Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami - Ricorso R.G. n. 216/2013 Sentenza non definitiva n. 10436/2013 1. Con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, proposto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno, e nei confronti del Comune di Fiumicino, il Comune di Torino ha chiesto l'annullamento: i) degli atti, di estremi e data ignoti, con i quali i Ministeri resistenti hanno determinato nei confronti del Comune le differenze del gettito stimato ad aliquota base, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, e le conseguenti compensazioni e variazioni nelle assegnazioni da federalismo municipale per l'anno 2012; ii) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la "nota metodologica" su "revisione stime ICI e IMU", pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 16 ottobre 2012, la "nota di chiarimento" pubblicata sul medesimo sito in data 29 agosto 2012, l'avviso relativo a "criteri e metodi adottati per la determinazione del gettito dell'IMU e dell'ICI pubblicati per singolo comune", pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 agosto 2012 e, ove occorrer possa e per quanto d'interesse, del d.m. 4 maggio 2012 e ss.mm.ii. 2. Il giudizio riguarda le conseguenze dell'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disposta dal d.lgs. n. 23/2011 (artt. 8-9), sulle attribuzioni ai comuni a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio e sul Fondo di perequazione, istituiti per garantire il corretto svolgersi del processo di devoluzione dei tributi ai comuni. Secondo il d.l. n. 201/2011 (art. 13, comma 17), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU rispetto alle tempistiche originariamente previste, la differenza tra il gettito stimato derivante dall'istituzione dell'IMU e quello effettivo imputabile alle imposte anteriori sostituite dalla medesima IMU (prima fra tutte, l'ICI), avrebbe dovuto essere compensata da una variazione corrispondente nelle attribuzioni ai singoli comuni a valere sui Fondi sopra richiamati. Occorreva dunque verificare il gettito delle imposte anteriori, ricavandolo dai certificati di conto consuntivo che i comuni sono tenuti a redigere e inviare periodicamente all'amministrazione ministeriale, e confrontarlo con il gettito "stimato" dell'IMU. Tale stima doveva avere le caratteristiche tipiche delle valutazioni prospettiche dei dati contabili e finanziari: prudenza, oggettivita', precisione ecc. Applicando il meccanismo previsto dalla norma citata, il "passaggio" dall'ICI all'IMU doveva essere sostanzialmente neutrale per le finanze statali e comunali coinvolte. Le amministrazioni ministeriali resistenti - alle quali spetta la determinazione delle variazioni di cui sopra - hanno invece trasformato il gettito ICI effettivo in un'entita' stimata sulla base di criteri approssimativi, lontana da quella certificata ed effettivamente incassata. Quanto alla stima del gettito IMU, essa e' stata compiuta includendo componenti non dovute e sulla base di parametri inattendibili e tendenti all'eccesso. In questo modo la forbice tra ICI e IMU si e' tendenzialmente allargata, con una speculare diminuzione delle attribuzioni ai comuni a valere sui Fondi citati. 3. In particolare, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale. Per l'anno 2012, l'accordo e' stato concluso il 1° marzo 2012 e integrato in data 2 agosto 2012. Il decreto ministeriale conseguente e' stato adottato il 4 maggio 2012 e poi integrato e modificato con decreto dell'8 agosto 2012. Secondo tale decreto, che riprendeva l'accordo sopra citato, si sarebbe dovuto provvedere in base ai dati puntuali derivanti per l'ICI dalle certificazioni a consuntivo e per l'IMU dal pagamento degli acconti. 4. Per determinare con precisione le quantita' coinvolte, e sulla base dei dati via via acquisiti, le amministrazioni ministeriali hanno pubblicato in tempi diversi una serie di "stime" ciascuna delle quali espressione di criteri differenti e produttiva di risultati altrettanto diversificati. La pubblicazione delle prime due edizioni delle "stime" suscitava una serie di osservazioni critiche da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Istituto per l'economia e la finanza locale, anche in occasione dei tavoli di concertazione tecnica formalmente istituiti nell'ambito della Conferenza Stato-Citta'. Su alcuni aspetti - tra i quali il calcolo dell'ICI - cio' conduceva a una nuova revisione condivisa delle determinazioni precedenti che puntavano a risolvere i problemi di calcolo e a migliorare il procedimento di stima. Tale lavoro di concertazione era tuttavia superato e in larga parte ribaltato dalle "stime" pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con data 16 ottobre 2012, unitamente a una nota metodologica, qualificate