TAR LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.47 del 19-4-2014)

 
Atto  di  integrazione  del  contraddittorio  nel  giudizio  R.G.  n.
11415/2013 incardinato innanzi al Tar Lazio 1^ Sez. Ter - Udienza del
                             16.10.2014 
 

  Con il ricorso in epigrafe il  Comune  di  Napoli  in  persona  del
Sindaco legale rapp.te p.t., rapp.to e  difeso,  dagli  avv.ti  Fabio
Maria Ferrari, Annalisa Cuomo e Gabriele Romano, con domicilio eletto
in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso studio "soc. Grez e
Associati" ha impugnato in parte qua, previa sospensiva, con  istanza
di sospensione ante causam, l'art. 1 del Decreto  27  settembre  2013
del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro  dell'Economia
e delle Finanze, recante "Riparto tra i Comuni di somme a  titolo  di
rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU)  per
l'anno 2013", pubblicato in G.U. n. 233 del  04.10.2013;  nonche'  di
ogni altro atto consequenziale e/o connesso, di  estremi  sconosciuti
se ed in quanto lesivi,  contro  il  Ministero  dell'Interno  nonche'
contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei confronti del
Comune di Acqui Terme (AL). 
  In fatto esponeva che con D. L. 31 agosto  2013  n.  102  e'  stata
disposta l'abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili
oggetto della sospensione disposta con D.L.  54/2013,  attribuendo  a
titolo di ristoro ai comuni delle regioni a  statuto  ordinario  e  a
quelli  delle  regioni  Sicilia   e   Sardegna   un   contributo   di
2.327.340.486,20  euro  per  l'anno  2013.  In  esecuzione  di   tale
disposizione, con il Decreto del Ministro  dell'Interno  di  concerto
con il Ministro dell'Economia e della Finanze del 27  settembre  2013
e' stato disciplinato il "Riparto tra i Comuni di somme a  titolo  di
rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria per l'anno
2013".  Dall'elenco  allegato  sub  A  al  suddetto  decreto  risulta
assegnata al Comune di Napoli la somma di Euro 35.688.085,22.. 
  In diritto il Comune ha impugnato  in  parte  qua  il  D.M.  per  i
seguenti motivi: violazione artt. 5-114-119 cost.-  violazione  legge
42/09-violazione tu enti locali (d.lvo  18  agosto  2000  n.  267)  -
violazione d.legge 174/2012 - violazione  art.  3  d.legge  102/2013-
violazione art. 3 l. 241/90 per  difetto  di  motivazione-difetto  di
istruttoria-eccesso di potere per  illogicita'  manifesta-eccesso  di
potere per disparita' di trattamento-violazione del principio di buon
andamento  dell'azione  amministrativa-violazione  del  principio  di
affidamento-irragionevolezza. 
  1. Premessa Il D. Lgs. 23/2011 in materia di federalismo municipale
ha  introdotto  l'IMU,  nell'intento  di   assicurare   autonomia   e
responsabilita' impositiva ai  Comuni  con  l'obiettivo  generale  di
attribuire tutta l'imposizione fiscale  in  materia  di  immobili  ai
Comuni. 1.2 Il Comune di Napoli con Delibera di C. C. n.  16  del  21
giugno 2012 ha deliberato in merito  alle  aliquote  IMU  anno  2012,
stabilendo per le abitazioni principali l'aliquota del 5 per mille, e
l'aliquota del 10,6 per mille per gli altri immobili,con  un  gettito
stimato IMU 2012 per le abitazioni principali e  relative  pertinenze
pari circa a Euro 75.300.000. Successivamente, il Comune,  trovandosi
in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio in grado  di
provocare il dissesto finanziario dell'Ente, con Delibera di C.C.  n.
58  del  30.11.2012,  ha  deliberato  di  ricorrere   al   Piano   di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi degli  artt.  243  bis,
243 ter e 243 quater del D.Lgs. 267/2000, cosi' come  introdotti  dal
D.Legge 10 ottobre 2012 n. 174.Conseguentemente,  il  Comune,  avendo
richiesto ed ottenuto l'accesso al Fondo di rotazione per  assicurare
la stabilita' finanziaria dell'Ente  ai  sensi  dell'art.  243  d.lvo
267/2000, ha dovuto  necessariamente  (ri)deliberare  le  aliquote  e
tariffe, tra cui quella relativa all'IMU per il  2013,  nella  misura
massima consentita: 6  per  mille  per  le  abitazioni  principali  e
relative pertinenze  con  una  stima  di  gettito  IMU  2013  per  le
abitazioni principali (aliquota 6 per mille)  e  relative  pertinenze
pari a  circa  Euro  99.900.000.  A  seguito  della  sospensione  del
versamento della prima  rata  di  acconto  del  versamento  IMU  2013
disposta dal D.L. 54/2013, e della successiva definitiva eliminazione
della prima rata dell'IMU (Acconto 2013), disposta dal D.L. 102/2013,
