PREFETTURA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2014)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 0996162/13 datata 29 ottobre 2013, con la quale la
Banca d'Italia, sede di Firenze, ha  comunicato  che  le  Filiali  di
Firenze Ag. 63, di montelupo Fiorentino e di Scandicci  Ag.  2  della
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., non hanno  potuto  funzionare
con regolarita' l'intero pomeriggio del giorno  23  ottobre  2013,  a
causa  di  astensione  dal   lavoro   del   personale   dovuta   alla
partecipazione ad un'assemblea indetta dalle OO.SS., ed ha chiesto la
proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno  o
nei cinque giorni successivi; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura delle filiali di Firenze Ag. 63, di Montelupo  Fiorentino  e
di Scandicci Ag. 2 della Banca Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.a.,
l'intero pomeriggio del giorno 23 ottobre 2013;  pertanto  i  termini
legali e convenzionali sono  prorogati  in  favore  delle  suindicate
filiali  di  15  giorni  a  decorrere  dal  primo  giorno  lavorativo
successivo alla data di cui sopra. 
    Firenze, 4 novembre 2013 

                             Il prefetto 
                              Varratta 

 
TC14ABP3734 (Gratuito)
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