come "definitive". In relazione all'ICI, la nuova nota metodologica ha sostenuto che, in mancanza delle informazioni contabili certificate per alcuni comuni, si dovesse ricorrere a operazioni "integrative" per tutti i comuni (anche quelli con i dati completi). Queste operazioni hanno incluso l'uso di banche dati a scopi statistici, la "stima" dell'ICI secondo un algoritmo, la correzione della stima con una "clausola di salvaguardia", il confronto per un "check di coerenza" con la distribuzione dell'IMU, sulla base di un rapporto ideale tra IMU e ICI pari a 2,1 rispetto al quale, in presenza di valori "anomali", si sarebbe proceduto ad applicare un meccanismo correttivo del valore dell'ICI. Pertanto, l'ICI 2010 come realta' contabile precisa e certificata e' stata alterata in modo generalizzato e senza alcun riferimento ai dati contabili ed amministrativi riportati nei consuntivi. Anche in relazione all'IMU, le ultime stime e la nota di ottobre 2012 hanno "definitivamente" mutato la "stima" di un gettito effettivo in una valutazione in larga parte arbitraria di un gettito potenziale, includendo nel computo del gettito componenti inattendibili e/o improprie. La nota afferma infatti di tenere in conto i c.d. "immobili fantasma", vale a dire quelli esistenti fisicamente ma non dichiarati spontaneamente dai proprietari, non iscritti al catasto e attributari, di una rendita presunta in via transitoria. Il gettitto derivante da tali immobili e' realizzabile solo potenzialmente, se si estendesse in modo certo e incontestato la base degli immobili imponibili. Sono stati inoltre considerati i contribuenti che hanno ritardato il versamento nel termine di giugno, a partire dai "dati storici dei versamenti ICI affluiti nei mesi successivi alla scadenza di giugno". Anche in questo caso, l'incremento del gettito complessivo "stimabile" in relazione a tali "code" appare il frutto piu' di una congettura che di una stima fondabile su parametri oggettivi. Vi e' poi il tema degli immobili di proprieta' comunale, che peraltro era stato espressamente considerato dal legislatore, e che il Ministero ha trattato secondo un parametro difforme da quello normativo. Dove l'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201/2011 prevedeva che per tali immobili non si applicasse la disposizione sulla riduzione delle attribuzioni a valere sul Fondo perequativo, il Ministero ha ritenuto di sottrarre dal calcolo solo la parte di IMU alla quale avrebbe avuto diritto lo Stato. Per il resto, pur trattandosi di un'imposta che non produce un gettito effettivo (il comune la pagherebbe a se' stesso, con una partita di giro), essa viene considerata ugualmente come gettito ai fini della riduzione delle attribuzioni a valere sul Fondo. 5. Mettendo insieme quanto visto per la determinazione dell'ICI e dell'IMU, si ha che quello che doveva essere un confronto tra un valore preciso e certificato (l'ICI) e un valore da stimarsi secondo i parametri oggettivi e prudenti propri delle scienze economico-finanziarie (l'IMU "stimato") e' divenuto l'occasione per aggiustamenti, correzioni, ricalibrazioni, ecc. di ogni sorta. I dati finali non hanno piu' una relazione certa con la realta' finanziaria dell'Ente, sulla quale pur sono chiamati a produrre conseguenze particolarmente gravi. In particolare, il pregiudizio subito dal Comune di Torino e' quantificabile in circa 19 milioni di Euro. Alla luce di quanto esposto, gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di diritto: I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011. Violazione dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Citta' e Autonomie Locali del 1° marzo 2012 e del d.m. 4 maggio 2012 s.m.i. Violazione del principio di leale cooperazione istituzionale di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 241/1990 e s.m.i.. Violazione dell'art. 3 legge 241/90 e s.m.i.. Eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria. Contraddittorieta' fra atti. Le concrete modalita' di "alimentazione e conferimento" di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio devono avvenire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Il decreto ministeriale 4 maggio 2012, nel recepire l'accordo relativo all'anno 2012, ha disposto che gli importi attribuiti ai comuni sarebbero stati soggetti a revisione "in relazione alla variazione delle detrazioni sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verra' effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto". Con l'integrazione dell'8 agosto 2012, il d.m. ha poi ribadito che il calcolo del gettito ICI doveva essere effettuato in base ai certificati di conto consuntivo 2009 e 2010 (art. 2, comma 1, lett.b). E' invece accaduto che il MEF e, conseguentemente, il Ministero dell'Interno - nel dare attuazione all'articolato de quo i) quanto all'ICI e' ricorso a operazioni "integrative" per tutti i comuni, abbandonando il riferimento ai dati certificati a consuntivo; ii) quanto all'IMU, vi ha inserito voci in parte inattendibili, quali le code di gettito relative agli immobili fantasma e ai contribuenti ravveduti, in parte improprie, quali gli immobili comunali, si' da fornire dati finali che non hanno piu' una relazione certa con la realta' finanziaria degli enti locali. Dagli atti ministeriali resi noti, inoltre, non sono in alcun modo desumibili ne' tutti i criteri effettivamente seguiti, ne' i dati sui quali ci si e' basati (e le fonti dai quali gli stessi sono stati tratti) per definire le situazioni dei singoli comuni. II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201/2011 e del d.m. 4 maggio 2012 s.m.i.. Violazione dell'art. 3 della L.n. 241/1990 e s.m.i.. Eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria. Contraddittorieta' fra atti. II.1. Quanto al calcolo dell'ICI, il vizio di fondo del ragionamento ministeriale sta nell'avere abbandonato, per tutti i comuni, il riferimento ai dati certificati a consuntivo (gli unici contabilmente certi per legge; art. 161, comma 1, d.lgs. n. 267/2000), in virtu' di omissioni informative che avrebbero afflitto le comunicazioni da parte di alcuni (pochi) comuni. La norma primaria richiede infatti che il confronto del gettito IMU "stimato" debba essere svolto con il gettito ICI effettivo. Anche il d.m. 4 maggio 2012, come si e' detto, con l'integrazione dell'8 agosto 2012 ha ribadito che il calcolo del gettito ICI doveva essere effettuato in base ai certificati di conto consuntivo 2009 e 2010 (art. 2, comma 1, lett.b). La scelta di abbandonare il dato certificato rischia di distanziare in modo tanto significativo, quanto inaccettabile il dato reale certificato da quello considerato ai fini di specie. Il differenziale che si viene cosi' a creare, dipendendo dal dato "storico" di un'imposta ormai sostituita dall'IMU, riduce stabilmente nel tempo le attribuzioni al comune a valere sul fondo sperimentale. Ancora, il Ministero ha dichiarato di "riproporzionare" l'ICI al dato Istat di 9.193 milioni di euro. Tuttavia l'Istat stesso, nel mese di maggio 2011 ha rivisto tale dato portandolo a 9.657 milioni di euro. Sicche', il Ministero ha fatto riferimento a un dato non solo statistico e non effettivo ma anche errato, per indicazione dello stesso soggetto che lo aveva elaborato. Il Ministero ha poi dichiarato di confrontare il dato con l'IMU stimato, sulla base di un rapporto atteso tra IMU e ICI di 2,1, correggendo le eventuali "anomalie" che dovessero emergere rispetto a tale rapporto. Anche qui, un dato formalmente certificato viene modificato sulla base di un'assunzione non priva di arbitrarieta'. In particolare quanto al gettito ICI del Comune di Torino, mentre l'ammontare del gettito certificato da conto consuntivo 2010 e' pari a 154.382.040 euro, i dati del Ministero evidenziano un importo "stimato" in euro 153.948.942. L'ingiustificata differenza derivante dai criteri adottati ammonta quindi a circa 400.000 euro. II.2. Quanto alla stima del gettito IMU, anziche' misurare in modo prudente e sulla base di parametri il piu' possibile oggettivi, come detto le amministrazioni ministeriali resistenti hanno incluso nel calcolo voci in parte inattendibili, in parte improprie, cosi' allontanando sostanzialmente il dato dalla realta' finanziaria. III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 8 d.l. 23/2011 e dell'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201/2011. Violazione dell'art. 3 della L.n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria. Contraddittorieta' fra atti. Il trattamento degli immobili di proprieta' comunale ai fini della determinazione del gettito IMU e' poi in palese contrasto con la norma primaria, peraltro nel caso del Comune resistente sotto un peculiare aspetto. Infatti, in considerazione della rilevante differenza fra le stime della Citta' di Torino formulate dai competenti Uffici e le stime del MEF, e tenuto conto della scarsa rilevanza per la Citta' delle code di gettito relative agli immobili "fantasma" e ai fabbricati rurali, si ritiene che il Ministero dell'Economia abbia compreso nella stima gli immobili di proprieta' comunale senza alcuna distinzione, in palese contrasto con la norma che prevede la totale esenzione dall'IMU degli immobili di proprieta' della Citta' di Torino destinati a funzioni e compiti istituzionali. L'art. 9, comma 6-bis, D.L. n. 174/2012 ha previsto che "a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente". La legge n. 228/2012, all'art. 1, comma 383, ha poi previsto che "La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze". In base