il Comune di Napoli ha stimato una perdita di gettito per l'anno 2013
pari a Euro  49.500.000  per  le  abitazioni  principali  e  relative
pertinenze e circa Euro 2.500.000 per le altre tipologie di immobili,
per un totale di Euro 52.000.000. 
  2. Violazione art. 3 Decreto Legge 31  agosto  2013  n.  102  .  Il
decreto impugnato ha assegnato al  Comune  di  Napoli,  a  titolo  di
ristoro per la perdita di gettito prima rata IMU 2013, un importo  di
Euro 35.688.085,22, inferiore di  Euro  16.311.914,78  rispetto  alla
perdita  stimata  di  Euro  52.000.000  iscritta  in   bilancio,   in
violazione della norma che attribuiva un rimborso integrale. 
  3.Violazione  Decreto  Legge   174/2012-Eccesso   di   potere   per
disparita'   di   trattamento-Difetto    di    istruttoria    e    di
motivazione-Illogicita' manifesta-Violazione del  principio  di  buon
andamento    della    PA-Violazione    TU    enti    locali    D.Lgs.
267/2000-Violazione  L.  42/2009  e  D.Lgs.  23/2011  in  materia  di
federalismo fiscale. Ai fini dell'individuazione del parametro  della
perdita del gettito IMU da parte del Comune ricorrente, il  Ministero
ha preso in considerazione il riscosso del gettito Imu dell'anno 2012
senza, tuttavia, considerare che  in  quell'anno  per  il  Comune  di
Napoli  l'aliquota  Imu  era  al  5  per  mille  per  le   abitazioni
principali, diversamente dall'anno 2013,  allorche',  in  conseguenza
dell'approvazione del Piano di Riequilibrio  finanziario  pluriennale
di cui all'art. 243 bis D. Lgs. 267/2000, l'aliquota  deliberata  per
le abitazioni principali e' stata incrementata al 6 per mille, il che
avrebbe dovuto comportare  un  conseguente  aumento  della  stima  di
gettito, e della relativa perdita. Tale procedimento evidenzia  vizio
di istruttoria  e  motivazione,  non  essendo  state  considerate  le
variazioni delle  aliquote  intercorse  nell'arco  dei  due  anni  di
riferimento, che avrebbero condotto all'assegnazione di  un  corretto
ristoro in favore del Comune di Napoli. 
  4. Violazione Artt. 5-114-119 COST. Il decreto  ministeriale  viola
l'art. 119 comma 2, in combinato disposto con gli art. 114 e 5  Cost.
laddove viene  conferita  autonomia  finanziaria  agli  Enti  locali,
poiche' ha privato di una "risorsa propria" il Comune ricorrente. 
  Istanza di sospensione Il Comune di Napoli,  avendo  deliberato  le
aliquote nell'ambito del  massimo  consentito  dalla  legge,  non  ha
alcuna possibilita' di coprire la quota non rimborsata con  ulteriori
aumenti di aliquote dei residui tributi  locali:  non  essendo  stato
ristorato il totale delle risorse stimate e iscritte nel bilancio  di
previsione pluriennale 2013-2015 e nello stesso Piano di Riequilibrio
finanziario  pluriennale  risultano  compromessi,  gli  equilibri  di
bilancio. Istanza di misure cautelari  provvisorie  ex  art.  56  del
D.Lgs. n. 104/2010 Al Comune di Napoli e' stata sottratta  una  posta
di bilancio pari a Euro 16.311.914,78 che non puo'  essere  ristorata
altrimenti nell'imminente scadenza del 30/11/2013, termine ultimo per
l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 175  d  L.gs  267/2000,
con il pericolo di immediata alterazione degli equilibri di bilancio. 
  Con decreto monocratico del 29.11.2013 il Presidente della 1°  Sez.
Tar Lazio sospendeva in parte qua  il  provvedimento  impugnato.  Con
ordinanza n. 214 del 16/01/2014 la 1°  sez.  ter  del  TAR  Lazio  ha
sospeso il provvedimento impugnato e ha disposto  l'integrazione  del
contraddittorio, con notifica a mezzo P.E.C., nei confronti di  tutti
gli altri Comuni  italiani,  cosi'  come  individuati  nell'elenco  A
allegato al decreto impugnato, fissando  alla  pubblica  udienza  del
16/10/2014 la decisione nel merito. 
  In data 14/03/2014 su  istanza  del  Comune  di  Napoli,  vista  la
gravosita' delle modalita' di notifica a mezzo PEC nei  confronti  di
oltre 7000 Amministrazioni, il Tar Lazio con ordinanza  n.  2874/2014
ha autorizzato il Comune alla notifica per pubblici proclami. 
  Cio'   premesso,   valga   la   presente    notifica,    ai    fini
dell'integrazione  del  contraddittorio,  nei  confronti  dei  legali
rappresentanti p.t. dei Comuni di cui all'allegato A del Decreto  del
Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze del 27 settembre 2013 pubblicato in  G.U.  n.  233  del
04.10.2013. 

                        avv. Gabriele Romano 
                      avv. Fabio Maria Ferrari 
                         avv. Annalisa Cuomo 

 
T14ABA5504
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.