TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione lavoro

(GU Parte Seconda n.14 del 1-2-2014)

 
     Notificazione per pubblici proclami - Ricorso n. 10799/2013 
 

  Vogelsang Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv.  Raffaella  de
Camelis, ed elettivamente domiciliato in Roma via D.A.  Azuni  n.  9,
con ricorso n. 10799/2013 proposto innanzi  al  Tribunale  Civile  di
Roma, Sezione Lavoro,  giudice  dott.ssa  Anna  Pagotto,  avverso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver premesso di
essere  dipendente  del  Ministero   in   servizio   presso   Ufficio
Motorizzazione civile ed inquadrato dal 1° gennaio 2001 nella Seconda
Area, F4, profilo assistente amministrativo; che  il  Ministero,  con
atto n. 0058572 del 3 dicembre  2010,  aveva  bandito  selezioni  per
passaggi alle fasce retributive superiori prevedendo per i dipendenti
dei Trasporti n. 311 passaggi in F5 con  decorrenza  dal  1°  gennaio
2009 e n. 136 passaggi in F5 con decorrenza dal 1° gennaio 2010;  che
il medesimo aveva presentato regolare domanda; che nella  graduatoria
approvata il 30 dicembre 2010 con determinazione D.G.  prot.  n.  503
per il passaggio alla fascia retributiva F5 con decorrenza 1° gennaio
2009, gli era stato attribuito il punteggio di 35,50 che lo collocava
al  278  posto  con  diritto  alla  progressione  economica;  che  il
Ministero, con successiva nota prot. n. 0058903 del 29 dicembre 2011,
lo escludeva dalla selezione sul  presupposto  che  il  medesimo  non
avesse allegato alla domanda anche l'attestazione  del  possesso  dei
titoli di servizio, di studio,  culturali  e  professionali  mediante
dichiarazione sostitutiva di  certificazione/notorieta',  cosi'  come
previsto dall'art. 4, comma 8, del bando di selezione; che sia  nelle
graduatorie  definitive  di  passaggio  da  F4   in   F5,   approvate
rispettivamente con  D.G.  n.  503  del  20  settembre  2012  per  la
decorrenza dal 1° gennaio 2009 e con DG n. 545 del 3 ottobre 2012 per
la decorrenza dal 1°  gennaio  2010,  il  suo  nominativo  era  stato
escluso, mentre in entrambe, visto il punteggio di 35,50, si  sarebbe
potuto collocare in posizione utile e cioe' tra il  235°  e  il  247°
posto in quella approvata con d.d. n. 503/2012 e tra il 95° e  il  96
posto in quella approvata con d.d. n. 545/2012; che l'esclusione  era
illegittima e fonte di danni perche' tale allegazione  era  avvenuta,
per cui il signor Vogelsang chiedeva  l'accoglimento  delle  seguenti
conclusioni:   «Accertare   e   dichiarare   l'illegittimita'   della
determinazione n. 0058903 del  29  dicembre  2011  con  la  quale  il
Ministero resistente ha escluso  il  sig.  Giuseppe  Vogelsang  dalle
selezioni per la progressione orizzontale per cui  e'  causa  e,  per
l'effetto,  annullarla.  Per  l'effetto,   accertare   e   dichiarare
l'illegittimita' delle determinazioni nn. 503 del 20  settembre  2012
(e, per quanto possa occorrere anche la n. 545 del  3  ottobre  2012)
nella  parte  in  cui  escludono  il  nominativo  del  ricorrente  e,
conseguenzialmente, annullarle in parte qua, accertando e dichiarando
che il ricorrente ha diritto al  passaggio  alla  fascia  retributiva
superiore F5 con decorrenza dal 1° gennaio 2009 o altra data ritenuta
di giustizia,  con  attribuzione  del  punteggio  di  35,50  o  altro
ritenuto di giustizia. Condannare il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, in  persona  del  suo  legale  rappresentante  p.t.  e
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  Direzione  generale
per gli Affari generali e del Personale divisione I, in  persona  del
suo legale Direttore p.t., al risarcimento dei danni subiti e subendi
dal sig. Giuseppe Vogelsang, da liquidare in  via  equitativa,  nella
misura indicata nel presente atto o in altra ritenuta  di  giustizia,
oltre interessi come per legge». Il Ministero delle Infrastrutture  e
dei  Trasporti  si  e'  costituito  in   giudizio   ed   ha   chiesto
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati
risultati vincitori nella graduatoria F5 e il rigetto del ricorso. Il
Giudice dott.ssa Anna Pagotto all'udienza  del  13  gennaio  2014  ha
disposto l'integrazione del  contraddittorio  mediante  notifica  per
pubblici proclami e rinviato la causa all'udienza del 18  marzo  2014
ore 10,40. 

                      avv. Raffaella de Camelis 

 
TS14ABA1032
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