a tali disposizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto ad effettuare la verifica, dando atto dei relativi esiti nella nota "Esito verifica art. 9, comma 6 bis, D.L. n. 174/2012 e art. 1, comma 383, Legge 228/2012: nota metodologica" del 31 maggio 2013. Avverso tale atto, nonche', ove occorrer possa e per quanto di interesse, avverso gli atti di estremi e data ignoti con i quali i Ministeri resistenti hanno determinato nei confronti del Comune ricorrente le differenze di gettito stimato ad aliquota base, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201/2011 e le conseguenti compensazioni/variazioni nelle assegnazioni da federalismo municipale per l'anno 2012, in seguito alla verifica prescritta dall'art. 9, comma 6 bis, D.L. n. 174/2012, come da comunicato pubblicato dal MEF sul Portale del Federalismo Fiscale nella cd. area "riservata" del Comune di Torino e aggiornamento dei dati sulle spettanze dei comuni relativi all'anno 2012, effettuato sul sito del Ministero dell'Interno in data 3 luglio 2013, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, il Comune di Torino ha proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendone l'annullamento, unitamente agli atti impugnati con il ricorso introduttivo. In particolare risulta dalla nota metodologica impugnata che sono stati elaborati dei nuovi criteri per la stima del gettito derivante dall'IMU, alla luce del gettito effettivamente incassato. Tali nuovi criteri introducono taluni correttivi in accoglimento delle osservazioni presentate da Anci, nell'ambito dei confronti tecnici con i Ministeri. I nuovi criteri ministeriali tuttavia non incidono sui principali vizi gia' denunciati in relazione alle stime di ottobre 2012 e scontano limiti propri che, in date circostanze, ne minano l'attendibilita'. La stima del gettito incassato ad aliquota base (al netto delle integrazioni per componenti di gettito puramente virtuali), basandosi principalmente sui dati relativi a quanto effettivamente incassato nell'anno 2012, e' in linea di massima sufficientemente affidabile. Rimangono tuttavia irrisolti i problemi posti dall'inclusione nel procedimento di stima di voci improprie oltre che dall'opacita' delle metodologie impiegate. Il gettito IMU ad aliquota base, infatti continua ad essere integrato con le componenti relative all'IMU sugli immobili di proprieta' dei comuni e, per una quota definita "marginale", all'IMU relativa ai contribuenti che verserebbero in ritardo (c.d. "code di gettito"). La nuova nota metodologica, inoltre, non modifica le stime ICI, nella parte in cui erano basate sulla valutazione provvisoria ISTAT dell'ICI 2010, valutazione che nel maggio 2012 e' stata revisionata dalla stessa ISTAT, incrementandola per 464 milioni. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proseguito anche nell'applicazione del cosiddetto "check di coerenza" tra valore del gettito IMU relativo agli "Altri immobili" e valore dell'ICI, metodo gia' oggetto di contestazione con il ricorso introduttivo. Dagli argomenti che sembrano emergere dagli atti dei Ministeri resistenti sembrerebbe inoltre che gli atti impugnati siano illegittimi per violazione dei principi di veridicita' e trasparenza della finanza pubblica. Se poi la difesa erariale dovesse sostenere la necessita' di ricorrere a "correzioni" delle differenze di gettito al fine di coprire l'insufficienza dei fondi, dovrebbe allora essere sottoposta alla Corte Costituzionale la norma che dispone la riduzione dei fondi del federalismo municipale (l'ultimo periodo dell'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201/2011), affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' per contrasto con gli artt. 81 e 119 Cost. All'udienza del 20 novembre 2013 il TAR ha trattenuto la causa in decisione. In seguito e' stata emessa la sentenza non definitiva n. 10436/2013 con la quale, dopo aver respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle controparti ministeriali, il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comuni italiani. Con il presente avviso e' data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i comuni italiani. Si da' atto della possibilita' di seguire l'esito del procedimento sul sito www.giustizia-amministrativa.it, inserendo il numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", all'interno delle prima sottosezione "Roma" della sezione "T.A.R. Lazio". Il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e la sentenza non definitiva del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. II, n. 10436/2013, sono inoltre integralmente pubblicati sul portale web del federalismo fiscale, raggiungibile all'indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it. Avv. Donatella Spinelli Avv. Giuliano Fonderico T14ABA1142