Atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio R.G. n. 11415/2013 incardinato innanzi al Tar Lazio 1^ Sez. Ter - Udienza del 16.10.2014 Con il ricorso in epigrafe il Comune di Napoli in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, dagli avv.ti Fabio Maria Ferrari, Annalisa Cuomo e Gabriele Romano, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso studio "soc. Grez e Associati" ha impugnato in parte qua, previa sospensiva, con istanza di sospensione ante causam, l'art. 1 del Decreto 27 settembre 2013 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante "Riparto tra i Comuni di somme a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013", pubblicato in G.U. n. 233 del 04.10.2013; nonche' di ogni altro atto consequenziale e/o connesso, di estremi sconosciuti se ed in quanto lesivi, contro il Ministero dell'Interno nonche' contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei confronti del Comune di Acqui Terme (AL). In fatto esponeva che con D. L. 31 agosto 2013 n. 102 e' stata disposta l'abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con D.L. 54/2013, attribuendo a titolo di ristoro ai comuni delle regioni a statuto ordinario e a quelli delle regioni Sicilia e Sardegna un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013. In esecuzione di tale disposizione, con il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze del 27 settembre 2013 e' stato disciplinato il "Riparto tra i Comuni di somme a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria per l'anno 2013". Dall'elenco allegato sub A al suddetto decreto risulta assegnata al Comune di Napoli la somma di Euro 35.688.085,22.. In diritto il Comune ha impugnato in parte qua il D.M. per i seguenti motivi: violazione artt. 5-114-119 cost.- violazione legge 42/09-violazione tu enti locali (d.lvo 18 agosto 2000 n. 267) - violazione d.legge 174/2012 - violazione art. 3 d.legge 102/2013- violazione art. 3 l. 241/90 per difetto di motivazione-difetto di istruttoria-eccesso di potere per illogicita' manifesta-eccesso di potere per disparita' di trattamento-violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa-violazione del principio di affidamento-irragionevolezza. 1. Premessa Il D. Lgs. 23/2011 in materia di federalismo municipale ha introdotto l'IMU, nell'intento di assicurare autonomia e responsabilita' impositiva ai Comuni con l'obiettivo generale di attribuire tutta l'imposizione fiscale in materia di immobili ai Comuni. 1.2 Il Comune di Napoli con Delibera di C. C. n. 16 del 21 giugno 2012 ha deliberato in merito alle aliquote IMU anno 2012, stabilendo per le abitazioni principali l'aliquota del 5 per mille, e l'aliquota del 10,6 per mille per gli altri immobili,con un gettito stimato IMU 2012 per le abitazioni principali e relative pertinenze pari circa a Euro 75.300.000. Successivamente, il Comune, trovandosi in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario dell'Ente, con Delibera di C.C. n. 58 del 30.11.2012, ha deliberato di ricorrere al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis, 243 ter e 243 quater del D.Lgs. 267/2000, cosi' come introdotti dal D.Legge 10 ottobre 2012 n. 174.Conseguentemente, il Comune, avendo richiesto ed ottenuto l'accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 243 d.lvo 267/2000, ha dovuto necessariamente (ri)deliberare le aliquote e tariffe, tra cui quella relativa all'IMU per il 2013, nella misura massima consentita: 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze con una stima di gettito IMU 2013 per le abitazioni principali (aliquota 6 per mille) e relative pertinenze pari a circa Euro 99.900.000. A seguito della sospensione del versamento della prima rata di acconto del versamento IMU 2013 disposta dal D.L. 54/2013, e della successiva definitiva eliminazione della prima rata dell'IMU (Acconto 2013), disposta dal D.L. 102/2013, il Comune di Napoli ha stimato una perdita di gettito per l'anno 2013 pari a Euro 49.500.000 per le abitazioni principali e relative pertinenze e circa Euro 2.500.000 per le altre tipologie di immobili, per un totale di Euro 52.000.000. 