Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti") e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Claris RMBS 2014 S.r.l. (la "Cessionaria") comunica di aver stipulato in data 10 febbraio 2014 (la "Data di Cessione") con Veneto Banca S.c.p.a., una banca costituita con la forma giuridica di societa' cooperativa per azioni ai sensi della legge italiana, con sede legale in Piazza G.B. Dall'Armi 1, 31044 Montebelluna (TV), Capogruppo del gruppo bancario Veneto Banca (il "Gruppo Veneto Banca"), iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (come di volta in volta modificato ed integrato, il "Testo Unico Bancario") con codice ABI n. 5035.1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso 00208740266 ("VB") e bancApulia S.p.A., una banca costituita con la forma giuridica di societa' per azioni ai sensi della legge italiana, con sede legale in Via Tiberio Solis, 40, 71016 San Severo (FG), Direzione Generale in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, 112, iscritta all'albo delle banche, codice ABI 5787.7, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia 00148520711, Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, appartenente al Gruppo Veneto Banca, societa' soggetta alla direzione e al coordinamento di VB ("BAP" e ciascuna tra VB e BAP, una "Cedente" e congiuntamente le "Cedenti"), due contratti di cessione di crediti ai sensi dei quali ciascuna Cedente ha ceduto pro soluto e in blocco alla Cessionaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, con effetti economici dalle ore 00:01 del 1 febbraio 2014 (la "Data di Godimento"), un portafoglio di crediti (ivi inclusi (i) tutti i crediti per il rimborso del capitale dei mutui alla Data di Godimento (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), (ii) tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di mora e con la sola esclusione dei ratei interessi maturati alla Data di Godimento) maturati e che matureranno sui mutui a partire dalla Data di Godimento, (iii) tutti i crediti per commissioni, penali e altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, danni e indennizzi, (iv) tutti i crediti per il rimborso delle spese anche legali e giudiziarie sostenute in relazione al recupero dei crediti, e (v) tutti i crediti vantati ai sensi dellepolizze assicurative relativi agli ammontari di cui sopra, il tutto unitamente ad ogni garanzia e altro diritto accessorio, ad eccezione delle cosiddette fideiussioni omnibuse con esclusione degli importi dovuti alla relativa Cedente ai sensi dei contratti di mutuo a titolo di commissioni di incasso di ogni singola rata) (i "Crediti") derivanti da mutui che alla Data di Cessione erano nella titolarita' della relativa Cedente e alle ore 00.01 del 1 ottobre 2013 (la "Data di Valutazione") (o alla diversa data specificata nel relativo criterio), soddisfacevano i seguenti criteri comuni (fermo restando quanto specificato ai criteri (i), (ii) e (j) che seguono): (i) in relazione ai soli Crediti ceduti da VB, mutui erogati da sportelli che, al momento dell'erogazione del mutuo, non appartenevano al Gruppo Intesa Sanpaolo; (ii) in relazione ai soli Crediti ceduti da BAP,mutui erogati da sportelli che, al momento dell'erogazione del mutuo, non appartenevano alla Banca di Credito Cooperativo Cassano delle Murge e Tolve o alla Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia; (iii) mutui che alla Data di Valutazione non presentino piu' di due rate scadute e non pagate; (iv) mutui che alle ore 00.01 del 21 gennaio 2014 non presentino alcuna rata scaduta e non pagata ed abbiano almeno una rata (comprensiva di interessi e/o capitale) pagata; (v) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia uguale o superiore ad Euro 10.000 (diecimila); (vi) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia uguale o inferiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni); (vii) mutui i cui crediti alla Data di Valutazione siano classificati dalla relativa Cedente in bonis e che non siano mai stati classificati a sofferenza (nel significato di cui al manuale per la compilazione della matrice dei conti emanato dalla Banca d'Italia con circolare 8 febbraio 1989, n. 49, come successivamente modificata ed integrata); (viii) mutui erogati a persone fisiche residenti in Italia che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), alla Data di Valutazione e alle ore 00.01 del 21 gennaio 2014, siano ricompresi nella categoria SAE (settore di attivita' economica) 600 ("Famiglie Consumatrici"), 614 ("Artigiani") o 615 ("Altre Famiglie Produttrici"); (ix) mutui erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati tra il 3 gennaio 2000 (incluso) e il 30 settembre 2013 (incluso); (x) mutui interamente erogati o per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; (xi) mutui