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Errata corrige
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Decreto asservimento e occupazione temporanea Il Direttore Generale VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e le successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi; VISTO il D.lgs. 23.5.2000, n. 164; VISTO il D.M. 22.12.2000 del Ministero delle Attivita' Produttive, gia' Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ora Ministero dello Sviluppo Economico concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete Nazionale Gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 164/2000 sopra citato; VISTO il D.lgs. 30.3.2001, n. 165, concernente 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'; VISTO il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e s.m.i., 'Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', in seguito denominato 'Testo Unico'; VISTO il D.M. 29.08.2011 recante approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilita' con riconoscimento dell'urgenza ed indifferibilita' dell'opera, accertamento della conformita' urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per il metanodotto 'Mortara - Alessandria Rifacimento in variante attraversamento fiume Po DN 600 (24')'; VISTA l'istanza in data 31.08.2011 corredata della necessaria documentazione con la quale la Soc. Snam Rete Gas S.p.A., Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A., con sede in San Donato Milanese Piazza Santa Barbara 7, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del Testo Unico, per i terreni in comune di Frascarolo in provincia di Pavia, rispettivamente: a) l'asservimento di aree, indicate in colore rosso tratteggiato nell'allegato piano particellare, di proprieta' delle ditte di cui all'annesso elenco; b) l'occupazione temporanea, per la migliore esecuzione dei lavori, delle aree indicate in colore verde nell'allegato piano particellare, di proprieta' delle ditte di cui all'annesso elenco CONSIDERATO che l'opera di cui sopra riveste carattere di particolare urgenza in quanto: - la realizzazione della variante si rende necessaria in seguito ad una consistente migrazione del letto di magra del fiume che ha fortemente avvicinato il letto stesso alla risalita in sponda sinistra del metanodotto rischiando di creare nel tempo potenziali problematiche per la sicurezza della condotta CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 52 quinquies, punto 2, del Testo Unico, il D.M. 29.08.2011 sopra citato determina l'inizio del procedimento di esproprio e che .nella fattispecie si realizza inoltre la condizione prevista dall'art. 22, comma 2 punto b) del Testo Unico; DECRETA: Art. 1 Sono disposti, a favore della Snam Rete Gas S.p.A. l'asservimento e l'occupazione temporanea di strisce di terreni, in comune di Frascarolo, provincia di Pavia, interessate dal tracciato del metanodotto 'Mortara - Alessandria Rifacimento in variante attraversamento fiume Po DN 600 (24')', meglio evidenziate nell'allegato piano particellare con colore rosso tratteggiato per l'asservimento e con colore verde per l'occupazione temporanea, di proprieta' delle ditte di cui all'annesso elenco. Art. 2 L'asservimento, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della Snam Rete Gas S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi artt. 5 e 6, prevede quanto segue: a) - lo scavo e l'interramento alla profondita' di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonche' cavi accessori per reti tecnologiche; b) - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; c) - la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilita' esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura della Snam Rete Gas S.p.A. come previsto nel piano particellare in scala 1:2000; d) - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 17 metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; e) - la facolta' della Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori; f) - l'inamovibilita' di tubazioni, manufatti, apparecchiature e opere sussidiarie relativi al gasdotto di cui in premessa e la loro proprieta' in capo alla Snam Rete Gas S.p.A. che pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; g) - il diritto della Snam Rete Gas S.p.A., al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; h) - la determinazione di volta in volta ed a lavori ultimati e la liquidazione, a chi di ragione, per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di . eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell'impianto; i) - il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso o l'esercizio della servitu'; l) - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi. Art. 3 Le indennita' provvisorie, per l'asservimento e l'occupazione temporanea enunciate nel precedente art. 1, da corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'art. 22 e conformemente all'art. 44 ed all'art. 52 octies del Testo Unico, nella misura stabilita nell'elenco allegato al presente decreto. Art. 4 Il presente provvedimento, per quanto necessario, sara' registrato e trascritto senza indugio, a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., presso i competenti Uffici e sara' inoltre pubblicato dalla stessa Societa', per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana...Art. 5 .Snam Rete Gas S.p.A. provvedera' alla notifica del presente decreto, alle ditte proprietarie, omissis Art. 6 Gli incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, compilandone lo stato di consistenza anche in assenza dei proprietari invitati, in quest'ultimo caso con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A. Art. 7 Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare a questa Amministrazione omissis, con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione delle indennita' di esproprio. Questa stessa Amministrazione, omissis, disporra' affinche' la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Omissis Art. 8 Decorsi 30 giorni dall'immissione in possesso, in caso di rifiuto o silenzio, le indennita' provvisorie di asservimento e occupazione temporanea saranno invece depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, omissis Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, il proprietario che non condivide le indennita' provvisorie proposte con il presente atto puo': a) produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina di tecnici, ai sensi dell'art. 21 e 22 del Testo Unico, designandone uno di sua fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questo Ministero e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso questa Amministrazione provvedera' a determinare le indennita' definitive tramite la Commissione Provinciale competente. In caso di non condivisione delle determinazioni di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'art. 54 del Testo Unico. Art. 9 Al fine della realizzazione del metanodotto, sulle aree evidenziate in colore verde nel piano particellare allegato, si autorizza la Snam Rete Gas S.p.A., a procedere all'occupazione degli immobili, di cui al precedente art. 1, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. Art. 10 Per lo stesso periodo di due anni, sara' dovuta alla ditta proprietaria degli immobili da occupare descritti all'art. 1, anche le relative indennita' riportate nel corrispondente elenco di cui al piano particellare allegato. Art. 11 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Roma, 2 settembre 2011 Il direttore generale ing. Gilberto Dialuce T14ADC2690