CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione III

(GU Parte Seconda n.52 del 3-5-2014)

 
Notificazione  per  pubblici  proclami  -  RG.  2386/2014  -  Decreto
                      presidenziale n. 457/2014 
 

  Con decreto presidenziale n.  457/2014,  depositato  il  23  aprile
2014, l'Ecc.mo  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  Sez.  HP,  ha
autorizzato MTV Italia S.r.l.,  con  sede  legale  in  Milano,  Corso
Europa n. 5, (P.IVA  n.  05690981005,  Codice  fiscale  e  numero  di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 01084070463 R.E.A.
MI-1659755) rappresentata  e  difesa  dagli  Avv.ti  Prof.  Beniamino
Caravita di Toritto (C.F.:  CRVBMN54D19H501A),  Luca  Sabelli  (C.F.:
SBLLCU60E15H501H)  e   Francesca   Pace   (C.F.:   PCAFNC61D41H501C),
domiciliata presso  lo  studio  del  primo  in  Roma,  via  di  Porta
Pinciana, n. 6 (fax 06/42001646; pec  abilitata:  cdta@legalmail.it),
all'integrazione del contraddittorio mediante notifica  per  pubblici
proclami del ricorso RG.  2386/2014  dalla  stessa  proposto  per  la
revocazione della sentenza  del  Consiglio  di  Stato,  Sez.  HP,  n.
6021/2013, depositata il 16 dicembre 2013. Tale pronuncia ha definito
il giudizio di ottemperanza instaurato da  Telenorba  S.p.a.  con  il
ricorso RG. 7750/2012 ed ha dichiarato la nullita' in parte qua della
delibera 237/13/CONS (recante il Nuovo Piano LCN), «nella  misura  in
cui ha disposto la assegnazione dei numeri 8 e 9 del  sistema  LCN  a
canali nazionali generalisti ex analogici».  Con  ricorso  depositato
dinanzi al Consiglio di Stato in  data  22  marzo  2014,  MTV  Italia
S.r.l.  ha  impugnato  la  sentenza  n.  6021/2013,  chiedendone   la
revocazione in quanto viziata da un duplice errore di fatto (ex artt.
106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.). Nei motivi  di  gravame  la
ricorrente ha dedotto, in via rescindente, la sussistenza di un primo
errore revocatorio nella parte della sentenza in cui il Consiglio  di
Stato ha ravvisato la pretesa erronea valutazione da parte dell'AGCOM
degli   esiti   dell'Indagine   Piepoli,   allegata   alla   delibera
237/13/CONS, con riferimento al posizionamento delle emittenti locali
all'epoca dello switch off. In  particolare,  la  sentenza  e'  stata
censurata nella parte in cui ha riscontrato una discordanza tra  tali
risultanze dell'Indagine Piepoli,  assunte  a  fondamento  del  Nuovo
Piano LCN, ed i  dati  rappresentati  nella  Tabella  depositata  nel
giudizio di ottemperanza da Telenorba in data 26 aprile 2013 (doc. n.
10). 
  MTV Italia S.r.l. ha eccepito che i  dati  contenuti  nei  suddetti
documenti sono identici, ancorche'  diversamente  rappresentati,  ivi
evidenziando che la Tabella prodotta da Telenorba  integra  una  mera
rielaborazione  delle  medesime   risultanze   istruttorie   di   cui
all'Indagine Piepoli, stante l'impiego  di  una  differente  base  di
calcolo del campione intervistato, nonche' di una  diversa  modalita'
di aggregazione delle risposte degli intervistati. 
  In aggiunta, e' stato articolato un secondo errore revocatorio  con
riferimento alla parte della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha
disposto il rinnovo dell'istruttoria anche in ordine  al  riaffermato
carattere generalista nazionale del canale MTV,  sulla  scorta  della
pretesa non univocita' dei documenti sul punto esaminati. 
  L'asserita   discordanza   discenderebbe   dall'aver   erroneamente
considerato  i  dati  contenuti  nelle  Relazioni  annuali  AGCOM  al
Parlamento  (per  gli  anni  2009,  2011  e  2012)  ove   le   stesse
ricondurrebbero MTV nel novero dei canali «musicali». 
  MTV Italia S.r.l. ha contestato  come  siffatte  relazioni  abbiano
natura meramente illustrativa e di rendicontazione e non  possano  in
nessun  caso  assurgere  a  positivo  riscontro  fattuale  ne'  delle
emittenti generaliste nazionali esistenti nel 2010,  ne'  tanto  meno
della natura di MTV. 
  In merito al giudizio rescissorio, e' stato  rilevato  che  ove  il
giudice avesse correttamente valutato gli  atti  e  i  documenti  del
giudizio, sarebbe  pervenuto  alla  conclusione  che  l'Autorita'  ha
ottemperato alla sentenza n. 4660/12, legittimamente annoverando  MTV
tra i canali generalisti nazionali. 
  In proposito, la ricorrente  ha  dedotto  come  l'Indagine  Piepoli
abbia  rilevato  la  netta  prevalenza  delle   emittenti   nazionali
all'ottava posizione LCN, correttamente rappresentando le abitudini e
le preferenze di  sintonizzazione  degli  utenti  sia  nel  pregresso
sistema analogico che nel nuovo contesto all digital. 
  Infine, e' stato ribadito che MTV e'  un  canale  legittimamente  e
storicamente  irradiato  in  ambito  nazionale  essendo  provato   ed
incontestabile  che  lo  stesso:  (i)  e'  in  possesso  dei   titoli
abilitativi  necessari;  (ii)   ha   adempiuto   agli   obblighi   di
trasmissione in simulcast nonche'  agli  obblighi  concessori;  (iii)
diffonde una programmazione prevalentemente di tipo generalista,  ivi
rispettando i relativi obblighi informativi. 
  Alla luce dei motivi su  esposti,  MTV  Italia  S.r.l.  ha  chiesto
l'accoglimento  del  ricorso   per   revocazione   proposto,   previa
sospensione cautelare degli effetti della sentenza n. 6021/2013. 
  Con ordinanza  collegiale  n.  1551/2014  il  Consiglio  di  Stato,
accogliendo l'istanza cautelare presentata da MTV Italia  S.r.l.,  ha
fissato  la  trattazione  del  merito  del  ricorso  alla  Camera  di
Consiglio del 17 luglio 2014. 
  Come disposto dal citato  decreto  presidenziale  n.  457/2014,  la
presente  notifica  "e'  diretta  a  tutti  i  fornitori  di  servizi
audiovisivi assegnatari per i propri palinsesti  di  una  numerazione
nell'ambito dell'ordinamento automatico dei canali della  televisione
digitale terrestre". 
  Copia del presente avviso sara' pubblicato sui  siti  dell'AGCOM  e
del Ministero dello Sviluppo Economico e copia integrale del  ricorso
per  revocazione  sara'  consegnata  ad  entrambe  le  Autorita'  che
indicheranno, nel medesimo avviso sui rispettivi siti  internet,  gli
uffici competenti a trasmettere detta copia integrale del ricorso per
posta elettronica  certificata  ai  controinteressati  che  dovessero
farne richiesta,  entro  i  due  giorni  lavorativi  successivi  alla
istanza. 

avv. prof. Beniamino Caravita di Toritto - avv. Luca Sabelli  -  avv.
                           Francesca Pace 

 
TS14ABA5804
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