TAR SARDEGNA

(GU Parte Seconda n.14 del 1-2-2014)

 
       Notifica per pubblici proclami del ricorso n. 281/2013 
 

  T.A.R.  Sardegna:  In   esecuzione   dell'ordinanza   n.   272/2013
pronunziata dal  Presidente  del  T.A.R.  Sardegna  nel  giudizio  n.
281/2013,  si  notifica  a  tutti  i  controinteressati  al  predetto
giudizio promosso da: Associazione  Figli  d'arte  Medas,  contro  la
Regione Autonoma della Sardegna ed altri, per l'annullamento, con  il
ricorso: della deliberazione n. 3/18 del 22 gennaio 2013 con  cui  la
giunta della Regione Sardegna ha modificato e  sostituito  i  criteri
per l'erogazione dei contributi di cui  all'art.  56  della  l.r.  n.
1/1990,  nonche'  di  ogni  atto  presupposto,  conseguenziale   e/o,
comunque, connesso e, segnatamente,  della  determinazione  n.  1617,
rep. n. 20 del 28 gennaio 2013 del direttore del Servizio Spettacolo,
Sport,  Editoria  e  Informazione  dell'Assessorato  della   Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo  e  Sport  della
Regione  Sardegna;   coi   motivi   aggiunti:   oltre   ai   predetti
provvedimenti, delle determinazioni prot. n. 12519/I.4.3. Rep. n. 989
del 16 luglio 2013 e prot. n. 12518 Rep. n. 988 del  16  luglio  2013
del Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione
dell'Assessorato   della   Pubblica   Istruzione,   Beni   Culturali,
Informazione, Spettacolo e  Sport  della  Regione  Sardegna,  nonche'
delle risultanze istruttorie predisposte dagli Uffici del  menzionato
Assessorato e di ogni altro  atto  presupposto,  conseguenziale  e/o,
comunque, connesso. Il ricorso e' affidato  ai  seguenti  motivi:  1)
eccesso  di  potere  per  violazione  del  principio   della   tutela
dell'affidamento, difetto di motivazione ed istruttoria, illogicita',
irragionevolezza,  perche'  i  criteri  stabiliti  dai  provvedimenti
impugnati si  applicano  ad  attivita'  espletate  prima  della  loro
enunciazione, senza un adeguato  regime  transitorio;  2)  violazione
dell'art. 56 della l.r. n. 1/1990 e degli artt. 1 e 2 della  l.r.  n.
17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto
di istruttoria, falsita'  del  presupposto  e  sviamento,  perche'  i
provvedimenti impugnati prevedono,  quale  requisito  di  accesso  al
finanziamento, il possesso, nella sede amministrativa, di una  figura
professionale assunta a tempo pieno e full time e di altre  2  figure
professionali con contratti a tempo indeterminato e part-time,  anche
se  cio'  non  corrisponde  ad   un'effettiva   esigenza   operativa,
soprattutto per quanto riguarda le associazioni minori; 3) violazione
dell'art. 56 della l.r. n. 1/1990 e degli artt. 1 e 2 della  l.r.  n.
17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto
di istruttoria, falsita' del presupposto e sviamento,  in  quanto  la
giunta  ha  provveduto  al  fine   di   incentivare   gli   organismi
caratterizzati da alto livello di professionalita' ed organizzazione,
a discapito degli altri requisiti indicati dagli artt. 1  e  2  della
l.r. n. 17/1950; 4) violazione dell'art. 56 della l.r.  n.  1/1990  e
degli artt. 1 e 2 della  l.r.  n.  17/1950,  eccesso  di  potere  per
illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria,  falsita'  del
presupposto  e  sviamento,  perche'  i  provvedimenti  impugnati  non
prevedono nessun criterio  in  relazione  al  fine  di  educazione  e
divulgazione  popolare  previsto  dal  legislatore;   5)   violazione
dell'art. 56 della l.r.  n.  1/1990  e  dell'art.  2  della  l.r.  n.
17/1950, eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza, difetto
di istruttoria, falsita' del presupposto  e  sviamento  in  quanto  i
provvedimenti impugnati, violando le menzionate  norme,  privilegiano
il numero dei posti a sedere e le dimensioni delle strutture  gestite
dalle associazioni a  prescindere  dalla  qualita'  delle  iniziative
realizzate e  poiche'  irragionevolmente  privilegiano  le  strutture
situate nei maggiori centri cittadini a discapito di quelle esistenti
nei centri piu' piccoli; 6) violazione dell'art.  56  della  l.r.  n.
1/1990 e dell'art. 2 della l.r. n. 17/1950,  eccesso  di  potere  per
illogicita', irragionevolezza, difetto di istruttoria,  falsita'  del
presupposto  e   sviamento,   perche'   i   provvedimenti   impugnati
attribuiscono un maggior finanziamento alle associazioni che spendono
maggiori somme in pubblicita', quando tali spese  sono  proporzionali
ai  finanziamenti  ricevuti  in  precedenza  e  sarebbe  stato   piu'
ragionevole riconoscere un finanziamento maggiore in proporzione alla
maggiore percentuale delle risorse disponibili impegnate a tal  fine;
7) eccesso di potere per sviamento, illogicita' ed  irragionevolezza,
in  quanto,  contravvenendo  ai  fini  previsti  dal  Legislatore   e
dall'ordine del giorno del Consiglio Regionale n.  56  del  4  maggio
2011 (incentivare lo sviluppo culturale  ed  educativo  in  tutta  la
Sardegna), i provvedimenti impugnati incentivano l'attivita' di pochi
soggetti concentrati nei maggiori centri cittadini, che agiscono  con
logiche imprenditoriali e  che,  ricevendo  anche  altre  sovvenzioni
pubbliche, sono i meno svantaggiati. Le  illegittimita'  dedotte  nei
confronti della deliberazione di giunta n. 3/18 del 22  gennaio  2013
si trasmettono,  in  via  derivata  anche  agli  altri  provvedimenti
impugnati, che ne danno esecuzione. Motivi  aggiunti:  tutti  i  vizi
dedotti con il ricorso introduttivo si trasmettono, in via  derivata,
ai provvedimenti impugnati con i  motivi  aggiunti,  che  hanno  dato
esecuzione ai provvedimenti gia' impugnati inizialmente. 
    Cagliari, 7 gennaio 2014 

                          Avv. Paolo Pubusa 
                      Avv. prof. Andrea Pubusa 

 
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