con scadenza compresa tra il 14 ottobre 2014 (incluso) e il 30 settembre 2051 (incluso); (xii) mutui che alla Data di Valutazione (i) se a tasso variabile, prevedano uno spread maggiore o uguale allo 0,5 % (zero virgola cinque per cento); o (ii) se a tasso fisso, prevedano un tasso maggiore o uguale al 2,5% (due virgola cinque per cento); (xiii) mutui garantiti: (I) da ipoteca di primo grado economico (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale alla data di stipula erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente ovvero (iii) un'ipoteca che alla data di stipula presentava un grado successivo al primo grado legale, qualora al 14 gennaio 2014 le ipoteche di grado precedente risultino cancellate) che presentino: a. il rapporto tra l'importo erogato ed il valore di perizia degli immobili ipotecati ricompreso tra il 5% (cinque per cento) e il 100% (cento per cento) (estremi inclusi); e b. il rapporto tra il debito residuo in linea capitale del finanziamento alla Data di Valutazione ed il valore di perizia degli immobili ipotecati inferiore o uguale all'85% (ottantacinque per cento); oppure (II) sia da ipoteca di primo grado economico (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale alla data di stipula erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente ovvero (iii) un'ipoteca che alla data di stipula presentava un grado successivo al primo grado legale, qualora al 14 gennaio 2014 le ipoteche di grado precedente risultino cancellate), che da ipoteca di grado economico successivo al primo che presentino: a. il rapporto tra l'importo erogato ed il valore di perizia degli immobili ipotecati (intendendosi per tale esclusivamente il valore di perizia degli immobili con ipoteca di primo grado economico) ricompreso tra il 5% (cinque per cento) e il 100% (cento per cento) (estremi inclusi); e b. il rapporto tra il debito residuo in linea capitale del finanziamento alla Data di Valutazione ed il valore di perizia degli immobili ipotecati (intendendosi per tale esclusivamente il valore di perizia degli immobili con ipoteca di primo grado economico) inferiore o uguale all'85% (ottantacinque per cento); (xiv) mutui (a) denominati in Euro (e che al momento della stipula erano denominati in Lire italiane o Euro), e (b) privi di previsioni che ne permettano la conversione in altra valuta; (xv) mutui disciplinati dalla legge italiana; (xvi) mutui aventi un piano di ammortamento che, dopo un eventuale periodo di pre-ammortamento, preveda che il rimborso del capitale avvenga in rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali (a) con quote capitali costanti, oppure (b) con quote capitali crescenti (c.d. ammortamento alla francese); Con esclusione dei: (a) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore; (b) mutui che siano stati concessi al cliente finale congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi comprese le Cedenti (c.d mutui in pool); (c) mutui derivanti da contratti qualificati come "credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario), anche qualora l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria; (d) mutui in relazione ai quali, al 1 dicembre 2013 o al 20 gennaio 2014, la relativa Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano in essere un accordo scritto di moratoria (in forza di legge o su base volontaria) che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale); (e) mutui in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo debitore stia beneficiando della rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, come convertito dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008, e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Associazione Bancaria Italiana ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; (f) mutui concessi a favore di soggetti che alla Data di Valutazione siano amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) del Gruppo Veneto Banca; (g) mutui che al 15 ottobre 2013 o al 17 gennaio 2014 abbiano in essere un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto n. 67 del 16 marzo 1942, come di volta in volta integrato e modificato (la "Legge Fallimentare") o ai sensi dell'articolo 67, comma 3 lettera d), della Legge Fallimentare, oppure per i quali il debitore abbia richiesto alla relativa Cedente una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o dell'articolo 67, comma 3 lettera d), della Legge Fallimentare o che risultano come "posizioni ristrutturate" ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti della Banca d'Italia; (h) mutui che, se a tasso variabile alla Data di Valutazione, prevedano un tasso massimo (cap) minore o uguale al 2,5% (due virgola cinque per cento); (i) mutui il cui credito sia garantito da immobili di natura esclusivamente commerciale; (j) in