PREFETTURA DI MILANO

(GU Parte Seconda n.25 del 27-2-2014)

Protocollo: 2013-046682/c/16.5
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Milano, 
  Premesso che nella giornata del 31 ottobre 2013,  a  causa  di  uno
sciopero  dei  lavoratori  bancari,  non  hanno   potuto   funzionare
regolarmente le filiali  della  Banca  Reale-Gruppo  Reale  Mutua  di
Milano (CAB 01600) e di Legnano (CAB 20200),  determinando  con  cio'
l'impossibilita', da parte dell'Istituto di credito, di rispettare  i
termini di scadenza legali e convenzionali; 
  Richiamato il proprio decreto di pari numero del 3 dicembre 2013; 
  Vista la richiesta di proroga dei termini  legali  e  convenzionali
formulata dalla Banca d'Italia  -  Sede  di  Milano  -  con  nota  n.
1088174/13 del 25 novembre 2013; 
  Vista la nota della Banca d'Italia 7265/14 datata 7 gennaio 2014; 
  Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come  causato
da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1; 
  Ritenuto, altresi', opportuno integrare il citato provvedimento; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  il  mancato  funzionamento  delle  filiali   annesse   alla   Banca
Reale-Gruppo Reale Mutua, ed indicate nella premessa, e' riconosciuto
come causato da eventi eccezionali. 
  La durata dell'evento e' limitata  alla  giornata  del  31  ottobre
2013. 
    Milano, 16 gennaio 2014 

                             Il prefetto 
                               Tronca 

 
TC14ABP2180 (Gratuito)
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