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Errata corrige
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Protocollo: 2013-046682/c/16.5 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Milano, Premesso che nella giornata del 31 ottobre 2013, a causa di uno sciopero dei lavoratori bancari, non hanno potuto funzionare regolarmente le filiali della Banca Reale-Gruppo Reale Mutua di Milano (CAB 01600) e di Legnano (CAB 20200), determinando con cio' l'impossibilita', da parte dell'Istituto di credito, di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali; Richiamato il proprio decreto di pari numero del 3 dicembre 2013; Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d'Italia - Sede di Milano - con nota n. 1088174/13 del 25 novembre 2013; Vista la nota della Banca d'Italia 7265/14 datata 7 gennaio 2014; Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Ritenuto, altresi', opportuno integrare il citato provvedimento; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: il mancato funzionamento delle filiali annesse alla Banca Reale-Gruppo Reale Mutua, ed indicate nella premessa, e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali. La durata dell'evento e' limitata alla giornata del 31 ottobre 2013. Milano, 16 gennaio 2014 Il prefetto Tronca TC14ABP2180 (Gratuito)