2. Violazione art. 3 Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 . Il decreto impugnato ha assegnato al Comune di Napoli, a titolo di ristoro per la perdita di gettito prima rata IMU 2013, un importo di Euro 35.688.085,22, inferiore di Euro 16.311.914,78 rispetto alla perdita stimata di Euro 52.000.000 iscritta in bilancio, in violazione della norma che attribuiva un rimborso integrale. 3.Violazione Decreto Legge 174/2012-Eccesso di potere per disparita' di trattamento-Difetto di istruttoria e di motivazione-Illogicita' manifesta-Violazione del principio di buon andamento della PA-Violazione TU enti locali D.Lgs. 267/2000-Violazione L. 42/2009 e D.Lgs. 23/2011 in materia di federalismo fiscale. Ai fini dell'individuazione del parametro della perdita del gettito IMU da parte del Comune ricorrente, il Ministero ha preso in considerazione il riscosso del gettito Imu dell'anno 2012 senza, tuttavia, considerare che in quell'anno per il Comune di Napoli l'aliquota Imu era al 5 per mille per le abitazioni principali, diversamente dall'anno 2013, allorche', in conseguenza dell'approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis D. Lgs. 267/2000, l'aliquota deliberata per le abitazioni principali e' stata incrementata al 6 per mille, il che avrebbe dovuto comportare un conseguente aumento della stima di gettito, e della relativa perdita. Tale procedimento evidenzia vizio di istruttoria e motivazione, non essendo state considerate le variazioni delle aliquote intercorse nell'arco dei due anni di riferimento, che avrebbero condotto all'assegnazione di un corretto ristoro in favore del Comune di Napoli. 4. Violazione Artt. 5-114-119 COST. Il decreto ministeriale viola l'art. 119 comma 2, in combinato disposto con gli art. 114 e 5 Cost. laddove viene conferita autonomia finanziaria agli Enti locali, poiche' ha privato di una "risorsa propria" il Comune ricorrente. Istanza di sospensione Il Comune di Napoli, avendo deliberato le aliquote nell'ambito del massimo consentito dalla legge, non ha alcuna possibilita' di coprire la quota non rimborsata con ulteriori aumenti di aliquote dei residui tributi locali: non essendo stato ristorato il totale delle risorse stimate e iscritte nel bilancio di previsione pluriennale 2013-2015 e nello stesso Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale risultano compromessi, gli equilibri di bilancio. Istanza di misure cautelari provvisorie ex art. 56 del D.Lgs. n. 104/2010 Al Comune di Napoli e' stata sottratta una posta di bilancio pari a Euro 16.311.914,78 che non puo' essere ristorata altrimenti nell'imminente scadenza del 30/11/2013, termine ultimo per l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 175 d L.gs 267/2000, con il pericolo di immediata alterazione degli equilibri di bilancio. Con decreto monocratico del 29.11.2013 il Presidente della 1° Sez. Tar Lazio sospendeva in parte qua il provvedimento impugnato. Con ordinanza n. 214 del 16/01/2014 la 1° sez. ter del TAR Lazio ha sospeso il provvedimento impugnato e ha disposto l'integrazione del contraddittorio, con notifica a mezzo P.E.C., nei confronti di tutti gli altri Comuni italiani, cosi' come individuati nell'elenco A allegato al decreto impugnato, fissando alla pubblica udienza del 16/10/2014 la decisione nel merito. In data 14/03/2014 su istanza del Comune di Napoli, vista la gravosita' delle modalita' di notifica a mezzo PEC nei confronti di oltre 7000 Amministrazioni, il Tar Lazio con ordinanza n. 2874/2014 ha autorizzato il Comune alla notifica per pubblici proclami. Cio' premesso, valga la presente notifica, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei legali rappresentanti p.t. dei Comuni di cui all'allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2013 pubblicato in G.U. n. 233 del 04.10.2013. avv. Gabriele Romano avv. Fabio Maria Ferrari avv. Annalisa Cuomo T14ABA5504