TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.10 del 23-1-2014)

 
Ricorso n. R.G. 6950/2013  -  Sezione  III  -  Udienza  07/05/2014  -
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio  di  Roma,  Sezione
Terza, con la sentenza non definitiva n. 34/2014 del 2  gennaio  2014
ha disposto che venga eseguita l'integrazione del contraddittorio nei
confronti dei litisconsorti necessari (controinteressati) nell'ambito
del giudizio (RG. 6950/2013) proposto dal  dott.  Piero  Antonio  Cau
(codice  fiscale  CAUPNT66P16A474K),  rappresentato  e  difeso  dagli
Avv.ti Alessandro Arredi (codice fiscale  RRDLSN69M12C933T)  e  Fabio
Monaco (codice fiscale MNCFBA78A06H501Y), presso  il  cui  studio  in
Roma, alla Via Filippo Ermini n.  68,  e'  elettivamente  domiciliato
(comunicazioni da inviarsi al  seguente  numero  di  fax:  06.631188;
oppure all'indirizzo PEC: alessandroarredi@pec.tedeschinilex.it). 
  Il ricorso e' proposto contro il Consiglio  Nazionale  Forense,  in
persona del legale rappresentante pro tempore  e  nei  confronti  dei
sig.ri Carlo Zaupa nato a Roma l'8 settembre 1964 e  Federico  Ianaro
nato a Roma il 2 novembre 1978, per l'annullamento del diniego tacito
del Consiglio Nazionale Forense  opposto  all'istanza  d'accesso  (ex
legge n. 241/1990) del 26 aprile 2013, poi integrata il successivo 27
aprile  2013,  con  cui  il  dott.  Piero  Antonio  Cau  ha   chiesto
l'ostensione della sua prova scritta in procedura penale e di  quella
degli altri candidati che hanno sostenuto  la  prova  nella  medesima
disciplina, ammessi  alla  prova  orale  dell'esame  di  abilitazione
(sessione 2012) finalizzato al riconoscimento del titolo di  avvocato
conseguito in altro paese dell'Unione europea (Spagna). 
  Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente deduceva di aver
presentato al Ministero della Giustizia istanza ai sensi dell'art. 16
del  decreto  legislativo  n.   206/2007   volta   ad   ottenere   il
riconoscimento del titolo professionale  conseguito  in  altro  Paese
dell'Unione europea (Spagna) ai fini dell'esercizio in  Italia  della
professione di «avvocato». 
  Con decreto datato 4 giugno  2012,  il  Ministero  della  Giustizia
riconosceva al dott. Cau il titolo professionale  di  «abogado»  come
valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», previo esperimento
di  misura  compensativa  consistente  nel   superamento   di   prova
attitudinale, costituita  da  una  prova  scritta  consistente  nella
redazione di un atto giudiziario in materia scelta del candidato (tra
le seguenti: diritto civile, diritto penale,  diritto  amministrativo
sostanziale  e  processuale,  diritto  processuale  civile,   diritto
processuale penale, diritto commerciale) e in un'unica prova orale su
due materie, il cui svolgimento e' subordinato al  superamento  della
prova scritta. 
  Come  disposto  dal  Ministero  della  Giustizia,   il   ricorrente
presentava  al  Consiglio  Nazionale  Forense  istanza   volta   alla
partecipazione alla sessione degli esami 2012, scegliendo, sia per la
prova scritta che per la prova orale, la materia «diritto processuale
penale». 
  In data 8 novembre 2012, il ricorrente  sosteneva  regolarmente  la
prova scritta nella materia prescelta. 
  Successivamente, in data 23 aprile 2013, veniva pubblicato sul sito
internet del Consiglio Nazionale Forense l'elenco dei  candidati  che
avevano superato la prova scritta. 
  Tra gli ammessi alla prova orale, non figurava  il  nominativo  del
ricorrente, cosicche' il medesimo si determinava  a  richiedere  (con
due separate istanze) l'ostensione tanto del proprio  elaborato  (con
voto e motivazione), quanto degli elaborati dei candidati (con voto e
motivazione)  che  avevano  sostenuto   la   prova   nella   medesima
disciplina, ammessi alla prova orale. 
  Cio' nondimeno, pur sussistendo in maniera evidente l'interesse del
ricorrente  a  prendere  visione  dei  documenti  richiesti,  il  CNF
opponeva alle istanze formulate la mera inerzia, omettendo di fornire
al dott. Cau la documentazione richiesta. 
  Conseguentemente, in diritto, il ricorrente deduceva nei  confronti
dell'Amministrazione intimata la «violazione degli artt. 1, 2, 3, 22,
comma 1, lett. b) e 6 e 24,  comma  7,  della  legge  n.  241/1990  e
s.m.i.; violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione». 
  Si costituiva in giudizio il  CNF  domandando  la  reiezione  della
domanda svolta dal dott. Cau, in  quanto  ritenuta  inammissibile  ed
infondata. 
  Il TAR adito, con la citata sentenza  non  definitiva  n.  34/2014,
accoglieva  il  ricorso  nella  parte  in  cui  il  ricorrente  aveva
domandato l'ostensione  della  propria  prova  scritta,  al  contempo
ordinando al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti
degli altri candidati contenuti nella tabella depositata in  giudizio
dal  Consiglio  Nazionale  Forense  in  data  27  novembre  2013,  in
relazione ai quali il  ricorrente  ha  domandato  l'ostensione  delle
relativi prove scritte. 
  Pertanto, la presente pubblicazione vale ai fini della notifica nei
confronti di tutti i controinteressati, contenuti in detta tabella; e
specificamente nei confronti di: Azzolini Erika; Barani  Paola;  Bava
Angelo; Bendice  Nadia;  Benedetto  Pierluigi;  Bertomioli  Stefania;
Bortolu Tania; Bottai  Linda;  Brodoloni  Duilio;  Brunori  Federica;
Cantinelli Elena; Carlotto Alessandro; Cataldo Paolo;  Chechi  Abele;
Chiappetta  Carmela;  Cillaroto  Walter;  Di  Rienzo   Milena;   Dima
Francesco; Dodaro Dario; Farina  Andrea;  Ferrarini  Gianluca;  Firmo
Francesca; Fonti Massimiliano;  Gaetani  Roberta;  Gaido  Alessandra;
Giuliano Giancarlo; Lisabettini  Rossella;  Lombardi  Stefano;  Loria
Rosario; Manfredini Luca; Marollo Marina  Claudia;  Martinez  Eliana;
Masciarelli Pier Leo; Massi Chiara;  Mesiti  Sonia;  Meus  Francesca;
Milano Mario; Moretti  Cristiana;  Mortati  Andrea;  Murziani  Laura;
Napolitano  John;  Nucera  Fabrizio  Salvatore;  Orlacchio   Antonio;
Orlando  Nicola;  Palombo  Alessia;  Papadia  Antonella;  Paternostro
Roberto; Pirisi Pier Paolo Pasquale; Restuccia Matteo; Rioli  Davide;
Roccaforte Mariangela; Roselli Glenda; Russo Anna; Sabatini  Massimo;
Savignano Chiara; Stio Marianna; Tarelli Marco;  Titi  Massimo;  Toma
Aristodemo; Viola Livio; Zennaro Elena. 
  La prossima udienza camerale, accertata la regolarita' dell'odierna
notifica, si terra' in data 7 maggio 2014 ore 9 presso i  locali  del
Tribunale Amministrativo del Lazio in Roma. 

                          avv. Fabio Monaco 

 
TS14ABA570
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