MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'energia
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche

(GU Parte Seconda n.29 del 8-3-2014)

 
            Decreto asservimento e occupazione temporanea 
 

  Il Direttore Generale 
  VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e  le  successive  modificazioni  e
integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione
dei procedimenti amministrativi; 
  VISTO il D.lgs. 23.5.2000, n. 164; 
  VISTO il D.M. 22.12.2000 del Ministero delle Attivita'  Produttive,
gia' Ministero dell'Industria, del Commercio e  dell'Artigianato  ora
Ministero dello Sviluppo  Economico  concernente  l'individuazione  e
l'aggiornamento della Rete Nazionale Gasdotti ai  sensi  dell'art.  9
del D.lgs. n. 164/2000 sopra citato; 
  VISTO il D.lgs. 30.3.2001,  n.  165,  concernente  'Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche'; 
  VISTO il D.P.R. 8.6.2001, n.  327  e  s.m.i.,  'Testo  Unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', in seguito denominato 'Testo Unico'; 
  VISTO  il  D.M.  29.08.2011  recante  approvazione   del   progetto
definitivo, dichiarazione di  pubblica  utilita'  con  riconoscimento
dell'urgenza  ed  indifferibilita'  dell'opera,  accertamento   della
conformita'  urbanistica  ed  apposizione  del  vincolo   preordinato
all'esproprio, per il metanodotto 'Mortara - Alessandria  Rifacimento
in variante attraversamento fiume Po DN 600 (24')'; 
  VISTA l'istanza  in  data  31.08.2011  corredata  della  necessaria
documentazione con la quale la Soc. Snam Rete  Gas  S.p.A.,  Societa'
soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento dell'Eni  S.p.A.,
con sede in San Donato Milanese Piazza Santa Barbara 7, ha chiesto  a
questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del Testo
Unico, per i terreni in comune di Frascarolo in provincia  di  Pavia,
rispettivamente: 
  a) l'asservimento di aree, indicate in  colore  rosso  tratteggiato
nell'allegato piano particellare, di proprieta' delle  ditte  di  cui
all'annesso elenco; 
  b) l'occupazione temporanea, per la migliore esecuzione dei lavori,
delle aree indicate in colore verde nell'allegato piano particellare,
di proprieta' delle ditte di cui all'annesso elenco 
  CONSIDERATO  che  l'opera  di  cui  sopra  riveste   carattere   di
particolare urgenza in quanto: 
  - la realizzazione della variante si rende necessaria in seguito ad
una consistente migrazione del  letto  di  magra  del  fiume  che  ha
fortemente  avvicinato  il  letto  stesso  alla  risalita  in  sponda
sinistra del metanodotto rischiando di creare  nel  tempo  potenziali
problematiche per la sicurezza della condotta 
  CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 52 quinquies, punto 2, del Testo
Unico,  il  D.M.  29.08.2011  sopra  citato  determina  l'inizio  del
procedimento di  esproprio  e  che  .nella  fattispecie  si  realizza
inoltre la condizione prevista dall'art. 22, comma  2  punto  b)  del
Testo Unico; 
  DECRETA: 
  Art. 1 
  Sono disposti, a favore della Snam Rete Gas S.p.A. l'asservimento e
l'occupazione  temporanea  di  strisce  di  terreni,  in  comune   di
Frascarolo,  provincia  di  Pavia,  interessate  dal  tracciato   del
metanodotto  'Mortara   -   Alessandria   Rifacimento   in   variante
attraversamento  fiume  Po  DN   600   (24')',   meglio   evidenziate
nell'allegato piano particellare con colore  rosso  tratteggiato  per
l'asservimento e con colore verde per  l'occupazione  temporanea,  di
proprieta' delle ditte di cui all'annesso elenco. 
  Art. 2 
  L'asservimento, sottoposto alla  condizione  sospensiva  che  siano
ottemperati da parte della Snam Rete Gas S.p.A.  gli  adempimenti  di
cui ai successivi artt. 5 e 6, prevede quanto segue: 
  a) - lo scavo e l'interramento alla profondita' di  circa  metri  1
(uno), misurata al momento della posa, di una tubazione  trasportante
idrocarburi nonche' cavi accessori per reti tecnologiche; 
  b)  -  l'installazione  di  apparecchi   di   sfiato   e   cartelli
segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie  ai  fini
della sicurezza; 
  c) -  la  costruzione  di  manufatti  accessori  fuori  terra,  con
relativi accessi da strada di collegamento alla viabilita' esistente,
da realizzarsi e mantenersi a cura della Snam Rete  Gas  S.p.A.  come
previsto nel piano particellare in scala 1:2000; 
  d) - l'obbligo di non costruire opere  di  qualsiasi  genere,  come
pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza  inferiore  di  17
metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere  la  superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilita'  di  eseguire  sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di
posa della tubazione; 
  e) - la facolta' della Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche  per
mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo  occorrente,
l'area necessaria all'esecuzione dei lavori; 
  f) - l'inamovibilita' di tubazioni,  manufatti,  apparecchiature  e
opere sussidiarie relativi al gasdotto di cui in premessa e  la  loro
proprieta' in capo alla Snam Rete Gas S.p.A. che pertanto avra' anche
la facolta' di rimuoverle; 
  g) - il diritto della Snam Rete Gas S.p.A., al  libero  accesso  in
ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il  personale
ed  i  mezzi  necessari  per  la   sorveglianza,   la   manutenzione,
l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 
  h) - la determinazione di volta in volta ed a lavori ultimati e  la
liquidazione, a chi di ragione, per i danni prodotti alle cose,  alle
piantagioni ed  ai  frutti  pendenti  in  occasione  di  .  eventuali
riparazioni,   modifiche,   sostituzioni,   recuperi,   manutenzioni,
esercizio dell'impianto; 
  i)  -  il  divieto  di  compiere  qualsiasi  atto  che  costituisca
intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto,  ostacoli
il  libero  passaggio,  diminuisca  o  renda  piu'  scomodo  l'uso  o
l'esercizio della servitu'; 
  l) - la permanenza a carico dei proprietari  dei  tributi  e  degli
altri oneri gravanti sui fondi. 
  Art. 3 
  Le  indennita'  provvisorie,  per  l'asservimento  e  l'occupazione
temporanea enunciate nel precedente art.  1,  da  corrispondere  agli
aventi diritto, sono state determinate  in  modo  urgente,  ai  sensi
dell'art. 22 e conformemente all'art. 44 ed all'art.  52  octies  del
Testo Unico, nella misura stabilita nell'elenco allegato al  presente
decreto. 
  Art. 4 
  Il presente provvedimento, per quanto necessario, sara'  registrato
e trascritto senza indugio, a  cura  e  spese  della  Snam  Rete  Gas
S.p.A., presso i competenti Uffici e sara' inoltre  pubblicato  dalla
stessa  Societa',  per  estratto,  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana...Art. 5 .Snam Rete Gas S.p.A.  provvedera'  alla
notifica del presente decreto, alle ditte proprietarie, omissis 
  Art. 6 
  Gli incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A., provvederanno a redigere
il verbale di immissione in possesso  dei  terreni,  compilandone  lo
stato di consistenza anche in assenza dei  proprietari  invitati,  in
quest'ultimo caso con la presenza di  due  testimoni  che  non  siano
dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A. 
  Art. 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare  a  questa  Amministrazione  omissis,  con   dichiarazione
irrevocabile, l'accettazione delle indennita'  di  esproprio.  Questa
stessa Amministrazione, omissis, disporra' affinche' la Snam Rete Gas
S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60  giorni.
Omissis 
  Art. 8 
  Decorsi 30 giorni dall'immissione in possesso, in caso di rifiuto o
silenzio, le indennita' provvisorie  di  asservimento  e  occupazione
temporanea saranno invece  depositate  presso  la  Cassa  Depositi  e
Prestiti, omissis 
  Entro  lo  stesso  termine   stabilito   per   l'accettazione,   il
proprietario che non condivide le indennita' provvisorie proposte con
il presente atto puo': 
  a) produrre a questa  Amministrazione  istanza  per  la  nomina  di
tecnici, ai sensi dell'art. 21 e 22 del Testo Unico, designandone uno
di sua fiducia, affinche' unitamente al tecnico  nominato  da  questo
Ministero e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente
del Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive 
  b) non avvalersi di un tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  questa
Amministrazione provvedera' a determinare  le  indennita'  definitive
tramite la Commissione Provinciale competente. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni di cui  sopra,  il
proprietario, il promotore dell'espropriazione  o  il  terzo  che  ne
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini
e con le modalita' previste dall'art. 54 del Testo Unico. 
  Art. 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, sulle aree evidenziate
in colore verde nel piano particellare allegato, si autorizza la Snam
Rete Gas S.p.A., a procedere all'occupazione degli immobili,  di  cui
al precedente art. 1, per un periodo di anni due  a  decorrere  dalla
data di immissione in possesso delle stesse aree. 
  Art. 10 
  Per lo  stesso  periodo  di  due  anni,  sara'  dovuta  alla  ditta
proprietaria degli immobili da occupare descritti all'art.  1,  anche
le relative indennita' riportate nel corrispondente elenco di cui  al
piano particellare allegato. 
  Art. 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Roma, 2 settembre 2011 

                        Il direttore generale 
                        ing. Gilberto Dialuce 

 
T14ADC2690
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