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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Firenze, Vista la nota n. 0996162/13 datata 29 ottobre 2013, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che le Filiali di Firenze Ag. 63, di montelupo Fiorentino e di Scandicci Ag. 2 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., non hanno potuto funzionare con regolarita' l'intero pomeriggio del giorno 23 ottobre 2013, a causa di astensione dal lavoro del personale dovuta alla partecipazione ad un'assemblea indetta dalle OO.SS., ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle filiali di Firenze Ag. 63, di Montelupo Fiorentino e di Scandicci Ag. 2 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., l'intero pomeriggio del giorno 23 ottobre 2013; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore delle suindicate filiali di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra. Firenze, 4 novembre 2013 Il prefetto Varratta TC14ABP3734 (Gratuito)