relazione ai soli Crediti ceduti da VB, mutui assistiti da garanzia Confidi per i quali, ai fini del mantenimento della garanzia in caso di cessione del credito, la convenzione stipulata con il relativo Confidi richiede espressamente l'accettazione del Confidi (e contraddistinti dai seguenti "codice finanziamento", come riportati nelle comunicazioni periodiche inviate al debitore: 202512/402916/226613/217182); (k) mutui il cui debitore sia titolare di piu' di 2 (due) finanziamenti che rispettano tutti i criteri sopra elencati. I crediti oggetto di cessione che rispettano i criteri di cui sopra sono quelli indicati nella lista notarizzata in data 4 febbraio 2014 dal notaio Paolo Talice, consultabile presso la sua sede in Via Silvio Pellico 1, Treviso, e presso le filiali di VB (tramite il suo sistema intranet) nonche' presso la sede di VB. La Cessionaria ha conferito incarico a VB ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute e VB ha sub-delegato a BAP le attivita' di incasso relative ai Crediti ceduti da quest'ultima. Pertanto, i debitori continueranno a pagare alla relativa Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori. La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai relativi garanti (i "Dati Personali"). La Cessionaria, in qualita' di titolare del trattamento (il "Titolare"), e' tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai relativi garanti e ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (la "Legge sulla Privacy") ed assolve tale obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento dell'Autorita' Garante"), recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della Legge sulla Privacy e del citato Provvedimento dell'Autorita' Garante, la Cessionaria informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria attivita' del Titolare e secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi: (a) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e (b) per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con gli Interessati (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonche' all'emissione di titoli da parte della Cessionaria. Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I Dati Personali potranno altresi' essere comunicati in ogni momento a soggetti volti a realizzare le finalita' sopra indicate e le seguenti ulteriori finalita': (a) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi); (b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento; (c) emissione di titoli da parte della Cessionaria; (d) consulenza prestata alla Cessionaria da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi; (e) assolvimento di obblighi della Cessionaria connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; (f) effettuazione di analisi relative ai Crediti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dalla Cessionaria; (g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli. In particolare, i Dati Personali potranno altresi' essere comunicati a SEC Servizi Societa' Consortile per Azioni, a cui VB, operando in qualita' di servicerper la gestione dei Crediti e dei relativi incassi, ha conferito un incarico di outsourcing informatico. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni della Legge sulla Privacy. In particolare, VB, operando in qualita' di servicerper la gestione dei Crediti e dei relativi incassi, trattera' i Dati Personali in qualita' di responsabile del trattamento (il "Responsabile del Trattamento"). Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti del Titolare stesso. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del Trattamento. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le predette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. La Cessionaria informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 della Legge sulla Privacy (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettifica, nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi). I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi al Responsabile del Trattamento, con sede legale inPiazza G.B. Dall'Armi 1, 31044 Montebelluna (TV). La prescritta informativa viene resa dalla Cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, alla prima occasione utile successiva alla cessione dei Crediti, mediante invio di una comunicazione individuale agli Interessati. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" saranno adempiuti dalla relativa Cedente in qualita' di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione. Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti e' altresi' possibile rivolgersi alla Cessionaria, presso la sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV). Conegliano, 11 febbraio 2014 per Claris RMBS 2014 S.r.l. societa' unipersonale - L'amministratore unico Andrea Fantuz T14AAB1784