Protocollo: fasc. n. 2013-049637/F/16.5 Gab Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Milano, Premesso che nella giornata del 31 ottobre 2013, a causa di un'astensione dal lavoro del personale per adesione allo sciopero generale indetto dalle OO.SS., non hanno potuto funzionare regolarmente le seguenti filiali del Credito Bergamasco ubicate nella provincia di Milano, determinando con cio' l'impossibilita', da parte dell'istituto di credito, di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali: Cassano D'Adda; Groppello D'Adda; Inzago; Trezzo sull'Adda; Vaprio D'Adda; Bollate; Cambiago; Cernusco sul Naviglio; Cinisello Balsamo; Gorgonzola; Lainate; Melzo; Milano - Via Faruffini; Milano P. Missori; Milano Via Aselli; Milano Via Cenisio; Milano Viale Monza; Pessano - Bornago; Rozzano; S. Giuliano Milanese; Sesto San Giovanni; Cassina Nuova; Rho; Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d'Italia - Sede di Milano - con nota n. 1178359/13 del 18 dicembre 2013; Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: il mancato funzionamento delle filiali annesse al Credito Bergamasco, ed indicate nella premessa, e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali. La durata dell'evento e' limitata alla giornata del 31 ottobre 2013. Milano, 20 febbraio 2014 p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario Priolo TC14ABP3818 (Gratuito)