MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'energia
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
Divisione VIII - Ufficio Unico per gli espropri in materia di energia

(GU Parte Seconda n.29 del 8-3-2014)

 
           Decreto di asservimento/occupazione temporanea 
 

  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), omissis; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (di seguito: Testo Unico), omissis; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il  Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
  VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  giugno
2012 che modifica il decreto 7 maggio 2009  di  individuazione  degli
Uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  del  Ministero,  che
attribuisce con l'articolo 2, comma 2, la competenza di Ufficio unico
per gli espropri in materia di  energia  alla  Divisione  VIII  della
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 13  gennaio
2014 con il quale e' stata riconosciuta la conformita' agli strumenti
urbanistici, approvato il progetto  definitivo,  apposto  il  vincolo
preordinato all'esproprio, dichiarata la  pubblica  utilita'  nonche'
l'urgenza e l'indifferibilita' per  l'opera  denominata  'Metanodotto
Cortemaggiore -  La  Spezia  DN  750  (30')  DP  70  bar  -  Varianti
rifacimento attraversamenti Torrente Durasca'; 
  VISTE le istanze trasmesse con lettera del  14/01/2014,  registrata
con protocollo n. 1339 del  21/01/2014,  corredate  della  necessaria
documentazione, con la quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A., codice
fiscale e partita IVA  n.  10238291008,  con  sede  in  Piazza  Santa
Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - ha chiesto  a  questa
Amministrazione, ai sensi dell'art. 52-quinquies, comma 3, del  Testo
Unico, per i terreni ubicati nei comuni di La Spezia, Vezzano  Ligure
e Follo, in provincia di La Spezia, con determinazione urgente  delle
indennita' provvisorie: 
  a) l'asservimento  di  aree  agricole,  indicate  in  colore  rosso
tratteggiato nelle allegate planimetrie, di proprieta' delle ditte di
cui agli annessi piani particellari; 
  b) l'occupazione temporanea, per la migliore esecuzione dei lavori,
delle  aree  agricole  indicate  in  colore  verde   nelle   allegate
planimetrie, di proprieta' delle ditte  di  cui  agli  annessi  piani
particellari; 
  CONSIDERATO che l'opera riveste carattere d'urgenza  in  quanto  le
dinamiche del Torrente Durasca impongono di incrementare le quote  di
copertura della condotta interrata, al fine di migliorare il  livello
di sicurezza dell'infrastruttura rispetto alle variazioni  di  regime
di portata del torrente; 
  CONSIDERATO che il mancato rispetto dei tempi  programmati  per  la
costruzione dell'opera non permetterebbe di trasportare i  volumi  di
gas incrementali  previsti  e  di  migliorare  la  flessibilita'  del
sistema di trasporto, con negative ripercussioni sul  mercato  civile
ed industriale del gas; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del Testo Unico, l'emanazione del citato decreto del  13
gennaio 2014 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio  e
che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22
del Testo Unico in base alla quale il decreto  ablativo  puo'  essere
emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  RITENUTO che: 
  - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati  dai
lavori di costruzione del metanodotto  decade,  salvo  proroga,  alla
data del 13 gennaio 2019; 
  - e' necessario consentire che  i  lavori  di  realizzazione  della
condotta per il trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
soluzione di continuita', secondo  una  progressione  continua  della
posa in opera del metanodotto; 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
delle Ditte proprietarie  catastalmente  identificate,  indicate  nei
piani particellari allegati che sono parte  integrante  del  presente
decreto, sono coerenti con i valori osservati per la regione  agraria
cui appartengono i comuni di La Spezia, Vezzano Ligure  e  Follo,  in
provincia di La  Spezia,  e  sono  ritenute  congrue  ai  fini  della
determinazione urgente dell'indennita' provvisoria, 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti l'asservimento  e
l'occupazione temporanea di terreni, nei comuni di La Spezia, Vezzano
Ligure e Follo, provincia di La  Spezia,  interessati  dal  tracciato
dell'opera 'Metanodotto Cortemaggiore - La Spezia DN 750 (30') DP  70
bar  -  Varianti  rifacimento   attraversamenti   Torrente   Durasca'
evidenziati nelle allegate planimetrie, con colore rosso tratteggiato
per l'asservimento e con colore verde per  l'occupazione  temporanea.
Le Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa sono
indicate negli annessi elenchi particellari 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che  siano  ottemperati  da  parte  di  Snam  Rete  Gas  S.p.A.   gli
adempimenti di cui ai successivi  articoli  5  e  6,  prevede  quanto
segue: 
  a) lo scavo e l'interramento alla profondita'  almeno  di  circa  1
(uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della  condotta  al
momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi gassosi
nonche' cavi accessori per reti tecnologiche; 
  b) l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  c) l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come  pure
fognature e canalizzazioni  chiuse,  a  distanza  inferiore  a  18,50
(diciotto virgola cinquanta) metri dall'asse della tubazione, nonche'
di mantenere la  superficie  asservita  a  terreno  agrario,  con  la
possibilita' di eseguire sulla stessa le normali  coltivazioni  senza
alterazione della profondita' di posa della tubazione; 
  d) la facolta' della Snam Rete Gas S.p.A. di  occupare,  anche  per
mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo  occorrente,
l'area necessaria all'esecuzione dei lavori; 
  e) l'inamovibilita' delle tubazioni, manufatti, apparecchiature  ed
opere sussidiarie relativi al gasdotto di cui in premessa e  la  loro
proprieta' in capo alla Snam  Rete  Gas  S.p.A.  che  pertanto  avra'
facolta' di rimuoverle; 
  f) il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in  ogni
tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed  i
mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le
eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 
  g) la determinazione di volta in volta, a  lavori  ultimati,  degli
importi da liquidare, a chi di ragione, per  i  danni  prodotti  alle
cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti  pendenti  in  occasione  di
eventuali    riparazioni,    modifiche,    sostituzioni,    recuperi,
manutenzioni ed esercizio dell'impianto; 
  h) il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca  intralcio
ai  lavori  da  eseguirsi  o  pericolo  per   l'impianto,   ostacoli,
diminuisca l'uso o l'esercizio della servitu'; 
  i) la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  l'asservimento  e   l'occupazione
temporanea dei  terreni  enunciati  nel  precedente  articolo  1,  da
corrispondere  congiuntamente  agli  aventi   diritto,   sono   state
determinate in modo urgente, ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo
Unico, conformemente all'articolo 44 ed  all'articolo  52-octies  del
medesimo decreto presidenziale,  nella  misura  stabilita  nei  piani
particellari allegati al presente decreto 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., nonche'  pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana o nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
nel cui territorio deve essere realizzata l'opera.  L'opposizione  di
terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi  alla
pubblicazione dell'estratto 
  Articolo 5 
  La Snam Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto
alle Ditte proprietarie, omissis. 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla Snam Rete  Gas  S.p.A.  provvederanno  a
redigere il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. Omissis. 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare  a  questa  Amministrazione  omissis,  con   dichiarazione
irrevocabile, l'accettazione delle indennita'  di  esproprio.  Questa
stessa Amministrazione, omissis, disporra' affinche' la Snam Rete Gas
S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60  giorni.
Omissis. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sulle indennita' provvisorie di espropriazione disposte dal  presente
decreto,  decorsi  trenta  giorni  dalla  data   dell'immissione   in
possesso,  gli  importi  saranno  depositati  presso  la   Ragioneria
Territoriale competente - omissis. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivide le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3 e seguenti, del Testo  Unico,
produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra  indicato,  la
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B  allegato  al
presente decreto, designandone  uno  di  propria  fiducia,  affinche'
unitamente al tecnico nominato da  questa  Amministrazione  e  ad  un
terzo  esperto  nominato  dal  Presidente  del  competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente omissis. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o  il  terzo
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, nelle aree evidenziate
in colore verde nelle planimetrie allegate al  presente  decreto,  la
Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici,
ha facolta' di occupare i terreni  per  un  periodo  di  anni  due  a
decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.  La
Societa' comunichera' preventivamente  alla  ditta  proprietaria:  la
data di avvio delle lavorazioni,  la  denominazione  ed  il  recapito
dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  due  anni,  e'  dovuta   alla   ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni  riportata  nel  corrispondente  elenco   di   cui   al   piano
particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Roma, 4 febbraio 2014 
  Allegato al DM 4 febbraio 2014 per l'asservimento  e  l'occupazione
di terreni nei comuni  di  La  Spezia,  Vezzano  Ligure  e  Follo  in
provincia di La Spezia. 
  Terreni  interessati   dalla   realizzazione/esercizio   dell'opera
denominata "Metanodotto Cortemaggiore - La Spezia DN 750 (30') DP  70
bar - Varianti rifacimento attraversamenti Torrente Durasca. 
  In comune di La Spezia (SP): 
  Ditta 1, eredi Lano Carlo ed aventi diritto; Foglio 2, mappale 114; 
  Ditta 2, Fantappie' Clorinda; Foglio 2, mappale 115. 
  In comune di Vezzano Ligure (SP): 
  Ditta 1, Comune di Vezzano Ligure; Foglio 6, mappali 427 e 7; 
  Ditta 2, Fantappie' Clorinda; Foglio 6, mappali 6 e 8; 
  Ditta 3, eredi Bassi Adorno ed aventi diritto; Foglio 6, mappale 9; 
  Ditta 4, Ferrari Cortese; Foglio 6, mappale 10; 
  Ditta 5, Canese Emilio; Foglio 6, mappali 4 e 461; 
  Ditta 6; Tonelli Benito, Tonelli Marisa e Tonelli Omero; Foglio  6,
mappale 25; 
  Ditta 7, Tronfi Marisa e Tronfi Sergio; Foglio 6, mappale 27. 
  In comune di Follo (SP): 
  Ditta 1, Comune di Vezzano Ligure; Foglio 27, mappali  485,  474  e
486. 
  Ditta 2, Andreani Fiorella; Foglio 27, mappali 783, (ex  535),  776
(ex 477), 775 (ex 477), 777 (ex 479), 779 (ex 479), 780  (ex  480)  e
782 (ex 535); 
  Ditta 3,  Marcelli  Maria  Luigia,  eredi  Sambo  Maria  ed  aventi
diritto, Spuntoni Ivan, Spuntoni Luca, Spuntoni  Sonia;  Foglio  579,
mappale 28. 

                        Il direttore generale 
                          Franco Terlizzese 

 
T14ADC2691
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