trasmettono, in via derivata anche agli altri provvedimenti impugnati, che ne danno esecuzione. Motivi aggiunti: tutti i vizi dedotti con il ricorso introduttivo si trasmettono, in via derivata, ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, che hanno dato esecuzione ai provvedimenti gia' impugnati inizialmente. Cagliari, 7 gennaio 2014 avv. Giovanni Luigi Machiavelli - avv. prof. Andrea Pubusa TC14ABA573