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Errata corrige
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Decreto di asservimento/occupazione temporanea VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), omissis; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), omissis; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 che modifica il decreto 7 maggio 2009 di individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, che attribuisce con l'articolo 2, comma 2, la competenza di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia alla Divisione VIII della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio 2014 con il quale e' stata riconosciuta la conformita' agli strumenti urbanistici, approvato il progetto definitivo, apposto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarata la pubblica utilita' nonche' l'urgenza e l'indifferibilita' per l'opera denominata 'Metanodotto Cortemaggiore - La Spezia DN 750 (30') DP 70 bar - Varianti rifacimento attraversamenti Torrente Durasca'; VISTE le istanze trasmesse con lettera del 14/01/2014, registrata con protocollo n. 1339 del 21/01/2014, corredate della necessaria documentazione, con la quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 52-quinquies, comma 3, del Testo Unico, per i terreni ubicati nei comuni di La Spezia, Vezzano Ligure e Follo, in provincia di La Spezia, con determinazione urgente delle indennita' provvisorie: a) l'asservimento di aree agricole, indicate in colore rosso tratteggiato nelle allegate planimetrie, di proprieta' delle ditte di cui agli annessi piani particellari; b) l'occupazione temporanea, per la migliore esecuzione dei lavori, delle aree agricole indicate in colore verde nelle allegate planimetrie, di proprieta' delle ditte di cui agli annessi piani particellari; CONSIDERATO che l'opera riveste carattere d'urgenza in quanto le dinamiche del Torrente Durasca impongono di incrementare le quote di copertura della condotta interrata, al fine di migliorare il livello di sicurezza dell'infrastruttura rispetto alle variazioni di regime di portata del torrente; CONSIDERATO che il mancato rispetto dei tempi programmati per la costruzione dell'opera non permetterebbe di trasportare i volumi di gas incrementali previsti e di migliorare la flessibilita' del sistema di trasporto, con negative ripercussioni sul mercato civile ed industriale del gas; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l'emanazione del citato decreto del 13 gennaio 2014 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; RITENUTO che: - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 13 gennaio 2019; - e' necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuita', secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto; - la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008; - le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate, indicate nei piani particellari allegati che sono parte integrante del presente decreto, sono coerenti con i valori osservati per la regione agraria cui appartengono i comuni di La Spezia, Vezzano Ligure e Follo, in provincia di La Spezia, e sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria, DECRETA: Articolo 1 A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti l'asservimento e l'occupazione temporanea di terreni, nei comuni di La Spezia, Vezzano Ligure e Follo, provincia di La Spezia, interessati dal tracciato dell'opera 'Metanodotto Cortemaggiore - La Spezia DN 750 (30') DP 70 bar - Varianti rifacimento attraversamenti Torrente Durasca' evidenziati nelle allegate planimetrie, con colore rosso tratteggiato per l'asservimento e con colore verde per l'occupazione temporanea. Le Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa sono indicate negli annessi elenchi particellari Articolo 2 L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Snam Rete Gas S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue: a) lo scavo e l'interramento alla profondita' almeno di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi gassosi nonche' cavi accessori per reti tecnologiche; b) l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; c) l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a 18,50 (diciotto virgola cinquanta) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; d) la facolta' della Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori; e) l'inamovibilita' delle tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiarie relativi al gasdotto di cui in premessa e la loro proprieta' in capo alla Snam Rete Gas S.p.A. che pertanto avra' facolta' di rimuoverle; f) il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; g) la determinazione di volta in volta, a lavori ultimati, degli importi da liquidare, a chi di ragione, per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni ed esercizio dell'impianto; h) il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli, diminuisca l'uso o l'esercizio della servitu'; i) la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi. Articolo 3 Le indennita' provvisorie per l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 ed all'articolo 52-octies del medesimo decreto presidenziale, nella misura stabilita nei piani particellari allegati al presente decreto Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio deve essere realizzata l'opera. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto Articolo 5 La Snam Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie, omissis. Articolo 6 I tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. Omissis. Articolo 7 Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare a questa Amministrazione omissis, con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione delle indennita' di esproprio. Questa stessa Amministrazione, omissis, disporra' affinche' la Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Omissis. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennita' provvisorie di espropriazione disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - omissis. Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivide le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente omissis. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 9 Al fine della realizzazione del metanodotto, nelle aree evidenziate in colore verde nelle planimetrie allegate al presente decreto, la Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa' comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria: la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice. Articolo 10 Per lo stesso periodo di due anni, e' dovuta alla ditta proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportata nel corrispondente elenco di cui al piano particellare allegato al presente decreto. Articolo 11 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Roma, 4 febbraio 2014 Allegato al DM 4 febbraio 2014 per l'asservimento e l'occupazione di terreni nei comuni di La Spezia, Vezzano Ligure e Follo in provincia di La Spezia. Terreni interessati dalla realizzazione/esercizio dell'opera denominata "Metanodotto Cortemaggiore - La Spezia DN 750 (30') DP 70 bar - Varianti rifacimento attraversamenti Torrente Durasca. In comune di La Spezia (SP): Ditta 1, eredi Lano Carlo ed aventi diritto; Foglio 2, mappale 114; Ditta 2, Fantappie' Clorinda; Foglio 2, mappale 115. In comune di Vezzano Ligure (SP): Ditta 1, Comune di Vezzano Ligure; Foglio 6, mappali 427 e 7; Ditta 2, Fantappie' Clorinda; Foglio 6, mappali 6 e 8; Ditta 3, eredi Bassi Adorno ed aventi diritto; Foglio 6, mappale 9; Ditta 4, Ferrari Cortese; Foglio 6, mappale 10; Ditta 5, Canese Emilio; Foglio 6, mappali 4 e 461; Ditta 6; Tonelli Benito, Tonelli Marisa e Tonelli Omero; Foglio 6, mappale 25; Ditta 7, Tronfi Marisa e Tronfi Sergio; Foglio 6, mappale 27. In comune di Follo (SP): Ditta 1, Comune di Vezzano Ligure; Foglio 27, mappali 485, 474 e 486. Ditta 2, Andreani Fiorella; Foglio 27, mappali 783, (ex 535), 776 (ex 477), 775 (ex 477), 777 (ex 479), 779 (ex 479), 780 (ex 480) e 782 (ex 535); Ditta 3, Marcelli Maria Luigia, eredi Sambo Maria ed aventi diritto, Spuntoni Ivan, Spuntoni Luca, Spuntoni Sonia; Foglio 579, mappale 28. Il direttore generale Franco Terlizzese T14ADC2691